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(PROCESSO IN CONTUMACIA).
intervenuto
Può infatti accadere che l’imputato, non per precisa volontà ma perché ignorava
l’esistenza del procedimento, non sia intervenuto al processo (es è all’estero).
D.l.60/2005
Le disposizioni in materia sono cambiate a seguito del . Il testo originale
dell’art.175 prevedeva due ipotesi di restituzione nel termine:
1. l’imputato prova di non aver avuto,senza sua colpa, conoscenza effettiva della
sentenza
2. l’imputato dimostra di non aver conoscenza della decisione notificata per
estratto al difensore (art.159). 29
Questo rimedio però si è dimostrato di scarsa efficacia perché si ponevano problemi
per dimostrare la non volontarietà della mancata conoscenza. Da qui si pose
l’esigenza delle modifiche alla disciplina:
ELIMINAZIONE DELLA DISTINZIONE TRA LE DUE IPOTESI DI
RESTITUZIONE introducendo un’unica possibilità è cioè quando il soggetto non
abbia avuto conoscenza del procedimento o abbia rinunciato volontariamente a
comparire o proporre impugnazione. Quindi s’impone all’imputato di
preoccuparsi delle sorti del procedimento perché se il giudice prova che ne
abbia avuto conoscenza a nulla serve il meccanismo in questione.
LA RICHIESTA Va proposta a pena di decadenza entro 30 gg da quello in cui
l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Si prevedeva
invece un termine di 10 gg nella vecchia disciplina, termine irrisorio.
ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI La nuova disciplina prescrive che
l’autorità giudiziaria possa procedere ad ogni verifica necessaria
LE NOTIFICAZIONI ART. 148 CPP
Le notificazioni sono lo strumento con cui l’atto compiuto nel procedimento viene
portato a conoscenza dei soggetti coinvolti.
Il legislatore prevede un modello legale di notificazione che però può variare in ragione
del soggetto che effettua la notifica, sia del destinatario.
MODELLO VARIATO IN BASE A CHI NOTIFICA Se il mittente è il P.M.
: le
notificazioni possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria ex art. 151. La
copia dell’atto è consegnata dalla segreteria del PM, o si ha mediante lettura dei
provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi sono dati dal PM verbalmente
Se il mittente sono le parti
con valore delle notificazioni. e la legge non
dispone diversamente è consentito l’uso degli strumenti postali ex art.152
MODELLO VARIATO IN BASE AL DESTINATARIO Se il soggetto è il PM
:
(art. 153), le comunicazioni sono eseguite dalle parti o dai difensori mediante
Se il destinatario è l’imputato
consegna dell’atto nella segreteria del PM.
art.156, la disciplina cambia in relazione allo status di questi: se è detenuto le
notificazioni si hanno nel luogo di detenzione, se non è detenuto (art.161) la
notifica si ha a domicilio eletto dichiarato , se non c’è stata dichiarazione del
La
domicilio la notifica deve avvenire mediante consegna di copia alla persona.
legge 60/2005 ha modificato la disciplina delle notificazioni all’imputato non
detenuto, la norma prescrive che una volta nominato il difensore le notificazioni
vengono fatte mediante consegna al difensore.
Le notificazioni sono nulle se:
L’atto è notificato in modo incompleto
Se vi è incertezza assoluta sull’autorità sul mittente o il destinatario
Manca la sottoscrizione
Se sono violate le disposizioni circa la persona
Se non è stato effettuato l’avvertimento
Se è stata omessa l’affissione
Se non sono state osservate le modalità dell’art.150
L’INVALIDITA’ DELL’ATTO PROCESSUALE ART. 177 30
Il nostro sistema prevede un rigido sistema sanzionatorio in caso di difformità e a
seconda della difformità possono prevedersi tre categorie di invalidità:
1. INESISTENZA GIURIDICA è il massimo della difformità
2. NULLITA’ assimilabile all’annullabilità di diritto civile
3. IMPERFEZIONE che non ha conseguenze in termini di validità dell’atto
processuale.
Fino a quando non viene accertata e dichiarata la nullità gli atti producono gli effetti.
PRINCIPIO DI TASSATIVITA’
L’art. 177 enuncia il cioè affinché un atto possa essere
sanzionato è necessaria una previsione di legge, le conseguenze sono il divieto di
interpretazione analogica e irrilevanza della esistenza di un pregiudizio derivante
dall’atto viziato. LE SPECIE DI INVALIDITA’
Se l’atto si discosta dal modello legale, la sanzione varia a seconda della natura
giuridica del vizio:
INESISTENZA è la sanzione per le difformità più grossolane, tali vizi
comportano l’inesistenza sotto il profilo giuridico.
INAMMISSIBILITA’ è la sanzione che colpisce una richiesta avanzata dalle
parti e impedisce al giudice di esaminare la richiesta stessa. Si tratta di
violazione di norme. E’ rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, sia dal
giudice che dalle parti.
DECADENZA implica la perdita del potere di porre in essere un atto a causa
del mancato espletamento dello stesso nel termine partentorio. L’atto compiuto
nonostante il divieto è invalido
NULLITA’ colpisce gli atti che sono stati compiuti senza l’osservanza di
disposizioni di legge. Le nullità si distinguono in:
NULLITA’ CHE RIGUARDA LA FONTE DI PREVISIONE ART. 178
o NULLITA’ CHE RIGUARDA IL REGIME GIURIDICO che sono a loro volta
o distinte in assolute, relative ed intermedie.
LE NULLITA’ ASSOLUTE Sono quelle disciplinate più rigidamente in ragione
dell’importanze del bene giuridico tutelato (relative ai vizi di condizioni di capacità del
giudice, iniziativa del magistrato). Il vizio può essere rilevato di ufficio da giudice, ma è
eccepibile anche dalle parti, in ogni stato e grado del processo (art.179)
LE NULLITA’ RELATIVE riguardano tutte quelle previste in modo specifico dalla legge
e che comunque non rilevano tra quelle generali o assolute. Sono rilevabili sono dalle
parti ed è previsto un termine partentorio entro il quale eccepire la nullità
LE NULLITA’ INTERMEDIE Sono quelle attinenti alla partecipazione del PM al
procedimento, hanno regime giuridico più attenuato rispetto alle assolute, ma più
rigido delle relative. Sono rilevabili dalle parti, ma anche dal giudice ed è previsto un
termine perentorio entro il quale eccepirle( art.180)
Ovviamente per poterla eccepire è necessario che la parte non abbia contribuito al
verificarsi del vizio all’origine della nullità (art.182). Quando la parte vi assiste la
31
nullità dell’atto deve essere eccepita prima del suo compimento al fine di evitare
manovre dilatorie dei termini.
SANATORIA DELLA NULLITA’ art. 183 cpp Quando la parte rinuncia ad eccepire
la nullità, ovvero quando ha accettato gli effetti dell’atto interviene la sanatoria che
permette all’atto di produrre ugualmente gli effetti
EFFETTI DELLA NULLITA’ DELL’ATTO ART.185 CPP La dichiarazione di nullità di
un atto incide su tutti gli altri e quindi non importa che l’atto successivo è stato posto
nel rispetto della disciplina. Perché però ci sia tale travolgimento è necessario che:
Vi sia consecutività cronologica tra gli atti
Vi sia interdipendenza logica nel senso che è necessaria una relazione tra i due
atti.
La dichiarazione di nullità comporta, qualora sia possibile, la rinnovazione dell’atto
la REGRESSIONE
(art.185) con del procedimento allo stato e grado in cui è stato
compiuto l’atto nullo. La regressione però non può riguardare la nullità di un atto
probatorio.
INUTILIZZABILITA’ art. 191 cpp L’art.191 stabilisce che “le prove acquisite
in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”.
Questa categoria di invalidità colpisce il valore probatorio della prova cioè la sua
idoneità di essere posta a fondamento del giudizio finale. Anche per
l’inutilizzabilità vige il principio della tassatività che la ricollega ad una
violazione di espresso divieto probatorio. E’ rilevabile dalle parti e dal giudice in
ogni stato e grado del procedimento.
La dottrina distingue due forme di inutilizzabilità:
1. PATOLOGICA: è quella causata dalla violazione di divieti probatori
2. FISIOLOGICA: attiene alle prove che sono state acquisite nel corso del
dibattimento e per questo non possono essere usate per la decisione
finale in quanto occorre che la prova subisca il vaglio del contraddittorio
LE PROVE
Le prove sono gli strumenti che premettono di ricostruire il fatto oggetto di
imputazione e consentono di dimostrare l’esistenza del fatto stesso.
OGGETTO DELLA PROVA ART.187 cpp .:
1. fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione della
pena o della misura di sicurezza.
2. Circostanze che concernono la punibilità dell’imputato come ad es l’assenza di
cause di giustificazione
3. I fatti inerenti la responsabilità civile dell’imputato
IL sistema prevede che le funzioni inerenti alle prove vengano distribuite tra più figure
processuali, in base all’art. 190 cpp le prove sono ammesse su richiesta di parte
sancendo così il diritto di prova come punto cardine del diritto di difendersi
conformandosi così alla costituzione ex art.111.
AL centro poi vi è il giudice che al termine del dibattimento deve fornire ricostruzione
del fatto storico oggetto dell’imputazione e affinchè la sua ricostruzione sia attendibile
e terza è necessario che egli non abbia alcun potere probatorio.
PROVE ED INDIZI
La prova è il procedimento logico mediante il quale da un fatto noto si giunge al fatto
da provare. 32
Operiamo una distinzione tra:
PROVA RAPPRESENTATIVA : è lo strumento che consente di valutare
l’esistenza di un fatto mediante un procedimento logico diretto che partendo
dall’elemento di prova consente di rappresentare il fatto oggetto di prova
INDIZIO: è il procedimento logico mediante il quale da un fatto noto,
attraverso l’utilizzo di massime di esperienza o leggi scientifiche, consente di
pervenire ad un giudizio circa l’esistenza del fatto oggetto. Le massime
d’esperienza si basano sull’osservazione di grande quantità di casi simili a
quello oggetto della prova riuscendo così ad individua