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Interventi nel processo civile

1) Intervento principale: quando un terzo interviene in giudizio per far valere il proprio diritto di proprietà dovuto all'usucapione.

2) Intervento litisconsortile: quando l'interventore propone domanda solamente contro una delle parti originarie. La connessione può essere di mera identità di titolo (semplice propria), ovvero di titolo ed oggetto (qualificata forte o qualificata media). Nel caso di qualificazione media (per distinguere da sopra) rileva il caso in cui il concreditore solidale intervenga contro il comune debitore.

3) Intervento adesivo dipendente - non innovativo: quando il terzo interviene per sostenere semplicemente le ragioni di una delle parti e non una propria situazione sostanziale. L'interesse deve essere riferito ad una relazione giuridica di pregiudizialità-dipendenza fra il terzo e la parte adiuvata in modo che sul terzo possano ricadere le conseguenze della soccombenza di tale parte (quindi la posizione del terzo è condizionata).

Dal riconoscimento della posizione della parte). In genere si tratta di un interesse a prevenire un pregiudizio dimero fatto.

  1. Terzi aventi causa: sono estranei al rapporto pregiudiziale e quindi potrebbe essere più difficile difendersi da soli successivamente.
  2. Terzi garanti (obblighi di manleva): interessati ad evitare la soccombenza dei garantiti da cui dipende il loro dovere di tenere manlevati gli stessi.
  3. Solo nel caso di dipendenza permanente l'interesse a prevenire un pregiudizio giuridico perché alla soccombenza della parte consegue anche se non partecipa il terzo l'esposizione della sua posizione giuridica agli effetti della sentenza.
  4. Caso a parte è quello dei creditori che intervengono in giudizio perché qui manca del tutto una connessione giuridica tra le relazioni sostanziali. Per intervenire è necessario che sussistano i requisiti richiesti ex art. 2900 c.c. per l'azione surrogatoria.

In generale è riscontrabile

come la posizione sostanziale del terzo rileva solamente per garantirgli la legittimazione a intervenire, ma non costituisce in alcun modo oggetto della decisione di merito. Per questo motivo se insorge contestazione, la posizione viene incidentalmente accertata. Il terzo in tutti i casi possiede tutti i poteri attribuiti alle parti. Unica limitazione riguarda il terzo che interviene per una posizione dipendente permanente, poiché in questo caso subirebbe ugualmente (anche non intervenendo) i pregiudizi derivanti dalla sentenza e quindi gli si nega di poter impugnare in modo autonomo la stessa. Intervento su chiamata di parte ex art. 106 c.p.c. La chiamata può derivare soltanto dalla volontà di parte di opporre gli effetti della sentenza anche al terzo che non partecipando non sarebbe vincolato dagli stessi, ovvero al fine di veder decisa anche la posizione sostanziale del terzo (che diventa oggetto anch'essa del processo). La chiamata può avvenire percomunanza di causa ovvero ingaranzia. Si distinguono la chiamata in causa semplice per comunanza di causa e la chiamata in garanzia. Nel caso della comunanza di causa è richiesta una connessione maggiore rispetto a prima, data dai casi in cui la posizione del terzo fa parte dell'iter logico della decisione ovvero è legata da una relazione di pregiudizialità-dipendenza.
  1. Terzi contitolari del medesimo rapporto plurisoggettivo: soprattutto nel caso di contitolari dal lato attivo ove l'interesse del convenuto chiamante è quello di opporre la sentenza al terzo contitolare (sempre innovativa, si decide per forza anche della sua posizione).
  2. Terzi alternativi titolari del diritto o dell'obbligo: il terzo si presenta come il possibile vero titolare e sia dal lato attivo che passivo può esserci l'interesse di vedere definita la questione.
  3. Terzi titolari di una posizione giuridica pregiudiziale o dipendente: la posizione del terzo
è già coinvolta nella controversia. Dato che il terzo in linea di principio non soggiace agli effetti del giudicato inter partes al fine di potergli opporre la sentenza è necessari chiamarlo in causa. Le tipologie di litisconsorzio possibile sono solo quelli quasi-necessario e coordinato. Come sopra il terzo in tutti i casi possiede tutti i poteri attribuiti alle parti. Unica limitazione riguarda il terzo che interviene per una posizione dipendente permanente, poiché in questo caso subirebbe ugualmente (anche non intervenendo) i pregiudizi derivanti dalla sentenza e quindi gli si nega di poter impugnare in modo autonomo la stessa. Per quanto attiene la distinzione della chiamata come proposizione di domanda innovativa o meno, per quanto riguarda i contitolari (1) e titolari di posizione pregiudiziale-dipendente (3) questa è sempre innovativa perché per il contitolare necessariamente deve dedursi la sua posizione (coincidente con quella attorea) per

Poter decidere, mentre nel caso di rapporto pregiudiziale (3) la posizione è già conosciuta incidenter tantum e con la chiamata diviene oggetto anche del giudicato. Nel caso invece (2) di titolari alternativi la differenza tra innovativa e non innovativa rileva: se la chiamata si limita ad estendere il giudicato al terzo la sua titolarità di quella posizione non potrà più essere messa in discussione (è lui il vero titolare del diritto o dell'obbligo) ma potrà poi, nel secondo processo, eccepire tutto il resto circa il rapporto (come la prescrizione); se invece la chiamata è innovativa la decisione è definitiva anche su questa questione.

La chiamata in garanzia si distingue per il fatto che è fondato su un rapporto di garanzia. La garanzia formale deriva da obblighi scaturenti da atti di trasferimento di diritti a titolo derivativo e il dante cosa deve garantire l'avente causa di essere titolare del diritto.

(esempio vendita ed evizione). Solo se viene accolta la domanda contro l'avente causa scatta l'obbligo. La garanzia personale invece deriva da rapporti di coobbligazione solidale (si tratta della traduzione sul piano processuale del diritto di regresso). Intervento coatto su ordine del giudice ex art. 107 c.p.c. Anche il giudice può effettuare la chiamata in giudizio perché ritiene opportuno che partecipi anche il terzo al processo per assicurare una miglior giustizia. L'ordine è rivolto alle parti, ciascuna può chiamare in causa il terzo, altrimenti si estingue il processo. Si tratta di una deroga al principio dispositivo per cui sono le parti a determinare l'oggetto del processo e proprio a tal fine la chiamata è sempre non innovativa (cumulo meramente soggettivo) per estendere semplicemente il giudicato al terzo. L'estromissione di parte. Il garantito può essere estromesso a condizione che, dopo essersi il garante.

costituito in giudizio questo abbiaanche accettato di estromettere il garantito e l'altra parte non vi si opponga. La sentenza di merito spiega comunquei suoi effetti nei confronti della parte estromessa.

Si tratta di una sostituzione processuale, ove l'estromesso mantiene qualità di parte sostanziale. Condizione ulteriore è che il garantito non abbia proposto domanda di garanzia nei confronti del garante, altrimenti questo si troverebbe ad essere attore e convenuto nello stesso processo (oltre al fatto che per l'estromissione occorre che il garante accetti e quindi riconosca di essere obbligato).

La parte che si oppone deve motivare tale scelta. Il giudice dichiara l'estromissione con ordinanza, a meno che visia opposizione e quindi debba dichiarare con sentenza.

Anche l'obbligato può essere estromesso quando si contende non dell'obbligo ma solamente del titolare del corrispondente diritto. In questo caso l'obbligato che non

voglia opporsi deposita la cosa ed esce definitivamente dal processo (non si tratta quindi di un caso di sostituzione).

Le ipotesi sono tre: estromissione del garantito, estromissione dell'obbligato ed estromissione del dante causa (in relazione all'art. 111 c.p.c.)

Fenomeni successori

Successione nel processo al venir meno di una parte ex art. 110 c.p.c.

L'articolo dispone che al venir meno di una parte il processo debba continuare da o contro i successori universali di questa.

Ratio: semplificare in favore della parte originaria rimasta la prosecuzione del processo (problemi di rito). Al venir meno di una parte in senso processuale sorge la necessità di sostituirla; si sceglie il successore universale soltanto perché questo non può mancare, c'è sempre.

Persone fisiche: possono venire meno soltanto in caso di morte, cui segue necessariamente una successione universale verso gli eredi o in mancanza verso lo Stato.

Il processo continua in ogni

caso nei confronti di tutti gli eredi nello stato in cui si trova (si tratta di un litisconsorzio necessario processuale). Questo in ogni caso, anche se la posizione sostanziale oggetto del processo non si trasferisce.. Il defunto agiva come sostituto processuale in via di azione surrogatoria e quindi non c'è alcun trasferimento (la posizione non appartiene al defunto). Altro caso è quello dell'intrasmissibilità del diritto che verrà dichiarato estinto ma serve che compaiano in giudizio gli eredi. Ovvero si trasferisce solo ad alcuni eredi o ad altri soggetti.. Il defunto ha disposto con testamento il trasferimento solo verso uno o più eredi di quella posizione.

Altro caso quello in cui la posizione è esclusa dalla successione ereditaria e attribuito ad un legatario (art. 111 c.p.c.) La successione nel processo non si perfeziona però automaticamente, ma il processo si interrompe. La parte rimasta deve notificare agli

Atto di riassunzione

Se gli eredi non compaiono, sono dichiarati contumaci e il processo prosegue. Se manca la notificazione, il processo si estingue, a meno che gli eredi non intervengano spontaneamente.

Persone giuridiche

Alla estinzione delle persone giuridiche si arriva di solito attraverso un processo di liquidazione che però non incide sulla successione proprio perché non vi è estinzione.

Si ritiene estendibile la disciplina ex art. 110 c.p.c. ai soci della società estinta, in modo che il processo prosegua nei loro confronti anche se non sono successori universali (cd. sui generis). Normalmente i rapporti si estinguono e i soci sono responsabili soltanto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso dal bilancio finale di liquidazione.

Si ha vera e propria successione universale invece nei casi di fusione o scissione nei confronti dell'ente risultante. In questi casi la successione deve considerarsi automatica (niente interruzione).

l'onere di far constatare in giudizio la successione grava sul nuovo ente. Successione nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. Ratio: l'esigenza qui è quella di impedire un pregiudizio alla controparte.
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Publisher
A.A. 2018-2019
15 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher F.arnaboldi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Merlin Elena.