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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
SISTEMA INFORMATIVO
L. 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali.
• 1. Definizione. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: • a) la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi; • b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (3). • 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto
compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
L. 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali.
• 4. Persone svantaggiate. • 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si
considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici,
anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la
commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni (5). • 2. Le persone svantaggiate di cui al
comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il
loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare
da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. • 3. Le
aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute
dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente
articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis sono ridotte a zero
L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
La legge annuncia che per realizzare i servizi sociali in modo unitario e integrato gli enti locali, le Regioni e lo Stato,
ognuno nell’ambito delle proprie competenze, provvedano alla programmazione degli interventi e delle risorse. Nel
farlo è importante che vengano seguiti i principi di coordinamento e di integrazione tra gli interventi sanitari e
dell’istruzione e le politiche attive del lavoro ma la legge aggiunge che tale programmazione deve essere fatta
coinvolgendo anche il Terzo settore. La legge di riforma dell’assistenza ha tra i suoi punti di forza il coinvolgimento
di soggetti pubblici e privati nell’erogazione dei servizi sociali. Per poter trovare applicazione la legge stabilisce che
i privati devono essere prima autorizzati, e poi eventualmente accreditati, partecipare alla rete dei servizi sociali
territoriali.
L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali«
• Le azioni, gli obiettivi e le priorità degli interventi comunali sono definiti nei Piani di Zona. I Comuni devono anche
realizzare ed adottare la Carta dei servizi sociali che illustra le opportunità sociali disponibili e le modalità per
accedervi. • I Comuni, Regioni e Stato dovranno, infatti, coinvolgere e responsabilizzare il settore non-profit. I
soggetti del Terzo settore sono inseriti tra gli "attori" della legge sia nella programmazione e organizzazione del
sistema integrato (art. 1 comma 4) sia nell’erogazione dei servizi (art. comma 5).
L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali«
• La legge segna il passaggio dalla concezione di utente quale portatore di un bisogno specialistico a quella di
persona nella sua totalità costituita anche dalle sue risorse e dal suo contesto familiare e territoriale; quindi il
passaggio da una accezione tradizionale di assistenza, come luogo di realizzazione di interventi meramente
riparativi del disagio, ad una di protezione sociale attiva, luogo di rimozione delle cause di disagio ma soprattutto
luogo di prevenzione e promozione dell’inserimento della persona nella società attraverso la valorizzazione delle
sue capacità. • L’attenzione con tale legge si è spostata poi: • dalla prestazione disarticolata al progetto di
intervento e al percorso accompagnato; • dalle prestazioni monetarie volte a risolvere problemi di natura
esclusivamente economica a interventi complessi che intendono rispondere ad una molteplicità di bisogni; •
dall’azione esclusiva dell’ente pubblico a una azione svolta da una pluralità di attori quali quelli del terzo settore.
Legge FVG 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale.» • 1. La Regione e gli enti locali, in attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione,
garantiscono l'insieme dei diritti e delle opportunita' volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunita'
e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie. • 2. Il sistema integrato ha carattere di
universalita', si fonda sui principi di sussidiarieta', di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e opera
per assicurare il pieno rispetto dei diritti e il sostegno alla libera assunzione di responsabilita' delle persone, delle
famiglie e delle formazioni sociali.
Legge FVG 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale.»
3. La Regione e gli enti locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti
da limitazioni personali e sociali, da situazioni di non autosufficienza e da difficolta' economiche, realizzano il
sistema integrato con il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000.
4. Le politiche regionali del sistema integrato, gli interventi in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione,
formazione, di servizi per la prima infanzia e di edilizia residenziale sono realizzati mediante misure attuative
coordinate.
Legge FVG 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale.» 5. Ai fini della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato, in
attuazione del principio di sussidiarieta', la Regione, gli enti locali e le loro rappresentanze, previste all'articolo 3
della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi
programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di
programmazione, nonche' altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), riconoscono e valorizzano il
ruolo dei soggetti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.
Legge FVG 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale.» 1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarieta' e al fine di
valorizzare le risorse e le specificita' delle comunita' locali regionali, riconoscono il ruolo sociale dei soggetti del
terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro e promuovono azioni per il loro sviluppo, qualificazione e
sostegno. 2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore: • a) gli enti e le istituzioni
appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro; • b) le cooperative sociali e loro organismi
rappresentativi; • c) le organizzazioni di volontariato; • d) le associazioni di promozione sociale; • e) le fondazioni.
Legge FVG 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale.» 6. La Regione riconosce, promuove e sostiene: a) l'autonomia e la vita indipendente delle
persone, con particolare riferimento al sostegno della domiciliarita'; b) il valore e il ruolo delle famiglie, quali ambiti
di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della
condivisione delle responsabilita' tra donne e uomini; c) le iniziative di reciprocita' e di auto-aiuto delle persone e
delle famiglie che svolgono compiti di cura; d) la centralita' delle comunita' locali per promuovere il miglioramento
della qualita' della vita e delle relazioni tra le persone; e) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni
di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti; f) la facolta' da parte della persona e
delle famiglie di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, secondo modalita' appropriate
rispetto ai bisogni e in coerenza con il progetto individuale.
Legge FVG 9 novembre 2012, n. 23 Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e
norme sull’associazionismo. Art. 3 valore del volontariato • 1. La Regione, in attuazione del principio di
sussidiarietà di cui all’articolo 118, quarto comma della Costituzione, nell’ambito delle finalità e dei principi di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge – quadro sul volontariato), e degli strumenti di programmazione regionale
e locale, disciplina e promuove le attività delle organizzazioni di volontariato salvaguardandone l’autonomia e il
pluralismo. • 2. Le organizzazioni di volontariato svolgono attività rivolte alla cura di interessi collettivi degni di
tutela da parte della comunità. • 3. Il volontariato è condivisione di valori legati alla comunità, alla famiglia, alla
centralità della persona e alla responsabilità individuale ed è componente essenziale per promuovere un nuovo
modello di sviluppo e coesione sociale.
Legge FVG 9 novembre 2012, n. 23 Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e
norme sull’associazionismo. Art. 14 convenzioni • 1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere
forme di amministrazion