Riforma del diritto societario
Premessa
Tra i criteri ispiratori della riforma del diritto societario in materia di scioglimento e liquidazione, la legge delega (L. n. 366/2001) indicava:
- L'accelerazione e semplificazione del procedimento;
- La maggiore attenzione alla conservazione del valore d'impresa;
- La definizione di una disciplina dei bilanci in fase di liquidazione.
In applicazione di tali criteri, gli artt. 2484 ss. c.c. delineano un procedimento più organico e funzionale rispetto a quello del Codice del 1942. In primo luogo, è determinato, in maniera precisa, il momento in cui la causa di scioglimento prende effetto, così eliminando le incertezze che si erano verificate in passato. Meno restrittivi appaiono, inoltre, i poteri accordati agli amministratori e ai liquidatori in pendenza dello stato di liquidazione. La loro attività, infatti, non è più finalizzata alla esclusiva dismissione del complesso aziendale, ma alla sua piena valorizzazione, prima di procedere alla soddisfazione dei creditori e alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo tra i soci.
1. Lo scioglimento della società
1.1 Cause di scioglimento e loro effetti
La nuova disciplina di scioglimento e liquidazione delle società di capitali è contenuta negli artt. 2484 ss. del codice civile. Le cause che determinano l'apertura del procedimento sono elencate nel primo comma dell'art. 2484. La norma riprende, con gli opportuni adattamenti richiesti in ragione delle novità introdotte dalla Riforma, le ipotesi contenute nel vecchio articolo 2448, cui aggiunge, al n. 5, il recesso del socio quale ulteriore causa di scioglimento.
Riportiamo, in sintesi, l'indicazione e l'illustrazione delle cause che determinano lo scioglimento e la liquidazione di una società.
- Decorso del termine Il decorso del termine di durata della società costituisce, come per il passato, causa di scioglimento. In caso di sua proroga, l'art. 2437, co. 2, lett. a) riconosce al socio che non abbia concorso all'approvazione della relativa delibera, il diritto di recesso. Tale ipotesi di scioglimento non è operativa in quelle società costituite a tempo indeterminato.
- Conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo Coerentemente con la previgente disciplina, il legislatore mantiene, tra le cause di scioglimento, il conseguimento dell'oggetto sociale ovvero la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo. Tali cause di scioglimento sono da ricondurre, rispettivamente, al momento in cui l'oggetto sociale sia stato conseguito o, all'opposto, qualora il programma non possa più essere realizzato. Rispetto alla vecchia formulazione della norma, il legislatore aggiunge l'espressione "salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie". Analogamente a quanto avviene in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, si estende, anche a questa ipotesi, la possibilità di assumere, attraverso una deliberazione assembleare, i provvedimenti necessari all'eliminazione dell'elemento patologico che ostacoli il conseguimento dell'oggetto sociale.
- Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea Sono mantenute le due fattispecie estintive riferibili a situazioni patologiche dell'organo assembleare, quando esso sia paralizzato da una situazione sociale che ne rende impossibile il funzionamento. Benché il dato normativo faccia esclusivo riferimento al mancato funzionamento dell'assemblea, già prima della riforma una parte della dottrina riconosceva valenza estintiva a disfunzioni che colpivano organi diversi da quello assembleare. Il legislatore ha, tuttavia, lasciato inalterato il dettato normativo, facendo esclusivo riferimento all'assemblea.
- Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale costituisce l'ipotesi classica di scioglimento della società. Resta chiaramente inalterato il meccanismo di convocazione dell'assemblea - già illustrato per l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità di funzionamento - che può provvedere alle modifiche statutarie idonee alla eliminazione della patologia in atto. In ragione dell'applicazione diretta della disciplina alle SRL, la norma richiama l'art. 2482-ter dedicato all'operazione di riduzione nell'ambito di questo tipo societario.
- Recesso del socio Del tutto nuova è invece l'ipotesi di liquidazione a seguito di recesso, destinata a trovare frequente applicazione in ragione dell'ampliamento del novero delle ipotesi che legittimano l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci sia di SPA che di SRL. Il procedimento di scioglimento e liquidazione troverà applicazione, ogniqualvolta le somme per rimborsare il socio (o i soci) recedente (i) dalla società, risultino tali da inficiare la soglia minima del capitale sociale. A tutela dei creditori, l'art. 2437-quater accorda loro il diritto di opporsi alla delibera. Trova in questo caso applicazione la disciplina generale contenuta nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2445. Solo in caso di accoglimento dell'opposizione, il tribunale può disporre la sospensione o la revoca della relativa delibera. In caso contrario, si procederà allo scioglimento.
- Deliberazione dell'assemblea Nessuna novità presenta invece l'ipotesi di scioglimento per deliberazione assembleare. Come tradizione, essa rappresenta un'ipotesi di risolubilità convenzionale del contratto di società, comunemente applicata anche alle società di persone.
- Altre cause previste dallo statuto o dalla legge Con una previsione di chiusura, il legislatore mantiene, quale ulteriore causa di liquidazione, ogni altra ipotesi indicata nello statuto e nell'atto costitutivo. Coerentemente con l'impostazione generale che accompagna l'intera riforma - che riconosce ampio spazio all'autonomia statutaria -, si è conservato in capo ai soci la possibilità di predeterminare le cause di scioglimento.
È stato, invece, eliminato dalle ipotesi che determinano lo scioglimento e la liquidazione, il riferimento al fallimento e alle altre procedure concorsuali. Non costituisce, invece, causa di scioglimento di società il mancato adeguamento dello statuto o dell'atto costitutivo alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004, benché la relazione di accompagnamento al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 faccia riferimento allo scioglimento ope legis.
La questione merita un chiarimento. Nel corso dei lavori della Commissione, si era effettivamente paventata l'ipotesi che il mancato adeguamento potesse determinare lo scioglimento della società. Tuttavia, nonostante il dettato della relazione di accompagnamento, nessuna delle disposizioni che vanno a comporre l'articolato sembra prevedere una così grave conseguenza. Esclusa l'ipotesi di scioglimento, è quindi da ritenere che le disposizioni dell'atto costitutivo o statutarie che non saranno oggetto di adattamento alla nuova disciplina diventeranno inefficaci dopo il 30 settembre 2004 e saranno imperativamente sostituite dalle nuove regole.
1.2 Gli effetti dello scioglimento
Diversamente da quanto avveniva nel vigore della previgente disciplina, in cui tutte le cause di scioglimento ponevano la società in liquidazione dal momento del loro verificarsi, la Riforma dispone, espressamente, che l'effetto estintivo...
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Diritto commerciale - lo scioglimento societario
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Diritto commerciale - lo scioglimento
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