Capitolo I: Regole e principi nei sistemi processuali
Procedura
Procedura iter necessario per applicare il diritto penale sostanziale.
Iter serie di atti collegati tra loro dal fine che in questo caso è il provvedimento giurisdizionale.
Lo scopo del processo penale è quello di accertare gli illeciti e applicare le sanzioni coordinando così due interessi in gioco, quelli dello Stato (difesa sociale) e quelli dell’individuo (libertà individuale). Si configura inoltre come necessario a differenza da quello civile che presenta il carattere dell’eventualità.
Le fonti
- Norme costituzionali: È possibile tracciare tre ampie categorie di norme:
- Norme sulle garanzie attinenti alla figura del giudice
- Art.101 “La giustizia è esercitata in nome del popolo”.
- Art. 111 co.2 “Il processo deve svolgersi davanti ad un giudice terzo ed imparziale”. Questo articolo si correla anche agli art. 108 co.2 “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”; e “La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali”.
- Art.102 “La funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e non possono essere costituiti magistrati speciali”. Questo articolo si presenta come un corollario “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. Quindi ne discende che il cittadino non può essere sottratto al suo giudice naturale (giudice istituzionalmente competente) che deve essere predeterminato da legge antecedente al fatto.
- Norme che regolano l’utilizzo dello strumento processuale
- Art.112 “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale” poiché egli è titolare di un potere-dovere dal quale non può esimersi, di conseguenza sono incompatibili le norme che regolano l’ammissibilità dell’azione da parte di soggetti diversi dal PM
- Art.111 co.6 Riguarda l’istituto delle impugnazioni ed è caratterizzato dalla sola garanzia del ricorso per Cassazione, sempre ammesso per tutti i provvedimenti in materia di libertà personale.
- Garanzie riguardanti l’accusato
- Art. 24 co.2 Sancisce il concetto di inviolabilità del diritto di difesa (difesa intesa come possibilità di far valere le proprie ragioni oppure come possibilità di avvalersi di assistenza tecnico-professionale).
- Norme sulle garanzie attinenti alla figura del giudice
- Diritto internazionale: Sono due le convenzioni importanti a riguardo “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” ed il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” (Art. 14).
- Norme sulle garanzie attinenti alla figura del giudice
- Art. 14 Patto internazionale attribuisce importanza fondamentale ai principi di indipendenza e imparzialità.
- Art.6 Convenzione europea Si pone in termini del tutto corrispondenti al Patto.
- Norme che regolano l’utilizzo dello strumento processuale
- Art.14, n.5 Patto Sancisce l’impugnazione come un diritto dell’accusato a fare esaminare da una giurisdizione superiore la dichiarazione di colpevolezza rappresentandosi così come una risposta alla necessità di eliminare le condanne viziate o non corrispondenti a criteri di giustizia.
- Garanzie riguardanti l’accusato
- Art.14, n.2 Patto Presume l’innocenza fino a che la colpevolezza non sia legalmente accertata, a differenza dell’art.27 Cost non fa riferimento alla definitività della condanna bensì si riferisce al procedimento logico del giudice.
- Norme sulle garanzie attinenti alla figura del giudice
I modelli processuali: il sistema inquisitorio e il sistema accusatorio
I sistemi penali sono dei complessi di norme di comportamento che regolano i rapporti sociali e che aspirano a controllare la criminalità. Tali modi di controllo sono variabili e quindi anche il processo penale è suscettibile di diverse funzioni a seconda degli strumenti di giudizio utilizzati. Non possiamo quindi prescindere dall’esaminare i vari modelli processuali ai quali si sottendono diverse finalità da perseguire. I modelli sono due: accusatorio ed inquisitorio anche se non esistono modelli puri ma solo sistemi misti.
Il modello inquisitorio
Esso si basa sul principio di autorità ritenendosi che la ricerca della verità sia più agevole quando tutte le funzioni giurisdizionali sono affidate ad un unico soggetto che riveste il ruolo di giudice, accusa e difesa dell’imputato contemporaneamente; restando così in posizione marginale tutti gli altri soggetti del processo penale che subiscono le decisioni dell’organo. L’iniziativa probatoria è ad appannaggio del giudice che gestisce il flusso degli elementi probatori, ricercando fonti ed usando se necessari i poteri coercitivi. La custodia cautelare preventiva (preventiva intesa come anticipazione della pena) in questo processo è visto come uno strumento per indurre l’imputato alla confessione e non rileva come sia stata estorta. In questo tipo di processo l’imputato è presunto colpevole e l’onere della prova quindi grava sulla difesa e il processo non si svolge con contrapposizione dialettica. Dalle deposizioni raccolte è redatto verbale in forma scritta che si configura come supporto al giudice. Nel modello inquisitorio quindi si confondono le funzioni del giudice che è contiguo all’accusa e quindi diventa inquisitore e sovrumano che raccoglie prove a favore e contro le parti.
Il modello accusatorio
In questo modello si ha la ripartizione tra difesa e accusa, contrapposte ad un giudice terzo ed imparziale. Solo la parte deve indagare per ricercare le prove (per indagare s’intende formulare delle ipotesi ricostruttive dei fatti solo la parte perché se lo facesse il giudice perderebbe la sua imparzialità) ed il contraddittorio si forma nella formazione delle prove. Il giudice usa le prove per ricostruire il fatto avvenuto.
Per quanto concerne le prove dobbiamo distinguere tra:
- Prove costituite si formano fuori dal processo preesistendo ad esso (ad es. foto). Non vi sono differenze tra i due modelli.
- Prove costituende sono prove che si formano all’interno del processo e presentano differenze sostanziali a seconda del modello.
Il fine del modello è di accertare la verità e a tale fine il processo affida le r testimonianze alle parti davanti al giudice, prima la parte che l’ha prodotta, poi la controparte. Il legislatore della riforma ha optato per un sistema accusatorio però dalla lettura dell’art.358 c.p.p. si riscontra una reminiscenza di inquisitorietà perché impone al pm di svolgere indagini a favore dell’accusato. In realtà dal combinato disposto di art.358 e 326 si capisce come sia necessario un simile procedimento al fine di decidere se è il caso di procedere o no all’azione penale.
Fasi e gradi del procedimento
Indagini preliminari
Primo grado: È la fase adibita alla ricerca di elementi probatori e spetta al pm perché le indagini servono a lui, anche se tendenzialmente anche l’altra parte ha i medesimi poteri. Si dice preliminare perché poi tutto è rifatto ex novo.
Azione penale
- Archiviazione: si ha nel caso in cui il fatto non sussiste o per altri motivi.
- Rinvio a giudizio: si ha nel caso in cui il Pm ritiene che il fatto sussista. Spetterà poi al giudice decidere. La persona diviene imputabile e il pm diviene accusatore. È solo in questo momento che il pm inizia ad agire per interesse altrimenti nella fase preliminare agisce per interesse di tutti.
Udienza preliminare
Serve a verificare che la richiesta del pm abbia un senso, il magistrato è chiamato a confermare la sua richiesta di addivenire al dibattimento. È una fase veloce e instaura il contraddittorio.
- Decreto che dispone giudizio: si passa alla fase dibattimentale in cui gli elementi di prova vengono escussi con l’esame incrociato di difesa e accusa.
- Sentenza di non luogo: gli elementi di prova non supportano l'accusa.
Giudizio di primo grado
È la fase in cui vengono esaminati gli elementi di prova con l'esame incrociato di difesa e accusa.
Regole e principi del processo penale: il favor rei
Questo principio è presente nella parte sostanziale del diritto penale per indicare la ratio degli istituti, ma è anche previsto nella parte processuale quale principio generale del processo penale. Il sistema prevede situazioni di parità tra le parti, ma anche situazioni di preminenza. Nei casi di preminenza prevale la parte che è portatrice di interessi pubblici, mentre nel caso di parità si applica il favor rei in forza del quale, tra più opzioni ugualmente possibili, va prescelta quella più favorevole all’imputato. Nel nostro ordinamento non esiste una norma che cristallizza tale principio ma è possibile rinvenire molti istituti che vi si ispirano:
- Assoluzione: il codice la prevede nei casi di comprovata innocenza e di insufficienza di prove perché la ratio è rivenuta nel fatto che il legislatore preferisce assolvere un possibile colpevole piuttosto che condannare un possibile innocente. L’attuazione del favor rei prevede quindi che lo svolgimento del processo si arresti appena maturi la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento.
Nei casi invece di assoluzione quando risulti che non sussiste il fatto il legislatore ha previsto una gerarchia tra le formule di proscioglimento distinguendole tra:
- Processuali: sono quelle mediante le quali l’imputato viene prosciolto per improcedibilità dell’azione penale o per l’estinzione del reato.
- Nel merito: sono quelle che scagionano l’imputato liberandolo dall’addebito che il magistrato ha contestato come imputazione.
L’art. 129 ha disposto la prevalenza delle formule di merito. Al principio del favor rei s’ispira la previsione di sentenza di proscioglimento perché risulta che l’imputato è già stato condannato o prosciolto per quel fatto, ne bis in idem, cioè l’applicazione del principio. Reformatio in peius s’ispira anche il divieto di con il quale il legislatore ha voluto tutelare l’imputato dal rischio di vedersi infliggere in appello una sanzione più grave. Il principio del favor rei quando è applicato alla materia della libertà personale diventa favor libertatis.
Il contraddittorio art. 111 Cost.
Il principio del contraddittorio trova espressione nell’art.111 Cost. che può essere interpretato in un duplice senso:
- Profilo oggettivo del principio: il legislatore riconosce che il co.4 primo periodo dell’art.111 è una norma posta a tutela del processo penale cioè funzionale ad assicurare il contraddittorio che non è un contraddittorio sulla prova (cioè un dibattito di opinioni sui risultati dell’istruzione), ma è un contraddittorio per una prova che deve essere formata attraverso la contrapposizione di interventi.
- Profilo soggettivo del principio: il legislatore riconosce che il co.3 e il co.4 secondo periodo dell’art.111 cost sono idonei a tutelare gli interessi ed i diritti dell’imputato o accusato e lo ha voluto sottolineare disponendo “la legge assicura che la persona accusata di un reato…abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico” e quando l’accusato non abbia potuto usufruire di tale diritto la legge pone il divieto probatorio che si configura come una sanzione che tutela la valenza soggettiva del principio.
La pubblicità, l’oralità, l’immediatezza e la concentrazione
Il dibattimento è la fase che disegna meglio il processo penale ma si tratta di un procedimento complesso ed è per questo che il legislatore si è preoccupato di arricchire tale fase di un complesso di norme che tendono ad assicurare la giustizia della decisione e la libertà degli individui. Questa ratio si sottende ai principi che informano il dibattimento:
- Principio di pubblicità: per la pubblicità occorre l’intervento delle parti, ma anche quello del popolo per esigenze di garanzia della giustizia perché tale partecipazione da un lato rende trasparente l’indipendenza e l’imparzialità del giudice, dall’altro consente il controllo diretto dell’attività (in tale contesto tutti si sentono più obbligati a dire la verità e ad adempiere al massimo alle loro funzioni). L’ingresso nella sala è impedito a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza o appaiono in stato di ubriachezza o intossicazione e alle persone che portano oggetti atti a molestare lo svolgimento del processo.
Il nostro ordinamento conosce due tipologie di pubblicità:
- Immediata: consiste nella possibilità che il pubblico assista allo svolgimento del processo percependo senza alcun filtro tutto ciò che si dice. Tuttavia ci sono delle eccezioni nelle quali il giudice dispone l’udienza a porte chiuse e cioè quando la pubblicità può nuocere al buon costume, si diffondano notizie da mantenere segrete, si rechi pregiudizio alla riservatezza dei testimoni. Tuttavia ci sono dei casi in cui si procede a porte chiuse ma vi è la possibilità di pubblicare gli atti del dibattimento e cioè quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, sia necessario salvaguardare la sicurezza dei testimoni od imputati. A tal proposito segnaliamo la L. 66/1996 e la L. 269/1998 e la L. 228/2003 che prevede il dibattimento a porte chiuse con facoltà di richiederlo solo per la parte offesa nei dibattimenti relativi a violenza sessuale o prostituzione minorile.
- Mediata: è quella che deriva dai mezzi di informazione (stampa, radio, televisione). Il giudice, se le parti lo consentono, può persino autorizzare riprese purché non ne derivi pregiudizio per il sereno svolgimento dell’udienza. Tuttavia l’autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando l’udienza è di interesse sociale.
- Principio di oralità: è un principio che si lega strettamente alla pubblicità e la ratio è quella di garantire la genuinità degli atti perché la formazione degli atti si abbia durante il processo e non in un tempo anteriore. Limiti: non potendo rinunciare alle prove che si formano per iscritto, il principio viene salvaguardato con la lettura pubblica dell’atto.
- Principio di immediatezza: la sentenza deve essere deliberata dagli stessi giudici che hanno presenziato alla fase dell’istruzione, la ratio è l’esigenza che il dibattimento si attui con la diretta e costante partecipazione di tutte le persone. Nel caso di impedimento di un componente del collegio dovrà provvedersi alla sospensione o al rinvio, salvo che si preferisca sostituire il giudice ma rinnovare integralmente gli atti. Da tale principio derivano due corollari:
- Deve esservi identità fisica tra il giudice che decide e quello che ha presenziato alle udienze. La decisione deve essere basata sulle prove che sono state acquisite in tale fase.
- Art. 526 c.p.p., il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
- Principio di concentrazione: il dibattimento deve svolgersi quanto più possibile concentrato nel tempo e nello spazio.
- Spazio principio della localizzazione: il dibattimento deve svolgersi in un luogo appositamente attrezzato per lo scopo nel quale devono trovarsi tutti coloro che possono partecipare ai dibattimenti. Eccezioni: l’art.502 in forza del quale in caso di assoluto impedimento a comparire di testimone o perito, il giudice può disporre l’esame nel luogo in cui si trova.
- Tempo principio di continuità: si specifica per il quale una volta iniziato, il dibattimento deve svolgersi senza soluzione di continuità. La ratio è che la soluzione deve formarsi solo in base a quanto è emerso nel dibattimento. Ex art. 477 quando non è possibile esaurire il dibattimento, il presidente dispone che venga proseguito nel giorno seguente non festivo e può sospendere il dibattimento per ragioni di assoluta necessità fino ad un massimo di 10 gg non festivi. Le ipotesi di sospensione possono essere divise in tre gruppi:
- Contempla la necessità di accordare un termine ulteriore per la preparazione della difesa.
- Casi in cui all’udienza non sono presenti persone di cui è indispensabile la presenza.
- Ipotesi in cui bisogna procedere all’eliminazione di un ostacolo temporaneo.
Il diritto di difesa art.24 Cost.
L’art.24 Cost. dispone che “La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato o grado del procedimento”. La norma si è preoccupata di attribuire all’imputato una tutela giudiziaria della sua posizione.
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