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Scioglimento, liquidazione, estinzione nelle società Pag. 1
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LO STATO DI LIQUIDAZIONE.

Tre sono le fasi in cui si articola la vicenda estintiva delle società di capitali:lo scioglimento della società,che presuppone il verificarsi di

una delle cause(di scioglimento) e prende effetto con l’adempimento dei relativi obblighi pubblicitari;la liquidazione della società(intesa

come procedimento liquidatorio)che si apre con la nomina dei liquidatori e con la relativa pubblicità;ed infine,terminata la

liquidazione,l’estinzione della società,che si produce a seguito della cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Con il sopravvenire dello stato di liquidazione,la società non perde la personalità giuridica.

Non può sostenersi che il passaggio allo stato di liquidazione implichi una trasformazione del tipo sociale;inoltre,appare indifferente a fini

pratici qualificare tale passaggio come una modifica dello scopo sociale da lucrativo a liquidativo,come un cambiamento dell’oggetto

sociale da attività produttiva ad attività di liquidazione,ovvero come un mutamento delle regole organizzative.

Ben più importante è individuare la connotazione temporale dello stato di liquidazione.

Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data di iscrizione sul registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori

ne accertano la causa,o alla data di iscrizione della deliberazione assembleare.

Il mero verificarsi delle cause di scioglimento non pone automaticamente la società in stato di liquidazione.

Solo a seguito dell’iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese,alla denominazione sociale deve essere aggiunta

l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.

Appare quindi corretto individuare il momento iniziale dello stato di liquidazione nella data dell’iscrizione della nomina dei liquidatori nel

registro delle imprese.

LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ:LA FASE PRELIQUIDATORIA.LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO.

Con lo scioglimento si apre una fase preliquidatoria.

Ai sensi dell’art.2484,comma 1°,le cause di scioglimento di una società di capitali sono:

1)il decorso del termine;

2)il conseguimento dell’oggetto sociale o la sua sopravvenuta impossibilità;

3)l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea;

4)la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;

5)l’accoglimento dell’opposizione dei creditori sociali alla delibera di riduzione del capitale sociale conseguentemente all’esercizio del

diritto di recesso del socio;

6)la deliberazione assembleare di scioglimento;

7)altre cause previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.

La liquidazione coatta amministrativa e il fallimento non sono cause di scioglimento,tuttavia,non si può escludere che le due fattispecie

conducano ad una sostanziale sopravvenuta impossibilità dell’oggetto sociale e pertanto possono essere fatte rientrare nella previsione di

cui all’art.2484,comma 1°,n.2.

Il decorso del termine è una causa di scioglimento meramente eventuale,e può essere superata con una delibera assembleare di proroga del

termine.

Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sua sopravvenuta impossibilità presuppongono,entrambe,che l’oggetto sociale sia

determinato in modo sufficientemente preciso.Il conseguimento dell’oggetto uò verificarsi solo con riferimento alle società aventi un

oggetto sociale

non permanente;l’impossibilità dell’oggetto deve avere i caratteri dell’assolutezza e della definitività.

Le due cause di scioglimento possono essere eliminate tramite una delibera dell’assemblea che adotti le opportune modifiche.

Ove l’eliminazione della causa sia successiva al passaggio della società allo stato di liquidazione,è necessario procedere alla revoca dello

stato di liquidazione.

Anche l’impossibilità di funzionamento e la continuata inattività sono due cause distinte.

l’impossibilità di funzionamento implica un giudizio prognostico in ordine alla capacità di deliberare di un’assemblea,paralizzata

Mentre impedire l’adozione delle

da conflitti insanabili fra i soci o dal reiterato atteggiamento ostruzionistico di taluni di essi,con la conseguenza di

delibere indispensabili;la continuata inattività richiede un’indagine storico-ricognitiva circa la sussistenza o meno del mero fatto della

definitiva inerzia dell’assemblea. tale da impedire l’assunzione delle delibere essenziali per il funzionamento

Entrambe le cause presuppongono una disfunzione assembleare

della società.

Queste due cause hanno carattere sussidiario:esse agiscono qualora la disfunzione non sia altrimenti eliminabile tramite strumenti

appositamente predisposti dalla legge o tramite strumenti previsti dallo statuto.

La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.Su tale presupposto la dottrina attribuisce rilevanza solo alla riduzione al di sotto del

minimo legale che sia conseguenza di una perdita di oltre un terzo del capitale sociale.

L’accoglimento dell’opposizione dei creditori sociali alla delibera di riduzione del capitale conseguente all’esercizio del diritto di recesso

è resa necessaria in quanto l'accoglimento dell’opposizione

da parte di un socio determina lo scioglimento della società,tale previsione si

dei creditori impedisce alla società di rimborsare al socio receduto il valore della partecipazione.

I soci possono provocare lo scioglimento della società tramite una delibera dell’assemblea.

La delibera assembleare di scioglimento necessita dell’osservanza delle norme previste per l’assemblea straordinaria.

Ulteriori cause di scioglimento possono essere previste dallo statuto o dall’atto costitutivo.

L’art.2484,comma 2°, fa inoltre salve le altre cause di scioglimento previste dalla legge,in particolare,con riferimento alla dichiarazione di

nullità della società;della cessazione di tutti gli amministratori di s.a.p.a.,se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro

sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica;nonché le ulteriori cause previste da leggi speciali.

L’ACCERTAMENTO DELLE CAUSE DI SCIOGLIMENTO.GLI EFFETTI IMMEDIATI.

Lo scioglimento produce i suoi effetti dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori di

accertamento delle cause,ovvero della delibera di scioglimento dell’assemblea.

Con tale adempimento pubblicitario lo scioglimento è efficace anche nei confronti dei terzi,ma non si produce ancora il passaggio della

società allo stato di liquidazione.

La competenza ad accertare le cause di scioglimento spetta all’organo amministrativo.

E’ espressamente sancita la responsabilità dell’organo amministrativo nel caso di ritardo od omissione dell’accertamento delle cause e

dell’adempimento degli obblighi di pubblicità.

E’ prevista la competenza sussidiaria del Tribunale all’accertamento e alla convocazione dell’assemblea,su istanza dei soci,dell’organo di

controllo o degli amministratori.

All’accertamento delle cause si producono alcuni effetti immediati per l’organo amministrativo.

Al verificarsi di una causa di scioglimento l’organo amministrativo è tenuto a convocare l’assemblea perché deliberi sulla nomina dei

liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione.

L’organo amministrativo non ha più il potere di compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell’oggetto sociale,bensì deve

limitarsi ad una gestione conservativa del patrimonio.

In caso di violazione della suddetta disposizione gli amministratori sono tenuti a risarcire i danni provocati alla società,ai soci e ai terzi.

LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ.L’APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE.

L’assemblea convocata dall’organo amministrativo nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento della liquidazione,tuttavia tale

convocazione non è necessaria se l’atto costitutivo o lo statuto dispongano già in materia.

In assenza di diversa disposizione statutaria o assembleare,ai liquidatori è attribuito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione

della società.

Qualora l’assemblea non adotti le determinazioni necessarie è prevista la competenza sostitutiva del Tribunale.

I liquidatori,anche se nominati dal Tribunale,possono essere revocati con delibera assembleare.La revoca dei liquidatori,qualora sussista

giusta causa,può essere disposta anche dal Tribunale,su istanza dei soci,dei componenti dell’organo di controllo o del Pubblico Ministero.La

revoca dei liquidatori deve essere iscritta nel registro delle imprese.

LA SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE.I LIQUIDATORI.

Con l’iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori si apre il procedimento di liquidazione e la società entra in stato di

liquidazione.Da tale adempimento pubblicitario la denominazione sociale è integrata con la dizione ‘’in liquidazione’’.

Cessano dalla carica gli amministratori ed entrano in funzione i liquidatori.Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i libri

sociali,una situazione dei conti aggiornata,e un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio

approvato;devono quindi redigere un bilancio straordinario.

In caso di pluralità di liquidatori,l’organo è regolato secondo quanto stabilito dall’assemblea,ove nulla si preveda nella deliberazione,dalle

norme relative agli amministratori in relazione a ciascun tipo societario.

Sui liquidatori incombono,oltre ai doveri tipici degli amministratori e a quello di redigere il bilancio,il dovere di richiedere

proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei creditori sociali;e il

dovere di non ripartire tra i soci,a titolo definitivo,il patrimonio sociale sino a che non siano stati integralmente soddisfatti i creditori

sociali.Prima dell’integrale pagamento dei creditori,i liquidatori possono distribuire fra i soci solo acconti sul risultato finale della

liquidazione(sono attribuzioni patrimoniali provvisorie e sempre ripetibili),a condizione che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide

sulla disponibilità delle somme idonee al soddisfacimento dei creditori sociali.

I liquidatori possono condizionare la ripartizione degli acconti alla prestazione di idonee garanzie da parte dei soci.

I liquidatori sono responsabili per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri inerenti alla loro carica.

L’ORGANO DI CONTROLLO,L’ASSEMBLEA E LE DECISIONI DEI SOCI.

L’apertura della liquidazione non determina il venir meno dell’organo di controllo,questo infatti è chi

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Publisher
A.A. 2019-2020
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giakiperalta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Calvosa Lucia.