Estratto del documento

Parte I: Imposte sui redditi

Capitolo I: Imposta sul reddito persone fisiche

Sezione I: Il reddito

Presupposto e categorie reddituali

Art 1 T.u.i.r: presupposto Irpef e Ires = “presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura”.

Non c'è una definizione di “reddito” ma di categorie reddituali:

  • Strumento di individuazione e classificazione della materia imponibile, oggetto di regimi giuridici diversi, concernenti il sistema di determinazione dell’imponibile e regole formali diverse.
  • Ciascuna categoria ha omogeneità di contenuto, eccetto "redditi diversi".
  • Categorie costruite affinché sia compresa tutta la materia imponibile: alcune categorie sono più ampie della nozione usata.
  • Alcune categorie comprendono redditi pienamente rispondenti alla definizione della categoria e anche altri redditi di carattere spurio, categoria residuale ("redditi diversi").
  • A ciascuna categoria corrispondono particolari regole di determinazione.

“Possesso”:

  • No significato tecnico nel linguaggio del codice civile (reddito ≠ res), né nozione tecnico-tributaria uniforme/unitaria per tutte le categorie reddituali.
  • Tante nozioni quante le varietà di fatti che rendono tassabili i redditi delle categorie.
  • a. Possesso = percezione: redditi tassabili quando sono percepiti (principio di cassa) [redditi capitali, redditi di lavoro, redditi diversi].
  • b. Possesso della fonte e non del reddito [redditi fondiari, reddito d’impresa].

Sezione II: I soggetti passivi

Soggetti passivi e residenza fiscale

Sistema di tassazione: due imposte, Irpef e Ires, per tutti i soggetti che possono essere titolari di rapporti giuridici a contenuto patrimoniale e possono essere debitori d’imposta, pur se privi di capacità d’agire (ad eccezione delle società i cui redditi, in forza del principio di trasparenza, sono imputati ai soci).

  • Obblighi formali: possono far capo a soggetti diversi dal debitore.
  • Soggetti passivi Irpef = soggetti passivi dell’obbligazione in senso sostanziale.

Residenza

  • A. Residenti: tassati sul complesso dei loro redditi, ovunque prodotti nel mondo (criterio di collegamento personale).
  • B. Non residenti: tassati solo per i redditi prodotti in Italia (criterio di collegamento reale).

Non ha alcuna rilevanza la cittadinanza. La residenza è una nozione diversa da quella civilistica.

Residenti (art 2 T.u): “persone che per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • Iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
  • Hanno nel territorio dello Stato il domicilio
  • O la residenza ai sensi del codice civile.”

Presunzione legale relativa: anche i cittadini italiani cancellati da tali anagrafi ed emigrati in Stati o territori aventi un “regime fiscale privilegiato” (art 2, comma II/T.u. black list).

I redditi dei coniugi e dei figli minori

I redditi di ciascun coniuge sono tassati separatamente (art 4 T.u.).

Comunione legale e fondo patrimoniale:

  • I redditi si imputano a ciascun coniuge per ½ del loro ammontare netto, salva diversa pattuizione convenzionale.

Figli minori:

  • I redditi dei beni sono soggetti all’usufrutto legale dei genitori e sono imputati per ½ a ciascun genitore; dei redditi degli altri beni e dei redditi di lavoro il minore ne è il debitore d’imposta.

Società commerciali di persone

Società di persone: comprende tre tipi di società:

  • a. La società semplice
  • b. La società in nome collettivo (snc)
  • c. La società in accomandita semplice (sas)

Caratteri:

  • i. Responsabilità illimitata e solidale dei soci (ecc: soci accomandanti)
  • ii. Potere di amministrare la società è una normale prerogativa del socio.
  • iii. Lo status di socio non è trasferibile senza consenso degli altri soci.

Trattamento fiscale:

  • Principio di trasparenza: società non soggette ad imposta ma i loro redditi sono imputabili ai soci.
  • I redditi della società sono trattati come se la società fosse uno schermo trasparente e non come se fosse un soggetto autonomo.
  • Redditi della società = Redditi dei soci = “Redditi di partecipazione”; assoggettati ad Irpef o Ires insieme agli altri redditi del soggetto passivo.
  • Motivi: non esprimono un fatto di investimento, ma il fatto che più persone operano insieme: tra soci e società vi è meno distacco.
  • Alla società fanno capo obblighi formali (tenuta contabilità, presentazione dichiarazioni) funzionali all’applicazione dell’imposta personale dovuta dal socio.
  • Redditi disciplinati sotto l’etichetta di “redditi prodotti in forma associata”.

i. La società non è soggetto passivo dell’imposta; i redditi sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili (art 5 T.u.).

ii. Le perdite della società sono ripartite tra i soci alla stessa maniera degli utili; se perdite superano i redditi dell’anno, la differenza può essere detratta negli anni successivi, ma non oltre il 1/5 (art 8, comma III T.u.).

iii. I redditi prodotti dalle società commerciali di persone = Redditi d’impresa e di partecipazione; se il socio è una società commerciale o un imprenditore individuale, anche il reddito del socio è reddito d’impresa (non è categoria tipica).

iv. Il reddito è imputato al socio nello stesso periodo d’imposta in cui è prodotto dalla società.

v. Le ritenute operate sui redditi della società sono scomputate dall’imposta dovuta dai soci (art 22 T.u.).

Non società di capitali (caratteri opposti; responsabilità limitata/socio trasferibile):

  • a. Società per azioni (spa)
  • b. Società in accomandita per azioni (sapa)
  • c. Società a responsabilità limitata (srl)

Società di fatto, associazioni professionali:

  • a. Società di armamento
  • b. Società semplici
  • c. Gruppo europeo di interesse economico: principio trasparenza ma non soggetto ad imposta diretta (è gravato solo da obblighi strumentali).

Le società semplici

Principio di trasparenza:

  • Art 2249 c.c.: esercitano un’attività non economica (≠ altre società) [imprese agricole e per la mera gestione immobiliare, attività professionali].

Differenze con società personali commerciali:

  • a. Non producono redditi d’impresa ma singoli redditi tassati con le regole proprie di ciascuna categoria reddituale.
  • b. Le perdite da lavoro autonomo sono imputate ai soci e possono essere compensate con altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
  • c. Spese e costi che sono imputabili ai soci come oneri “deducibili” dal reddito o come oneri “detraibili” dall’imposta (art 10 T.u.).

Le associazioni professionali

Ai fini fiscali, sono assimilate alle società semplici.

Principio di trasparenza: i redditi, in quanto redditi di lavoro autonomo, sono tassati secondo il “principio di cassa” rilevanti quando sono percepiti dall’associazione ma imputati ai soci indipendentemente dalla distribuzione.

Redditi di lavoro autonomo:

  • La dichiarazione dei redditi che l’associazione presenta è strumentale all’applicazione dell’imposta a carico dei soci.
  • I compensi percepiti dall’associazione sono soggetti a ritenuta d’acconto; le ritenute sono poi attribuite agli associati, nella proporzione in cui sono attribuiti i compensi.
  • Perdite ed oneri: stesse regole previste per società semplici.

Le imprese familiari

Art 230-bis c.c.; figura civilistica ≠ figura fiscale (impresa familiare sorge di fatto senza necessità di formalizzazione, + sono collaboratori con diritto di partecipare agli utili anche i collaboratori che operano nell’ambito familiare).

Art 5, comma IV: l’imputazione dei redditi a ciascun familiare è subordinata a condizioni formali rigorose:

  • i. Prima dell’inizio del periodo d’imposta i familiari devono risultare indicati in un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.
  • ii. La dichiarazione dei redditi dell’imprenditore deve indicare le quote di partecipazione dei collaboratori familiari e attestare che sono proporzionate a qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
  • iii. I familiari devono attestare nella propria dichiarazione di aver prestato la propria attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.

Distribuzione del reddito tra imprenditore e collaboratori:

  • Netta separazione tra reddito dell’imprenditore e reddito dei collaboratori: no reddito d’impresa, imputato ai partecipanti come reddito omogeneo (≠ società di persone: reddito imputato ai soci secondo il principio di trasparenza).
  • R/ritenute (art 22)
  • Collab: reddito di lavoro dipendente = quota del reddito complessivo proporzionata al lavoro effettivamente prestato nell’impresa; mai > 49% (art 5, comma IV T.u.)
  • Imprenditore/titolare: reddito d’impresa: 51% R-
  • Perdite: i collaboratori non partecipano.

Sezione III: Imponibile ed imposta

Reddito complessivo e perdite deducibili

Base imponibile lorda:

  • Soggetti passivi residenti: complesso dei redditi ovunque prodotti.
  • a. Soggetti passivi non residenti: redditi prodotti in Italia.

Iter:

  • 1. Individuazione e determinazione dei singoli redditi (e perdite), distintamente secondo le norme di ciascuna categoria (art 9 t.u.).
  • 2. Calcolo del “reddito complessivo”, mediante somma algebrica dei redditi e sottrazione delle perdite del periodo e periodi precedenti (< esercizio imprese commerciali in regime di contabilità semplificata – imprese minori - e esercizio arti e professioni) (art 8 T.u.).
  • 3. Calcolo del “reddito imponibile” mediante deduzione degli “oneri” dal reddito complessivo.
  • 4. Calcolo dell’imposta lorda mediante applicazione delle aliquote al reddito imponibile.

Perdite

  • Perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle delle società semplici e delle associazioni professionali sono imputate pro-quota a ciascuno dei soci o associati (principio di trasparenza).
  • Società in accomandita semplice, la parte di perdita che supera il capitale non è imputata all’accomandante socio ma solo agli accomandatari.
  • Ciascuno dei soci o associati può riportare a nuovo la perdita, ma solo se si tratta di perdita < esercizio di imprese commerciali (in regime normale) o < partecipazione in società commerciali di persone.
  • Se la perdita supera i redditi della categoria conseguiti in quel periodo, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della medesima categoria nei periodi d’imposta successivi (non oltre il 1/5).
  • Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere riportate a nuovo senza limiti di tempo, purché si riferiscano a una nuova attività produttiva.
  • Al riporto delle perdite di società di persone commerciali si applicano le disposizioni antielusive (art 84 T.u.).

Reddito imponibile, imposta lorda e netta

Irpef = imposta personale. I redditi si aggregano presso un medesimo soggetto costituendone il “reddito complessivo” e si tiene conto di altri elementi di carattere strettamente personale.

Strumenti utilizzati:

  • 1. Deduzioni dal reddito complessivo (favoriscono possessori di redditi più elevati).

Reddito complessivo – oneri = reddito imponibile

Art 10 T.u.: dal reddito complessivo sono deducibili (se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo) determinati “oneri” detassare quella parte di reddito che viene impiegata per finalità meritevoli di particolare considerazione.

Oneri deducibili = spese personali che incidono sulla capacità contributiva del contribuente:

  • Spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
  • Assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio (ad eccezione di quelli destinati al mantenimento dei figli).
  • Contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
  • Contributi versati per le forme pensionistiche complementari.
  • Talune erogazioni liberali.
  • Importo = rendita catastale della casa di abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari.
  • Spese di produzione del reddito o che ne incidono la determinazione.
  • Solite deducibili in sede di calcolo dei redditi netti di ciascuna categoria ma talvolta non è possibile:
    • Oneri fondiari non contemplati dalle stime catastali.
    • Somme corrisposte ai dipendenti che ricoprono incarichi elettorali.
    • Indennità corrisposte al proprietario di un immobile locato al conduttore, per perdita dell’avviamento, quando cessa il rapporto.
    • Somme che il contribuente deve restituire, dopo che quelle stesse somme hanno concorso a formare il reddito in un periodo di imposta precedente (sopravvenienza passiva).
  • 2. Art 11 T.u.: l’imposta lorda è determinata applicando al reddito imponibile, le aliquote (crescenti per scaglioni di reddito, che sono cinque).

Reddito imponibile – aliquote = imposta lorda

Aliquote applicate per il calcolo dell’imposta:

  • Fino a 15.000: 23%
  • 15.000-28.000: 27%
  • 28.000-55.000: 38%
  • 55.000-75.000: 41%
  • Oltre 75.000: 43%
  • 3. Detrazioni fisse dall’imposta (“agevolazione che non dipendono in modo crescente nella sua entità dall’aliquota, ossia dalla ricchezza del contribuente”).

Imposta lorda – detrazioni = imposta netta

Detrazioni dall’imposta:

  • Per carichi di famiglia (art 12 T.u.):
    • Attribuite a chi ha familiari a carico (coniuge, figli minorenni e altri familiari per cui obbligo di mantenimento); il loro importo decresce al crescere del reddito complessivo.
  • Per lavoratori dipendenti e pensionati (art 13 T.u.):
    • Detrazioni sostitutive delle spese di produzione a chi ha reddito di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, ai pensionati ed a chi ha redditi di lavoro autonomo o d’impresa di ammontare minimo.
    • Commisurate in misura decrescente all’ammontare del reddito complessivo (se non superiore a 55.000).
    • Funzione di concorrere a realizzare la progressività del tributo.
  • Per oneri (art 15 T.u.): = 19% per diverse spese:
    • Interessi passivi per mutui agrari.
    • Interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto della prima casa.
    • Spese agrarie.
    • Spese funebri.
    • Spese di istruzione.
    • Premi per assicurazione sulla vita.
    • Spese per manutenzione e restauro immobili interesse storico/artistico.
    • Erogazioni liberali destinate a finalità particolarmente meritevoli.
    • Spese veterinarie.
    • Spese per badanti.
  • Per i titolari di canoni di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (art 16 T.u.):
    • Pendant alla detassazione del reddito della prima casa concessa ai proprietari.
  • Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art 16-bis T.u.).
  • 5. Art 22 T.u. l’imposta da versare è determinata dallo scomputo dall’imposta netta di altri costi.

Imposta netta – acconti = imposta da versare

Scomputo degli sconti:

  • Crediti d’imposta [per imposte pagate all’estero, per investimenti o assunzione nuovi dipendenti in aree svantaggiate, per attività di ricerca e sviluppo].
  • Versamenti d’acconto.
  • Ritenute subite a titolo d’acconto.
  • Se il saldo è a debito per il contribuente (ammontare imposta netta > somma acconti) la differenza deve essere versata prima di presentare la dichiarazione.
  • Se il saldo è a credito per il contribuente (imposta netta < somma acconti) l’eccedenza costituisce credito e il contribuente può:
    • Computarlo in diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successivo.
    • Chiederne il rimborso nella dichiarazione dei redditi.

Redditi soggetti a tassazione separata

Redditi che, percepiti una tantum, derivano da un processo produttivo pluriennale.

“Separata”:

  • Redditi tassati a parte, con distinta aliquota, e determinati secondo speciali regole, stabilite in considerazione della loro origine pluriennale (non concorrono a formare il “reddito complessivo”, soggetto ad imposizione progressiva).

Ipotesi:

  • a. Indennità di fine rapporto percepite dai lavoratori dipendenti e di altre categorie (cessazione rapporto collaborazione coordinata e continuativa, rapporto agenzia, funzioni notarili, attività sportive professionistiche):
    • Imponibile per un importo che si determina deducendo le rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, l’aliquota = importo che si ottiene dividendo l’imponibile per il numero di anni di durata del rapporto e moltiplicando il risultato per 12.
  • b. Plusvalenze da cessione di aziende possedute per più di 5 anni.
  • c. Indennità per perdita avviamento spettante al conduttore di esercizi commerciali in caso di cessazione della locazione.
  • d. Risarcimento attribuito a titolo di perdita di redditi pluriennali.
  • e. Redditi a trasformazione pluriennale attribuiti ai soci in caso di recesso da società.

Per tutte le ipotesi (esclusa a.) l’imposta è calcolata applicando alla somma percepita l’aliquota = ½ reddito complessivo netto del biennio precedente.

Novità 2017: Regime dei neodomiciliati

L’articolo 24-bis del DPR n. 917/86 prevede una tassazione agevolata opzionale per i soggetti esteri immigrati in Italia che rispettano i seguenti requisiti:

  • Trasferiscono la loro residenza fiscale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86 e che
  • Non siano stati mai residenti in Italia ai sensi del citato articolo 2, comma 2, per un periodo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Per i soggetti che soddisfano questi due requisiti e quindi considerati “neodomiciliati” in Italia, l’agevolazione consiste nella possibilità, dietro l’esercizio di specifica opzione, di tassare in modo forfettario in Italia i loro redditi percepiti a ...

Anteprima
Vedrai una selezione di 24 pagine su 115
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 1 Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 2
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 6
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 11
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 16
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 21
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 26
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 31
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 36
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 41
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 46
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 51
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 56
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 61
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 66
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 71
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 76
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 81
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 86
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 91
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 96
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 101
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 106
Anteprima di 24 pagg. su 115.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi Irpef, Ires e Iva Pag. 111
1 su 115
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gaiamichela di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Tesauro Antonio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community