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Rapporti dei prigionieri di guerra con le autorità

La Sezione VI del Titolo III della III Convenzione di Ginevra del 1949 consta di tre capitoli, tutti relativi alla disciplina applicabile ai rapporti che i prigionieri intrattengono con le autorità. Comprende gli articoli da 78 a 108, le cui disposizioni concernono il diritto dei prigionieri di inviare richieste e reclami alle autorità, la rappresentanza dei prigionieri di fronte allo Stato detentore e le sanzioni penali e disciplinari che possono colpirli.

Capitolo I: Diritto di presentare richieste e reclami

Composto dal solo articolo 78, il Capitolo I della Sezione VI riguarda il diritto che hanno i prigionieri di presentare alle autorità del campo richieste pertinenti al loro regime di prigionia. Vale lo stesso per i reclami, che i prigionieri possono rivolgere alle potenze protettrici, sia tramite il proprio fiduciario, sia personalmente. Tale diritto non può essere limitato in alcun modo. Il comma 3 dispone che le richieste e le lamentele dei commi precedenti non possono subire limitazioni, né essere considerate come lettere: non devono quindi essere motivo di ostacolo al diritto di corrispondenza dei prigionieri. La trasmissione delle richieste e delle doglianze deve avvenire senza ritardo e con urgenza. Anche qualora i prigionieri realizzino reclami risultati poi infondati, non possono essere puniti in alcun modo.

È prevista, infine, la possibilità che i fiduciari comunichino la situazione dei campi e i bisogni dei prigionieri alle potenze protettrici tramite rapporti periodici.

Capitolo II: Rappresentanza nel campo dei prigionieri di guerra

Il Capitolo II della VI Sezione è composto da tre articoli, relativi alla rappresentanza nel campo dei prigionieri di guerra. Lo scopo delle norme è quello di garantire ai detenuti la possibilità di comunicare con la potenza detentrice, tramite rappresentanti qualificati. L’articolo 79 tratta specificamente dei rappresentanti dei prigionieri di guerra, che sono nominati liberamente e con voto segreto dai prigionieri stessi, ogni sei mesi, nelle regioni dove essi si trovino, fatte salve le zone dove si trovino gli ufficiali. Nei periodi di vacanza, i rappresentanti saranno sostituiti dai fiduciari che svolgono il compito di rappresentanza di fronte alle autorità militari, alle potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad ogni altra organizzazione di soccorso. È prevista la possibilità di rielezione di questi soggetti.

Inoltre, nei campi di ufficiali e assimilati e nei campi misti, il compito di fiduciario è assunto dall’ufficiale prigioniero di guerra più anziano e più alto in grado. In questi campi, la persona di fiducia è assistita da uno o più consiglieri che siano scelti tra gli ufficiali, mentre, nei campi misti, da prigionieri che non siano ufficiali, ma siano nominati dagli stessi detenuti. Nei campi di lavoro, le funzioni amministrative che devono essere svolte dai prigionieri verranno affidate a ufficiali prigionieri di guerra della stessa nazionalità, i quali, peraltro, possono anche diventare persone di fiducia, se nominati (naturalmente con assistenti scelti tra i prigionieri di guerra non ufficiali). Perché una persona di fiducia possa operare, occorre il benestare della potenza detentrice. In caso di rifiuto, lo Stato detentore deve comunicarne i motivi alla potenza detentrice: non può sussistere un diniego arbitrario. Requisito fondamentale del fiduciario è il possesso di nazionalità, lingua e costumi identici a quelli dei prigionieri da lui rappresentati, in modo che sia garantita, in ogni sezione, la presenza di persone di fiducia con tradizioni identiche a quelle dei detenuti.

L’articolo 80 prende in considerazione i compiti che i fiduciari devono svolgere. In generale, vale per essi un dovere di contribuire al benessere fisico, morale e intellettuale dei detenuti. In ogni caso, il loro operato assomiglia a quello di intermediari tra la potenza detentrice e i prigionieri che assistono. Tale sistema ha avuto un utilizzo particolarmente soddisfacente durante il conflitto che ha visto opposti Iran e Iraq.

Secondo l’articolo 81, non può essere imposto ai fiduciari nessun altro lavoro che crei difficoltà nell’adempimento delle funzioni che spettano ad essi. Le persone di fiducia hanno il diritto di scegliere i propri assistenti tra i prigionieri di guerra e godono di tutte le agevolazioni e della libertà di movimento per svolgere il proprio operato: tra le facilitazioni accordate ai fiduciari, sono comprese le visite dei campi di lavoro e la presa in consegna degli invii di soccorso. I fiduciari possono visitare le celle dei prigionieri e, viceversa, i prigionieri hanno piena libertà di consultare le proprie persone di fiducia. Le persone di fiducia hanno inoltre notevoli vantaggi nell’uso della corrispondenza postale e telegrafica con le autorità detentrici, le potenze protettrici, il Comitato internazionale della Croce Rossa e i suoi delegati, le commissioni sanitarie miste e gli enti di soccorso. La stessa agevolezza nella corrispondenza vale per i fiduciari dei campi di lavoro, relativamente alle loro comunicazioni con la persona di fiducia del distaccamento principale. Nessuna limitazione può essere imposta alla corrispondenza dei fiduciari. Per di più, le loro comunicazioni non entrano nel computo delle lettere e delle cartoline, alle quali l’articolo 71 fissa un numero massimo di invii.

Il trasferimento delle persone di fiducia deve avvenire in modo da lasciar loro il tempo ragionevolmente necessario affinché i successori siano resi edotti degli affari pendenti. La potenza protettrice deve essere informata dei motivi che hanno condotto alla rimozione di un fiduciario.

Capitolo III: Sanzioni penali e disciplinari

Il Capitolo III della VI Sezione del Titolo III si compone di tre parti dedicate alle sanzioni penali e disciplinari applicabili ai prigionieri di guerra e alle azioni giuridiche a esse connesse. È una parte molto importante della III Convenzione di Ginevra del 1949, poiché permette di capire quali disposizioni regolino le prosecuzioni di crimini di guerra e altri crimini commessi dai prigionieri di guerra. Inoltre, pone di fronte agli accusatori il problema del rispetto delle garanzie, universalmente riconosciute, del giusto processo, come elaborato dalle giurisdizioni dei diritti dell’uomo. Dagli articoli che seguono, si evince che il prigioniero di guerra rimane tale anche se condannato: non perde le garanzie a lui riconosciute dalla presente convenzione per il solo fatto di aver subito un processo penale, conclusosi sfavorevolmente per lui. Qualora un prigioniero venga condannato, la potenza detentrice deve esserne messa al corrente, in modo che possa svolgere il proprio compito di protezione nei confronti dei detenuti.

In ogni caso, i prigionieri devono scontare la loro pena. La sentenza capitale è ridotta ai minimi termini ed è ammessa solamente secondo il diritto consuetudinario e sulla base delle convenzioni. Bisognerebbe distinguere tra sanzioni, la cui base giuridica è la violazione di regolamenti di disciplina interni al campo o il tentativo di fuga, da altre sanzioni, puramente penali, cioè derivanti dal mancato rispetto di norme del diritto internazionale o di disposizioni del diritto penale applicabile alle forze armate dello Stato detentore. In effetti, i prigionieri possono essere perseguiti penalmente per crimini commessi precedentemente alla loro cattura.

Per spiegare il tema in esame, possono essere richiamati casi facenti parte della prassi giurisprudenziale. Durante la guerra del Golfo del 1991, furono necessari alcuni interventi sulla base della III Convenzione di Ginevra per evitare che i prigionieri iracheni, che avevano commesso furti e altre piccole infrazioni in campi locati in Arabia Saudita, non fossero puniti secondo i canoni della legge islamica, cioè utilizzando pene corporali crudeli e del tutto inumane. Poi, nel 1992, nel corso della guerra tra Jugoslavia e Croazia, per opporsi al rimpatrio dei prigionieri, le autorità usarono la minaccia di avviare processi per crimini di guerra.

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