Fine dell'impresa societaria a base capitalistica
L’estinzione dell’impresa societaria si ha con la scomparsa della società dal novero dei soggetti dell’attività giuridica. Questo può avvenire:
- In seguito al compiersi di una fattispecie a formazione successiva che comporta una dissoluzione di essa attraverso la liquidazione, culminando nella cancellazione dal R.I. in cui era stata iscritta
- Al compiersi in una fattispecie a formazione istantanea, che produce la morte della società senza che occorra alcun procedimento dissolutorio.
Dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 1127/69, la dichiarazione di nullità dell’atto costitutivo non è più un caso di morte istantanea.
Obiettivi delle modifiche alla disciplina dell'estinzione
Le modifiche alla disciplina dell’estinzione della società di capitali si propongono di raggiungere 3 obiettivi:
- Colmare le lacune
- Regolare i punti controversi emersi nel codice civile
- Valorizzazione autonomia privata
La riforma ha posto le norme regolanti l’estinzione, al di fuori dell’ambito della specifica disciplina dei tre tipi di società di capitale, per concentrarla in un unico capo; l’estinzione non si produce al mero verificarsi di una causa di scioglimento, ma al compiersi di una fattispecie estintiva a formazione successiva composta da 3 fasi:
Fasi dell'estinzione
- Verificarsi di una causa di scioglimento. Le cause di scioglimento sono elencate nell’art. 2484. SPA, SRL e SAPA si sciolgono per:
- Decorso del termine, (ma tale causa ha perso molta importanza)
- Art. 2328 S.p.a. contratta a tempo indeterminato
- Proroga espressa dalla società con delibera di modifica dell’atto costitutivo
- Per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
- Per l’impossibilità di funzionamento (capitale diviso tra due nemici) o per la continua inattività dell’assemblea (perché non si riesce a convocarla, o se convocata non riesce a deliberare)
- Per riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale, salvo le alternative della trasformazione e della reintegrazione del capitale sociale (art. 2487 ter revoca dello stato di liquidazione)
- Nella ipotesi dell’art. 2437 quater (recesso azionista) e 2473 (recesso quotista)
- Per le deliberazioni dell’assemblea; scioglimento anticipato —>> modifica atto costitutivo, deliberata quindi dall’assemblea straordinaria per S.p.a. e dall’assemblea dei soci per le S.r.l.
- Per le altre cause determinate dall’atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge
Il primo effetto che consegue al verificarsi di una causa di scioglimento è l’ingresso della società nello stato...
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Diritto commerciale - lo scioglimento societario
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