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SPESE INCREMENTATIVE

Spese di manutenzione, riparazion, ammodernam e trasformaz (art 102, c.VI)

a. Patrimonializzate: incrementano il “valore fiscalm riconosciuto” dei beni cui si riferiscono

b. Non patrimonializzate: “deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali

ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzab”; l’eccedenza è ammortizzabile x

quote costanti nei 5 esercizi successivi (presunzione assoluta circa le quote delle spese incrementative)

le spese di manutenzione “in abbonamento” [dovute in base a K manutenzione] sono deducib

nell’esercizio in cui sono sostenute

SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI

Princip competenza: spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a

ciascun esercizio (art 108);

x alcune spese pluriennali è consentita la loro deducibilità integrale nell’esercizio in cui sono

deroga:

state sostenute Spese x studi e ricerche

Integralm deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute, salva la facoltà del contrib di dedurle in quote

costanti in più esercizi, fino ad un max di 5

Spese di pubblicità e propaganda

Deducibili, a scelta, nell’esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti in tale esercizio e nei 4

successivi Spese rappresentanza

Deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti

con decreto, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività

caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa

GLI ACCANTONAMENTI

Diritto fiscale: costi e spese sono deducibili solo quando sono certi nell’an e nel quantum (≠ disciplina del

bilancio: iscrizione dei costi anche probabili)

accantonam ai fondi-rischio (art 106)

in general non deducibili, ad ecc dei casi espressam previsti (art 107, c.IV)

 è quello relativo alla “svalutazione dei crediti risultanti in bilancio, x l’importo non coperto da

garanzia assicurativa”: facoltà di dedurre annualm un importo = 0,5%valore nominale o di acquisizione dei crediti, fino

ad un max del 5% Altri accantonam deducibili (art 107):

 spese x lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi ed aeromobili

- delle società concessionarie x spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitam devolvibili

- oneri < operazioni e concorsi a premio

- accantonam ai fondi non a rischio (art 105)

x le indennità di fine rapp e di previdenza del personale dipendente, istituiti ex art 2117 c.c. : deducibili

nei limiti delle quote maturate nell’esercizio (debito certo) I COSTI BLACK LIST

Particolare disciplina che regola la deducibilità dei componenti – di R < operazioni concluse da un’impresa

italiana con un’impresa domiciliata in uno Stato/territorio avente un “regime fiscale privilegiato” (art 110, c.X) (livello

55

di tassazione sensibilm < a quello italiano o assenza di adeguato scambio di info o considerati negativam x altre

ragioni) o con un professionista con sede in tali Paesi (art 110, c.XII-bis)

nella lista non possono essere compresi gli Stati € UE

 Condizioni x dedurre questi componenti – (art 110, c.XI):

 onere di provare:

i.

- “che le imprese estere svolgono prevalentem attività commerciale effettiva”, o

- “le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico”

onere di provare che le operazioni “hanno avuto effetivam concreta esecuzione”

ii. ≠ transfer price:

a. disciplina + ampia perché si applica ai rapp con tutte le società cha hanno sede in Paesi balck list

(non solo rapp infragruppo)

b. effetti penalizzanti perché in generale è in assenza di prove, c’è indeducibilità dell’intero costo

sostenuto (no rettifica parziale del costo) I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Recepiti dalla normativa comunitaria che ne ha imposto l’adozione alle società quotate (Regolam CE 19

luglio 2002, n.1602) e recepiti a sua volta in Italia ex art 25 L. 31 ottobre 2003/306

I sogg obbligati a redigere il bilancio consolidato e il bilancio annuale in base ai principi contab

internaz (IAS) sono: le società quotate

- le società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico

- le banche e gli intermediari finaziari

- imprese assicurative

- x le società ≠ imprese assicurativo possibilità di uso facoltativo

 disposizioni del decreto divisibili in 2 gruppi:

a. regole di valutazione x iscrizione in bilancio di alcune categorie di attività e passività finanziarie:

criterio di valutazione del fair value (≅ valore del mercato/corrente: corollario del principio di prevalenza della

sostanza sulla forma)

sostituisce il tradizionale criterio contabile di valutazione in base al costo

b. obblighi di info aggiuntiva, da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

coordinamento con disciplina ita (fiscale e civilistica):

 elementi patrimoniali valutati secondo gli ISA il cui trattamento non si discosta sostanzialm da

quello previsto dal c.c. [immobilizz materiali, partecipazioni costituenti immob finanziarie, fondi x rischi ed oneri]

 materie in cui ci sono ≠:

i. spese pluriennali: ex IAS sono iscrivibili solo le spese di sviluppo

ii. immobilizzazioni immateriali + ammortamento: rilevate inizialm al costo e in seguito la

valutazione viene fatta in base al valore corrente, verificando annualm il valore con impairment test

iii. avviamento + ammortamento: ammortizzato in base alla stima del periodo nel quale si prevede

che l’impresa percepirà i benefici economici fututi; se periodo >20anni, avviam deve essere sottoposto in ogni

esercizio a impairment test e la perdita di valore (impairment lost) deve essere rilevata nel conto eco.

iv. strumenti finanziari: inizialm valutati al costo; in seguito valutati al costo o al fair value

v. rimanenze: devono essere iscritte in bilancio al < tra il costo storico e il valore netto realizzabile

vi. valutazione beni fungibili: FIFO e costo medio

principio derivazione (o nesso dipendenza)

valgono per sogg che utilizzano IAS, x i quali valgono “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e

classificazione del bilancio previsti da detti principi contabili” in deroga alle norme ordinarie (art 83)

il R d’impresa è condizionato dai IAS

 principio previa imputazione

 56

regola x cui i componenti – non sono deducib se non imputati al conto eco non si applica ai soggetti che

adottano IAS si considerano imputati a c.e. i componenti – di R [vendita di azioni proprio, ammortam avviamento e

dei marchi..] che sono imputati direttam a patrimonio quando la loro contabilizzazione comporta una riduzione nel

patrimonio netto (art 102, c.III-bis e art 108, c.III)

partecipaz e titoli:

 disciplina ita: = immobilizz finanziarie quando iscritti come tali nello stato patrimoniale

 IAS: ≠ immob finanz (strumenti di trading valutati secondo fair value e imputati al conto

economico) no necessaria una valutazione fiscale rispetto ai valori di bilanzio

 I dividendi percepiti concorrono alla formazione del R imponibile x intero, se si tratta di dividendi

o

< azioni e strumenti finanz similari, detenuti x la negoziazione; sono tassati solo x il 5% del loro ammonatre se

dividendi < azioni e strumenti finaz simili, costituenti imm finaz

Minusvalenze

Norma che prevede la loro irrilevanza non si applica ai sogg che predispongono il bilancio ex IAS

Sez III: LA TASSAZIONE DEI GRUPPI

RILEVANZA FISCALE DEI GRUPPI

Giuridicam il gruppo non ha soggettività giuridica: le diverse società che lo compongono conservano la

loro soggettività, sia ai fini della determinazione del R, sia ai fini della responsabilità

In ambito civilistico, la nozione di gruppo è trattata dall’art 2359 c.c. che definisce come società

controllata: Società in cui un’altra società dispone della > voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo

a.

interno di diritto) Società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti x esercitare un’influenza dominante

b.

nell’assemblea ordinaria (controllo esterno di diritto)

Società che è sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtu di particolari vincoli

c.

contrattuali (controllo interno di fatto)

In ambito fiscale, si adotta una nozione ampia di gruppo al fine di delimitare l’ambito di applicazione delle

norme antielusive (CFC rule, trasfer price) ed una ristretta in altre norme

importanza alla norma che consente il trasferimento nell’ambito dei gruppi di società, dei diritti al

rimborso delle eccedenze di quanto versato rispetto a quanto dovuto (Art 43-ter/602)

Due sistemi di tassazione dei gruppi (in alternativa alla tassazione ordinaria):

consentono di raggiungere lo stesso risultato ma sono applicati alternativam a seconda delle % di

partecipazione Consolidato: i risultati delle partecipate sono imputati alla controllante

1. Consol. nazionale: “controllo interno di diritto” + ulteriori requisiti (partecipazione al capitale e

o

agli utili) + applicazione “demoltiplicatore”

Regime della trasparenza: i risultati della partecipata si imputano proquota alle partecipanti

2. PREZZI DI TRASFERIMENTO

Art 110. c.VII: norma intesa ad evitare che, nei rapp economici intercompany (tra un’impresa italiana e

una estera facenti parte d’un medesimo gruppo) vengano poste in essere pratiche elusive, mediante la fissazione di

prezzi ≠ “valore normale”, con l’effetto di trasferire utili da imprese italiane ad imprese residenti all’estero

Ex: impresa italiana cede dei beni o presta servizi ad un’impresa estera controllata (di diritto o di fatto) ed

applica prezzi < al “valore normale”, comprimendo i propri utili a favore della consociata oppure acquista beni o servizi

da una consociata estera a prezzi > a quello normale

i prezzi sono valutati in base al valore normale (art 9. c. III):

 VN = prezzo di libera concorrenza 57

= “il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato x beni e servizi della stessa specie o similari, in

condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i servizi

sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”

Principio del dealing at arm’s lengh

Criteri

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
115 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gaiamichela di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Tesauro Antonio.