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LE IMPOSTE LOCALI IN ITALIA!

Le principali imposte locali in Italia sono IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), addizionale IRPEF, ICI (imposta comunale sugli

immobili) in vigore dal 1992 al 2008. Dopodiché nel 2009 con l’approvazione della Legge Delega sul federalismo fiscale anche il panorama

!

delle imposte locali era un po’ variato, poi nel 2011 con il governo Monti è cambiato di nuovo.!

!

IRAP: elementi costitutivi !

L’IRAP viene introdotta nel 1998, si tratta di una novità in Italia, poco diffusa. É un’imposta regionale quindi ad ogni Regione spetta il tributo

in relazione a quanta base imponibile è realizzata nel territorio di competenza: quindi imposta regionale sia per quanto riguarda il potere di

effettuare determinate variazioni rispetto a questa imposta sia per quanto riguarda la residenza della base imponibile (è la base imponibile

realizzata nel territorio di competenza). Il “presupposto” è l’esercizio abituale di attività organizzate in maniera autonoma e dirette alla

produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi. I “soggetti passivi” sono imprenditori individuali, società, enti commerciali e

non, produttori agricoli titolari di reddito agrario, esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti (per la

parte di valore aggiunto prodotto nel territorio regionale), per lavoratori autonomi e professionisti vale il requisito di autonoma

organizzazione. La “base imponibile” è il valore aggiunto netto con ulteriori correzioni più recenti rispetto al 1998 che escludono il costo del

lavoro a tempo determinato (il valore aggiunto netto l’abbiamo già visto quando abbiamo parlato dell’IVA, il valore aggiunto poteva essere

definito come valore aggiunto lordo, valore aggiunto netto in riferimento alla quota di ammortamento degli investimenti o valore aggiunto di

tipo consumo che è quello utilizzato dalla definizione dell’IVA). L’“aliquota” dell’IRAP è pari al 3,9% stabilita dallo Stato che però la Regione

può aumentare o diminuire fino allo 0,92%. La Regione può anche differenziare per settori di attività e categorie di soggetti passivi (cosa che

tipicamente avviene per banche e assicurazioni, settore agricolo e ittico, enti pubblici). Nel 2009 è stato previsto un blocco dell’autonomia

cioè della possibilità per le Regioni di variare l’aliquota d’imposta, poi è stata riassegnata a partire dal 2011 e collegata alla possibilità di

variare le aliquote dell’addizionale IRPEF. In altre parole l’autonomia utilizzabile in base all’IRAP, cioè la possibilità di aumentare o diminuire

l’IRAP o addirittura di alterarla, non poteva essere utilizzata insieme all’autonomia dell’addizionale IRPEF cioè non si poteva finanziare

!

direttamente l’IRAP attraverso aumenti dell’addizionale IRPEF troppo elevati.!

!

IRAP: la base imponibile!

Il valore aggiunto, come abbiamo già visto, è il valore prodotto in termini di beni e servizi da parte di un’impresa, in un determinato periodo

temporale, attraverso l’utilizzo di fattori produttivi e al netto dei costi sostenuti per materie prime e beni intermedi. Il valore aggiunto netto

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detrae anche i costi di ammortamento, quindi tiene conto del deperimento del capitale fisico nel periodo di riferimento. Il valore aggiunto si

calcola sommando le remunerazioni dei fattori produttivi (salari, interessi, rendite, profitti etc.) oppure come differenza tra valore della

produzione e costi per materie prime e prodotti intermedi che è il metodo che viene utilizzato per l’IRPEF. Per alcuni settori specifici ci

!

possono essere casi particolari di definizione della base imponibile.!

!

IRAP: deduzioni!

!

Le deduzioni previste dall’IRAP sono:!

deduzioni stabilite a favore delle imprese più piccole, decrescenti a partire da 8.000 euro per contribuenti con base imponibile pari a

• 180.759,91 euro (per le imprese individuali, le società di persone diverse dalle imprese agricole e gli esercenti arti e professioni, il livello di

! partenza è pari a 13.000 euro).!

dal 2015 è escluso dalla base imponibile l’intero costo del lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato, ad esclusione delle

• amministrazioni pubbliche e degli enti non commerciali per attività istituzionali (questa esclusione è valida per 3 anni fino ad un massimo di

! 15.000 euro l’anno).!

l’IRAP pagata sulle spese di personale e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti, è a sua volta deducibile dalla base imponibile

• dell’IRPEF e dell’IRES (a seconda che siate un’impresa o una persona fisica). L’IRAP relativa agli interessi passivi dà invece diritto a una

deduzione del 10% dell’IRAP residua. Quindi ci sono un po’ di elementi che complicano il calcolo della base imponibile ma vanno nella

! direzione in realtà di non scoraggiare il ricorso a determinati fattori produttivi.!

!

IRAP: natura, finalità ed effetti del tributo!

Natura: colpisce i redditi non in capo al percettore del reddito bensì prima della loro distribuzione, in capo a coloro che esercitano attività di

produzione di beni e servizi. É un’imposta giustificata dall’applicazione del principio del beneficio. Quando abbiamo visto i modi con cui si

può distribuire il carico tributario abbiamo visto due possibili principi, il principio della capacità contributiva ma a livello locale si può anche

fare riferimento al principio del beneficio o della controprestazione: in questo senso l’IRAP è vista come controprestazione per la fruizione di

servizi pubblici locali regionali per esempio illuminazione, strade o parcheggi, e per la creazione di costi causati alla collettività locale dalle

!

attività di produzione quindi una sorta di compensazione per le esternalità create da questa attività di produzione.!

Finalità: scopo di semplificare il quadro delle imposte regionali perché sostituisce una serie di altre imposte che gravavano sulle imprese

e aumentare l’autonomia e la responsabilità delle Regioni (all’interno di determinati paletti stabiliti dall’amministrazione centrale vale a dire

un’aliquota di base del 3,9% che può essere variata dalla Regione come abbiamo visto). C’è poi anche un’argomento che fa riferimento

all’efficienza economica: l’idea è che questo tipo di imposta quando è nata tassava di fatto tutti i fattori di produzione alla stessa maniera.

Uno dei problemi che abbiamo visto collegati alle imposte dirette è il seguente: quando un’imposta diretta fa variare il prezzo relativo di un

bene rispetto a quello degli altri beni si introduce inefficienza perché si crea effetto di sostituzione (gli individui tendono a variare il rapporto

con cui consumerebbero determinati beni a seguito dell’introduzione dell’imposta) quindi un’imposta che colpisce i fattori produttivi per

cercare di essere efficiente dovrebbe a sua volta tassare alla stessa maniera tutti i fattori di produzione, questo però vuol dire tassare sia il

!

lavoro (che richiede un certo tipo di sforzo e che riguarda soprattutto la vita delle persone) sia il capitale alla stessa maniera:!

per quanto riguarda il capitale l’IRAP introduce un cuneo che riduce il ricorso al debito in quanto prevede la non deducibilità degli interessi

• passivi. Essendo però il sistema preventivamente distorto a sfavore del capitale proprio, l’effetto dell’IRAP è quello di ridurre la disparità di

! trattamento tra capitale proprio e debito.!

per quanto riguarda il lavoro l’IRAP aumenta il costo del lavoro e quindi ne distorce l’utilizzo verso il basso (questo è il nostro problema dal

• punto di vista dell’allocazione del fattore lavoro) per questo sono stati introdotti dei correttivi come la possibilità di deduzioni, ma l’idea di

fondo è che l’IRAP è un’imposta neutrale nel senso che non discrimina tra capitale e lavoro e non distorce quindi la scelta allocativa

relativa tra i fattori. Anche se di fatto come abbiamo visto, dal 2015 in poi il costo del lavoro a tempo indeterminato è uscito dalla base

! imponibile dell’IRAP.!

Riassumendo. L’IRAP è un’imposta regionale di cui dobbiamo ricordare come sono definiti gli elementi costitutivi quindi il presupposto, il

soggetto passivo, la base imponibile, l’aliquota, quale sia la possibilità delle Regioni di variare l’aliquota e anche la ragione economica di

questa imposta quindi semplificazione, aumento dell’autonomia delle Regioni e anche un tentativo di efficienza economica attraverso una

!

non discriminazione/neutralità di tassazione dei fattori di produzione. !

!

Addizionali all’IRPEF!

Il secondo metodo di finanziamento che forse chiamare imposta è poco corretto è l’addizionale IRPEF. Esiste dal 1997, viene applicata al

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reddito imponibile IRPEF, si applica a Comuni e Regioni (anche se inizialmente era stata prevista anche per le Provincie):!

per quanto riguarda le Regioni l’addizionale all’IRPEF prevede una “componente obbligatoria” definita dal governo centrale, inizialmente

• pari allo 0,9% e dal 2011 in poi è diventata pari all’1,23% (quindi a tutte le aliquote dell’IRPEF si aggiunge ad ogni Regione l’1,23% che fa

riferimento alla regione di Residenza del percettore del reddito). Inoltre ogni Regione può ricorrere ad una “componente facoltativa” entro i

limiti stabiliti dal governo centrale: il limite massimo per le Regioni era dello 0,5% con la possibilità di prevedere una certa progressività. Il

problema di questa progressività è che o l’addizionale è identica per tutti gli scaglioni di reddito oppure se si discrimina bisogna prevedere

un’aliquota diversa per ogni scaglione di reddito. Dal 2015 l’aumento massimo dell’addizionale IRPEF regionale è del 2,1% quindi sono

valori molto elevati. La maggiore progressività può essere realizzata all’interno degli scaglioni già esistenti dell’IRPEF (cioè le Regioni non

possono creare ulteriori scaglioni) e il primo scaglione è sempre escluso. Le Regioni possono decidere di introdurre deduzioni per carichi

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familiari. Quindi rispetto all’addizionale IRPEF le Regioni hanno il potere sia di variare l’aliquota dell’addizionale sia di variare anche la

! base imponibile perché introducendo delle deduzioni di fatto cambia la base imponibile.!

per quanto riguarda i Comuni esiste solo la “componente facoltativa” inizialmente pari allo 0,5% e poi aumentata allo

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A.A. 2016-2017
40 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/03 Scienza delle finanze

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silvia_slaviero di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Scienze delle finanze e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Balduzzi Paolo.