vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Il bilancio di previsione
II.1 Il concetto di programmazione finanziaria annuale e pluriennale
Il Capo I del Titolo II del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n°267 – T.U.E.L. – disciplina il processo di formazione della programmazione annuale e pluriennale attraverso lo strumento del bilancio.
Il concetto di programmazione trova il suo primo riferimento normativo nell'art. 165, comma 5, laddove viene indicato che la parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in un apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione revisionale e programmatica.
Ciò comporta che il bilancio deve essere interpretato come lo strumento per la rappresentazione, la
misurazione e il controllo della programmazione dell'Ente locale. Il processo di formazione della programmazione dovrebbe, pertanto, seguire la seguente impostazione logica e funzionale basata su tre livelli: 1. Bilancio di mandato; 2. Bilancio pluriennale; 3. Bilancio annuale. È di tutta evidenza che, se il bilancio deve rappresentare la programmazione funzionale dell'Ente Locale, la prima fase è costituita dall'individuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del proprio mandato. Sul piano normativo l'art. 46 - 5° comma del TUEL dispone che, entro il termine fissato dallo statuto, il Sindaco o il Presidente della provincia, sentita la giunta, presenti al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Come si evince il Legislatore ha ben chiarito il concetto di programmazione del servizio della gestione dell'Ente Locale e laLa gestione del bilancio deve essere intesa come analisi contabile-amministrativa delle azioni e dei progetti da realizzare. La Giunta deve, pertanto, predisporre il bilancio di mandato ed individuare gli obiettivi e le finalità che intende raggiungere anche in termini di priorità. Sulla base degli obiettivi indicati, la Giunta imposterà la propria politica delle entrate alla luce della normative vigenti, per assicurare il principio del pareggio del bilancio. Il bilancio di mandato verrà sottoposto all’esame ed alla verifica del Consiglio Comunale e provinciale, che assume il ruolo qualificato di indirizzo e di controllo. Ogni modifica degli obiettivi e dei programmi nel corso del mandato dovrà essere comunicata ed approvata dal Consiglio Comunale o Provinciale. Il Bilancio di mandato, approvato dall’organo consiliare, diventa il principale strumento di programmazione dell’Ente locale ed influenza direttamente il processo di formazione dei
bilanci.La Giunta, sulla scorta delle indicazioni strategiche inserite nel Bilancio di mandato, procederà a rappresentare le azioni e gli obiettivi in termini di bilancio, secondo i principi contabili che verranno analizzati successivamente.
In questa fase è di tutta evidenza che l'unità di rappresentazione dell'agire amministrativo non può essere l'anno solare, in quanto le suddette azioni (si pensi ai settori dell'urbanistica, della cultura, o della scuola) hanno un impatto ultrannuale e dovrebbero essere rappresentate in primis nel bilancio di previsione pluriennale.
Questa riflessione tende a privilegiare l'aspetto programmatorio del bilancio rispetto al quello di rappresentazione contabile dei fatti amministrativi.
In definitiva, il bilancio non deve essere inteso come strumento di obbligo contabile e quindi volto alla verifica degli aspetti autorizzatori e finanziari, ma va considerato come indispensabile momento dirappresentazione contabile degli obiettivi che si intendono raggiungere e delle risorse che si intendono reperire per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sulla base del bilancio pluriennale, la Giunta procederà ad estrapolare il bilancio annuale che, in questa visione, individua la politica dell'Ente nella prima annualità, rappresentata nel più ampio quadro di una visione programmatoria. La realtà appare profondamente diversa da tale impostazione; infatti il Legislatore, all'art. 171 del TUEL, dispone che gli Enti locali alleghino al bilancio annuale di previsione un bilancio annuale di competenza non inferiore ai tre anni, con l'osservanza dei principi contabili. Nella prassi il Servizio Finanziario dedica molto tempo alla redazione del bilancio annuale; il bilancio pluriennale, invece, viene redatto spesso in quanto obbligo contabile, e senza alcuna valenza programmatoria. Si ritiene che questa impostazione pragmatica possa e debba essere
modificata seguendo l’iter logico sopra illustrato, che peraltro risulta coerente con il ruolo e con le funzioni dei soggetti che partecipano al processo di formazione dell’agire amministrativo:
- Il consiglio comunale o provinciale;
- La Giunta comunale o provinciale;
- La Dirigenza.
Secondo l’art. 42 del TUEL l’organo consiliare ha competenza in materia di programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari programmi triennali, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, privilegiando con tali attività la competenza in materia di programmazione, verifica e controllo dell’agire amministrativo.
Secondo l’art. 48 del TUEL, la giunta collabora con il Sindaco e con il Presidente della Provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; conseguentemente la giunta è l’organo che attua concretamente le azioni ed i programmi definiti.
Secondo l’art. 49 del TUEL per ogni proposta di deliberazione
( che non sia mero atto di indirizzo) deve essere richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato, in quanto si vuole coinvolgere in modo chiaro e preciso la dirigenza nella fase di attuazione dei programmi.
Come si nota, l'impostazione che si intende suggerire privilegia l'Ente Locale come soggetto teso a soddisfare le esigenze dei propri cittadini, e ciò avviene attraverso la fase dell'enunciazione delle scelte strategiche all'organo Consiliare, che si manifesta attraverso la conferma del proprio ruolo di verifica e controllo dell'agire amministrativo.
Il potere gestionale è assegnato alla giunta, confermando in tal modo la totale autonomia nelle azioni da intraprendere, nell'ambito dei limiti fissati in sede programmatoria.
L'apparato deve assicurare, nell'ambito del consolidato binomio autonomia e responsabilità, la corretta gestione delle azioni intraprese.
completamento della verifica dei soggetti attivi dell'Ente locale si accenna, infine, al ruolo del Collegio dei revisori che ha l'insostituibile compito di collaborazione con il Consiglio dell'Ente in materia di controllo ed analisi dell'agire amministrativo. La più alta espressione di intervento dell'organo di revisione è correlata ai pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. II.2 L'ambito della programmazione per i Comuni e le Province Come si è chiarito, tutta l'attività dell'Ente locale deve essere orientata dalla programmazione nell'ambito delle funzioni assegnate e disciplinate dalla normativa vigente. Secondo l'art. 13 del TUEL spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio e sono riferite ai seguenti ambiti: - Servizi alla persona e alla comunità; - Assetto ed utilizzazionedel territorio; Sviluppo economico del territorio. Il successivo art. 14 del TUEL disciplina i compiti del Comune per i servizi di competenza statale che riguardano: I servizi elettorali, di stato civile; I servizi di anagrafe, di leva militare e di statistica. Il Legislatore ha, pertanto, individuato le funzioni correlate all'attività dei Comuni e che devono trovare precisa espressione nella programmazione dell'Ente Locale. Il principio generale dispone che le competenze assegnate al Comune concernono tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, individuando in tale maniera l'ambito di intervento dell'Ente locale. La funzione è meramente amministrativa ed è riferita a tutte le attività tese al raggiungimento di obiettivi riferiti al territorio ed alla popolazione. Ma il Legislatore ha inteso meglio disciplinare le funzioni assegnate, individuando le funzioni organiche di intervento semprenell'ambito soggettivo della popolazione ed oggettivo del territorio. In particolare gli interventi debbono avvenire nell'ambito dei:- Servizi alla persona e alla comunità e quindi servizi rivolti agli interventi nel campo della scuola, del sostegno agli anziani, delle attività culturali, delle attività sportive ecc.
- Assetto ed utilizzazione del territorio e quindi servizi riferiti alle attività nel campo dell'urbanistica, dell'edilizia, della protezione civile ecc.
- Sviluppo economico del territorio e quindi servizi rivolti a tutti gli interventi tesi ad incentivare lo sviluppo economico, utilizzando strumenti giuridici specifici quali l'acquisizione di partecipazioni societarie, la costituzione di Consorzi o Società, la stipulazione di specifiche convenzioni.