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SPESE INCREMENTATIVE
Spese di manutenzione, riparazion, ammodernam e trasformaz (art 102, c.VI)
a. Patrimonializzate: incrementano il “valore fiscalm riconosciuto” dei beni cui si riferiscono
b. Non patrimonializzate: “deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzab”; l’eccedenza è ammortizzabile x
quote costanti nei 5 esercizi successivi (presunzione assoluta circa le quote delle spese incrementative)
le spese di manutenzione “in abbonamento” [dovute in base a K manutenzione] sono deducib
nell’esercizio in cui sono sostenute
SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI
Princip competenza: spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a
ciascun esercizio (art 108);
x alcune spese pluriennali è consentita la loro deducibilità integrale nell’esercizio in cui sono
deroga:
state sostenute Spese x studi e ricerche
Integralm deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute, salva la facoltà del contrib di dedurle in quote
costanti in più esercizi, fino ad un max di 5
Spese di pubblicità e propaganda
Deducibili, a scelta, nell’esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti in tale esercizio e nei 4
successivi Spese rappresentanza
Deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti
con decreto, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività
caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa
GLI ACCANTONAMENTI
Diritto fiscale: costi e spese sono deducibili solo quando sono certi nell’an e nel quantum (≠ disciplina del
bilancio: iscrizione dei costi anche probabili)
accantonam ai fondi-rischio (art 106)
in general non deducibili, ad ecc dei casi espressam previsti (art 107, c.IV)
è quello relativo alla “svalutazione dei crediti risultanti in bilancio, x l’importo non coperto da
garanzia assicurativa”: facoltà di dedurre annualm un importo = 0,5%valore nominale o di acquisizione dei crediti, fino
ad un max del 5% Altri accantonam deducibili (art 107):
spese x lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi ed aeromobili
- delle società concessionarie x spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitam devolvibili
- oneri < operazioni e concorsi a premio
- accantonam ai fondi non a rischio (art 105)
x le indennità di fine rapp e di previdenza del personale dipendente, istituiti ex art 2117 c.c. : deducibili
nei limiti delle quote maturate nell’esercizio (debito certo) I COSTI BLACK LIST
Particolare disciplina che regola la deducibilità dei componenti – di R < operazioni concluse da un’impresa
italiana con un’impresa domiciliata in uno Stato/territorio avente un “regime fiscale privilegiato” (art 110, c.X) (livello
55
di tassazione sensibilm < a quello italiano o assenza di adeguato scambio di info o considerati negativam x altre
ragioni) o con un professionista con sede in tali Paesi (art 110, c.XII-bis)
nella lista non possono essere compresi gli Stati € UE
Condizioni x dedurre questi componenti – (art 110, c.XI):
onere di provare:
i.
- “che le imprese estere svolgono prevalentem attività commerciale effettiva”, o
- “le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico”
onere di provare che le operazioni “hanno avuto effetivam concreta esecuzione”
ii. ≠ transfer price:
a. disciplina + ampia perché si applica ai rapp con tutte le società cha hanno sede in Paesi balck list
(non solo rapp infragruppo)
b. effetti penalizzanti perché in generale è in assenza di prove, c’è indeducibilità dell’intero costo
sostenuto (no rettifica parziale del costo) I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Recepiti dalla normativa comunitaria che ne ha imposto l’adozione alle società quotate (Regolam CE 19
luglio 2002, n.1602) e recepiti a sua volta in Italia ex art 25 L. 31 ottobre 2003/306
I sogg obbligati a redigere il bilancio consolidato e il bilancio annuale in base ai principi contab
internaz (IAS) sono: le società quotate
- le società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
- le banche e gli intermediari finaziari
- imprese assicurative
- x le società ≠ imprese assicurativo possibilità di uso facoltativo
disposizioni del decreto divisibili in 2 gruppi:
a. regole di valutazione x iscrizione in bilancio di alcune categorie di attività e passività finanziarie:
criterio di valutazione del fair value (≅ valore del mercato/corrente: corollario del principio di prevalenza della
sostanza sulla forma)
sostituisce il tradizionale criterio contabile di valutazione in base al costo
b. obblighi di info aggiuntiva, da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione
coordinamento con disciplina ita (fiscale e civilistica):
elementi patrimoniali valutati secondo gli ISA il cui trattamento non si discosta sostanzialm da
quello previsto dal c.c. [immobilizz materiali, partecipazioni costituenti immob finanziarie, fondi x rischi ed oneri]
materie in cui ci sono ≠:
i. spese pluriennali: ex IAS sono iscrivibili solo le spese di sviluppo
ii. immobilizzazioni immateriali + ammortamento: rilevate inizialm al costo e in seguito la
valutazione viene fatta in base al valore corrente, verificando annualm il valore con impairment test
iii. avviamento + ammortamento: ammortizzato in base alla stima del periodo nel quale si prevede
che l’impresa percepirà i benefici economici fututi; se periodo >20anni, avviam deve essere sottoposto in ogni
esercizio a impairment test e la perdita di valore (impairment lost) deve essere rilevata nel conto eco.
iv. strumenti finanziari: inizialm valutati al costo; in seguito valutati al costo o al fair value
v. rimanenze: devono essere iscritte in bilancio al < tra il costo storico e il valore netto realizzabile
vi. valutazione beni fungibili: FIFO e costo medio
principio derivazione (o nesso dipendenza)
valgono per sogg che utilizzano IAS, x i quali valgono “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione del bilancio previsti da detti principi contabili” in deroga alle norme ordinarie (art 83)
il R d’impresa è condizionato dai IAS
principio previa imputazione
56
regola x cui i componenti – non sono deducib se non imputati al conto eco non si applica ai soggetti che
adottano IAS si considerano imputati a c.e. i componenti – di R [vendita di azioni proprio, ammortam avviamento e
dei marchi..] che sono imputati direttam a patrimonio quando la loro contabilizzazione comporta una riduzione nel
patrimonio netto (art 102, c.III-bis e art 108, c.III)
partecipaz e titoli:
disciplina ita: = immobilizz finanziarie quando iscritti come tali nello stato patrimoniale
IAS: ≠ immob finanz (strumenti di trading valutati secondo fair value e imputati al conto
economico) no necessaria una valutazione fiscale rispetto ai valori di bilanzio
I dividendi percepiti concorrono alla formazione del R imponibile x intero, se si tratta di dividendi
o
< azioni e strumenti finanz similari, detenuti x la negoziazione; sono tassati solo x il 5% del loro ammonatre se
dividendi < azioni e strumenti finaz simili, costituenti imm finaz
Minusvalenze
Norma che prevede la loro irrilevanza non si applica ai sogg che predispongono il bilancio ex IAS
Sez III: LA TASSAZIONE DEI GRUPPI
RILEVANZA FISCALE DEI GRUPPI
Giuridicam il gruppo non ha soggettività giuridica: le diverse società che lo compongono conservano la
loro soggettività, sia ai fini della determinazione del R, sia ai fini della responsabilità
In ambito civilistico, la nozione di gruppo è trattata dall’art 2359 c.c. che definisce come società
controllata: Società in cui un’altra società dispone della > voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo
a.
interno di diritto) Società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti x esercitare un’influenza dominante
b.
nell’assemblea ordinaria (controllo esterno di diritto)
Società che è sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtu di particolari vincoli
c.
contrattuali (controllo interno di fatto)
In ambito fiscale, si adotta una nozione ampia di gruppo al fine di delimitare l’ambito di applicazione delle
norme antielusive (CFC rule, trasfer price) ed una ristretta in altre norme
importanza alla norma che consente il trasferimento nell’ambito dei gruppi di società, dei diritti al
rimborso delle eccedenze di quanto versato rispetto a quanto dovuto (Art 43-ter/602)
Due sistemi di tassazione dei gruppi (in alternativa alla tassazione ordinaria):
consentono di raggiungere lo stesso risultato ma sono applicati alternativam a seconda delle % di
partecipazione Consolidato: i risultati delle partecipate sono imputati alla controllante
1. Consol. nazionale: “controllo interno di diritto” + ulteriori requisiti (partecipazione al capitale e
o
agli utili) + applicazione “demoltiplicatore”
Regime della trasparenza: i risultati della partecipata si imputano proquota alle partecipanti
2. PREZZI DI TRASFERIMENTO
Art 110. c.VII: norma intesa ad evitare che, nei rapp economici intercompany (tra un’impresa italiana e
una estera facenti parte d’un medesimo gruppo) vengano poste in essere pratiche elusive, mediante la fissazione di
prezzi ≠ “valore normale”, con l’effetto di trasferire utili da imprese italiane ad imprese residenti all’estero
Ex: impresa italiana cede dei beni o presta servizi ad un’impresa estera controllata (di diritto o di fatto) ed
applica prezzi < al “valore normale”, comprimendo i propri utili a favore della consociata oppure acquista beni o servizi
da una consociata estera a prezzi > a quello normale
i prezzi sono valutati in base al valore normale (art 9. c. III):
VN = prezzo di libera concorrenza 57
= “il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato x beni e servizi della stessa specie o similari, in
condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i servizi
sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”
Principio del dealing at arm’s lengh
Criteri