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III.
Giurisdizione:
Sezioni d’appello, che operano a livello nazionale su quanto deciso in primo grado dalle
a) sezioni regionali;
Sezioni riunite in sede giurisdizionale, che intervengono su questioni di principio e
b) conflitti di competenza;
c) Sezioni riunite in speciale composizione, che giudicano su alcune questioni di contabilità
pubblica.
Importanti figure sono il Presidente della Corte dei Conti e il Procuratore Generale, che
svolge le funzioni del pubblico ministero.
Insieme al Presidente Aggiunto, a 4 magistrati eletti da tutti i giudici e 4 esperti designati d’intesa
dai Presidenti delle Camere scelti tra professori universitari in materie giuridiche o avvocati con 15
anni di esercizio, essi formano il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.
Il Governo mantiene ancora rilevanti poteri nei confronti della Corte dei Conti, in quanto nomina
sia il Presidente che metà dei Consiglieri.
Magistrati della Corte dei Conti:
• Referendari
(grado cui i magistrati, gli avvocati iscritti all’albo da almeno un anno e alcune categorie di
funzionari pubblici laureati in giurisprudenza, possono accedere tramite concorso
pubblico).
• Primi Referendari
• Consiglieri
(Alla carica di Primi Referendari e Consiglieri si accede invece tramite promozioni tra
magistrati di grado inferiore)
–
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO
(CNEL)
Al CNEL è sommariamente dedicato l’Art. 99 della Costituzione, che lascia alla legge il compito
di designarne la composizione, le funzioni e le modalità con cui può contribuire
all’elaborazione della legislazione economica e sociale.
→
Legislazione vigente CNEL = organo ausiliario del Parlamento, del Governo e delle
Regioni nei settori della politica economica e sociale.
Questi organi possono infatti rivolgersi ad esso per chiedere studi e indagini, mentre esso può
anche autonomamente fare osservazioni e proposte.
Esso nasce dal fallito tentativo del costituente di affiancare in Parlamento, alla rappresentanza
politica, una rappresentanza delle categorie professionali e delle amministrazioni
locali. Infatti, a causa delle rappresentanze dei diversi e a volte contrapporti gruppi sociali e
professionali che lo compongono, non è mai riuscito a svolgere un ruolo significativo.
Esso è composto da 65 componenti:
• 1 Presidente nominato dal Governo;
• 10 esperti in materia economica, sociale e giuridica (8 nominati dal Presidente della
Repubblica e 2 dal Governo);
• 48 rappresentanti delle categorie produttive (lavoratori dipendenti – dirigenti e quadri
pubblici e privati – lavoratori autonomi e professioni – imprese);
• 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e di volontariato.
CAP. 11: PRINCIPI IN TEMA DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Nel nostro sistema costituzionale, l’attività amministrativa appare sottoposta alla legge, in
quanto:
- Se la legge deve individuare i fini dell’azione dello Stato, l’amministrazione
individua le modalità attraverso cui realizzarli;
- La legge vincola particolarmente l’amministrazione attraverso la legislazione di
organizzazione, quella di spesa e quella di bilancio;
- Mancando un’area della Costituzione ampiamente riservata all’amministrazione, il legislatore ha
la possibilità di disciplinare le funzioni dell’amministrazione anche con un certo grado di analiticità
e vincolatezza, laddove ritenga di poter dare un contenuto provvedimentale alla legge.
Atti della pubblica amministrazione:
➢ Atti autoritativi;
➢ Atti privi di una particolare efficacia giuridica;
➢ Atti di diritto comune.
Riguardo queste ultime 2 categorie di atti non autoritativi, la legge ha disposto che
l’amministrazione deve agire secondo le norme di diritto privato, salvo che la stessa legge non
disponga diversamente.
Gli atti autoritativi sono infatti caratterizzati dall’imperatività (=capacità di incidere sulla
situazione giuridica di altri soggetti a prescindere dalla loro volontà) e dalla tipicità (=devono
essere adottati i provvedimenti indicati dalla disciplina legislativa).
→
Attività nei servizi pubblici atti autoritativi e tipizzati + atti non autoritativi e non tipizzati
A volte, la legge permette che la pubblica amministrazione operi mediante strumenti giuridici
di diritto privato, perché ritenuti più idonei in determinati contesti. Le diverse legislazioni
hanno però ridotto questa facoltà a un’eccezione, a cui ricorrere nei casi in cui essa sia
espressamente prevista.
Atti amministrativi in senso stretto ≠ Provvedimenti amministrativi
(atti che corrispondono a momenti interni delle fasi (atti che rappresentano la manifestazione di volontà
del procedimento o in mere dichiarazioni di di una pubblica amministrazione diretta a
conoscenza, quindi non dotati di imperatività) soddisfare un interesse pubblico primario, quindi
dotati di imperatività / esprimono il primato degli
interessi collettivi su quelli singoli o dei gruppi
sociali)
Caratteristiche:
• Imperatività (o autoritarietà)
= capacità di incidere in via unilaterale sulla situazione giuridica del soggetto
destinatario dell’atto, con conseguenze che si producono non appena il
provvedimento diventa efficace.
• Esecutività
= idoneità di poter giungere immediatamente all’esecuzione del
provvedimento, ove sia necessario; quindi, i provvedimenti amministrativi
hanno la capacità di produrre effetti sui destinatari senza nessun intervento
dell’autorità giudiziaria che ne confermi preventivamente la legittimità.
• Esecutorietà
= capacità di pretendere, contro la volontà del soggetto coinvolto,
l’esecuzione forzata senza che ciò dipenda da un intervento di un apposito
giudice.
• Inoppugnabilità
= i provvedimenti hanno, secondo legge, termini ridotti entro i quali possono
essere impugnati dinanzi a organi della giustizia amministrativa o essere
oggetto di un ricorso amministrativo; la legge indica anche quali categorie di
oggetti possono sollevare queste istanze.
Elementi necessari di cui si compongono i provvedimenti amministrativi:
➢ Soggetto
(= organo titolare del potere amministrativo esercitato tramite il
provvedimento. Esso è indicato dalla legge che disciplina l’esercizio di quel
potere o, in caso essa non ci sia, dalla normativa interna relativa al riparto
delle competenze fra i vari organi.
→
- Competenza per materia individuazione dell’organo competente
all’interno di un’organizzazione complessa;
→
- Competenza per territorio individuazione la competenza tra organi
centrali e periferici o tra diversi organi o enti a
competenza locale;
→
- Competenza per grado individuazione dell’organo titolare del potere
)
all’interno di una struttura gerarchizzata.
➢ Oggetto
(= persona, cosa o situazione giuridica sulla quale si producono gli effetti
dell’atto. Esso deve essere determinabile e idoneo a subirli.)
➢ Causa giuridica
(= interesse pubblico primario che la legge ha voluto tutelare o conseguire e
che dovrà quindi sempre caratterizzare quell’attività amministrativa.)
➢ Motivazione
(= spazio richiesto nei provvedimenti di forma scritta in cui si indicano le
ragioni che hanno portato alla loro adozione, al fine di tutelare i soggetti
interessati e rendere più controllabile l’amministrazione.)
➢ Forma
(= elemento attraverso cui si documenta la conformità del procedimento alle
prescrizioni legislative procedimentali e attraverso cui l’amministrazione
dichiara il tipo di provvedimento che intende porre in essere.)
➢ Elementi accidentali
(= elementi come la condizione, il termine, il modo, che possono essere
apposti al provvedimento su previsione legale implicita o esplicita.)
I provvedimenti non sussistono solo in forma scritta. Essi possono consistere anche in
comportamenti di organi amministrativi o, in alcuni casi previsti dalla legge, nel loro silenzio.
Significati attribuibili al silenzio dell’amministrazione:
→
• silenzio-accoglimento o silenzio-assenso l’inattività dell’amministrazione equivale
all’accoglimento delle richieste ad essa avanzate;
→
• silenzio-rigetto in ambito processuale, sussiste se la pubblica amministrazione non si
pronuncia per lungo tempo in seguito a un ricorso gerarchico;
→
• silenzio-diniego rifiuto di accoglimento sul piano sostanziale;
→
• silenzio-rifiuto sussiste quando l’amministrazione non provvede come sarebbe
doveroso nei casi in cui il silenzio non è previsto dalla legge.
Cause di invalidità dei provvedimenti amministrativi:
Nullità (o inesistenza)
= carenza delle condizioni minime essenziali per ritenere il provvedimento
esistente – essa può essere eccepita da chiunque, anche a distanza di tempo,
e non può mai essere sanata.
Irregolarità
= il provvedimento presenta anomalie ritenute sanabili e che quindi non
sono sufficienti a una causa di annullamento.
Vizio di legittimità
= il provvedimento è emanato in modo non conforme alle previsioni
normative che lo riguardano. I possibili vizi di legittimità sono:
◦ Incompetenza
→
(- lesione delle disposizioni che disciplinano la ripartizione delle
attribuzioni tra i vari organi ed enti.
→
Assoluta l’organo esercita un potere appartenente a un’autorità non
amministrativa o a un altro apparato amministrativo;
→
Relativa l’organo esercita un potere appartenente a un altro organo del
suo stesso apparato – un soggetto carente dei requisiti di idoneità prende
parte all’adozione di alcuni atti che non gli spettano);
◦ Eccesso di potere
→
(- esso è un vizio di sviamento del potere, perché colpisce l’abuso
sostanziale del potere di cui dispone l’organo che adotta l’atto
amministrativo, in contraddizione con la causa giuridica del provvedimento
o in violazione della funzione per cui quell’atto è stato previsto o disciplinato.
La giurisprudenza ha individuato, a questo proposito, una serie di fattispecie
“sintomatiche” che appunto potrebbero preludere un eccesso di potere);
◦ Violazione della legge
(intesa in senso ampio, come violazione di tutte le fonti normative costituzionali,
primarie e secondarie).
CAP. 12: REGIONI ED ENTI LOCALI
Dalla Costituzione del 1948, ben 3 leggi costituzionali (una nel ‘99 e due nel 2001) hanno nel
loro complesso modifica