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L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE
Lezione a distanza 12 ottobre
Articolo 64 della Costituzione: ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Stabilire che ciascuna camera adotti il regolamento con questa specifica maggioranza ha un significato molto
particolare; i regolamenti parlamentari sono le fonti integrativo attuative della Costituzione ed esiste una riserva di
regolamento.
Riservare significa porre, diciamo così, sulle spalle del Parlamento, il compito di adottare questi regolamenti
• che sono fondamentali ed irrinunciabili per l'esercizio delle funzioni parlamentari. Ma, dall'altro canto,
escludere altri soggetti dall'adozione dalla posizione delle regole che stanno nei regolamenti parlamentari.
Ma qui ci vien detto qualcosa di più, infatti, non possono essere adottati a qualsivoglia maggioranza.
Esempio di maggioranza assoluta: se la Camera fosse costituita e rappresentata da 10 deputati, la maggioranza assoluta
consisterebbe nella “metà di 10+1” ossia 50%+1, quindi il regolamento parlamentare della Camera del Senato dovrebbe
essere adottato con sei voci su 10.
Esempio maggioranza relativa: se fosse la maggioranza relativa a noi, basterebbe un numero inferiore, cioè 10/2, ed a
quel punto, rispetto al numero di 5, almeno la maggioranza, ossia almeno 3/5.
La maggioranza relativa sostanzialmente indica la maggioranza di governo, quei parlamentari che sostengono il
governo. La maggioranza assoluta, invece, consiste appunto non soltanto dei parlamentari che sostengono il governo,
ma anche di quelli che sono all'opposizione.
Quindi questo numero, è un numero che ci dice qualcosa dell'assetto politico delle delle camere: innanzitutto ci
• dice che il regolamento, i regolamenti parlamentari nell'una e nell'altra Camera, sono talmente importanti per il
funzionamento delle camere da dover essere adottati a maggioranza assoluta.
L’organizzazione interna delle camere
Questa è data dalle articolazioni interne tanto alla Camera dei deputati quanto al Senato della Repubblica. Perché
altrimenti l'una e l'altra camera, senza quei regolamenti, senza questa organizzazione interna, non sono in grado di
esercitare le loro funzioni.
Affinché possano esercitare la funzione legislativa e quella di controllo sul Governo, sulle pubbliche
• amministrazioni, è indispensabile che abbiano regole a governo del loro funzionamento, a governo delle
funzioni che caratterizzano entrambe le camere e che abbiano delle articolazioni che possono realizzare in
concreto quelle funzioni.
Tanto nell'una quanto nell'altra Camera, l'organizzazione e l'articolazione sono le stese:
Un presidente, Fontana (Lega) e La Russa (Fratelli d’Italia)
• Un ufficio di Presidenza, che aiuta sostiene i due President nell'esercizio delle funzioni che loro spettano.
•
Ma non è sufficiente che ci sia solo una Presidenza, abbiamo bisogno anche di ulteriori articolazioni interne. Queste
ulteriori articolazioni sono:
I gruppi parlamentari, questi sono lo specchio in Parlamento, nell’una come nell’altra Camera, di quei partiti
• che noi abbiamo votato alle elezioni. Ogni gruppo parlamentare, tendenzialmente, corrisponde ad un
determinato partito. Può accadere che dei parlamentari si vogliano distaccare da quello che è l’indirizzo del
loro gruppo di riferimento, esiste un “gruppo misto” che raccoglie tutti i quali sono usciti dai gruppi relativi.
Le Giunte
• Le Commissioni parlamentari, sono fondamentali nella funzione legislativa perché si occupano di tematiche
• specifiche la cui denominazione corrisponde, tendenzialmente, al nome dei ministeri.
Le Giunte e le Commissioni parlamentari sono delle articolazioni che “raccolgono” tanti e diversi parlamentari, quindi
hanno un principio rappresentativo, sono costituite in modo proporzionale rispetto alla Camera. Proporzionale vuol dire
che in proporzione rispetto ai seggi che ha ottenuto ciascuna forza politica entrata in Parlamento si costituiscono queste
due articolazioni collegiali.
L’organizzazione all’interno, quando della Camera tanto del Senato, è organizzata con:
Al vertice il Presidente dell’Assemblea
• Il Presidente è assistito dall’ufficio di presidenza
• Con compiti, origini e di conseguenza funzioni diverse abbiamo in ciascuna camera: Gruppi parlamentari,
• Giunte e Commissioni parlamentari
Il Presidente dell’Assemblea viene eletto con maggioranze particolari, elevate, con maggioranze assolute o a volte
ancora maggiore. Ciò accade perché hanno compiti molto importanti, devono esercitare quei compiti al di sopra delle
parti e sono la voce del Senato e della Camera dei Deputati all’esterno.
L’Ufficio di Presidenza viene eletto anch’esso dall’Assemblea (sinonimo di Camera dei Deputati o Senato) secondo
regole ed a garanzia delle minoranze.
Come si organizza l’organizzazione delle Camere?
Durante la Prima seduta bisogna creare tutte le articolazioni interne, serve ad eleggere il Presidente di Assemblea e
vengono poi costituiti i gruppi parlamentari, eventualmente anche il gruppo misto.
Nella Seconda seduta, grazie al voto degli stessi parlamentari, viene eletto l’Ufficio di presidenza (vicepresidenti,
questori, parlamentari) nominano i componenti delle Giunte, vengono costituite delle Commissioni parlamentari
permanenti.
Fra la prima e la seconda seduta si ha “pronta” l’articolazione delle Camere
Le Giunte
Domanda: ma queste articolazioni parlamentari (commissioni, Giunte) sono stabili nel tempo? O anche solo nel corso
dei 5 anni di legislatura? Sì
Le Giunte sono articolazioni permanenti ristrette, sono organizzate per quei vari compiti complicati e particolari, queste
sono composte in modo proporzionale rispetto ai gruppi parlamentari (devono rappresentare tutto l’arco parlamentare in
modo proporzionale). La Giunta deve rappresentare l’intero arco parlamentare, proprio perché esercitano delle funzioni
delicate che riguardano l’attività delle Camere.
C’è un comitato particolare composto dalle tue Giunte assieme, ossia quella del Senato e quella della Camera dei
Deputati, che si occupa della messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.
Le Commissioni bicamerali e di inchiesta
Le Commissioni hanno carattere permanente e ciascuna Commissione ha una caratteristica e funzione specifica, hanno
delle denominazioni specifiche rispetto alla materia della quale sono competenti e sono distinte.
Commissioni bicamerali: sono Commissioni che sono composte tanto da senatori quanto da deputati, la
• materia della quale si occupano non deve incontrare la divisione delle Camere, esempio: Commissione per
indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (il servizio radiotelevisivo vigila il diritto
all’informazione).
Commissioni d’inchiesta (articolo 82 della Costituzione): ci possono essere questioni di estrema importanza
• che richiedono un’approfondimento in sede parlamentare (esempio: gestione pandemia o criminalità
organizzata). Svolge inchieste su materie di pubblico interesse, per permettere al Parlamento di esercitare la
funzione legislativa o di controllo sul Governo al meglio.
Nelle Commissioni esiste un criterio proporzionale e le Commissioni d’inchiesta procedono con gli stessi limiti
e poteri dell’autorità giudiziaria.
Gli apparati burocratici: la burocrazia parlamentare
Segretario generale, il quale avendo funzioni burocratiche è sufficiente che venga nominato dall’Ufficio di
• Presidenza (non viene richiesto che siano i parlamentari tutti a riunirsi ed eleggerlo).
Ruolo unico dei dipendenti delle Camere, sono inquadrati a fini amministrativi, burocratici, pensionistici
• Le funzioni di questa burocrazia sono di supporto rispetto all’attività delle Camere
•
Principi di funzionamento dell’organizzazione interna delle Camere
L’autonomia finanziaria e contabile
•
È principio ereditato dall’epoca dello Statuto Albertino, l’autonomia interna delle Camere deve funzionare anche grazie
a delle risorse finanziarie. La Camera, l’una e l’altra, deve decidere e trattare per il proprio bilancio e deve poter
decidere rispetto alle modalità contabili della Camera stessa.
L’immunità della sede
•
Tema che tocca l’indipendenza piena della sovranità delle Camere, sono le Camere stesse che possono decidere chi
deve essere ammesso e chi non può essere ammesso negli edifici relativi; ciò vale anche per la forza pubblica.
L’immunità parlamentare non è un privilegio, è una garanzia a favore della sede, perché proprio in quella sede si svolge
la funzione legislativa, importante e fondamentale per il paese tutto.
La giustizia domestica “autodichia”
•
Coloro i quali sono parte del personale alle dipendenze della Camera potrebbero avere delle controversie da risolvere
nei confronti della Camera stessa. Pe risolvere la sua controversia, il dipendente interno, non si rivolge ad un giudice
esterno al Parlamento, ma ci sono forme all’interno della Camera che hanno la funzione di giustizia domestica, ossia di
quel luogo specifico all’interno di quel luogo specifico.
I PARLAMENTARI
Lezione a distanza 12 ottobre
Approfondimento tematiche viste nei giorni passati
La disciplina costituzionale che riguarda il nostro diritto di voto
L’articolo 48 della Costituzione dice al primo comma che “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
• hanno raggiunto la maggiore età” nel secondo comma invece afferma che “il voto deve essere personale ed
eguale, libero e segreto, ed il suo esercizio a dovere civico”. Sono disposizioni che superano lo Statuto
Albertino poiché introducono un vero suffragio universale.
Da un lato questo articolo indica dei requisiti positivi, come le caratteristiche che il singolo debba avere per
andare a votare, la cittadinanza è un requisito ulteriore ed è conseguenza di qualcosa di diverso.
Al terzo comma del 48 vengono elencati anche dei requisiti negativi, ossia quei requisiti che impediscono di
andare a votare.
I REQUISITI NEGATIVI
Interdetti ed inabilitati per infermità mentale non possono esercitare il diritto voto, ma ciò è una disciplina molto
limitata, per casi molto particolari;
1) Di fronte ad alcuni provvedimenti definitivi del Giudice penale c’è un’interdizione, ma solo temporanea;
2) Cause di indegnità morale
Esempio: fino all’anno 2006, chi era imprenditore, falliva ed andava in bancarotta, incontrava delle limitazioni al diritto
di voto fino a quando stabilito dalla sentenza con la quale si accertava la bancarotta. Ciò &egrav