Reati contro l'amministrazione della giustizia
Introduzione
Il concetto di amministrazione della giustizia è interpretato in senso così lato da potervi ricollegare una serie di fattispecie che, per varie ragioni non necessariamente legate all’interesse tutelato, sono state collocate altrove (ad esempio alcuni reati contro la pubblica amministrazione o alcuni reati contro la fede pubblica). Molte modifiche del legislatore e rari interventi della Corte Costituzionale.
Che cosa significa amministrazione della giustizia?
- Linguaggio comune: amministrare la giustizia significa risolvere controversie secondo giustizia, sinonimo di esercizio della funzione giurisdizionale. La giustizia è amministrata in nome del popolo, come recita l’art. 101 Cost., collocato nel titolo dedicato alla magistratura. In realtà amministrare la giustizia, oltre a non avere un significato specificamente giuridico, poiché l’amministrare appartiene più che altro all’economia, è un concetto che non si può sintetizzare con la sola funzione giurisdizionale, ma è concepibile anche al di fuori dell’ordinamento giuridico e da parte di qualsiasi individuo.
- Linguaggio codicistico: l’amministrazione della giustizia è un concetto che deve essere interpretato in senso ampio e ricomprende diversi interessi correlati ad attività antecedenti, concomitanti e successive rispetto al solo esercizio della funzione giurisdizionale, interessi che si sintetizzano nel bene finale che è la giustizia, il cui contenuto è quindi plurimo. Al contempo, l’arbitraria amministrazione individuale della giustizia è vietata e penalmente sanzionata.
Chi è il titolare dell'interesse tutelato?
Dalla lata interpretazione del concetto, emerge che la giustizia non è affare del solo stato inteso come magistratura e apparato giudiziario, ma anche come collettività (interesse pubblicistico). È vero che la giustizia riguarda in genere lo stato-collettività, ma ricordiamo che l’art. 101 Cost. recita "in nome del popolo". La collettività, quindi, andrebbe meglio intesa come somma di singoli individui, ognuno dei quali ha interesse alla giustizia, ad amministrare la giustizia e all’amministrazione della giustizia (interesse privatistico).
Una parte della dottrina, dando una lettura personalistico-evolutiva al Titolo III, ritiene che l’individuo non debba essere considerato un mero danneggiato del reato come intende la giurisprudenza maggioritaria, ma che sia invece titolare primario dell’interesse tutelato e che partecipi all’amministrazione della giustizia. Ciò si ricava da diversi articoli costituzionali (tutti hanno il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, tra i doveri inderogabili di solidarietà sociale rientra il dovere di partecipare all’amministrazione della giustizia nell’interesse altrui).
Ne consegue che, in assenza di conflitti, non si può affermare che l’interesse pubblicistico sia a priori prevalente rispetto a quello privatistico, perché i due interessi coesistono e si equivalgono, e ciò non pregiudica la coerenza del sistema ma ne preserva la conformità costituzionale. Nonostante tale lettura evolutiva, è importante rendersi conto che nei casi concreti il conflitto è alla base della controversia da risolvere e ad un certo punto sia richiesto un bilanciamento di interessi che si risolve nella quasi totalità dei casi a favore dell’interesse pubblico. Oggi, quindi, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritarie tendono ad affermare che la maggior parte dei reati contro l’amministrazione della giustizia siano fattispecie monoffensive poste a tutela del solo interesse pubblicistico.
A causa dell’eccessiva frammentarietà del Titolo III e della marcata pubblicizzazione degli oggetti di tutela (con conseguente rischio di manipolazione del concetto di amministrazione della giustizia e di trasfigurazione dell’oggetto di tutela), è richiesta da più parti una revisione legislativa volta a rivedere in chiave sistematica gli interessi in gioco e i rimedi processuali.
Il Titolo III è diviso in tre capi
- Delitti contro l'attività giudiziaria: ci si riferisce ad ogni attività correlata all’esercizio della giurisdizione, da intendersi in senso amplissimo (tutti gli aspetti che attengono non solo al processo in particolare ma anche al procedimento giudiziario in generale). Tra i tre capi è quello che contiene il maggior numero di disposizioni e quello in cui l’interesse pubblicistico è maggiormente variegato (è lasciato invece poco spazio alla tutela dell’interesse privatistico). Perciò, gli interessi in gioco devono essere individuati nel modo più concreto e reale possibile, così da evitare tutele troppo anticipatorie, inutili e prive di riscontro.
- Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie: i provvedimenti e le decisioni dell’autorità giudiziaria devono essere rispettati anche nella fase della loro esecuzione, al fine di rendere effettiva la giustizia. La dimensione pubblicistica è tutelata nel gruppo di reati più importanti (evasione, procurata evasione, colpa del custode), mentre gli interessi individuali di volta in volta in gioco sono contemplati nelle varie ipotesi di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
- Della tutela arbitraria delle private ragioni (c.d. ragion fattasi): il monopolio nella risoluzione pacifica delle controversie è in capo allo stato e nessuno, al di fuori di esso, dispone a suo arbitrio di forza legittima per risolvere una situazione di conflitto; anzi, è fatto divieto di utilizzare illegittimamente violenza o minaccia su persone o cose, poiché ci si deve affidare al diritto. Il rapporto tra interesse pubblicistico e interesse privatistico si nota in particolare nel reato di esercizio arbitrario delle private ragioni.
Reati-presupposto che fondano la responsabilità degli enti
Tra i reati-presupposto troviamo anche alcune fattispecie che, pur non collocate nel Titolo III, coinvolgono l’amministrazione della giustizia.
- In via immediata: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, corruzione in atti giudiziari, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico, concussione, corruzione, frode informatica.
- In via mediata: fattispecie in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati, criminalità organizzata, con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico.
Omessa denuncia da parte di pubblici funzionari (c.d. Art. 361-362 cp: omissione di rapporto)
Il pubblico funzionario omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni o servizio.
Le due disposizioni rientrano nella categoria dei reati di omessa denuncia, ossia un gruppo piuttosto omogeneo di reati di pura omissione finalizzati alla pronta acquisizione della notizia di reato. L’obbligo di denuncia trova la sua fonte nel codice di procedura penale (è obbligo processuale). Il reato di omesso rapporto è stato introdotto per la prima volta nel codice Zanardelli, ma nel codice Rocco che è stato meglio specificato il fatto ed inasprito il trattamento sanzionatorio.
Interesse tutelato in via diretta è la pronta acquisizione di una notizia di reato da parte del pubblico ministero e, di conseguenza, la tempestiva attivazione del procedimento penale. È infatti impensabile che il pubblico ministero venga a conoscenza di tutte le notizie di reato e, di conseguenza, il legislatore ha previsto in capo a determinati soggetti un obbligo di denuncia. In via indiretta è tutelato il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia penale. Tutti i reati di omessa denuncia sono reati di pericolo astratto: si presume che l’omessa denuncia pregiudichi l’efficace persecuzione penale dei reati, a prescindere che si verifichi concretamente una messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Una parte della dottrina ha tentato di introdurre elementi di concreta offensività per evitare di punire condotte concretamente inoffensive ma, nonostante l’apprezzabile intento, non poteva spingersi fino ad ignorare la tipizzazione legislativa. È intervenuta successivamente la Corte Costituzionale, la quale ha affermato che spetta al giudice di merito caso per caso accertare se la violazione dell’obbligo di denuncia oggetto di imputazione possa concretamente porre in pericolo l’interesse che l’autorità competente venga a conoscenza della notizia di reato.
Reati propri
- Pubblico ufficiale (definizione all’art. 357 cp)
- Agenti o ufficiali di polizia giudiziaria (circostanza aggravante)
- Militari
- Incaricato di un pubblico servizio (definizione all’art. 358 cp)
- Responsabili di comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico (è esclusa la punibilità per preservare il rapporto di fiducia)
In caso di pluralità di obbligati, l’obbligo di denuncia incombe automaticamente su ciascuno di essi e la denuncia da parte di uno solo libera tutti gli altri dall’obbligo.
Presupposto del reato è che il pubblico funzionario abbia avuto notizia di un reato procedibile d’ufficio: è sufficiente la conoscenza di un fatto storico che, secondo le nozioni del soggetto qualificato, integri, a una valutazione sia pur approssimativa, un reato delineato quanto meno nei suoi elementi essenziali. Non è necessaria la certezza assoluta che un fatto di reato sia stato commesso, ma non basta neppure il mero sospetto o una segnalazione sommaria. L’obbligo di rapporto sorge quando il pubblico ufficiale è in grado di individuare gli elementi essenziali di un reato e ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto.
- Reato procedibile d’ufficio (sono esclusi i reati punibili a querela della persona offesa).
- Non rileva la sussistenza di cause di estinzione o di non punibilità del reato oggetto di denuncia, perché il loro accertamento rientra nella competenza dell’autorità giudiziaria.
Circostanze di acquisizione della notizia di reato
- Pubblico ufficiale: nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.
- Incaricato di un pubblico servizio: nell’esercizio o a causa del proprio servizio.
- Agente o ufficiale di polizia giudiziaria: in servizio permanente.
È indifferente la modalità con cui la notizia è acquisita (direttamente, indirettamente, con atto scritto, verbalmente, in forma anonima). Ai fini della punibilità, la notizia di reato non deve essere già conosciuta dall’autorità giudiziaria, poiché l’omessa denuncia di una notizia di reato già conosciuta sarebbe inoffensiva. Questo presupposto si ricava implicitamente dallo stesso concetto di notizia.
Condotta (reati omissivi propri)
OMISSIONE o RITARDO nella denuncia del reato. Non sono due condotte alternative, ma due modalità equivalenti della stessa condotta (il ritardo è logicamente assorbito nell’omissione e, scaduto il termine entro il quale adempiere, il reato è ugualmente commesso a prescindere che ci sia omissione o ritardo).
- Omissione: è la mancata presentazione della denuncia o la presentazione di una denuncia falsa, incompleta o reticente circa gli elementi essenziali.
- Ritardo: è la presentazione tardiva della denuncia.
Il pubblico funzionario adempie all’obbligo di rapporto quando trasmette la notizia di reato all’autorità competente con ogni modalità idonea.
- Autorità giudiziaria: ufficio del pubblico ministero.
- Altra autorità: autorità di polizia giudiziaria, superiori gerarchici dei pubblici funzionari, magistrati non competenti a promuovere l’azione penale.
Il termine per adempiere si ricava dal codice di procedura penale: senza ritardo o, in casi tassativamente previsti di reati gravi o che richiedono investigazioni complesse, immediatamente. Ne consegue che la notizia di reato deve essere trasmessa il prima possibile, in modo da incidere negativamente sulla pronta acquisizione della notizia di reato.
Cause di giustificazione
- Segreto professionale e segreto d’ufficio (esonerano dall’obbligo di deporre come testimoni ma non dall’obbligo di denuncia)
- Segreto di stato (l’adempimento di un dovere esonera dall’obbligo di denuncia).
- Esimente di cui all’art. 384 c.1 cp.
Elemento soggettivo
Dolo generico (consapevolezza e volontà di omettere o ritardare la denuncia + rappresentazione dei presupposti da cui scaturisce l’obbligo di attivarsi).
Errore sui presupposti
- Elementi di fatto: Errore di fatto (determina una falsa rappresentazione del fatto di reato) idoneo ad escludere il dolo e quindi la punibilità ex art. 47 c.1 cp.
- La notizia di reato non è già conosciuta dall’autorità giudiziaria.
- La notizia di reato è stata appresa nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio (eccetto il caso degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria).
- Elementi normativi: Secondo la dottrina maggioritaria si tratta di errore di diritto sul fatto scusabile (determina una rappresentazione di un fatto di reato diverso da quello tipico) idoneo ad escludere il dolo e la punibilità ex art. 47 c.3 cp. Gli autori del libro di testo ritengono, invece, che si tratti di errore su precetto penale inescusabile (determina una rappresentazione di un fatto di reato tipico ma qualificato diversamente) non idoneo ad escludere il dolo e quindi la punibilità, a meno che non si tratti di errore inevitabile (=non colpevole) ex art. 5 cp.
- Il fatto di cui è venuto a conoscenza è un reato procedibile d’ufficio.
- Sussistenza dell’obbligo di denuncia.
Consumazione
Nel momento e nel luogo in cui scade il termine unico e finale entro il quale si deve presentare la denuncia in ogni elemento (reato istantaneo).
Tentativo
La dottrina maggioritaria lo esclude in ragione del carattere omissivo e istantaneo del reato, ma alcuni autori lo ritengono ammissibile nel caso in cui l’agente compia atti positivi diretti in modo non equivoco a non adempiere l’obbligo di denuncia. In ogni caso la questione ha scarsa rilevanza pratica perché è difficile che si verifichi una omessa denuncia mediante azione.
Rapporti tra norme
- Concorso per omesso impedimento nel reato oggetto dell’obbligo di denuncia: le fattispecie sono tenute distinte perché nel concorso per omesso impedimento è richiesto in capo al soggetto attivo l’obbligo di impedire il reato (non richiesto nell’omesso rapporto).
- Omissione o rifiuto di atti di ufficio: in entrambe le fattispecie il bene giuridico tutelato è l’amministrazione della giustizia e il disvalore è unico. È difficile che i due reati concorrano perché gli elementi costitutivi sono diversi ma, nell’eventualità, si applicherà la sola fattispecie di omessa denuncia perché è considerata fattispecie speciale.
- Favoreggiamento personale: se la denuncia è omessa o ritardata per aiutare taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, la dottrina ha espresso le più disparate opinioni in merito (è integrata solo l’omessa denuncia perché non è possibile configurare il favoreggiamento mediante omissione, c’è concorso formale di reati, le due fattispecie sono radicalmente incompatibili), ma gli autori del libro ritengono che la fattispecie più grave di favoreggiamento assorba la fattispecie meno grave di omessa denuncia.
Sanzioni
- Multa da 30€ a 516€ (pubblico ufficiale).
- Multa fino a 103€ (incaricato di un pubblico servizio).
Aggravanti
- Omessa denuncia da parte di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria (reclusione fino ad 1 anno).
- Omessa denuncia di un delitto contro la personalità dello stato (reclusione da 6 mesi a 3 anni).
- Omessa denuncia di un delitto contro la personalità dello stato da parte di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria (reclusione da 1 a 5 anni).
Panorama comparato
Regno Unito: l’omessa denuncia è un reato comune; è stata abolita la misprision of felony e rimpiazzata con il concealing an arrestable offence (omessa denuncia di un reato passibile di arresto da parte di chi dispone di informazioni utili alla persecuzione o alla condanna del colpevole e non le riveli).
Stati Uniti: misprision of felony (l’omessa denuncia di un reato grave è un reato minore).
Francia: oggetto dell’obbligo di denuncia è solo chi ha conoscenza di un crimine di cui sia ancora possibile prevenire la consumazione.
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