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Attività della Fondazione

La Fondazione si occupa delle seguenti attività:

  • Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
  • Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi
  • Promozione della cultura e dell'arte
  • Tutela dei diritti civili
  • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dalla Fondazione o affidata ad università e enti di ricerca

Regime fiscale delle ONLUS:

  1. Imposta diretta: le attività proprie dell'ente e quelle direttamente connesse sono esentate dall'imposizione diretta, con l'unica differenza che per le seconde, se di natura commerciale, sussiste l'obbligo di tenuta delle scritture contabili.
  2. IRAP: le ONLUS sono soggetti passivi IRAP indipendentemente dal tipo di attività svolta.
  3. IVA: le ONLUS

Rivestono la qualifica di soggetti passivi agli effetti di tale tributo solo qualora pongano in essere operazioni di natura commerciale con carattere di abitualità.

Imposizione indiretta: esenzione assoluta dall'imposta di bollo, dalla tassa di concessione governativa, dall'imposta sulle successioni e donazioni.

Fondazioni di origine bancaria: le fondazioni di origine bancaria sono investitori istituzionali che dall'investimento dei loro patrimoni traggono gli utili necessari per svolgere l'attività filantropica in vari settori: arte, attività e beni culturali, ricerca, educazione, istruzione e formazione, volontariato, beneficenza, sviluppo locale, assistenza sociale, salute pubblica, protezione e qualità ambientale, sport e ricreazione.

Sono soggetti IRES.

Impresa sociale: ci sono dei vincoli come la destinazione degli utili non ai soci ma all'investimento per lo sviluppo dell'impresa e il coinvolgimento degli stakeholders. Non possono esserlo.

società di persone, enti e amministrazioni pubbliche, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. RIFORMA DELLE NON PROFIT - Codice del terzo settore fiscalità internazionale I redditi di persone fisiche non imprenditori (redditi da lavoro dipendente, di capitale, ecc.) vengono tassati anche a livello internazionale. Il problema è: come tassare i redditi che i residenti conseguono all'estero? - Come tassare i redditi che i non residenti conseguono nel territorio nazionale? Facciamo riferimento al: 1. principio della residenza: tassa i residenti sul reddito ovunque prodotto nel mondo e sui loro beni ovunque si trovano (world wide principle) 2. Principio della fonte o della territorialità: lo stato tassa residenti e non residenti sui redditi o sui beni prodotti o esistenti nello stato in questione. Tutti i paesi vorrebbero applicare il principio della residenza ai residenti e il principio della fonte agli

Altri, al fine di aumentare il gettito. In Italia viene applicato il principio della residenza per i residenti, e della fonte per i non residenti. (art. 3 TIUR). Tuttavia questo potrebbe provocare un problema di doppia tassazione.

Il concetto di RESIDENZA:

  • Soggetti iscritti nell'anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta
  • Soggetti non iscritti nell'anagrafe, ma che hanno nello stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta
  • Soggetti non iscritti nell'anagrafe ma che hanno nello stato la residenza intesa come dimora abituale per la maggior parte del periodo di imposta.

Quello che prevale sono gli aspetti socio affettivi con il territorio italiano. Se il soggetto ha mantenuto in Italia i legami familiari, la residenza rimane.

Le società e gli enti sono considerati residenti in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello stato: (art. 73)

  • sede legale
  • sede
dell'amministrazione (luogo della gestione)  oggetto principale  COME SI RISOLVE IL PROBLEMA DELLA DOPPIA TASSAZIONE PER I REDDITI DI IMPRESA? Il principio internazionale prevede che i redditi di impresa prodotti all'estero siano tassabili in Italia solo quando vi è una stabile organizzazione. Quindi, se mi configuro come stabile organizzazione, ho un reddito di impresa. Se avessi avuto 100.000 in Italia di affitti, sarei stato tassato a seconda della tipologia di affitto ai fini IRES del 24% sull'affitto. Nel momento in cui invece mi insedio come una stabile organizzazione in Italia, anche il reddito di affitto di 100.000 rientra nel reddito di impresa. La stabile organizzazione non è più sufficiente: un problema che genera l'erosione del gettito. Con l'introduzione del commercio elettronico e dell'economia digitale, non è necessaria una stabile organizzazione per vendere prodotti e servizi in Italia, ma basta avere un server che

arriva sul web in italia(es.stati uniti) . Questo è un problema perche i paesi vengono colonizzati da colossi che non pagano imposte, e si genera un'erosione del gettito.

2 problemaIl problema maggiore è quello di concorrenza sleale: se ci sono due produttori di matite e io compro il legno per le matite e tu il legno lo rubi, le tue matite avranno stessa qualità ma costo inferiore.

Per risolvere questo problema in europa si è parlato di DIGITAL TAX che serve per recuperare una parte di quel gettito che oramai l'insignificanza della stabile organizzazione ha generato Ora.comunque il concetto di stabile organizzazione guida i principi di tassazione e proprio perché questo è ancora il fulcro si è dovuto ovviare alla sua decadenza con una nuova normativa ad hoc. Al livello europeo se ne sta ancora dibattendo.

Vediamo come risolvere il problema della doppia tassazione quando un soggetto è tassato da uno stato con il principio della

residenza edall'altro con quello della fonte:le soluzioni sono 2:metodo del credito di imposta o imputation  sistemattualmente in vigore in italia, le imposte pagateall'estero sono scomputate da quelle dovute nel proprio paesedi residenza ( NON CONFONDERE CON IL SISTEMA AIMPUTAZIONE DEGLI UTILI SOCIETARI)metodo dell'esenzione o exemption sistem il reddito  prodotto all'estero è scomputato dal reddito complessivoimponibilenel primo caso ho una detrazione, nel secondo ho una deducibilitàdal reddito.CREDITO D'IMPOSTACostituisce un rimedio contro la doppia tassazione giuridica ( duevolte lo stesso reddito in capo allo stesso soggetto) e noneconomica ( che è quella che riguarda la distribuzione deidividendi ed è quando uno stesso reddito è tassato due volte ma incapo a soggetti differenti)3 condizioni:produzione di un reddito all'estero concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivodel residente pagamento di imposte estere a titolo definitivo
  1. CREDITO DI IMPOSTA O max cire (misura massima del credito di imposta su redditi esteri) = (RE/RCN) X IMPOSTA ITALIANA
Dove RE = reddito estero RCN = reddito complessivo netto nazionale (al netto delle perdite pregresse) Ipotizziamo che nel reddito estero i 100 sono stati tassati per 20, quindi l'imposta definitiva pagata all'estero è 20% di 100. Il credito massimo, ossia il max cire, è 100/800 * 192 = 23. Il credito di imposta sarà il minore fra il credito massimo, ossia il max cire di 24, e le imposte realmente pagate all'estero: quindi poiché le imposte pagate all'estero sono inferiori al max cire, queste costituiscono un credito da detrarre. Detrazione per 20: quindi 192 di imposta lorda - 20 = 172 imposta netta, ossia imposta da versare in Italia. Se le perdite pregresse sono pari o superiori al reddito complessivo, non si può avere credito di imposta. Non posso recuperare nulla. Il max cire è.

0. L'imposta dovuta è 24% di 0. Quindi i 20 realizzati all'estero non vengono detratti. Quindi pago 20 all'estero e 0 in Italia. Il credito di imposta è il minore fra il max cire e l'imposta pagata all'estero quindi 20. I 20 possono essere detratti dall'imposta lorda di 12-20 = 0. In Italia non dovrà quindi versare niente. Gli 8 eccedenti possono essere soggetti al riporto in avanti. 20% di 100 = 25. Tot% di 200 = 75. Quindi imposta pagata all'estero = 75+25 = 100. Il calcolo va fatto diviso per stato:

Stato A: 100/600*144 = 24 di max cire

Stato B: 200/600*144 = 48 di max cire

  1. Posso quindi detrarre per lo stato A i 24
  2. Posso detrarre per lo stato B i 48

Quindi 144-24-48 = Reddito italiano 200. Reddito estero 0. Stato A 200. Stato B 0. Reddito complessivo netto 200. Imposta dovuta (24% x 200) 48. Imposta definitiva pagata all'estero 40. Stato A 40. Stato B 0. Credito di imposta? 0. Reddito italiano = 0. Reddito estero = 200. Reddito complessivo = 200.

200Imposta= 24% di 200= 48

20% di 200= 40

20% di 0= 0

Stato A= 200/200*48 di max cire = 48

Stato b = 0

48-40 = 8

Match-in credit

Italia ha un impresa che investe in tunisia. La tunisia decide che chi lavora nel nord ha uno sconto/agevolazione sulla tassazione dei redditi di impresa. Quest'agevolazione può essere per intero oppure di 25 punti su 30 quindi invece di pagare 25% paga 5%. Quindi se ho 100 di reddito pago 5 di imposte.

L'impresa in italia, che ha sempre 100 di reddito, pagherebbe 19 perché: 24% di 100= 24 quindi 24-5= 19

Lo stato tunisino a chi ha fatto l'agevolazione? Allo stato italiano. Quindi poiché il beneficio deve essere un beneficio non solo allo stato italiano, il macth in credit prevede un credito di imposta virtuale (ossia quella non pagata per effetto dell'agevolazione tunisina) e cioè si somma alle imposte pagate dall'impresa italiana anche quelle non pagate per effetto dell'agevolazione (imposta virtuale). Quindi, applicando il

match-in credit, l'effective tax rate degli utili è 5% perché il machit credit azzererà la parte di tassazione italiana con un max cire di 24 che azzererà il 24% di ires, quindi l'unica tassazione che resterà è 5%. I capitali sono l'asset più facilmente trasferibile da un paese a un altro. Dal 1990 in Italia e nel resto d'Europa

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
188 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/03 Scienza delle finanze

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chicca66_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Scienza delle finanze e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Cremonese Angelo.