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3.1. La Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra del 27 luglio
1929 La Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra adottata il 27
luglio 1929 è lo strumento precedente all’adozione della III Convenzione di Ginevra del 1949 ed è
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perciò stata la fonte normativa principale per un periodo di tempo che ha coperto anche la Seconda
Guerra Mondiale. Sulla base della Sentenza del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, la
Convenzione doveva avere valore di diritto consuetudinario dei conflitti armati e valere perciò
anche per gli Stati che non avessero proceduto alla sua ratifica. Si doveva perciò applicare a Unione
Sovietica e Giappone, anche se questi non avevano accettato tale strumento normativo. Si noti in
particolare che era ancora valida per la Birmania fino al 25 agosto 1992, data in cui l’odierno
Myanmar ha ratificato la Convenzione del 1949 . Erano Parti alla Convenzione del 1929 53 Stati .
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L’Italia l’ha ratificata il 24 marzo 1931 .
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La Convenzione del 1929 fu sostituita nel 1949 dalla III Convenzione di Ginevra relativa al
trattamento dei prigionieri di guerra, che è stata adottata per evitare la ripetizione delle atrocità
commesse durante la Seconda Guerra Mondiale. Tale nuovo strumento normativo è stato integrato
nel 1977 dal I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione
delle vittime dei conflitti armati internazionali, che dedica una sezione (articoli 43-47) al tema del
trattamento da riservare ai prigionieri di guerra.
1 Il testo della Convenzione di Ginevra del 1929 è reperibile sul sito del Comitato Internazionale della Croce
Rossa (www.icrc.org).
Cfr. E. GREPPI, op. cit., p. 17.
2 Di seguito l’elenco degli Stati Parti: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria,
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Canada, Cile, Cina, Colombia, Cecoslovacchia, Danimarca, Egitto, El Salvador, Estonia, Fiji, Filippine,
Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Iraq, Israele, Italia, Giordania, Lettonia,
Liechtenstein, Lituania, Messico, Monaco, Myanmar, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Pakistan, Papua
Nuova Guinea, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti
d’America, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tailandia, Turchia, Venezuela.
4 Per informazioni relative a firme e ratifiche della Convenzione di Ginevra del 1929, si consulti il sito del
Comitato Internazionale della Croce Rossa, ai seguenti indirizzi: http://www.i
crc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=305
(per gli Stati parte); http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=
XPages_NORMStatesSign&xp_treatySelected=305 (per le firme).