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L'AZIENDA
Art. 2555 c.c.: È il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Indica anche gli elementi costitutivi: "tutti i beni, di qualsiasi natura organizzati dall'imprenditore per l'esercizio d'impresa".
Giurisprudenza: ricomprende nella nozione di "bene aziendale" anche i servizi, crediti verso la clientela, contratti stipulati con i lavoratori, debiti... non è condivisibile.
Concetto di avviamento: i beni (tutti i beni) costituenti il complesso aziendale assumono un valore di scambio maggiore della somma dei valori dei singoli beni che in un dato momento costituiscono. In sostanza, è l'attitudine a consentire la realizzazione di un profitto. Si distingue in:
- Avviamento oggettivo: fattori che permangono anche col variare dell'imprenditore;
- Avviamento soggettivo: abilità operativa dell'imprenditore sul mercato, ossia abilità
a• formarsi clientela. 18Disciplina trasferimento d’azienda (art.2256-2562 c.c.): disciplina derogatoria, volta allaconservazione del valore di avviamento dell’azienda, a tutela di coloro che hanno fatto affidamentosu questo (es. creditori).
Teoria unitaria: considera l’azienda come un bene unico e immateriale, un bene nuovo•classificato come universalità di beni, e diritto di proprietà unitario.
Teoria atomistica: azienda come semplice pluralità di beni collegati tra di loro.•I dati normativi non possono deporre per la prima teoria, in quanto l’unificazione giuridica dei beniaziendali è solo relativa e funzionale (es. nel trasferimento d’azienda si applicano le forme stabilitedalla legge per il trasferimento dei singoli beni).
Disciplina dell’universalità di beni mobili: parzialmente adottata per analogia per risolvere problemipratici insoluti. Infatti, per i mobili aziendali di proprietà
dell'imprenditore: Non vale il principio possesso vale titolo, Usucapione ventennale, Azione di manutenzione. Per distinguere nella pratica tra trasferimento di complesso dei beni aziendali e di singoli beni: si deve guardare a criteri oggettivi e non al semplice nomen. Per aversi la classificazione di trasferimento d'azienda non occorre che vi sia necessariamente un solo atto, ma possono essere più atti, e può avere ad oggetto anche solo un ramo d'azienda. Basta che i beni trasferiti siano potenzialmente idonei ad essere utilizzati per esercitare attività d'impresa. Nel trasferimento, i beni si trasferiranno con gli stessi diritti (diritto di proprietà, usufrutto ecc..). Forme da osservare nel trasferimento: art.2256 L.310/1993: - Forma per la validità del trasferimento: osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda; da rispettare anche le regole di forma previste per.Il particolare tipo di negozio traslativo posto in essere (es. atto pubblico per società di capitali).- Forma per fini probatori e per validità nei confronti dei terzi: deve essere provato per iscritto per le imprese soggette a registrazione (se ne potranno avvalere le parti non i terzi); l'atto di trasferimento deve essere redatto con atto pubblico e registrato dal notaio entro 30 giorni nel registro delle imprese.
Alienazione d'azienda: taluni effetti ex lege. Divieto di concorrenza dell'alienante (art.2557 c.c.): massimo 5 anni; tale disciplina è derogabile ed ha carattere relativo. Talvolta si è in dubbio sull'applicazione o meno di tale principio, in diverse situazioni (es. acquisto di quote o azioni della società); in tal caso si tende ad estendere per analogia la disciplina contemplata per il trasferimento d'azienda.
Nel caso in cui soggetti cerchino di eludere la disciplina della concorrenza, si deve guardare al
fatto concorrenziale anche indirettamente manifestato.
Contratti (art.2558 c.c.): rapporti contrattuali in corso di esecuzione; deroghe alla disciplina della cessione dei contratti. "se non pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale; ai terzi è concesso recedere dai contratti entro 3 mesi per giusta causa o per responsabilità dell'alienante". Il recesso comporta il totale scioglimento del contratto e non che questo è eseguito nei confronti del precedente imprenditore; può comunque essere richiesto un risarcimento. Questa disciplina non trova luogo in caso di contratti a carattere personale (occorrerà una specifica pattuizione e l'autorizzazione del ceduto). Sono definiti a carattere personale quei contratti per cui, la personalità e le caratteristiche dell'alienante sono state
determinanti per il consenso del terzo contraente.
Crediti (art.2559 c.c.): anche qui disciplina derogatoria; la notifica al debitore ceduto è fatta attraverso l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (sorta di notifica collettiva). Comunque, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante. Questa disciplina vale solo per le imprese che sono soggette all'iscrizione nella sezione ordinaria; altrimenti disciplina generale della cessione dei crediti.
Debiti aziendali (art.2560 c.c.): ampia disciplina derogatoria - è richiesto il consenso del debitore per liberare l'alienante dei debiti (come la disciplina generale); - imprese commerciali: anche l'acquirente risponde dei debiti dell'alienante se risultanti dalle scritture contabili; in mancanza di un patto di accollo rispondono in solido.
Crediti e debiti per rapporti interni: questione controversa; si ritiene che vi debba essere
- Uno specifico patto, altrimenti non vi è automatica successione.
- Usufrutto e affitto dell'azienda
Usufrutto (art.2561 c.c.): particolari diritti e doveri dell'usufruttuario;
- Mantenere medesima destinazione
- Conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti
- Deve esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue
- Può anche disporre dei beni aziendali (ma entro certi limiti); sia mobili che immobili, senza però alterare l'efficienza del complesso
- Può acquistare beni che diventeranno di proprietà del nudo proprietario
- Inventario prima e alla scadenza dell'usufrutto (pagamento in denaro dell'eccedenza da parte dell'alienante/usufruttuario)(violazione di detti obblighi porta a cessazione di contratto per eccesso di potere)
Affitto (art.2562 c.c.): stessa disciplina usufrutto; affitto diverso da locazione (in questo caso oggetto è il locale dell'azienda, e non)
come una forma di collaborazione tra più persone per perseguire uno scopo comune. Nel diritto romano, questa forma di collaborazione era chiamata "societas". Con l'introduzione del codice civile nel 1865, il concetto di società è stato formalizzato e regolamentato. Nel contesto delle società, il concetto di impresa è strettamente legato. Nella maggior parte dei casi, quando si parla di società, si fa riferimento a un'impresa. La società è un modo di esercitare l'impresa in forma collettiva. Quando due o più persone si uniscono per svolgere attività imprenditoriali simili o complementari, si forma una società. È importante sottolineare che il concetto di società non è stato introdotto solo con l'entrata in vigore del codice civile nel 1942, ma esisteva già da molto prima. Il codice civile ha semplicemente codificato e regolamentato il concetto di società come struttura collettiva per perseguire uno scopo comune. Nel contesto delle società, esistono diverse forme giuridiche, come la società di persone, la società di capitali e la società cooperativa. Ogni forma giuridica ha le proprie caratteristiche e regole specifiche che disciplinano il funzionamento e la responsabilità dei soci. Inoltre, sia per l'usufrutto che per l'affitto di un'azienda, si applicano i medesimi principi della vendita in termini di divieto di concorrenza e successione nei contratti aziendali. Tuttavia, solo per l'usufrutto si applica la disciplina dei crediti aziendali, mentre per l'affitto non si applica la disciplina dei debiti aziendali, che rimangono a carico del nudo proprietario.diversa—> nel diritto romano aveva una valenza statica, più persone godevano di più beni (l’attuale comunione), nel medioevo si hanno alcune modifiche e nasce la commenda —> società di più persone che volevano condividere un rischio. Si sono poi sviluppate strutture societarie sempre più complesse per scopi sempre più complessi.
Alla base del concetto di società c’è un’autonomia non solo patrimoniale ma anche dei singoli soci. Mentre la società in sé è astratta i soci sono fisicamente reali ed individuabili.
Se vi è distinzione tra società e soci vuol dire che una cosa sono le obbligazioni assunte dalla società e una cosa sono le obbligazioni assunte dai soci —> dei debiti dei soci, solitamente e concettualmente, non ne risponde la società —> autonomia patrimoniale —> duplice significato: ciò che i soci portano nella società
più tipi di società tutti ricadono sotto un’unica nozione legislativa:Art 2247 cc: 21Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune diun'attività economica allo scopo di dividerne gli utiliLe società sono quindi enti associativi a base contrattuale —> nascono dall’accordo di due o piùparti per costituire e regolare tra loro un rapporto giuridico di tipo patrimoniale.Sotto il profilo contrattuale il contratto di società può essere inquadrato nell’ambito dei contrattiassociativi o con comunione di scopo ma nei quali l’avvenimento che soddisfa tutti i contraenti èunico.Caratteri strutturali del contratto di società:1. Le prestazioni di ciascuna parte possono essere diverse per quanto riguarda natura eammontare, ma devono essere finalizzate al raggiungimento di uno scopo comune;2. È un contratto potenzialmente
nto dell'attività.