Imprenditore ed economia di mercato
Imprenditore: soggetto che esercita professionalmente un'attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
Economia di mercato
Libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per la collettività. Seguono le scelte di tornaconto personale (massimo guadagno), pluralità di operatori economici e libertà di concorrenza.
Diritto commerciale
È il diritto privato delle imprese; caratteristiche:
- Un diritto speciale;
- All'uniformità internazionale.
Evoluzione storica
- Formazione di un sistema organico di diritto commerciale nel Medioevo: In questo periodo tramonta il sistema feudale e il diritto romano non prevedeva un diritto commerciale a se stante, applicando a tutte le fattispecie lo stesso diritto comune. I comuni diventano il polo di interesse dei commerci, i commercianti e gli artigiani si riuniscono in corporazioni per garantire i propri interessi. La giustizia dei mercanti viene affidata ai consoli in ogni corporazione, che agiscono in modo celere e si distaccano dalle esigenze di formalità troppo rigide richieste dal diritto comune. Le regole che prima erano semplici usi, vengono trascritte negli statuti mercantili, estesa poi anche a coloro che non erano iscritti nelle corporazioni e tra mercanti e non mercanti (ius mercatorum). Nuove leggi come:
- Il debitore deve pagare puntualmente alla scadenza, altrimenti maturano gli interessi;
- Obbligati ritenuti in solido;
- Non è consentita la datio in solutum;
- Nuovi istituti come: contratto di cambio, assicurazione, scritture contabili.
- Periodo mercantilista: Tanti stati o regioni monarchiche che frantumano il diritto mercantile non favorendo gli scambi; il diritto mercantile diventa diritto statale perdendo la sua autonomia. Il mercato è visto come accrescimento del potere monarchico (nascita delle prime società per azioni).
- Grandi codificazioni commerciali in seguito alla Rivoluzione francese: Nascita dello stato liberale.
- In Italia: Inizialmente due codici distinti, poi unico codice separato in due parti. Si passa dal sistema soggettivo (distinzione in base alla qualità di mercante) al sistema oggettivo (distinzione in base agli atti commerciali). Rivoluzione industriale che segna il tramonto della centralità dei mercanti e degli artigiani, con estensione della disciplina commerciale a più categorie di soggetti. Acquistano importanza i banchieri. Quando ancora vi erano i due codici, vi è una commercializzazione di diritto privato (i medesimi istituti si trovano in entrambi i codici, ma sono ispirati da principi diversi, uno il civile e l'altro il commerciale).
- Riforma del 1942: Soppressione dei due codici; tre caratteristiche:
- Scompare la distinzione in base agli atti di commercio e nasce la distinzione in base alla figura dell'imprenditore commerciale;
- Minimo di disciplina uniforme per ogni attività d'impresa; non più distinzione netta con artigianato, agricoltura e settore pubblico;
- Unificazione del diritto delle obbligazioni e dei contratti; scompare quindi la distinzione tra atti/obbligazioni civili e commerciali.
- Oggi: Mutamenti dall'epoca fascista con la costituzione del '48 che da un lato ribadisce il concetto di libertà di iniziativa economica (art.41 cost.), dall'altro tutela molti interessi. Prima pubblicizzazione e poi negli anni '90 privatizzazione delle imprese. Fenomeno delle grandi imprese; caratteristiche:
- Distinzione nelle società per azioni tra società quotate in borsa e non quotate che devono rispettare determinati criteri; si fa riferimento anche alle società che pur non essendo quotate fanno ricorso al capitale del rischio (D.lgs. 58/1998 l'ultimo e d.lgs.6/2003).
- Fondi comuni di investimento e società di investimento a capitale variabile;
- Nuova procedura concorsuale a tutela dell'occupazione: amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di evitare il fallimento. Sono state riprese successivamente anche le altre procedure concorsuali.
- L.287/1990: evitare abusi di potere delle grandi aziende.
- Disciplina antimonopolistica direttamente applicabile all'interno degli stati;
- Progressivo avvicinamento delle singole legislazioni nazionali attraverso direttive comunitarie di armonizzazione.
L'imprenditore
Art.2082 c.c.: È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Quindi ricaviamo i requisiti indispensabili perché qualcuno sia soggetto a detta disciplina:
- Impresa caratterizzata da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi);
- Attività: modalità di svolgimento, ossia organizzazione, economicità e professionalità;
- Tre criteri di distinzione:
- Oggetto dell'impresa: distingue l'imprenditore agricolo da quello commerciale;
- Dimensione del soggetto: distingue l'imprenditore piccolo da quello medio-grande;
- Natura: distingue tra impresa individuale, società e impresa pubblica.
Statuto generale dell'imprenditore
Comprende:
- Parte della disciplina dell'azienda e dei segni distintivi;
- Concorrenza;
- Consorzi;
- Alcune disposizioni in tema di contratti;
- Statuto dell'imprenditore commerciale (alcune di queste norme non si applicano a tutti gli imprenditori commerciali e si applicano a taluni imprenditori non commerciali):
- Iscrizione nel registro delle imprese con effetto di pubblicità legale;
- Rappresentanza commerciale;
- Scritture contabili;
- Fallimento;
- Altre procedure concorsuali;
- Amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
Imprenditore agricolo e piccolo imprenditore
Definizione sostanzialmente negativa:
- No scritture contabili;
- No procedure concorsuali.
Enti pubblici: mai esposti al fallimento.
L'attività produttiva
Possono esserci attività che sono sia attività di godimento che attività produttiva. Esempi di imprese commerciali:
- Società di investimento: compravendita di titoli secondo il criterio della diversificazione degli investimenti e del frazionamento dei rischi;
- Società finanziarie: forniscono prestiti attraverso crediti non raccolti dal pubblico (ecco perché non sono attività bancarie);
- Holdings pure: hanno come oggetto dell'attività l'acquisto o la gestione di partecipazioni di controllo in altre società, dando vita al fenomeno del gruppo di società.
Quando un'attività produttiva può essere qualificata come impresa:
- Non occorrono prestazioni altrui;
- Non occorre neanche un apparato strumentale materialmente percepibile (es. solo mezzi finanziari);
- Mancanza del requisito di eteroorganizzazione (es. agente di commercio, idraulico): non può essere qualificata come attività d'impresa, ma solo come lavoro autonomo (una parte della dottrina dice il contrario poggiando sulla definizione di piccolo imprenditore, anche se non è condivisibile in quanto deve essere prevalentemente proprio).
Impresa come attività economica
L'art.2082 fissa l'economicità come ulteriore requisito. Si dice che un'attività che è svolta con metodo economico quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati (dato questo da percepire oggettivamente).
Carattere professionale dell'attività
Esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva (ciò non significa che debbano essere esercitate sistematicamente senza interruzione; pensiamo alle attività stagionali). Non deve essere neanche l'attività unica e principale; si può avere impresa talvolta anche con un unico affare, quando detto affare implica operazioni molteplici e complesse e l'utilizzo di un apparato produttivo. Indici esteriori e oggettivi; anche attività solo potenzialmente stabile e duratura.
Altri fattori controversi per la qualifica di attività d'impresa
- Scopo di lucro: sicuramente no scopo di lucro soggettivo (in quanto la disciplina si basa su fattori oggettivi ed esterni); può essere contemplato il lucro oggettivo anche solo astratto (non conta se poi i guadagni eccederanno i costi). Si tende a non porre il lucro oggettivo come presupposto (e quindi basterebbe il metodo economico, ossia il pareggio tra i costi e i ricavi) perché:
- Non appartiene a tutte le imprese (es. talune imprese pubbliche);
- Pensiamo alle società cooperative che hanno uno scopo mutualistico;
- Pensiamo alle imprese sociali.
- Impresa per conto proprio: può essere qualificata come imprenditore? No, anche se non si trova in alcun dato legislativo, ma si deduce dalla funzione intermediaria riconosciuta all'imprenditore. Vi sono però posizioni controverse. Non sono comunque in alcun modo imprese per conto proprio:
- Cooperative che producono beni esclusivamente per i propri soci;
- Aziende costituite dallo stato o da altri enti pubblici per la produzione di beni o servizi da fornire dietro corrispettivo esclusivamente all'ente di pertinenza;
- Due devono essere invece considerate imprese per conto proprio che non escludono l'applicazione delle norme di imprenditore:
- Coltivazione del fondo finalizzata al soddisfacimento dei bisogni dell'agricoltore e della sua famiglia;
- Costruzione di appartamenti non destinati alla rivendita, chiamato costruttore in economia (caso più significativo) perché dimostra l'applicazione del metodo economico pur non essendo i beni rivolti al pubblico.
Conclusione: deve ritenersi ammissibile perché ancora una volta ci si deve basare solo su criteri oggettivi.
Impresa illecita
È riconosciuta la qualità d'impresa a un'impresa illecita: può avvenire che un'impresa illecita svolga comunque atti leciti e validi (es. contratti stipulati con terzi del tutto ignari); distinzione:
- Impresa illegale: acquisterà la qualifica di imprenditore e sarà soggetta al fallimento, proprio per una meritevole tutela del terzo ignaro.
- Impresa immorale: vi sarà l'applicazione solo della disciplina applicabile a tutela del creditore e non a tutela dell'imprenditore, quindi esposto al fallimento ma non potrà ad esempio sollevare pretese su una concorrenza sleale (lo stesso accade per l'impresa mafiosa).
Professioni intellettuali e attività d'impresa
Art.2238 1 comma c.c.: Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa (in questo caso si applicano due distinte discipline). 2 comma: nel caso di complesso di beni organizzati dal professionista, si applica la disciplina del lavoro d'impresa, ma non tutta la restante disciplina. Perché non si applica la disciplina d'impresa al professionista intellettuale?
Alcuni dicono che manchino i requisiti essenziali (soprattutto quello dell'organizzazione), anche se analizzando meglio si vede che anche per il professionista ricorrono detti presupposti. Quindi si capisce che il professionista non è imprenditore "per libera opzione" del legislatore. Inoltre per distinguere l'una o l'altra categoria non ci si basa solo su elementi formali ma anche sostanziali (es. il farmacista ormai è qualificato come imprenditore anche se è qualificato dal legislatore come libero professionista).
Le categorie di imprenditori
Imprenditore agricolo
Art.2135 c.c.: definizione essenzialmente negativa:
- Non si applica il fallimento e le procedure concorsuali;
- Si applicano le procedure da sovraindebitamento non fallibili;
- Oggi è prevista la pubblicità anche con funzione legale (d.lgs.228/2001).
Imprenditore commerciale
Art.2195 c.c.
Imprese civili: né agricole né commerciali; solo disciplina generale dell'imprenditore.
Imprenditore agricolo
Art.2135 c.c. originario: è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Due grandi categorie:
- Attività agricole essenziali
- Attività agricole per connessione
Nuova nozione: la dottrina si oppone alla classificazione di imprenditore agricolo per alcune aziende medio-grandi che, grazie all'evoluzione tecnologica, producono ormai ingenti somme di capitali, ed appare quindi ingiusto sottrarle alla disciplina dell'imprenditore commerciale. Oggi però, con la riforma, si sono ritenute imprese agricole anche quelle che prescindono dall'adozione di un fondo (vedi nuova nozione di imprenditore agricolo).
Oggetti dell'attività agricola dopo la riforma
- Orticoltura;
- Coltivazioni in serra o in vivai;
- Floricoltura;
- Allevamenti (anche allevamenti in batteria) e di animali da cortile; allevamenti di cavalli da corsa o di animali da pelliccia;
- Acquacultura;
- Ittica (imprenditore ittico parificato a imprenditore agricolo).
Attività agricole per connessione
Secondo il nuovo art.2135 c.c.:
- Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale;
- Attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
Queste sono attività oggettivamente commerciali, ma quando connesse ad una delle tre attività agricole essenziali, perdono tale requisito oggettivo; due requisiti perché avvenga ciò:
- Connessione soggettiva (tra la sua attività agricola essenziale e quella accessoria);
- Connessione oggettiva fra le due attività: l'attività accessoria non deve prevalere su quella essenziale (lo troviamo nel comma dell'art. 2135 c.c. con il termine "prevalente").
Imprenditore commerciale
Art.2195 c.c.; colui che esercita una di queste attività:
- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Attività di trasporto per terra, acqua o aria;
- Attività bancaria o assicurativa;
- Attività ausiliarie delle precedenti (agenzia, mediazione, deposito, commissione, spedizione pubblicità commerciale, marketing).
(In realtà la distinzione con l'imprenditore agricolo si opera anche soltanto con i primi due punti che racchiudono quelli successivi).
Impresa civile
Categoria controversa a cui si applicherebbe solo lo statuto generale dell'imprenditore; tale categoria si ricava dando una interpretazione restrittiva alle categoria dell'art.2195:
- Requisito di industrialità si ricaverebbe solo se vi è l'impiego di materie prime e la loro trasformazione; quindi sarebbero imprese civili:
- Imprese che producono beni senza trasformare materie prime: minerarie; imprese di caccia e pesca.
- Imprese che producono servizi senza trasformare materie prime: imprese investigative, matrimoniali…
- Attività intermediaria solo quando c'è sia l'acquisto che la vendita di beni; quindi sarebbero imprese sociali:
- Impresa finanziaria (utilizza beni propri).
Teoria prevalente: nega queste posizioni; attività industriale sarebbe semplicemente attività non agricola e intermediazione sarebbe qualsiasi attività di scambio. Inoltre, ammettendo l'esistenza delle imprese civili si sottrarrebbero senza una giustificazione sostanziale molte imprese dalla più ferma disciplina dell'imprenditore commerciale.
Piccolo imprenditore
Definizione anche questa essenzialmente negativa:
- Esonerato dalle scritture contabili;
- Non sottoposto a fallimento e ad altre procedure concorsuali tranne quelle da sovraindebitamento;
- Iscrizione nel registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità-notizia.
In passato l'individuazione di piccolo imprenditore non era agevole in quanto vi erano due definizioni contenute:
- Nella legge fallimentare (art.1 secondo comma): definizione riformata prima con il D.lgs. 5/2006 e poi con d.lgs. 169/2007.
- Definizione iniziale: titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile o capitale non superiore a lire 900000 (parametro non funzionale ma puramente monetario);
- Abrogazione del criterio del reddito (nuovo IRPEF) e abrogazione del criterio del capitale (la somma non poteva essere più ritenuta tale dopo la svalutazione monetaria); rimaneva solo il requisito "non erano piccoli imprenditori le società commerciali";
- Riforma diritto fallimentare del 2006, ha reintrodotto l'art.1 della legge fallimentare basandosi solo su criteri monetari:
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