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MILLANTATO CREDITO DEL PATROCINATORE

Art. 382 cp: Il patrocinatore, milantando un credito presso il giudice, pubblico ministero, perito, interprete o testimone, riceve o fadare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, con il pretesto di doversi procurare il favore di tali soggetti o di doverli remunerare.

La disposizione trova un antecedente storico nel codice Zanardelli e, in entrambi i casi, è una ipotesi speciale del millantato credito corruttivo previsto dall'art. 346 c.2 cp tra i reati contro la pubblica amministrazione. L'art. 346 è stato recentemente abrogato.

L'interesse tutelato è il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia, leso dall'atteggiamento di slealtà e scorrettezza del patrocinatore millantatore. Alcuni autori hanno prospettato in passato interessi diversi, ad esempio il prestigio dell'autorità giudiziaria o

l'interesse patrimoniale del soggetto passivo, ma si tratta di riferimenti inidonei. Reato proprio: soggetto attivo è solo il patrocinatore (v. art. 380). - Il consulente tecnico non è considerato soggetto attivo del reato. - Il cliente, pur essendo mosso da un intento corruttivo, non è punibile quale concorrente, perché non si rende conto della millanteria del patrocinatore. L'ordinamento lo considera vittima di un comportamento fraudolento del patrocinatore. Presupposto del reato è la pendenza di un procedimento davanti all'autorità giudiziaria. Recentemente la dottrina minoritaria ha affermato che il reato possa configurarsi anche nel caso in cui il patrocinatore millanta un credito nei confronti del giudice al fine di convincere il cliente a instaurare una causa. Questa considerazione è però frutto di una forzatura. Condotta: - Il patrocinatore MILLANTA UN CREDITO. Millantare significa esagerare, ingigantire,

in-àventare del tutto relazioni che permetterebbero o favorirebbero indebite forme di pressio-ne, al fine di ottenere o farsi promettere un compenso.

I soggetti presso i quali si millanta il credito sono tassativamente indicati:

  1. Giudice (interpretato in senso ampio)
  2. Pubblico ministero (solo con funzione requirente)
  3. Testimone
  4. Perito
  5. Interprete

condotta in senso stretto- La del patrocinatore è di RICEVERE (l’iniziativa è del patrocina-tore) o farsi DARE o PROMETTERE dal cliente (l’iniziativa è del cliente), per sé o per unterzo, denaro o altra utilità (qualsiasi vantaggio anche non patrimoniale).

pretesto- Il che è rappresentato dal patrocinatore al cliente è di doversi PROCURARE ILFAVORE di uno dei soggetti elencati o di doverli REMUNERARE. Il proposito corruttivo inrealtà non esiste, ma il cliente deve esserne convinto (proprio per questo è considerato vit-tima dall’ordinamento); se

L'intento corruttivo esistesse davvero, avremo il reato di corruzione. Ad esempio, non si configurerebbe il reato se il denaro venisse carpito con il pretesto di pagare tasse non dovute. Le modalità della condotta sono tassative (ad esempio, se il denaro venisse carpito con il pretesto di pagare tasse non dovute).

Elemento soggettivo: dolo generico.

Consumazione: nel momento e nel luogo della ricezione del denaro o altra utilità, oppure nel momento della dazione o della promessa. Se ci fosse una divergenza temporale tra la promessa e la dazione, il momento consumativo resterebbe quello della promessa.

Tentativo: configurabile.

Rapporti tra norme:

  • Millantato credito corruttivo: non concorreva con il millantato credito, perché quest'ultima era norma speciale (era applicato l'art. 382 cp).
  • Truffa: non c'è concorso di reati perché la truffa, essendo di minor disvalore, è assorbita nella più grave fattispecie di millantato credito.

Reclusione da 2 a 8 anni + multa non inferiore a 1032€ +

interdizione temporanea dai pubblici uffici + interdizione da una professione o arte + cancellazione di diritto dall'albo professionale

CASI DI NON PUNIBILITÀ

Art. 384 cp: La norma contiene due disposizioni accomunate dal fatto di configurare casi di non punibilità relativi a determinate fattispecie di reati contro l'amministrazione della giustizia, ma nettamente distinte per contenuto e ratio. Antecedenti storici dell'art. 384 sono alcune disposizioni del codice Zanardelli, il quale non aveva una norma generale come quella trattata, ma specifiche regolamentazioni riguardo a determinate fattispecie.

PRIMA

Iniziamo dall'analisi della DISPOSIZIONE: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Interesse tutelato: l'interesse tutelato è il rispetto di diritti personali

come la libertà e l'onore e dei vincoli familiari, poiché l'agente si trova in una particolare situazione soggettiva in cui non appare né è esigibile un comportamento alternativo lecito. Si è voluto dare attuazione al principio del "tenetur se detegere" (nessuno può essere obbligato ad autoincriminarsi). Soggetti attivi: sono i portatori di interessi che possono collidere con quello della giustizia o coloro che sono individuati in relazione a determinati rapporti soggettivi che li legano ad altre persone. Preliminare rispetto a qualsiasi altro elemento di analisi è la determinazione della natura giuridica del caso di non punibilità di cui al comma 1. Si sono succedute diverse tesi. - Ipotesi speciale di stato di necessità (idonea ad escludere l'antigiuridicità del fatto di reato): poiché lo stato di necessità regolato dall'art. 54 cp viene tradizionalmente considerato come una causa di giustificazione,si è ritenuto configurare una causa di giustificazione anche la causa di non punibilità qui trattata, in quanto le due disposizioni presentano una situazione psicologica simile. Se ne dovrebbero trarre però delle conseguenze inaccettabili: ambito extrapenale pensiSi dovrebbe ammettere la liceità del fatto anche in (si• all'imputato innocente condannato a seguito di falsa testimonianza commessa per salvare un congiunto dall'incriminazione, che per tale motivo non avrebbe diritto a chiedere un risarcimento per aver passato ingiustamente qualche anno in carcere). legittima difesa pensi, in relazione al Impossibilità per la vittima di invocare la (si• reato di frode processuale, alla condotta di chi cerchi di impedire all'autore di immutare lo stato dei luoghi per nascondere la propria responsabilità in un incidente stradale con conseguenze mortali). - Scusante (idonea ad escludere la colpevolezza del fatto di reato): era

inesigibile un com-portamento alternativo lecito, con la conseguenza della possibile illiceità del fatto in ambiti diversi da quello penalistico. non richiama non volontaria causazione del peri-L’art. 384 né il requisito della colpa da parte dell’agente proporzione tra fatto e pericolo, né quello della ovve-ro proprio i requisiti che inducono la maggior parte della dottrina a qualificare lo stato di necessità come causa di giustificazione. L’inserimento implicito di tali elementi comporterebbe una violazione del divieto di analogia in malam partem.

- Esimente di derivazione costituzionale: una pronuncia della Cassazione ha affermato che dila causa di non punibilità di cui al c.1 sia da ricondurre alla scriminante dell’esercizio un diritto, difesaossia il diritto alla costituzionalmente sancito all’art. 24 c.2 Cost. In taluna species di una esimente più gene-modo l’esimente di cui all’art. 384 c.1 diverrebberale,

con i caratteri della causa di giustificazione, deducibile direttamente dalla Costituzione, estensibile a qualsiasi tipo di reato e non solo ad alcune ben precise fattispecie. La condotta diverrebbe sempre antigiuridica, cioè idonea ad elidere l'illiceità del fatto di reato, con tutte le conseguenze inaccettabili sopra viste. L'elenco tassativo dei reati fa comprendere l'intento del legislatore di limitare l'applicabilità della causa di non punibilità solo ad alcune fattispecie di reato. Caso di non punibilità la cui natura sarebbe da determinare caso per caso. A parte qualche eccezione, però, anche in questi casi si integrerebbe una causa di giustificazione. Campo di applicazione: elenco tassativo di reati cui è applicabile la causa di non punibilità (13). Condotta: - Nozione di prossimo congiunto: è dedotta dall'art. 307 c.4 cp (ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli e sorelle,

Affini nello stesso grado, zii e nipoti). L'elenco è tassativo.

Problema: e il convivente more uxorio? La questione della riconduzione alla categoria anche del convivente more uxorio è stata affrontata a più riprese della Corte costituzionale, che tuttavia l'ha sempre rigettata, in quanto l'art. 29 Cost. configura la famiglia come una società fondata sul matrimonio. Nel 2015 la Corte costituzionale ha emanato una sentenza rivoluzionaria attraverso la quale ha equiparato la convivenza more uxorio al matrimonio ai fini dell'applicabilità dell'art. 384 c.1. Secondo la motivazione, oggi famiglia e matrimonio hanno un significato diverso e più ampio rispetto a quello che veniva loro attribuito all'epoca dell'entrata in vigore del codice penale e la stabilità del rapporto, con il venir meno dell'indissolubilità del matrimonio, non costituisce più caratteristica assoluta e inderogabile.

edanzi spesso caratterizza maggiormente unioni non fondate sul matrimonio. Questo cambio di rotta è sicuramente condivisibile sul piano sociologico, ma difetta di saldi appigli normativi. È necessario un futuro intervento riformatore del legislatore per evitare sentenze contrapposte fondate sulle diverse sensibilità dei giudici. - Elemento della costrizione: il soggetto attivo deve trovarsi in una situazione di pressione che altera il suo normale processo motivazionale. Il nocumento non può essere evitato se non attraverso la commissione del fatto di reato ed esso non deve apparire semplicemente come possibile, ma vi deve essere un rapporto di immediata derivazione tra il fatto commesso e l'esigenza di tutela dei beni, tale da farlo apparire come reale e attuale. - Il nocumento nella libertà o nell'onore: Libertà: può riguardare sia la libertà fisica Onore: si riferisce al complesso delle condizioni da cui dipende la reputazione di una persona.
Dettagli
A.A. 2019-2020
101 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Avvocatodellecauseperse di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Bonini Sergio.