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OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI, ESCLUSE O ESENTI
Art1 stabilisce le operazioni:
imponibili-> cessioni di beni e prestazioni di servizi compiute nel territorio dello Stato nell’esercizio di arti,
professioni o impresa e le importazioni da chiunque effettuate. Tali operazioni danno luogo all’applicazione
dell’iva e impongono l’adempimento di obblighi di fatturazioni e registrazioni.
non imponibili-> operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’iva, ma relative a rapporti commerciali
con l’estero, alle quali non si applica l’iva, pur essendoci obblighi di fatturazione, registrazione e
dichiarazione.
esenti-> implicano obblighi formali ma non comportano l’addebito dell’iva al cessionario o committente, e
non consentono di detrarre l’imposta assolta sugli acquisti )-> rispondono a finalità
(a differenza d quelle non imponibili
agevolative del consumo, e sono indicate nell’art10.
escluse-> non rientrano nell’ambito di applicazione iva per effetto della mancanza di uno degli elementi
previsti dall’art1.
CESSIONI DI BENI
Art2 cessione = ogni atto a titolo oneroso che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene o di un
altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere. ->
− onerosità= esistenza di una controprestazione suscettibile di valutazione economica.
− effetto traslativo o costitutivo di proprietà o altro diritto reale = quindi sono esclusi atti di noleggio,
locazione, leasing e acquisti a titolo originario.
− non rileva il requisito della volontà = anche trasferimenti disposti per ordine della pa o dell’autorità
giudiziaria.
Comma2 prevede una serie di operazioni che, pur non presentando tutti i requisiti appena visti, sono ASSIMILATE
alle cessioni: 1) vendita con riserva di proprietà e locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante
per entrambe le parti; 2) passaggi di beni in esecuzione di contratti di commissione ( ); 3)
commissione alla vendita o all’acquisto
cessione gratuita d beni che non rientrano nell’attività di produzione o commercializzazione ( purchè abbiano valore superiore a
; 4) altre cessioni gratuite rappresentate dall’autoconsumo
25,82euro) (consumo personale o familiare dell’imprenditore, artista,
professionista).
Comma3 prevede le fattispecie ESCLUSE, ossia cessioni cui non si applica l’iva pur in presenza di tutti i requisiti:
1)cessioni che hanno ad oggetto denaro o crediti in denaro (non comportano alcun valore aggiunto); 2) cessioni che
hanno ad oggetto aziende o rami di esse (sono atti di riorganizzazione dell’impresa); 3) cessioni che hanno per oggetto
terreni non edificabili; 4) cessioni di campioni gratuiti; 5) passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o
trasformazioni di società; 6) cessioni di valori bollati o postali; 7) cessioni di beni soggette alla disciplina di concorsi e
operazioni a premi.
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Art3 “ sono prestazioni di servizi quelle rese verso corrispettivo e dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto,
”-> elementi:
mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e obbligazione di fare, non fare e di permettere
− onerosità
− dipendenza da contratti tipici
Comma2 prevede alcune fattispecie ASSIMILATE: 1) locazione, affitto, noleggio; 2) concessione di diritti d’autore,
marchi, invenzioni; 3) prestiti in denaro e titoli non rappresentativi di merci; 4) somministrazione di alimenti e
bevande; 5) cessioni di contratti; 6) assegnazioni ai soci relative a prestazioni di servizi; 7) prestazioni gratuite delle
imprese quando sono rese a terzi, costituiscono autoconsumo o hanno valore superiore a 25,82euro.
Comma4 prevede le fattispecie ESCLUSE: 1) concessioni, cessioni e licenze di diritti d’autore; 2) prestiti
obbligazionari e relative prestazioni di mandato e mediazione; 3) cessioni di contratti aventi ad oggetto denaro o
crediti in denaro; 4) conferimenti di servizi in dipendenza di operazioni straordinarie; 5) prestazioni di mandato e
mediazione; 6) provvigioni del commissionario e dell’intermediario senza rappresentanza; 7) prestazioni di servizi
spettacolistici in relazione agli accessi gratuiti organizzati.
ESERCIZIO DI IMPRESA
Art4 esercizio d’impresa è l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali di
cui agli art 2195 e 2135 (imprenditore agricolo), anche se non organizzate in forma di impresa, ma anche l’esercizio di
attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art2195. Quindi:
− abitualità -> concetto non definito espressamente e rimesso a massime d’esperienza (es: anche attività stagionale);
− non è necessaria l’esclusività
ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
Art5 l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte
di persone fisiche, soc semplici o associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio in forma associata
delle attività stesse.
NATURA TERRITORIALE DELL’IMPOSTA
Art1-> afferma che la rilevanza ai fini iva di un’operazione economica si manifesta solo se tale operazione è stata
effettuata sul territorio dello stato-> la disciplina iva prevede un differente regime per le operazioni comunitarie e per
quelle extracomunitarie art7-> definisce:
territorio dello Stato = territorio della Repubblica con esclusione dei comuni di Livigno, Campione d’Italia e
o le acque del lago di Lugano;
territorio della Comunità = territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo CEE;
o soggetto passivo stabilito = soggetto domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia
o stabilito il domicilio all’estero, oppure la stabile organizzazione nel territorio dello stato di soggetto
domiciliato o residente all’estero.
-art7bis si considerano effettuate nel territorio dello Stato le CESSIONI DI BENI aventi ad oggetto beni immobili
o mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso
quindi criterio per la determinazione della territorialità per le cessioni dei beni: luogo d’esistenza fisica dei beni:
− per gli immobili: sufficiente criterio del luogo d’esistenza fisica;
− per mobili materiali: occorre valutare anche la natura del bene-> che sia nazionale, comunitario o vincolato
al regime di temporanea importazione.
2 deroghe a questo principio generale:
1. cessione di beni a bordo di navi, aerei o treni-> si considerano effettuate nel territorio dello Stato solo se il luogo di partenza è ivi
situato.
2. cessione di energia elettrica e gas-> territorialità si collega alla qualità del cliente o al luogo di materiale utilizzo.
- art7ter le PRESTAZIONI DI SERVIZI si considerano effettuate nel territorio dello Stato a seconda delle qualità
soggettive del committente -> se il committente è soggetto passivo d’imposta, le prestazioni hanno rilevanza nel luogo
in cui è stabilito tale soggetto; se il committente non è soggetto passivo d’imposta i servizi si considerano prestati nel
luogo di stabilimento del prestatore.
- art7quater disciplina particolare della territorialità per alcune prestazioni di servizi:
− prestazioni relative a immobili: nel territorio dello stato se l’immobile è in tale territorio;
− trasporto passeggeri: si considerano rilevanti in Italia a seconda della tratta effettuata all’interno dello stato;
− ristorazione e catering: rilevanti in Italia se ivi materialmente eseguite;
− locazione, noleggio e leasing di mezzi di trasporto a breve termine: si considerano rilevanti in Italia se il
mezzo di trasporto è messo a disposizione in Italia e utilizzato in ambito comunitario.
- art7quinquies le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative e
simili-> si considerano rilevanti in Italia se ivi sono svolte materialmente.
- art7sexties altre regole particolari per alcuni tipi di prestazioni ( es: -intermediazione-> territorialità è stabilita dal tipo di
operazione cui si riferiscono; -telecomunicazione e radiodiffusione-> sono rilevanti in Italia se rese da prestatore stabilito sul territorio dello
stato a clienti comunitari e utilizzate in ambito comunitario).
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI
La disciplina iva è contenuta anche nel DL331\93-> regola i rapporti intracomunitari prevede il principio della
tassazione nel paese di destinazione-> tassazione delle importazioni e detassazione delle esportazioni.
IMPORTAZIONI entrata fisica nel territorio dello Stato di beni provenienti da paesi terzi ( se provengono da stati UE si
) -> importazioni sono operazioni imponibili, soggette a iva, indipendentemente dalla qualità
parla di acquisti intracomunitari
soggettiva di chi le pone in essere (anche privati). Le regole di applicazione dell’iva sulle importazioni sono diverse
da quelle ordinarie -> il tributo è amministrato dagli uffici doganali e applicato secondo le regole doganali
l’imposta sulle importazioni è commisurata al valore dei beni importati come determinato ai sensi delle disposizioni
doganali, aumentato dei diritti doganali dovuti . [iva in questo caso rappresenta un “diritto di confine”? No, c’è solo rinvio alle regole doganali
con funzione integrativa].
ESPORTAZIONI si considerano esportati sia i beni effettivamente spediti o trasportati all’estero, sia quelli che
sono ritenuti esportati ai sensi delle disposizioni doganali -> non imponibili in virtù del principio della tassazione nel
paese di destinazione -> comporta: non solo la non applicazione dell’iva, ma anche il diritto alla detrazione
dell’imposta assolta per la produzione o acquisto di beni destinati all’esportazione. Art8:
•
forma normale di esportazione operatore, soggetto passivo d’imposta identificato in Italia, cede a un
cliente beni di sua ordinaria produzione o commercio e provvede a trasportare o spedire tali beni fuori dal
territorio comunitario -> in questo caso l’esportazione deve risultare da documento doganale o da
vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura o della bolla di accompagnamento.
• esportazioni triangolari e congiunte entrambe sono cessioni all’esportazioni NON imponibili se il primo
cedente dimostri di aver provveduto, su incarico del proprio acquirente, anche tramite terzi, a trasportare o
spedire i beni fuori dal territorio comunitario. Le esportazioni congiunte = quando i beni prima di essere
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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