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Scelta del titolo della III convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra

Per quanto riguarda la scelta del titolo della III Convenzione di Ginevra, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nel suo commentario alla Convenzione stessa, redatto nel 1960, ha spiegato come sia stata una piccola maggioranza a farlo passare. Infatti, durante la Conferenza del 1929, che aveva portato all’approvazione della precedente Convenzione, era stato più volte utilizzato il titolo Codice dei Prigionieri di Guerra (nell’originale inglese, Prisoners of War Code).

Sarebbe stato, secondo coloro che favorivano questo termine, un titolo eclatante e fantasioso, e avrebbe contenuto una chiara dichiarazione di scopo, che avrebbe reso le possibili vittime consapevoli delle garanzie di cui avrebbero beneficiato.

Si era però sottolineato che la Convenzione non era né una codificazione di misure che già esistevano in altri strumenti, né una collezione completa di tutte le regole applicabili ai prigionieri di guerra. Da qui la proposta del titolo Convenzione per il miglioramento della sorte dei prigionieri di guerra (nell’originale inglese Convention for the Amelioration of the Condition of Prisoners of War), ma anche questa denominazione non passò, data la possibile confusione con la Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati (poi ripreso dalla II Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949).

Si è giunti così al titolo attuale e cioè Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, nonostante alcune delegazioni avessero evidenziato, erroneamente, la connotazione medica del termine trattamento.

Successivamente nessuna obiezione è stata sollevata su tale scelta, salvo quella di un distaccamento nazionale della Croce Rossa che riteneva che un titolo simile non riflettesse realmente il contenuto della Convenzione, la quale riguarda in gran parte le obbligazioni tra gli Stati.

Nel testo originale riportato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa si legge direttamente: «The most striking title and the one which appealed most to the imagination of those who were to benefit from it». Cfr. ICRC Commentario, 2014.

Nel testo originale riportato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa si legge, al medesimo indirizzo: «When one affords certain guarantees to the victims of misfortune, it is useful and indeed necessary that they should be aware of that fact». Cfr. ICRC Commentario.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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