Sanità pubblica – Ogm
Anteprima
ESTRATTO DOCUMENTO
ALIMENTI TRANSGENICI (O.G.M.)
DALLE TECNOLOGIE ALLE BIOTECNOLOGIE ALIMENTARI
Continuità del progresso tecnologico? Ribellione alle leggi della natura?
oppure
OGM : RIFERIMENTI LEGISLATIVI (Autorizzazioni e Brevettabilità)
DIRETTIVA 90 / 220 / CEE (23-04-90):
Direttiva sull’emissione deliberata nell’ambiente
di organismi geneticamente modificati.
“Chi intende immettere nell’ambiente un OGM deve notificare tutte le informazioni
tecniche necessarie a ottenere l’autorizzazione, sia per la SPERIMENTAZIONE sul
campo, che per la COMMERCIALIZZAZIONE.”
OGM : RIFERIMENTI LEGISLATIVI (Autorizzazioni e Brevettabilità)
D. L.vo 3 marzo 1993 n° 92
Recepimento Direttiva 90 / 220 / CEE.
Chi intende utilizzare biotecnologie deve notificare una valutazione preventiva
dei rischi prima di ogni immissione. L’autorizzazione viene rilasciata dal
Ministero della Sanità,Assistito dalla Commissione Interministeriale di
Coordinamento delle Biotecnologie (C.I.C.B.)
Composizione C.I.C.B. (2 delegati per ciascun Ministero)
PREVIDENZA SOCIALE
SANITA’ M.U.R.S.T.
POLITICHE AGRICOLE
AMBIENTE INDUSTRIA
LAVORO
OGM : RIFERIMENTI LEGISLATIVI (Autorizzazioni e Brevettabilità)
DIRETTIVA 98 / 44 / CEE (06-07-98):
DIRETTIVA 98 / 44 / CEE (06-07-98):
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
Italia e Orlanda: ricorso alla Corte di Giustizia Europea per violazione dei principi.
PROTOCOLLO SULLA BIOSICUREZZA
CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITA’ (Rio, 1992)
OGM : RIFERIMENTI LEGISLATIVI (Etichettatura)
Regolamento 1139 / 98 / CE (26-05-98) del Consiglio,
concernente l’obbligo di indicare nell’etichettatura di alcuni prodotti
alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche
diverse da quelle di cui alla Direttiva 79 /112 / CEE.
Regolamento 49 / 2000 / CE (10-01-2000) che modifica il Regolamento 1139 / 98 / CE.
Stabilisce che sulle etichette degli ALIMENTI non vanno indicati composti geneticamente
modificati se questi non superano l’1% in percentuale.
Regolamento 50 / 2000 / CE (10-01-2000)
concernente l’etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari contenenti
additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi
geneticamente modificati. PRINCIPIO DELLA
SOSTANZIALE EQUIVALENZA
Se un prodotto alimentare (es.: olio di semi di soia) derivato da un OGM
(es.: soia modificata) non contiene né l’informazione genetica (gene),
né il prodotto dell’informazione genetica (cioè, la proteina modificata),
non ha bisogno di etichettatura.
DESCRIZIONE APPUNTO
Appunti di Sanità pubblica – Ogm. Nello specifico gli argomenti trattati sono i seguenti: Alimenti transgenici (o.g.m., compromissione Genuinità e Salubrità, effetti a breve, medio e lungo termine, dubbi su valore nutritivo e digeribilità alimenti GM, tossicità (citotossicità, immunotossicità, neurotossicità), ecc.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sanità pubblica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Messina - Unime o del prof Vermiglio Giuseppe.
Acquista con carta o conto PayPal
Scarica il file tutte le volte che vuoi
Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato