13.L'AUTOTUTELA
L'autotutela è ... della pubblica amministrazione di provvedere... Gli atti ... sono ... revocabili e ... lo jus poenitendi della pubblica amministrazione si manifesta attraverso i provvedimenti di ritiro degli atti che non rispondono più all'interesse pubblico, cioè la giusta esazione delle imposte da parte dell'amministrazione finanziaria per mantenere e rimarcare il carattere giusto ed equo; gli atti godono della esecutoria, ma oltre ad essere eseguiti possono essere eliminati direttamente e autonomamente dalla ... della valutazione giurisdizionale. In virtù del principio della capacità contributiva l'ufficio ha come obiettivo primario quello dell'applicazione delle imposte giuste connesso a quello di improntare le sue azioni ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. L'iter legislativo che ha influenzato, formato e delineato la norma sull'autotutela vede la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di procedere con provvedimento motivato all'annullamento totale o parziale, degli atti illegittimi "salvo che sia intervenuto giudicato". Nel potere di annullamento e di revoca il legislatore esige che si comprenda anche il poter di disporre la ... degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato. La disciplina inoltre ha esteso l'esercizio di autotutela ai casi di pendenza del giudizio oltre a confermare la tipologia degli atti impugnabili.
- 1) errore di persona
- 2) evidente errore logico o di calcolo
- 3) errore sul presupposto dell'imposta
- 4) doppia imposizione
- 5) mancata considerazione dei regolamenti d'imposta eseguiti regolarmente
- 6) mancanza documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza
- 7) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati
- 8) errore materiale del contribuente facilmente individuabile dall'Amministrazione.
Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali si è gia espressa con sentenza l'Amministrazione finanziaria. In ultimo l'esercizio di autotutela compete per gli atti non impugnati tempestivamente e anche quando ricorrono motivi diversi da quelli a base di sentenza passata in giudicato.
15.IL NUOVO INTERPELLO
Il nuovo interpello è una particolare forma di interpello dell'amministrazione finanziaria contemplato dall'art. 21 della legge 30/12/1991, e che permette al contribuente di ... un particolare aspetto dell'interpretazione e della legittimità della ... operato. Non vi è ancora una disciplina generale in merito ma sono stati delineati i casi di applicazione.
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sospeso per 90 giorni.
Il procedimento si concluderà con la presentazione dell'atto di accertamento che va desunto
da parte del contribuente; la sottoscrizione dell'atto non preclude la prosecuzione
della procedura. Il
successivo pagamento delle somme dovute fatto può di essere precezionato
13. L'AUTOTUTELA
L'autotutela è la potestà riconosciuta alla pubblica amministrazione di provvedere
all'eliminazione d'ufficio degli atti illegittimi o inopportuni, in base ad esigenze
di così giustizia. Lo jus poenitendi dei
essi. Gli atti di ritiro sono l'annullamento,la revoca e la abrogazione. lo jus poenitendi della
pubblica amministrazione si manifesta attraverso i provvedimenti di ritiro degli atti che non
rispondono più all'interesse pubblico,cioè la giusta esazione delle imposte da parte
dell'amministrazione finanziaria per mantenere e rimarcare il carattere giusto ed equo; gli
atti godono della esecutorietà,ma oltre ad essere eseguiti possono essere eliminati
direttamente e autonomamente dalla pubblica amministrazione con proprio provvedimento
dell'autorità giurisdizionale. In virtù del principio della capacità contributiva l'ufficio ha come
obiettivo primario quello dell'applicazione delle imposte giuste connesso a quello di
importante le sue azioni ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione.
L’iter legislativo che ha influenzato, formato e delineato la norma sull’autotutela vede la
facoltà dell’Amministrazione finanziaria di procedere con provvedimento motivato
all’annullamento totale o parziale, degli atti illegittimi “salvo che sia intervenuto giudicato”.
Nel potere di annullamento e di revoca il legislatore esige che si comprenda anche il poter
di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appare illegittimo o infondato. La
disciplina inoltre ha esteso l'esercizio di autotutela ai casi di pendenza del giudizio oltre a
confermare la tipologia degli atti impugnabili.
giudicato. Gli atti di annullamento e revoca possono anche essere attribuiti e demandati alle re,
regionale, provinciale e comunale. Le ipotesi di annullamento
d’ufficio in casi di pendenza in giudizio e di non impugnabilità sono:
- errore di persona
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto dell'imposta
- doppia imposizione
- mancata considerazione dei regolamenti d’imposta eseguiti regolarmente
- manca documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi
- errore materiale del contribuente facilmente individuabile dall'Amministrazione.
Non si procede all’annullamento d’ufficio per motivi sui quali si è già espressa con
sentenza l’Amministrazione finanziaria.
In ultimo l'esercizio di autotutela compete per gli atti non impugnati tempestivamente e
attinente quando ricorrono motivi diversi da quelli a base di sentenza passata in giudicato.
15. IL NUOVO INTERPELLO
Il nuovo interpello è una particolare forma di interpello dell'amministrazione finanziaria
contemplato dall’art. 21 della legge 30/12/1991, che permette al contribuente di esonerare
oltre che accertamento certezza e la legittimità della sua operato. Non vi è ancora una
disciplina generale in merito ma sono stati delineati i casi di applicazione,
21 della legge 30/12/1991, che permette che al contribuente di esonerare oltre
certezza e la legittimità della sua operato. disciplina generale in merito ma sonostati delineati i casi di applicazione,.
- quando sono stati posti in essere comportamenti elusivi con operazioni e cessioni di cui
- quando vi è stata interposizione di persone come indicato nell'art. 37 D.P.R. 600/73
- quando ci sia la qualificazione di determinate spese come di rappresentanza e pubblicità.
Entro 60 giorni non vi è risposta o il contribuente non ottemperanza
L'ammenda fino a sei anni è prevista per chi non ottempera
Consiglio consiliare amministrativo
In caso di parere negativo il contribuente può mettere comunque
Agenzia delle Entrate
SANZIONI AMMINISTRATIVE.
1.Sanzione amministrativa in materia tributaria.
-interdizione per la durata massima di 6 mesi dalle cariche di amministratore, sindaco, revisore di società di capitali o di enti.
-interdizione dal conseguimento di licenze e concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio d’impresa o attività di lavoro autonomo, sospensione massima 6 mesi.
-interdizione da partecipazione a gare d’appalto e forniture, massimo 6 mesi.
-sospensione massima 6 mesi dall’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o imprese diverse da quelle indicate dal punto 2.
2. Principio di legalità.
Il principio di legalità delle sanzioni amministrative in materia tributaria trova le sue radici nell’art. 25 della carta costituzionale, si tratta del favor rei. Il legislatore chiarisce due articolazioni del principio:
1. nessuno potrà essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile.
2. se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e la legge posteriore stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole.
Va sottolineato che non può essere assoggettato a sanzione chi ha commesso un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile, è naturale che vi può essere stata una riscossione parziale della sanzione.
7. I RESPONSABILI PER LA SANZIONE AMMINISTRATIVA
Il sistema sanzionatorio tributario non penale si è andato conformando al sistema penale introducendo il riferimento, della sanzione, alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione; la personalità della responsabilità è un concreto elemento dissuasivo. Nell’evidenziare un principio di effettività dell’autore della violazione compete al sanzionato. Chi si è servito di altri per commettere un illecito risponde in luogo del suo autore materiale. Ripreso sempre dal sistema penale è la figura della colpa mediata, la più probabile concretizzazione è quella del lavoro dipendente, come ad esempio il caso del professionista che induce in errore il contribuente, non con l’atteggiamento doloso bensì per colpa. Le violazioni di questo tipo rispondono a dolosa colpa grave e l’ufficio dovrà provare che il professionista abbia agito in questo senso. Ci sono particolari delimitazione all’ipotesi di colpa grave che si rinvengono dal d.lgs. 472/97, una di queste è l’assimilazione dell’autore della violazione e dell’autore mediato quando la violazione è dolosa.
Nel caso che la disciplina sottolinea è quello di concorso di persone, ovvero quando più persone concorrono in una violazione ciascuna soggiace alla sanzione per questa disposta; se i soggetti sono obdiligationis la disciplina tributaria ha ritenuto opportuno prevedere l’irrogazione di una sola sanzione e perciò salvo il diritto di regresso il pagamento d’uno libera tutti gli altri.
Il caso di rappresentanti legali e negoziati di persone giuridiche ed enti con personalità giuridica è affrontato in maniera diversa ovvero la responsabilità in capo a più autori della violazione può condurre ad esiti diversi nell’applicazione della sanzione.
Il pagamento della sanzione più grave estingue tutte le obbligazioni ed è irrilevante il soggetto che provvede al pagamento se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave e quando siano state erogate sanzioni diverse. Inoltre, data la limitazione di responsabilità fino ad un massimo di cento milioni (per colpa lieve), per l’eccedenza sopravvive la responsabilità solidale della società o dell’associazione.
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Per mortis causa la disciplina dichiara l'intrasmissibilità della sanzione agli eredi, per i soggetti obbligati in solido con il de cuius se avvantaggiati dal comportamento illecito l'obbligazione solidale non si estingue.
sia per il pagamento dell'imposta sia per le sanzioni riferibili a violazioni commesse nell'anno di cessione e nei due precedenti, per quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo, anche se si riferiscono a periodi precedenti.
Gli uffici hanno l'obbligo di rilasciare un certificato che attesti l'esistenza o meno di contestazioni in corso; se questo è negativo il cessionario è liberato, come lo è se il certificato non è rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta. Essendo una sorta di chiamata a garanzia del debito sia di imposta che di sanzione, del cedente, resta salva l'escussione preventiva' del cedente ed il limite quantitativo della responsabilità solidale in valore dell'azienda. Nessuna limitazione di responsabilità del cessionario è prevista nei casi in cui la cessione sia stata attuata in frode ai creditori, se il trasferimento viene effettuato entro sei mesi dalla constatazione rilevante penalmente vi è una presunzione relativa di frode che comporta un'inversione dell'onere probatorio a carico del cessionario che dovrà dimostrare la sua buona fede.
Per la trasformazione e fusione di società il legislatore ha stabilito che:
- La società risultante subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, la trasformazione non libera i soci già responsabili illimitatamente.
- Nei casi di scissione di società, anche parziale, ciascuna è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse prima della scissione.
10.IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
Il legislatore in questo ambito ha ritenuto di dettare due diverse discipline una di base l'altra derogatoria. La disciplina di base vale come regola generale e si concretizza nella notifica di uno specifico atto di contestazione delle violazioni, la seconda consiste nell'irrogazione immediata senza previo contestazione ma contestualmente all'atto di accertamento.
Le disposizioni ordinarie del procedimento di irrogazione è obbligatoria quando si contestano violazioni che non hanno carattere sostanziale; la procedura definita in deroga, essendo più semplice per l'ufficio o per l'ente accertatore, risulta prevalente tra le due.
La procedura di irrogazione nella disciplina ordinaria vede un primo atto di contestazione che deve contenere, a pena di nullità, elementi come:
- Fatti attribuiti al trasgressore
- Elementi probatori dimostranti tali fatti
- Norme applicate
- Critetri seguiti ai fini della determinazione della sanzione dall'ufficio o ente
- Minimi edittali previsti dalla legge per le forme di violazione
La violazione può essere evitata mediante il pagamento di un importo equivalente alla sanzione indicata per le diverse tipologie e delle spese di accessione. La finalità è quella di abbattere il contenzioso rendendo appetibili al trasgressore la chiusura del profilo sanzionatorio con un pagamento ridotto. Tuttavia in caso di pagamento la sanzione non è prestata cosi d'applicano l'artt. secondo 68.esse,30 SI soo del d.p.r. nessuaa efficacia Posizione. in caso inano, risponde con un atto motivato e provvede ad irrogare le sanzioni. L'atto deve essere motivato a pena di nullità e deve contenere le valutazioni fatte in merito.
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Sanzioni
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Diritto tributario - sanzioni amministrative