VERSO LE SECONDA GUERRA MONDIALE
totalitarismi grande depressione
L’emergere e il consolidarsi dei e la in Europa
negli anni 30 ebbe effetti sull’ordine precario di Versailles;
la questione del riarmo, per esempio, fu uno degli strumenti per uscire dalla grande
crisi, dalla grande depressione del 29.
In conseguenza della grande crisi il sistema economico liberale finì, l’ordine
economico si riavvitò in una serie di grandi blocchi economici e commerciale: blocco
del dollaro, blocco dello yen, l’Inghilterra e il Commonwealth. Ci fu una fase di
isolamento delle grandi potenze anglosassoni lasciando l’Europa di fronte alla nuova
esperienza di una politica di espansione della Germania nazista verso est (il progetto
di Hitler è di ricostruire una grande Germania in centro Europa fondata sulla
superiorità razziale).
Anche l’Italia fascista si pose come una potenza revisionista dell’ordine di Versailles
e l’URSS di Stalin costituiva una grande incognita.
Tutti questi elementi fecero si che si verificassero una serie di vicende: aggressione
dell’Etiopia, Guerra civile spagnola, Espansione giapponese (presa della Manciuria e
rivolta di Nanchino) che poi portarono alla 2° Guerra Mondiale.
Nella prima metà degli anni 30 il regime fascista conobbe un rafforzamento
autoritario dentro un quadro di una peculiare forma di modernizzazione: cercava di
trovare una via di uscita alla grande crisi del ’29 e intraprese una serie di misure
(anche di modernizzazione per lo stato sociale, per i lavoratori e le classi medie) di
salvataggio e ristrutturazione dell’economia. Così come in America e in Germania, la
grande depressione avviò una fase di “grande trasformazione”, di nuovo ruolo dello
stato nell’economia dentro alle strutture produttive dei grandi stati occidentali, si
parla della nascita di uno “STATO IMPRENDITORE”.
Nel 1933 nacque l’IRI (istituto per la ricostruzione industriale) segnò la nascita di
questo nuovo stato e costituì l’ossatura di sviluppo della grande impresa (es:
siderurgica, cantieri navali), in alcuni settori strategici fu uno dei fattori alla base
della ricostruzione del secondo dopoguerra e del miracolo economico degli anni ‘50.
L’impresa pesante fu la base del riarmo. La risposta alla grande depressione irrobustì
le basi strutturali dell’industria Italiana in virtù di un ruolo strategico dello stato.
In Italia si osservò anche un nuovo approccio alla questione sociale: il nuovo ruolo
dello stato comportò un irrobustimento delle fondamenta del welfare giolittiano
(tutela della maternità …) rafforzandole in virtù del’ideologia fascista e costruendo
un consenso di massa (le donne erano “produttrici” di nuove forze del fascismo”).
Queste misure si possono definire “moderne” e posero le basi del welfare
repubblicano.
politica demografica,
Si parlò di ci fu una polemica molto forte contro le donne
lavoratrici dentro un involucro molto conservatore si svilupparono delle riforme
moderne.
Gli anni ‘30 furono il momento più drammatico e buio dell’Europa.
PARTITO UNICO,
Nella storia d’Italia ebbe un ruolo fondamentale il
♦ l’abolizione del diritto di voto e la costruzione di un sistema fondato sulla lealtà
al partito: alcuni pubblici impieghi vennero riservati ai soli iscritti al PNF, si
questione
costrinse la popolazione a giurare fedeltà al fascismo grossa
politica che riguardò il cambiamento del concetto di stato che si era costruito
con l’idea di nazione rivoluzionaria (sovranità appartiene al popolo, lo stato è
lo strumento del popolo), in questi ani ci fu l’appropriazione dello stato da
parte di una parte della nazione che si autoproclamava in modo autoritario
come sovrano;
la burocrazia si abituò alla soggezione al partito piuttosto che all’etica dell’interesse
generale/della cittadinanza (Mussolini non riuscì totalmente a fascistizzare la
burocrazia).
Un altro elemento che gettò le basi di continuità strutturali della società italiana
♦ PROLIFERARE DEGLI ENTI PUBBLICI
fu il che furono la vera e propria
burocrazia del fascismo:
Imi 1931
Iri 1933
Ina 1912
Onc 1917
Questo proliferare del “potere per enti” fu una delle forme di espansione della
mano pubblica repubblicana e anche uno degli strumenti di penetrazione del
controllo dei partiti
L’autarchia e l’isolarsi dell’Europa portarono ad un avvicinamento sempre maggiore
dell’Italia mussoliniana alla Germania hitleriana per motivi economici (carbone),
leggi razziali del 1938
ideologici (componente della natura razziale che allinearono
i due paesi: c’è chi dice che la dimensione razziale fu una forma di imitazione, oppure
qualcuno dice che era un progetto collegato al colonialismo italiano) e di progetto
politico (entrambe revisioniste dell’ordine di Versailles.
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, di
“
concerto coi Ministri per gli Affari Esteri, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per le
Corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO I - PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI
Articolo 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra
razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
Articolo 2 . Fermo il divieto di cui all'Art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di
nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'Interno. I
trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
Articolo 3. Fermo il divieto di cui all'Art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello
Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle
Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali
ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva
l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'Art. 2, la trasgressione del
predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.
Articolo 4. Ai fini dell'applicazione degli Articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono
considerati stranieri.
Articolo 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad
accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di
entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'Art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla
celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente
articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Articolo 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello
stato civile, a norma dell'Art.5 della legge 27 Maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in
violazione dell'Art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato
l'adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'Art.8 della predetta legge. I trasgressori
sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Articolo 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a
matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'Art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia
all'autorità competente.
CAPO II - DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA
Articolo 8. Agli effetti di legge:
- È di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se
appartenga a religione diversa da quella ebraica;
- È considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e
l'altro di nazionalità straniera;
- È considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia
ignoto il padre;
- È considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità
italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia,
comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo,
manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori
di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1°Ottobre 1938-
XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.
Articolo 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello
stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che
riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale
annotazione.Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della
pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con
l'ammenda fino a lire duemila.
Articolo 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
- prestare servizio militare in pace e in guerra;
- esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza
ebraica
- essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa
della Nazione, ai sensi e con le norme dell'Art. 1 del Regio decreto-legge 18 Novembre
1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone,
né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o
di sindaco;
- essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire
cinquemila;
- essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a
lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla
base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla
proprietà immobiliare di cui al Regio decreto-legge 5 Ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con
decreto Reale, su proposta del Ministro per le Finanze, di concerto coi Ministri per
l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Corporazioni e per gli scambi e valute, saranno
emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
Articolo 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che
appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una
educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Articolo 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in
qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da
lire mille a lire cinquemila.
Articolo 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
- le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
- il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono
controllate;
- le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione
diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
- le Amministrazioni delle Aziende Municipalizzate;
- e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere
nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed
Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a
tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere
continuativo;
- f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla
precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il
raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno
per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
- g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
- h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
Articolo 14. Il Ministro per l'Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per
caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'Art 10, nonché dell'Art. 13, lett. h):
- ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei
caduti per la causa fascista;
- a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica,
o mondiale, etiopica e spagnola;
combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano
o conseguito almeno la croce al merito di guerra;
mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
o iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo
o semestre del 1924;
legionari fiumani;
o abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'Art.16.
o
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle
persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere
l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'Interno nei registri di stato civile e di
popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'Interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in
via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Articolo 15. Ai fini dell'applicazione dell'Art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre
il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
Articolo 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'Art. 14 lett. b), n. 6, è istituita,
presso il Ministero dell'Interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'Interno,
che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore
della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
Articolo 17. È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei
Possedimenti dell'Egeo.
CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data
facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi
speciali, dal divieto di cui all'Art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona
straniera di razza ariana.
Articolo 19. Ai fini dell'applicazione dell'Art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui
all'Art.8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro
il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese
e con l'ammenda fino a lire tremila.
Articolo 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'Art.13, che appartengono alla razza ebraica,
saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Articolo 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'Art.20,
sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In
deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è
concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli
altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni
di servizio compiuti.
Articolo 22. Le disposizioni di cui all'Art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati
alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'Art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le
disposizioni dell'Art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le
indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i
casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
Articolo 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri
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