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Scioglimento, liquidazione ed estinzione

Lo stato di liquidazione

Tre sono le fasi in cui si articola la vicenda estintiva delle società di capitali: lo scioglimento della società, che presuppone il verificarsi di una delle cause (di scioglimento) e prende effetto con l’adempimento dei relativi obblighi pubblicitari; la liquidazione della società (intesa come procedimento liquidatorio) che si apre con la nomina dei liquidatori e con la relativa pubblicità; ed infine, terminata la liquidazione, l’estinzione della società, che si produce a seguito della cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Con il sopravvenire dello stato di liquidazione, la società non perde la personalità giuridica. Non può sostenersi che il passaggio allo stato di liquidazione implichi una trasformazione del tipo sociale; inoltre, appare indifferente a fini pratici qualificare tale passaggio come una modifica dello scopo sociale da lucrativo a liquidativo, come un cambiamento dell’oggetto sociale da attività produttiva ad attività di liquidazione, ovvero come un mutamento delle regole organizzative.

Ben più importante è individuare la connotazione temporale dello stato di liquidazione. Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data di iscrizione sul registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa, o alla data di iscrizione della deliberazione assembleare. Il mero verificarsi delle cause di scioglimento non pone automaticamente la società in stato di liquidazione. Solo a seguito dell’iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese, alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione. Appare quindi corretto individuare il momento iniziale dello stato di liquidazione nella data dell’iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese.

Lo scioglimento della società: la fase preliquidatoria

Le cause di scioglimento

Con lo scioglimento si apre una fase preliquidatoria. Ai sensi dell’art.2484, comma 1°, le cause di scioglimento di una società di capitali sono:

  • Il decorso del termine;
  • Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sua sopravvenuta impossibilità;
  • L’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea;
  • La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  • L’accoglimento dell’opposizione dei creditori sociali alla delibera di riduzione del capitale sociale conseguentemente all’esercizio del diritto di recesso del socio;
  • La deliberazione assembleare di scioglimento;
  • Altre cause previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.

La liquidazione coatta amministrativa e il fallimento non sono cause di scioglimento, tuttavia, non si può escludere che le due fattispecie conducano ad una sostanziale sopravvenuta impossibilità dell’oggetto sociale e pertanto possono essere fatte rientrare nella previsione di cui all’art.2484, comma 1°, n.2.

Il decorso del termine è una causa di scioglimento meramente eventuale, e può essere superata con una delibera assembleare di proroga del termine. Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sua sopravvenuta impossibilità presuppongono, entrambe, che l’oggetto sociale sia determinato in modo sufficientemente preciso. Il conseguimento dell’oggetto può verificarsi solo con riferimento alle società aventi un oggetto sociale non permanente; l’impossibilità dell’oggetto deve avere i caratteri dell’assolutezza e della definitività. Le due cause di scioglimento possono essere eliminate tramite una delibera dell’assemblea che adotti le opportune modifiche. Ove l’eliminazione della causa sia successiva al passaggio della società allo stato di liquidazione, è necessario procedere alla revoca dello stato di liquidazione.

Anche l’impossibilità di funzionamento e la continuata inattività sono due cause distinte. L’impossibilità di funzionamento implica un giudizio prognostico in ordine alla capacità di deliberare di un’assemblea, paralizzata mentre impedire l’adozione delle delibere indispensabili da conflitti insanabili fra i soci o dal reiterato atteggiamento ostruzionistico di taluni di essi, con la conseguenza di delibere indispensabili; la continuata inattività richiede un’indagine storico-ricognitiva circa la sussistenza o meno del mero fatto della definitiva inerzia.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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