Parte I: Imposte sui redditi
Capitolo I: Imposta sul reddito persone fisiche
Sezione I: Il reddito
Presupposto e categorie reddituali
Art 1 T.u.i.r: presupposto Irpef e Ires = “presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura”.
Non c'è una definizione di “reddito” ma di categorie reddituali:
- Strumento di individuazione e classificazione della materia imponibile, oggetto di regimi giuridici diversi, concernenti il sistema di determinazione dell’imponibile e regole formali diverse.
- Ciascuna categoria ha omogeneità di contenuto, eccetto "redditi diversi".
- Categorie costruite affinché sia compresa tutta la materia imponibile: alcune categorie sono più ampie della nozione usata.
- Alcune categorie comprendono redditi pienamente rispondenti alla definizione della categoria e anche altri redditi di carattere spurio, categoria residuale ("redditi diversi").
- A ciascuna categoria corrispondono particolari regole di determinazione.
“Possesso”:
- No significato tecnico nel linguaggio del codice civile (reddito ≠ res), né nozione tecnico-tributaria uniforme/unitaria per tutte le categorie reddituali.
- Tante nozioni quante le varietà di fatti che rendono tassabili i redditi delle categorie.
- a. Possesso = percezione: redditi tassabili quando sono percepiti (principio di cassa) [redditi capitali, redditi di lavoro, redditi diversi].
- b. Possesso della fonte e non del reddito [redditi fondiari, reddito d’impresa].
Sezione II: I soggetti passivi
Soggetti passivi e residenza fiscale
Sistema di tassazione: due imposte, Irpef e Ires, per tutti i soggetti che possono essere titolari di rapporti giuridici a contenuto patrimoniale e possono essere debitori d’imposta, pur se privi di capacità d’agire (ad eccezione delle società i cui redditi, in forza del principio di trasparenza, sono imputati ai soci).
- Obblighi formali: possono far capo a soggetti diversi dal debitore.
- Soggetti passivi Irpef = soggetti passivi dell’obbligazione in senso sostanziale.
Residenza
- A. Residenti: tassati sul complesso dei loro redditi, ovunque prodotti nel mondo (criterio di collegamento personale).
- B. Non residenti: tassati solo per i redditi prodotti in Italia (criterio di collegamento reale).
Non ha alcuna rilevanza la cittadinanza. La residenza è una nozione diversa da quella civilistica.
Residenti (art 2 T.u): “persone che per la maggior parte del periodo d’imposta:
- Iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
- Hanno nel territorio dello Stato il domicilio
- O la residenza ai sensi del codice civile.”
Presunzione legale relativa: anche i cittadini italiani cancellati da tali anagrafi ed emigrati in Stati o territori aventi un “regime fiscale privilegiato” (art 2, comma II/T.u. black list).
I redditi dei coniugi e dei figli minori
I redditi di ciascun coniuge sono tassati separatamente (art 4 T.u.).
Comunione legale e fondo patrimoniale:
- I redditi si imputano a ciascun coniuge per ½ del loro ammontare netto, salva diversa pattuizione convenzionale.
Figli minori:
- I redditi dei beni sono soggetti all’usufrutto legale dei genitori e sono imputati per ½ a ciascun genitore; dei redditi degli altri beni e dei redditi di lavoro il minore ne è il debitore d’imposta.
Società commerciali di persone
Società di persone: comprende tre tipi di società:
- a. La società semplice
- b. La società in nome collettivo (snc)
- c. La società in accomandita semplice (sas)
Caratteri:
- i. Responsabilità illimitata e solidale dei soci (ecc: soci accomandanti)
- ii. Potere di amministrare la società è una normale prerogativa del socio.
- iii. Lo status di socio non è trasferibile senza consenso degli altri soci.
Trattamento fiscale:
- Principio di trasparenza: società non soggette ad imposta ma i loro redditi sono imputabili ai soci.
- I redditi della società sono trattati come se la società fosse uno schermo trasparente e non come se fosse un soggetto autonomo.
- Redditi della società = Redditi dei soci = “Redditi di partecipazione”; assoggettati ad Irpef o Ires insieme agli altri redditi del soggetto passivo.
- Motivi: non esprimono un fatto di investimento, ma il fatto che più persone operano insieme: tra soci e società vi è meno distacco.
- Alla società fanno capo obblighi formali (tenuta contabilità, presentazione dichiarazioni) funzionali all’applicazione dell’imposta personale dovuta dal socio.
- Redditi disciplinati sotto l’etichetta di “redditi prodotti in forma associata”.
i. La società non è soggetto passivo dell’imposta; i redditi sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili (art 5 T.u.).
ii. Le perdite della società sono ripartite tra i soci alla stessa maniera degli utili; se perdite superano i redditi dell’anno, la differenza può essere detratta negli anni successivi, ma non oltre il 1/5 (art 8, comma III T.u.).
iii. I redditi prodotti dalle società commerciali di persone = Redditi d’impresa e di partecipazione; se il socio è una società commerciale o un imprenditore individuale, anche il reddito del socio è reddito d’impresa (non è categoria tipica).
iv. Il reddito è imputato al socio nello stesso periodo d’imposta in cui è prodotto dalla società.
v. Le ritenute operate sui redditi della società sono scomputate dall’imposta dovuta dai soci (art 22 T.u.).
Non società di capitali (caratteri opposti; responsabilità limitata/socio trasferibile):
- a. Società per azioni (spa)
- b. Società in accomandita per azioni (sapa)
- c. Società a responsabilità limitata (srl)
Società di fatto, associazioni professionali:
- a. Società di armamento
- b. Società semplici
- c. Gruppo europeo di interesse economico: principio trasparenza ma non soggetto ad imposta diretta (è gravato solo da obblighi strumentali).
Le società semplici
Principio di trasparenza:
- Art 2249 c.c.: esercitano un’attività non economica (≠ altre società) [imprese agricole e per la mera gestione immobiliare, attività professionali].
Differenze con società personali commerciali:
- a. Non producono redditi d’impresa ma singoli redditi tassati con le regole proprie di ciascuna categoria reddituale.
- b. Le perdite da lavoro autonomo sono imputate ai soci e possono essere compensate con altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
- c. Spese e costi che sono imputabili ai soci come oneri “deducibili” dal reddito o come oneri “detraibili” dall’imposta (art 10 T.u.).
Le associazioni professionali
Ai fini fiscali, sono assimilate alle società semplici.
Principio di trasparenza: i redditi, in quanto redditi di lavoro autonomo, sono tassati secondo il “principio di cassa” rilevanti quando sono percepiti dall’associazione ma imputati ai soci indipendentemente dalla distribuzione.
Redditi di lavoro autonomo:
- La dichiarazione dei redditi che l’associazione presenta è strumentale all’applicazione dell’imposta a carico dei soci.
- I compensi percepiti dall’associazione sono soggetti a ritenuta d’acconto; le ritenute sono poi attribuite agli associati, nella proporzione in cui sono attribuiti i compensi.
- Perdite ed oneri: stesse regole previste per società semplici.
Le imprese familiari
Art 230-bis c.c.; figura civilistica ≠ figura fiscale (impresa familiare sorge di fatto senza necessità di formalizzazione, + sono collaboratori con diritto di partecipare agli utili anche i collaboratori che operano nell’ambito familiare).
Art 5, comma IV: l’imputazione dei redditi a ciascun familiare è subordinata a condizioni formali rigorose:
- i. Prima dell’inizio del periodo d’imposta i familiari devono risultare indicati in un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.
- ii. La dichiarazione dei redditi dell’imprenditore deve indicare le quote di partecipazione dei collaboratori familiari e attestare che sono proporzionate a qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
- iii. I familiari devono attestare nella propria dichiarazione di aver prestato la propria attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
Distribuzione del reddito tra imprenditore e collaboratori:
- Netta separazione tra reddito dell’imprenditore e reddito dei collaboratori: no reddito d’impresa, imputato ai partecipanti come reddito omogeneo (≠ società di persone: reddito imputato ai soci secondo il principio di trasparenza).
- R/ritenute (art 22)
- Collab: reddito di lavoro dipendente = quota del reddito complessivo proporzionata al lavoro effettivamente prestato nell’impresa; mai > 49% (art 5, comma IV T.u.)
- Imprenditore/titolare: reddito d’impresa: 51% R-
- Perdite: i collaboratori non partecipano.
Sezione III: Imponibile ed imposta
Reddito complessivo e perdite deducibili
Base imponibile lorda:
- Soggetti passivi residenti: complesso dei redditi ovunque prodotti.
- a. Soggetti passivi non residenti: redditi prodotti in Italia.
Iter:
- 1. Individuazione e determinazione dei singoli redditi (e perdite), distintamente secondo le norme di ciascuna categoria (art 9 t.u.).
- 2. Calcolo del “reddito complessivo”, mediante somma algebrica dei redditi e sottrazione delle perdite del periodo e periodi precedenti (< esercizio imprese commerciali in regime di contabilità semplificata – imprese minori - e esercizio arti e professioni) (art 8 T.u.).
- 3. Calcolo del “reddito imponibile” mediante deduzione degli “oneri” dal reddito complessivo.
- 4. Calcolo dell’imposta lorda mediante applicazione delle aliquote al reddito imponibile.
Perdite
- Perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle delle società semplici e delle associazioni professionali sono imputate pro-quota a ciascuno dei soci o associati (principio di trasparenza).
- Società in accomandita semplice, la parte di perdita che supera il capitale non è imputata all’accomandante socio ma solo agli accomandatari.
- Ciascuno dei soci o associati può riportare a nuovo la perdita, ma solo se si tratta di perdita < esercizio di imprese commerciali (in regime normale) o < partecipazione in società commerciali di persone.
- Se la perdita supera i redditi della categoria conseguiti in quel periodo, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della medesima categoria nei periodi d’imposta successivi (non oltre il 1/5).
- Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere riportate a nuovo senza limiti di tempo, purché si riferiscano a una nuova attività produttiva.
- Al riporto delle perdite di società di persone commerciali si applicano le disposizioni antielusive (art 84 T.u.).
Reddito imponibile, imposta lorda e netta
Irpef = imposta personale. I redditi si aggregano presso un medesimo soggetto costituendone il “reddito complessivo” e si tiene conto di altri elementi di carattere strettamente personale.
Strumenti utilizzati:
- 1. Deduzioni dal reddito complessivo (favoriscono possessori di redditi più elevati).
Reddito complessivo – oneri = reddito imponibile
Art 10 T.u.: dal reddito complessivo sono deducibili (se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo) determinati “oneri” detassare quella parte di reddito che viene impiegata per finalità meritevoli di particolare considerazione.
Oneri deducibili = spese personali che incidono sulla capacità contributiva del contribuente:
- Spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
- Assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio (ad eccezione di quelli destinati al mantenimento dei figli).
- Contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
- Contributi versati per le forme pensionistiche complementari.
- Talune erogazioni liberali.
- Importo = rendita catastale della casa di abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari.
- Spese di produzione del reddito o che ne incidono la determinazione.
- Solite deducibili in sede di calcolo dei redditi netti di ciascuna categoria ma talvolta non è possibile:
- Oneri fondiari non contemplati dalle stime catastali.
- Somme corrisposte ai dipendenti che ricoprono incarichi elettorali.
- Indennità corrisposte al proprietario di un immobile locato al conduttore, per perdita dell’avviamento, quando cessa il rapporto.
- Somme che il contribuente deve restituire, dopo che quelle stesse somme hanno concorso a formare il reddito in un periodo di imposta precedente (sopravvenienza passiva).
- 2. Art 11 T.u.: l’imposta lorda è determinata applicando al reddito imponibile, le aliquote (crescenti per scaglioni di reddito, che sono cinque).
Reddito imponibile – aliquote = imposta lorda
Aliquote applicate per il calcolo dell’imposta:
- Fino a 15.000: 23%
- 15.000-28.000: 27%
- 28.000-55.000: 38%
- 55.000-75.000: 41%
- Oltre 75.000: 43%
- 3. Detrazioni fisse dall’imposta (“agevolazione che non dipendono in modo crescente nella sua entità dall’aliquota, ossia dalla ricchezza del contribuente”).
Imposta lorda – detrazioni = imposta netta
Detrazioni dall’imposta:
- Per carichi di famiglia (art 12 T.u.):
- Attribuite a chi ha familiari a carico (coniuge, figli minorenni e altri familiari per cui obbligo di mantenimento); il loro importo decresce al crescere del reddito complessivo.
- Per lavoratori dipendenti e pensionati (art 13 T.u.):
- Detrazioni sostitutive delle spese di produzione a chi ha reddito di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, ai pensionati ed a chi ha redditi di lavoro autonomo o d’impresa di ammontare minimo.
- Commisurate in misura decrescente all’ammontare del reddito complessivo (se non superiore a 55.000).
- Funzione di concorrere a realizzare la progressività del tributo.
- Per oneri (art 15 T.u.): = 19% per diverse spese:
- Interessi passivi per mutui agrari.
- Interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto della prima casa.
- Spese agrarie.
- Spese funebri.
- Spese di istruzione.
- Premi per assicurazione sulla vita.
- Spese per manutenzione e restauro immobili interesse storico/artistico.
- Erogazioni liberali destinate a finalità particolarmente meritevoli.
- Spese veterinarie.
- Spese per badanti.
- Per i titolari di canoni di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (art 16 T.u.):
- Pendant alla detassazione del reddito della prima casa concessa ai proprietari.
- Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art 16-bis T.u.).
- 5. Art 22 T.u. l’imposta da versare è determinata dallo scomputo dall’imposta netta di altri costi.
Imposta netta – acconti = imposta da versare
Scomputo degli sconti:
- Crediti d’imposta [per imposte pagate all’estero, per investimenti o assunzione nuovi dipendenti in aree svantaggiate, per attività di ricerca e sviluppo].
- Versamenti d’acconto.
- Ritenute subite a titolo d’acconto.
- Se il saldo è a debito per il contribuente (ammontare imposta netta > somma acconti) la differenza deve essere versata prima di presentare la dichiarazione.
- Se il saldo è a credito per il contribuente (imposta netta < somma acconti) l’eccedenza costituisce credito e il contribuente può:
- Computarlo in diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successivo.
- Chiederne il rimborso nella dichiarazione dei redditi.
Redditi soggetti a tassazione separata
Redditi che, percepiti una tantum, derivano da un processo produttivo pluriennale.
“Separata”:
- Redditi tassati a parte, con distinta aliquota, e determinati secondo speciali regole, stabilite in considerazione della loro origine pluriennale (non concorrono a formare il “reddito complessivo”, soggetto ad imposizione progressiva).
Ipotesi:
- a. Indennità di fine rapporto percepite dai lavoratori dipendenti e di altre categorie (cessazione rapporto collaborazione coordinata e continuativa, rapporto agenzia, funzioni notarili, attività sportive professionistiche):
- Imponibile per un importo che si determina deducendo le rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, l’aliquota = importo che si ottiene dividendo l’imponibile per il numero di anni di durata del rapporto e moltiplicando il risultato per 12.
- b. Plusvalenze da cessione di aziende possedute per più di 5 anni.
- c. Indennità per perdita avviamento spettante al conduttore di esercizi commerciali in caso di cessazione della locazione.
- d. Risarcimento attribuito a titolo di perdita di redditi pluriennali.
- e. Redditi a trasformazione pluriennale attribuiti ai soci in caso di recesso da società.
Per tutte le ipotesi (esclusa a.) l’imposta è calcolata applicando alla somma percepita l’aliquota = ½ reddito complessivo netto del biennio precedente.
Novità 2017: Regime dei neodomiciliati
L’articolo 24-bis del DPR n. 917/86 prevede una tassazione agevolata opzionale per i soggetti esteri immigrati in Italia che rispettano i seguenti requisiti:
- Trasferiscono la loro residenza fiscale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86 e che
- Non siano stati mai residenti in Italia ai sensi del citato articolo 2, comma 2, per un periodo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Per i soggetti che soddisfano questi due requisiti e quindi considerati “neodomiciliati” in Italia, l’agevolazione consiste nella possibilità, dietro l’esercizio di specifica opzione, di tassare in modo forfettario in Italia i loro redditi percepiti a ...
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Schemi
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IRPEF, IRES, IVA e IRAP
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IRPEF, IRES, IRAP, IVA: Appunti di Diritto tributario
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Riassunto esame di diritto tributario, libro consigliato di Tinelli, parte speciale su IRPEF, IRES e IVA