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Diritto commerciale: scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio

Introduzione alla natura delle società

La società è un accordo tra due o più soggetti che si mettono d'accordo per svolgere insieme un'attività economica organizzata allo scopo di produrre degli utili.

Art 2247 cc: "Contratto di società - Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili".

Sembra evidente che la società è un contratto. Chiaramente stiamo escludendo le società unipersonali che, in seguito al 2003, possono essere sia in forma di SPA che di SRL unipersonali.

Controversie storiche sulla natura del contratto societario

Nonostante ciò, fino al 93-94 la prevalente dottrina sosteneva che la società non fosse un contratto o comunque che fosse un contratto di natura particolare al quale non si applicano alcuni principi generali come la buona fede, nullità e annullabilità, trattativa del contratto.

La dottrina commercialista sosteneva che la società fosse un contratto con caratteristiche proprie al quale si applica solo la disciplina prevista dal codice (artt. 2247 cc e ss) in materia societaria. Ciò comportava tutta una serie di lacune normative: non c'è alcuna norma che disciplina quella che deve essere i rapporti tra soci o gli obblighi dei soci.

I fautori della tesi cosiddetta societaria, fino al 93 in cui la Cassazione ha affermato esplicitamente l'applicazione dei principi dei contratti, non ritenevano applicabili il 1175 e il 1375 e quindi la buona fede. Si creavano tutta una serie di ipotesi non disciplinate.

Applicazione dei principi di diritto comune

È importante andare ad applicare i principi di diritto comune in ambito societario. Questo è ormai riconosciuto dalla Cassazione che rileva come il fatto che la normativa societaria sia speciale significa solo che essa prevale sulla normativa generale in caso di contrasto, ma per tutto ciò che in ambito societario non è previsto si applicano le regole di diritto comune.

In particolar modo giurisprudenza e dottrina riconoscono che la società è un contratto associativo che si differenzia dalla vendita o dalla locazione perché mentre in questi le prestazioni dei due contraenti sono contrapposte, questo non avviene in ambito societario.

Nella vendita il contratto si conclude istantaneamente con le prestazioni, nella società, come nei contratti associativi, la prestazione da parte dei soci non è sufficiente a soddisfare lo scopo originale del contratto di società. La prestazione del socio è il conferimento, ma questo non soddisfa l'interesse dei soci.

Il 2247 definisce la società allo scopo di produrre un utile. Quindi lo scopo dei soci è il guadagno economico.

Eccezione di inadempimento e regole particolari

L'eccezione di inadempimento si applica solitamente ai contratti di scambio. Un'eccezione del genere non avrebbe senso nel contratto di società ma si potrebbe comunque applicare nei confronti di un socio che non esegue la sua prestazione.

Alla società si applicano tutta una serie di regole particolari dei contratti associativi come la nullità dei contratti plurilaterali. Nullità del contratto che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e in ogni tempo. In ambito societario non è così perché si vuole garantire la certezza nei traffici commerciali che sarebbero pregiudicati dalla possibilità di annullare sempre alcune delibere.

È previsto quindi che se il contratto di società è viziato, se ciononostante è registrato presso il registro delle imprese non può più essere dichiarato nullo. In più, per sciogliere la società è di regola previsto un particolare procedimento di scioglimento. Quindi l'attività della società e il contratto di società non può essere dichiarato invalido dall'oggi al domani.

Differenze tra contratto di società o associativi e contratti di scambio

Uno degli aspetti più critici delle società di persone è quello che attiene allo scioglimento della partecipazione sociale limitatamente ad un socio. Fin dai tempi dell'antica Roma si riteneva che nelle società di persone lo scioglimento del singolo rapporto sociale comportasse in automatico lo scioglimento della società.

Le società di persone si caratterizzano per la responsabilità illimitata dei soci, salve particolari ipotesi.

La disciplina dell'impresa nella società nasce per tutelare i soggetti che ruotano intorno alla società, in particolare i creditori di questa. Se si ammette la prosecuzione della società di fatto si rischia di creare un danno ai creditori e si crea una situazione di incertezza per questi creditori.

Si diceva che per tutelare i creditori è meglio che se un socio viene meno l'attività della società si blocchi lì. Nella prassi succedeva che la morte di un socio comportava lo scioglimento della società e il giorno dopo i soci costituivano una nuova società con attività identica. In più è vero che si può realizzare una diminuzione delle garanzie patrimoniali dei creditori ma ciò può avvenire comunque perché i soci sono liberi di disporre del proprio patrimonio come vogliono.

Proprio per questo nel codice di commercio è stata ammessa per la prima volta la possibilità di recedere dalla società, un sistema rudimentale di esclusione e, per quanto concerne la morte del socio, l'art. 191 prevedeva che la società come regola generale si scioglieva a seguito della morte di un socio salvo che non fosse previsto diversamente.

Quindi era ammessa la deroga e la giurisprudenza la interpretava nel senso che lo scioglimento della società avveniva se i soci dichiaravano esplicitamente che volevano sciogliere la società. Quindi nella pratica la regola era quella opposta in cui la società si scioglieva solo se i soci dichiaravano di voler sciogliere la società.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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