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In linea con le previsioni dettate dall'art. 8, lett. b) della legge delega, l'art. 2487 rimette infatti all'organo assembleare di individuare, nel ventaglio delle diverse attività, che vanno dalla cessione dell'intera azienda o dei singoli beni che la compongono, fino alla continuazione provvisoria del suo esercizio, quella che appare funzionale alla conservazione e al mantenimento del valore dell'impresa in vista della liquidazione.
1.5. Convocazione dell'assemblea da parte del giudice
Nell'esigenza di razionalizzazione delle procedure, il legislatore introduce, con particolare riferimento al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori, un sistema estremamente semplificato. L'art. 2487, co. 2, accorda infatti al tribunale il potere di nominare i liquidatori in caso di mancata convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori, nonché quello di assumere i provvedimenti necessari per l'avvio della procedura di liquidazione.
di fronte all'amancata adozione degli stessi da parte dell'assemblea. Come nell'ipotesi contenuta nel secondo comma dell'art. 2485, il legislatore opportunamente provvede a limitare gli effetti derivanti dalla eventuale inerzia degli amministratori (ovvero dell'assemblea) attraverso la tecnica dell'intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria, così eliminando quelle disfunzioni che caratterizzavano il sistema precedente. Qualora, inoltre, nella fase camerale sorgano delle contestazioni sulle cause di scioglimento, è possibile prevederne la definizione attraverso l'applicazione del meccanismo processuale delineato dall'art. 32 del D. Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003, in forza del richiamo all'art. 2487, co. 2, contenuto nel successivo art. 33, che definisce l'ambito di applicazione del procedimento camerale pluriparte. Nella innovativa disciplina dei procedimenti camerali l'art. 32 prevede infatti che, qualora nel corsodello stesso procedimento sorgano contestazioni incidentali (che, ad esempio, nel caso di specie, potrebbero cadere sui presupposti di concedibilità del provvedimento da emanare) la cui definizione è necessaria ai fini dell'emissione del provvedimento camerale, le stesse possano essere, non solo accertate incidentalmente, ma decise, su istanza di ciascuna delle parti, con efficacia di giudicato, ancorché la relativa decisione sia resa nell'ambito di un procedimento non contenzioso. In applicazione del meccanismo di cui all'art. 32, si accorda al giudice il potere di decidere la questione incidentale, al solo fine di emettere il provvedimento camerale che, nel caso di specie può essere uno di quelli indicati nel primo comma dell'art. 2487 c.c. Contestualmente all'emissione del decreto di nomina, il giudice può disporre, con distinta ordinanza, che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, affinché la medesima questione.pregiudiziale sia decisa con sentenza idonea al giudicato. Sotto il profilo processuale, questa scelta è sicuramente innovativa, in quanto consente la definizione del procedimento camerale e, contestualmente, la prosecuzione del processo secondo le forme ordinarie, per la sola definizione della questione pregiudiziale.
Inoltre, al fine di garantire il perfetto coordinamento tra la cognizione resa in sede camerale e quella su cui si formerà il giudicato, il decreto camerale resta suscettibile di modifica o revoca fino alla definizione del giudizio ordinario. È opportuno chiarire che la nuova procedura camerale si applica anche nel caso di nomina dei liquidatori di società, disciplinato dall'art. 2275 c.c. In forza del decreto correttivo del febbraio 2004, è stato, infatti, modificato l'art. 33 del citato D. Lgs. n. 5/2003, che ora include, nell'ambito di applicazione del rito camerale pluriparte, il procedimento di nomina dei liquidatori.
dellasocietà semplice. L'intervento di modifica sembra destinato a chiarire l'applicazione del nuovo rito a tutte le controversie commerciali, incluse quelle concernenti le società di persone. 2. La liquidazione della società Come accennato, la nomina dei liquidatori (nuovo art. 2487, co. 1), la determinazione dei loro poteri e l'individuazione dei criteri in base ai quali la liquidazione deve realizzarsi avviene, di regola, con deliberazione dell'assemblea dei soci, che procede con le maggioranza stabilite dalla legge o dallo statuto. La deliberazione sociale, così come l'eventuale modificazione del suo contenuto, devono essere rese conoscibili ai terzi attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese, per iniziativa degli stessi liquidatori (art. 2487-bis). Inoltre, occorrerà aggiungere alla denominazione sociale, l'indicazione che si tratta di società in liquidazione (art. 2487-bis, co. 2). Con la delibera di nomina,gli amministratori cessano dalla loro carica, mentre i liquidatori assumono la veste di organo gestionale. La loro attività deve avvenire nel pieno rispetto delle finalità liquidatorie e delle modalità gestionali relative agli organi amministrativi fissate dalla legge e integrate dalla deliberazione assembleare, recante i criteri di liquidazione e le regole di funzionamento del nuovo organo. In aggiunta ai libri sociali, gli amministratori devono consegnare loro: - un rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato; - la situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. Rispetto alla precedente disciplina, il legislatore delegato richiede, quindi, due elementi aggiuntivi al fine di consentire di conoscere e di valutare con esattezza quanto posto in essere prima e dopo la liquidazione. 2.1. Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori Anche con riferimento ai poteri,obblighi e responsabilità dei liquidatori, la riforma introduce significative innovazioni rispetto al passato. Discostandosi da quanto previsto nella vecchia formulazione dell'art. 2452, è omesso ogni rinvio alle disposizioni che disciplinano lo stato di liquidazione nell'ambito delle società di persone. Sono evidenti gli effetti derivanti dalla scelta di disciplinare direttamente i poteri dei liquidatori. Come precisato con riguardo alla definizione dei poteri riconosciuti agli amministratori, anche per i liquidatori è venuto meno il divieto di compiere nuove operazioni, non operando più, per tali ultimi, il rinvio alla disciplina di cui all'art. 2279. Inoltre, eliminato il riferimento ai soli "atti necessari" (tale è la formulazione dell'art. 2278, cui rimandava la previgente normativa), l'art. 2489 accorda ai liquidatori il potere di compiere tutti gli "atti utili" per la liquidazione della
anticipatadell'utile sociale.Si tratta di una precisa responsabilità dei liquidatori nei confronti deicreditori, ogniqualvolta essi abbiano effettuato una distribuzione degliacconti senza averne valutato l'idoneità, anche solo potenziale, apregiudicare l'esatta soddisfazione del ceto creditorio.
2.2. Revoca dello stato di liquidazioneIn pendenza della fase di liquidazione, l'assemblea dei soci puòdeliberare in qualsiasi momento, con le maggioranze richieste per lemodificazioni dell'atto costitutivo, la revoca dello stato di liquidazione(art. 2487-ter), previa eliminazione della causa di scioglimento.Sul punto la Relazione al decreto precisa che la revoca è possibile acondizione che non sia iniziata la distribuzione dell'attivo. Appare delresto inconcepibile la distribuzione del patrimonio - intesa quale attoliquidatorio - con la continuazione dell'attività di impresa.Il secondo comma dell'art. ter 2487-ter subordina,
però, l'efficacia della revoca al consenso dei creditori sociali, ovvero al pagamento di quelli che non abbiano prestato il loro consenso. A seguito della modifica operata dall'Avviso di rettifica del luglio 2003, la norma in esame stabilisce che per un periodo di sessanta giorni, che decorre dalla iscrizione della delibera di revoca, i creditori che temono di subire un pregiudizio alle proprie ragioni creditorie dalla ripresa dell'attività sociale, possono instaurare un giudizio di opposizione alla deliberazione di revoca. Anche in questo caso, dunque, il legislatore ha preferito utilizzare come unità di misura i giorni, in luogo dei mesi, al fine di assicurare una maggiore uniformità nel computo dei termini. Sotto il profilo procedimentale trova applicazione, anche in questo caso, l'ultimo comma dell'art. 2445, per tanto, nell'ipotesi in cui il tribunale accolga l'opposizione, la revoca del consenso dei creditori sociali non avrà efficacia.