La testimonianza di Lino Monchieri, prigioniero dei tedeschi
I lager e la Convenzione di Ginevra del 1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra
Lino Monchieri è stato prigioniero di guerra in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel libro La convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra (27 luglio 1929) e la realtà dei lager di prigionia in Germania 1943/1945, racconta del trattamento cui veniva sottoposto dai tedeschi durante il periodo di detenzione, affermando che la condotta dei nazisti non fu conforme alle norme della Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.
In particolare, Monchieri racconta che il Terzo Reich non rispettò l'articolo 2 della Convenzione, perché riservò ai prigionieri «un trattamento inumano e crudele, caricato di innegabili contenuti razzistici». Ci furono episodi di violenza e rappresaglie. Dopo la segregazione, i detenuti furono costretti a digiunare, affinché collaborassero. Furono colpiti, poiché rifiutarono la collaborazione. I tedeschi sparavano contro coloro che cercavano di fuggire o di bere e trasportavano i prigionieri ammassati in carri bestiame, senza che potessero essere assistiti e senza che avessero la possibilità di provvedere ai bisogni fisici. I prigionieri venivano anche insultati con parole come «traditori badogliani», «merde», «porci italiani», «makaroni», «vermi da schiacciare», sia dai soldati che dai civili. Furono poi esposti alla pubblica curiosità.
Altra norma violata dai tedeschi è stato l'articolo 5. Monchieri racconta: «fui segregato in un campo di prigionia cintato da due ordini di filo spinato, guardato a vista da sentinelle incombenti su torrette munite di mitraglia; nonché maltrattato e insultato dai soldati di guardia». Gli fu fatta firmare, solo dopo molto tempo dalla cattura, una cartolina già scritta, che però non fu mai spedita.
Articolo 2. «I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Essi devono essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità. Le misure di rappresaglie nei loro confronti devono essere proibite».
L. MONCHIERI, La convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra (27 luglio 1929) e la realtà dei lager di prigionia in Germania 1943/1945, Brescia, 1991, p. 7.
Inoltre, un mese dopo la cattura, Hitler dichiarò lui e gli altri prigionieri Internati, così da poterli schiavizzare e in modo che la Croce Rossa non potesse assisterli.
Monchieri racconta poi come i nazisti violassero l’articolo 6 della Convenzione di Ginevra del 1929, che vietava di privare i prigionieri dei propri oggetti personali e delle somme di denaro. Nel campo di Fallingbostel, dove Monchieri era rinchiuso, avvenivano perquisizioni violente e continue, e, soprattutto, in assenza di ufficiali o sovrintendenti. Le privazioni di somme di denaro e di oggetti di valore erano effettuate senza ricevuta di confisca.
Articolo 5. «Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se richiesto, il suo vero nome e grado o il suo numero di matricola. Qualora violasse questa norma si esporrebbe a una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri della sua categoria. I prigionieri che si rifiutassero di rispondere sulla situazione del loro paese non potranno essere né minacciati né insultati né esposti a molestie e a svantaggi di qualsiasi specie».
L. MONCHIERI, op. cit., p. 8.
Ancora, non era rispettata dai tedeschi la norma relativa ai trasferimenti (articolo 7). Infatti, questi avvenivano a tappe di gran lunga superiori ai venti chilometri al giorno, con la possibilità di mangiare una sola volta al giorno, sebbene le ore di lavoro sfiorassero le dodici unità. Gli spostamenti sugli autocarri erano rari e servivano solo per portare più velocemente i prigionieri nei luoghi dove erano costretti a caricare e scaricare le armi di cui necessitava l’esercito nazista (cosa, peraltro, illegale).
Articolo 6. «Tutti gli effetti e gli oggetti di uso personale resteranno in possesso dei prigionieri, come pure gli elmetti e le maschere antigas. Le somme di denaro che i prigionieri portano seco non potranno essere loro tolte che per ordine di un ufficiale e dopo che ne sia stato constatato l'ammontare. Di esse sarà rilasciata ricevuta. Le somme così tolte verranno portate a credito di ciascun prigioniero. I documenti di identità, i distintivi del grado, le decorazioni, gli oggetti di valore non potranno essere tolti ai prigionieri per nessun motivo».
L. MONCHIERI, op. cit., p. 10-11.
L’articolo 8, relativo alle misure d’internamento, venne violato dai nazisti nel trattamento che subì Monchieri. Egli infatti fu internato in campi cintati, sotto il controllo di sentinelle dotate di mitragliatrici. Non poteva uscirne, se non per recarsi, peraltro scortato da sentinelle, nei luoghi di lavoro. Alla sera si ritrovava chiuso a chiave, ammassato con gli altri prigionieri, cosa che rendeva impossibile la fuga in caso di attacco aereo: perciò, molti morirono durante uno dei tanti raid notturni. L’igiene nelle prigioni era pressoché nullo: in quattro mesi, Monchieri poté lavarsi solo due volte. I bagni non erano adatti e le disinfestazioni erano rarissime.
Articolo 7. «Lo sgombro a piedi dei prigionieri non potrà farsi, di regola, che a tappe di venti chilometri al giorno, a meno che la necessità di raggiungere depositi di acqua e di viveri imponga di compiere tappe più lunghe».
L. MONCHIERI, op. cit., p. 11-12.
Articolo 8. «I prigionieri di guerra potranno essere internati in una città, in fortezza o località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene oltre determinati limiti. Potranno anche essere internati in campi cintati. Non potranno essere rinchiusi o consegnati se non per motivi di sicurezza o sanitari».
L. MONCHIERI, op. cit., p. 8-10.
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Diritto internazionale - Convenzione di Ginevra del 1929 e il I Protocollo del 1977
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Diritto fonti normative precedenti alla III Convenzione di Ginevra del 1949
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Diritto internazionale - preambolo della III Convenzione di Ginevra
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Diritto internazionale - campo di applicazione della III Convenzione di Ginevra del 1949