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Diritto processuale civile

L'oggetto del processo

Individuare l’oggetto del processo è essenziale al fine di stabilire quale sia la misura del dovere decisorio del giudice ex art. 112 c.p.c. e l’ambito oggettivo del giudicato sostanziale, nonché della preclusione del dedotto e del deducibile. L’individuazione dell’oggetto è rimessa all’attore con l’individuazione della domanda giudiziale e dunque il problema è traslato sulla domanda.

La domanda giudiziale è individuata da tre elementi:

  • Parti (con riferimento soltanto a chi è di fatto parte, prescindendo da considerazioni circa la legittimità – che serve ad individuare soltanto le giuste parti e qui non rileva)
  • Oggetto, ossia il petitum (ciò che è chiesto – mediato come bene, immediato come provvedimento)
  • Titolo, ossia la causa petendi (fatti ed elementi di diritto che fondano la ragione della domanda)

Perché ci sia identità di domanda (e quindi di oggetto), è necessario che tutti e tre gli elementi coincidano.

La causa petendi

In generale, la ragione sottesa alla domanda è data dal diritto soggettivo azionato dall’attore, ma per individuare il diritto soggettivo è necessario allegare i fatti costitutivi (intesi qui come il fatto storico qualificato giuridicamente e idoneo alla produzione del diritto azionato). I fatti costitutivi sono utili a postulare la fondatezza della domanda proposta ai fini dell’accoglimento nel merito, ma anche a distinguere il diritto che si vuole azionare rispetto ad altri (e quindi individuano il thema decidendum - oggetto del processo).

Domande eterodeterminate

Rispetto a talune categorie di diritti (es. diritti di credito), per identificare l’oggetto della domanda è necessario il riferimento a fatti esterni al contenuto e al tipo di diritto azionato. Identificando solo il tipo di diritto e il contenuto, infatti, non si giungerebbe a determinare l’oggetto della domanda (e quindi del processo). (es. diritto di credito al pagamento di 50 €)

In questi casi la causa petendi (quindi il diritto, quindi il fatto costitutivo) è costituita da: fatti storici e la sussunzione di questi all’interno di una fattispecie giuridica. Per fatti storici si intende il nucleo essenziale dell’episodio; se varia il resto nulla cambia, quindi se cambiano le dinamiche dell’incidente stradale il diritto esercitato e quindi la domanda rimangono gli stessi.

Per la fattispecie giuridica, invece, se questa cambia ma rimangono uguali gli effetti prodotti, la domanda è la stessa; quindi, se si fonda il risarcimento su responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale, il diritto rimane invariato e così la domanda.

Tutto questo vale a dimostrare come, nel caso di queste variazioni solo su fatti storici o fattispecie giuridica sussunta, il giudicato che si forma sulla domanda impedisce una nuova proposizione – a meno che non sia superato il limite cronologico con fatti sopravvenuti. Problematici sono i casi in cui un medesimo fatto storico sia sussumibile alternativamente in fattispecie giuridiche distinte che producono effetti diversi.

Uno stesso fatto storico qualificato come contratto di compravendita dà diritto di proprietà su un bene venduto, se invece è un mero contratto preliminare dà solamente diritto alla conclusione del contratto definitivo.

In questi casi vi è concorso alternativo di azioni (sostanziale), dove l’esistenza di una esclude l’esistenza dell’altra e il passaggio dall’una all’altra causa proposizione di domanda diversa. Se rigettata l’una, però, il giudicato non impedisce che sia esercitata l’altra. Qui conviene all’attore cumulare dall’inizio le due azioni in via condizionale.

Domande autodeterminate

Qui la causa petendi è data dal semplice tipo di diritto azionato perché non rileva la modificazione del fatto costitutivo inteso sia come fatto storico che come fattispecie giuridica con cui il fatto è qualificato (l’utilità giuridica garantita è la stessa). I diversi titoli di acquisto si considerano come fatti costitutivi concorrenti dello stesso diritto e non incidono sulla domanda. La preclusione del giudicato investe tutti i possibili fatti costitutivi concorrenti che vanno dedotti subito. A meno che non siano sopravvenuti fatti che incidono sul limite cronologico.

Se viene rigettata la domanda su un diritto di proprietà scaturente da eredità, e poi si ripropone domanda fondando il diritto di proprietà sull’usucapione, la domanda è la stessa perché il diritto non cambia e inoltre c’è preclusione del dedotto e del deducibile.

Azioni costitutive

Per queste si discute ma pare doverle considerare come autodeterminate perché anche qualora possano essere fondate in modo alternativo su più titoli.

L’azione di annullamento del contratto per vizi della volontà (errore, violenza e dolo) l’utilità giuridica cui tendono è la stessa a prescindere dal motivo addotto, e quindi medesimo è il diritto azionato. Invece vanno considerate domande diverse qualora mirino a conseguire utilità diverse. La risoluzione per inadempimento o annullamento per vizi della volontà in questi casi diverso è il petitum mediato.

Regolamento di competenza

L’ordinamento vuole evitare che la questione di competenza possa portarsi avanti nei vari gradi di giudizio. Per questo motivo viene consentito alle parti di sollevare la questione in giudizio e avverso la decisione del giudice di merito viene apprestato un mezzo di impugnazione speciale (ma non quelli ordinari). Il regolamento di competenza consente di adire direttamente la Corte di cassazione affinché questa, la cui decisione è vincolante per tutti i giudici dell’ordinamento, si pronunci definitivamente sulla questione. Così si permette di saltare l’appello e approdare direttamente in cassazione, inoltre i tempi sono più spediti.

Non sono soggette al regolamento le pronunce del giudice di pace. L’istanza deve essere proposta dalla parte che è soccombente con riguardo alla questione di competenza decisa dal giudice di merito nel termine di 30 giorni.

Si parla di regolamento necessario quando questo è l’unico strumento di impugnazione disponibile per la parte: il giudice con ordinanza ha deciso della sola questione di competenza e quindi non è possibile impugnare con i mezzi ordinari. Si parla di regolamento facoltativo (emesso con sentenza) quando invece questo concorre con gli ordinari mezzi di impugnazione e la parte può scegliere a quale ricorrere: in realtà si può impugnare con i mezzi ordinari soltanto se oltre alla competenza la parte impugna anche altre questioni (di rito o di merito idonee ad essere decise con sentenza e quindi impugnabili), altrimenti se vuole impugnare soltanto la competenza deve fare istanza per il regolamento di competenza.

Nel caso di concorso tra regolamento di competenza e mezzi ordinari di impugnazione, la legge prevede che l’istanza del regolamento sospende i termini per la proposizione dell’impugnazione ordinaria e, se già proposta, il relativo processo (proprio perché si vuole convincere la parte a far valere la questione di competenza non con i mezzi ordinari ma con il regolamento, così da farla decidere in modo definitivo). Nel caso in cui la competenza sia poi negata la pronuncia di merito viene travolta e il processo può essere riassunto di fronte al giudice indicato come competente, se invece viene confermata tornano a decorrere i termini per l’impugnazione (non ovviamente con riferimento alla competenza, ormai definitivamente decisa).

Se manca l’impugnazione del provvedimento con cui è decisa la competenza e questa era stata asserita allora sulla questione si forma il giudicato. Nei casi in cui il primo giudice fosse invece incompetente viene indicato, una volta giudicata la questione, il giudice che invece è competente e davanti a cui può essere riassunto il processo da entrambe le parti, entro il termine stabilito o comunque entro tre mesi, con sanatoria del vizio (translatio iudicii).

Inoltre, il giudice ad quem non può a sua volta dichiararsi incompetente: in modo assoluto per competenza di valore o territorio semplice; nel caso di competenza per materia e territorio funzionale invece è tenuto a proporre regolamento d’ufficio e rimettere la questione alla cassazione. Se il processo non è riassunto si estingue, e la pronuncia sulla competenza perde efficacia (non se della cassazione) e il successivo giudice adito potrà tornare liberamente a decidere della questione.

Giudicato

La cosa giudicata formale ex art. 324 c.p.c. attiene alla sentenza in quanto atto giuridico e significa che, non essendo più soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, è (relativamente) irretrattabile. Con cosa giudicata sostanziale invece si fa riferimento agli effetti esplicati dalla sentenza all’esterno dei processi, e si tratta di una condizione che assiste soltanto le sentenze di merito. Può trattarsi di effetti preclusivi, qualora si instauri un processo avente lo stesso oggetto (effetto negativo), ovvero conformativi qualora si tratti di nuovo processo avente oggetto diverso.

Limiti temporali (cronologici)

La stabilità temporale del giudicato è assistita anche dalla preclusione del dedotto e del deducibile che consente che non possa rimettersi in discussione quanto affermato da sentenza passata in giudicato deducendo nuovi fatti (intesi come non dedotti nel processo) che però già erano esistenti e quindi deducibili. Solamente il sopravvenire di fatti (non di norme di diritto) può permettere il superamento del limite cronologico del giudicato (che statuisce su una data realtà storica). Quanto al momento di sopravvenienza il punto di riferimento è l’udienza finale di precisazione delle conclusioni, che determina il passaggio alla fase decisoria e quindi l’insensibilità del processo ai fatti sopravvenuti. Questo superamento avviene a patto che il fatto sopravvenuto incida sul motivo portante al fine di far cadere l’efficacia preclusiva del giudicato. Anche in riferimento all’efficacia conformativa la portata del giudicato varia a seconda del motivo della decisione.

L’ambito oggettivo della preclusione del giudicato è più esteso del diritto dedotto dalla domanda (e quindi dall’oggetto del giudicato stesso). Questo perché al fine di garantire la sua stabilità è necessario neutralizzare i diritti incompatibili nella misura in cui questi attentano alla portata pratica e quindi nella misura in cui puntano a rimettere in discussione quanto affermato dal giudicato – a meno che non siano sopravvenuti, andavano dedotti prima.

Limiti oggettivi

I limiti oggettivi riguardano invece questioni prese in considerazione dal giudice per la prima decisione. Non si applicano alle mere questioni di diritto o di fatto perché rappresentano un mero passaggio dell’iter logico del giudice e non sono oggetti idonei del giudicato il quale può riguardare...

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher F.arnaboldi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Merlin Elena.
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