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Estratto del documento

(PROCESSO IN CONTUMACIA).

intervenuto

Può infatti accadere che l’imputato, non per precisa volontà ma perché ignorava

l’esistenza del procedimento, non sia intervenuto al processo (es è all’estero).

D.l.60/2005

Le disposizioni in materia sono cambiate a seguito del . Il testo originale

dell’art.175 prevedeva due ipotesi di restituzione nel termine:

1. l’imputato prova di non aver avuto,senza sua colpa, conoscenza effettiva della

sentenza

2. l’imputato dimostra di non aver conoscenza della decisione notificata per

estratto al difensore (art.159). 29

Questo rimedio però si è dimostrato di scarsa efficacia perché si ponevano problemi

per dimostrare la non volontarietà della mancata conoscenza. Da qui si pose

l’esigenza delle modifiche alla disciplina:

 ELIMINAZIONE DELLA DISTINZIONE TRA LE DUE IPOTESI DI

RESTITUZIONE introducendo un’unica possibilità è cioè quando il soggetto non

abbia avuto conoscenza del procedimento o abbia rinunciato volontariamente a

comparire o proporre impugnazione. Quindi s’impone all’imputato di

preoccuparsi delle sorti del procedimento perché se il giudice prova che ne

abbia avuto conoscenza a nulla serve il meccanismo in questione.

 LA RICHIESTA Va proposta a pena di decadenza entro 30 gg da quello in cui

l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Si prevedeva

invece un termine di 10 gg nella vecchia disciplina, termine irrisorio.

 ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI La nuova disciplina prescrive che

l’autorità giudiziaria possa procedere ad ogni verifica necessaria

LE NOTIFICAZIONI ART. 148 CPP

Le notificazioni sono lo strumento con cui l’atto compiuto nel procedimento viene

portato a conoscenza dei soggetti coinvolti.

Il legislatore prevede un modello legale di notificazione che però può variare in ragione

del soggetto che effettua la notifica, sia del destinatario.

 MODELLO VARIATO IN BASE A CHI NOTIFICA Se il mittente è il P.M.

: le

notificazioni possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria ex art. 151. La

copia dell’atto è consegnata dalla segreteria del PM, o si ha mediante lettura dei

provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi sono dati dal PM verbalmente

Se il mittente sono le parti

con valore delle notificazioni. e la legge non

dispone diversamente è consentito l’uso degli strumenti postali ex art.152

 MODELLO VARIATO IN BASE AL DESTINATARIO Se il soggetto è il PM

:

(art. 153), le comunicazioni sono eseguite dalle parti o dai difensori mediante

Se il destinatario è l’imputato

consegna dell’atto nella segreteria del PM.

art.156, la disciplina cambia in relazione allo status di questi: se è detenuto le

notificazioni si hanno nel luogo di detenzione, se non è detenuto (art.161) la

notifica si ha a domicilio eletto dichiarato , se non c’è stata dichiarazione del

La

domicilio la notifica deve avvenire mediante consegna di copia alla persona.

legge 60/2005 ha modificato la disciplina delle notificazioni all’imputato non

detenuto, la norma prescrive che una volta nominato il difensore le notificazioni

vengono fatte mediante consegna al difensore.

Le notificazioni sono nulle se:

 L’atto è notificato in modo incompleto

 Se vi è incertezza assoluta sull’autorità sul mittente o il destinatario

 Manca la sottoscrizione

 Se sono violate le disposizioni circa la persona

 Se non è stato effettuato l’avvertimento

 Se è stata omessa l’affissione

 Se non sono state osservate le modalità dell’art.150

L’INVALIDITA’ DELL’ATTO PROCESSUALE ART. 177 30

Il nostro sistema prevede un rigido sistema sanzionatorio in caso di difformità e a

seconda della difformità possono prevedersi tre categorie di invalidità:

1. INESISTENZA GIURIDICA è il massimo della difformità

2. NULLITA’ assimilabile all’annullabilità di diritto civile

3. IMPERFEZIONE che non ha conseguenze in termini di validità dell’atto

processuale.

Fino a quando non viene accertata e dichiarata la nullità gli atti producono gli effetti.

PRINCIPIO DI TASSATIVITA’

L’art. 177 enuncia il cioè affinché un atto possa essere

sanzionato è necessaria una previsione di legge, le conseguenze sono il divieto di

interpretazione analogica e irrilevanza della esistenza di un pregiudizio derivante

dall’atto viziato. LE SPECIE DI INVALIDITA’

Se l’atto si discosta dal modello legale, la sanzione varia a seconda della natura

giuridica del vizio:

 INESISTENZA è la sanzione per le difformità più grossolane, tali vizi

comportano l’inesistenza sotto il profilo giuridico.

 INAMMISSIBILITA’  è la sanzione che colpisce una richiesta avanzata dalle

parti e impedisce al giudice di esaminare la richiesta stessa. Si tratta di

violazione di norme. E’ rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, sia dal

giudice che dalle parti.

 DECADENZA implica la perdita del potere di porre in essere un atto a causa

del mancato espletamento dello stesso nel termine partentorio. L’atto compiuto

nonostante il divieto è invalido

 NULLITA’ colpisce gli atti che sono stati compiuti senza l’osservanza di

disposizioni di legge. Le nullità si distinguono in:

NULLITA’ CHE RIGUARDA LA FONTE DI PREVISIONE ART. 178

o NULLITA’ CHE RIGUARDA IL REGIME GIURIDICO che sono a loro volta

o distinte in assolute, relative ed intermedie.

LE NULLITA’ ASSOLUTE  Sono quelle disciplinate più rigidamente in ragione

dell’importanze del bene giuridico tutelato (relative ai vizi di condizioni di capacità del

giudice, iniziativa del magistrato). Il vizio può essere rilevato di ufficio da giudice, ma è

eccepibile anche dalle parti, in ogni stato e grado del processo (art.179)

LE NULLITA’ RELATIVE  riguardano tutte quelle previste in modo specifico dalla legge

e che comunque non rilevano tra quelle generali o assolute. Sono rilevabili sono dalle

parti ed è previsto un termine partentorio entro il quale eccepire la nullità

LE NULLITA’ INTERMEDIE  Sono quelle attinenti alla partecipazione del PM al

procedimento, hanno regime giuridico più attenuato rispetto alle assolute, ma più

rigido delle relative. Sono rilevabili dalle parti, ma anche dal giudice ed è previsto un

termine perentorio entro il quale eccepirle( art.180)

Ovviamente per poterla eccepire è necessario che la parte non abbia contribuito al

verificarsi del vizio all’origine della nullità (art.182). Quando la parte vi assiste la

31

nullità dell’atto deve essere eccepita prima del suo compimento al fine di evitare

manovre dilatorie dei termini.

SANATORIA DELLA NULLITA’ art. 183 cpp Quando la parte rinuncia ad eccepire

la nullità, ovvero quando ha accettato gli effetti dell’atto interviene la sanatoria che

permette all’atto di produrre ugualmente gli effetti

EFFETTI DELLA NULLITA’ DELL’ATTO ART.185 CPP  La dichiarazione di nullità di

un atto incide su tutti gli altri e quindi non importa che l’atto successivo è stato posto

nel rispetto della disciplina. Perché però ci sia tale travolgimento è necessario che:

 Vi sia consecutività cronologica tra gli atti

 Vi sia interdipendenza logica nel senso che è necessaria una relazione tra i due

atti.

La dichiarazione di nullità comporta, qualora sia possibile, la rinnovazione dell’atto

la REGRESSIONE

(art.185) con del procedimento allo stato e grado in cui è stato

compiuto l’atto nullo. La regressione però non può riguardare la nullità di un atto

probatorio.

 INUTILIZZABILITA’ art. 191 cpp L’art.191 stabilisce che “le prove acquisite

in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”.

Questa categoria di invalidità colpisce il valore probatorio della prova cioè la sua

idoneità di essere posta a fondamento del giudizio finale. Anche per

l’inutilizzabilità vige il principio della tassatività che la ricollega ad una

violazione di espresso divieto probatorio. E’ rilevabile dalle parti e dal giudice in

ogni stato e grado del procedimento.

La dottrina distingue due forme di inutilizzabilità:

1. PATOLOGICA: è quella causata dalla violazione di divieti probatori

2. FISIOLOGICA: attiene alle prove che sono state acquisite nel corso del

dibattimento e per questo non possono essere usate per la decisione

finale in quanto occorre che la prova subisca il vaglio del contraddittorio

LE PROVE

Le prove sono gli strumenti che premettono di ricostruire il fatto oggetto di

imputazione e consentono di dimostrare l’esistenza del fatto stesso.

OGGETTO DELLA PROVA ART.187 cpp .:

1. fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione della

pena o della misura di sicurezza.

2. Circostanze che concernono la punibilità dell’imputato come ad es l’assenza di

cause di giustificazione

3. I fatti inerenti la responsabilità civile dell’imputato

IL sistema prevede che le funzioni inerenti alle prove vengano distribuite tra più figure

processuali, in base all’art. 190 cpp le prove sono ammesse su richiesta di parte

sancendo così il diritto di prova come punto cardine del diritto di difendersi

conformandosi così alla costituzione ex art.111.

AL centro poi vi è il giudice che al termine del dibattimento deve fornire ricostruzione

del fatto storico oggetto dell’imputazione e affinchè la sua ricostruzione sia attendibile

e terza è necessario che egli non abbia alcun potere probatorio.

PROVE ED INDIZI

La prova è il procedimento logico mediante il quale da un fatto noto si giunge al fatto

da provare. 32

Operiamo una distinzione tra:

 PROVA RAPPRESENTATIVA : è lo strumento che consente di valutare

l’esistenza di un fatto mediante un procedimento logico diretto che partendo

dall’elemento di prova consente di rappresentare il fatto oggetto di prova

 INDIZIO: è il procedimento logico mediante il quale da un fatto noto,

attraverso l’utilizzo di massime di esperienza o leggi scientifiche, consente di

pervenire ad un giudizio circa l’esistenza del fatto oggetto. Le massime

d’esperienza si basano sull’osservazione di grande quantità di casi simili a

quello oggetto della prova riuscendo così ad individua

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ottobre22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Lorusso Sergio.