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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SISTEMA INFORMATIVO

L. 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali.

• 1. Definizione. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: • a) la gestione di servizi socio-sanitari ed

educativi; • b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (3). • 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto

compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

L. 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali.

• 4. Persone svantaggiate. • 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si

considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici,

anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in

situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli

internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge

26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la

commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni (5). • 2. Le persone svantaggiate di cui al

comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il

loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare

da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. • 3. Le

aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute

dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente

articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis sono ridotte a zero

L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

La legge annuncia che per realizzare i servizi sociali in modo unitario e integrato gli enti locali, le Regioni e lo Stato,

ognuno nell’ambito delle proprie competenze, provvedano alla programmazione degli interventi e delle risorse. Nel

farlo è importante che vengano seguiti i principi di coordinamento e di integrazione tra gli interventi sanitari e

dell’istruzione e le politiche attive del lavoro ma la legge aggiunge che tale programmazione deve essere fatta

coinvolgendo anche il Terzo settore. La legge di riforma dell’assistenza ha tra i suoi punti di forza il coinvolgimento

di soggetti pubblici e privati nell’erogazione dei servizi sociali. Per poter trovare applicazione la legge stabilisce che

i privati devono essere prima autorizzati, e poi eventualmente accreditati, partecipare alla rete dei servizi sociali

territoriali.

L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali«

• Le azioni, gli obiettivi e le priorità degli interventi comunali sono definiti nei Piani di Zona. I Comuni devono anche

realizzare ed adottare la Carta dei servizi sociali che illustra le opportunità sociali disponibili e le modalità per

accedervi. • I Comuni, Regioni e Stato dovranno, infatti, coinvolgere e responsabilizzare il settore non-profit. I

soggetti del Terzo settore sono inseriti tra gli "attori" della legge sia nella programmazione e organizzazione del

sistema integrato (art. 1 comma 4) sia nell’erogazione dei servizi (art. comma 5).

L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali«

• La legge segna il passaggio dalla concezione di utente quale portatore di un bisogno specialistico a quella di

persona nella sua totalità costituita anche dalle sue risorse e dal suo contesto familiare e territoriale; quindi il

passaggio da una accezione tradizionale di assistenza, come luogo di realizzazione di interventi meramente

riparativi del disagio, ad una di protezione sociale attiva, luogo di rimozione delle cause di disagio ma soprattutto

luogo di prevenzione e promozione dell’inserimento della persona nella società attraverso la valorizzazione delle

sue capacità. • L’attenzione con tale legge si è spostata poi: • dalla prestazione disarticolata al progetto di

intervento e al percorso accompagnato; • dalle prestazioni monetarie volte a risolvere problemi di natura

esclusivamente economica a interventi complessi che intendono rispondere ad una molteplicità di bisogni; •

dall’azione esclusiva dell’ente pubblico a una azione svolta da una pluralità di attori quali quelli del terzo settore.

Legge FVG 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di

cittadinanza sociale.» • 1. La Regione e gli enti locali, in attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione,

garantiscono l'insieme dei diritti e delle opportunita' volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunita'

e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie. • 2. Il sistema integrato ha carattere di

universalita', si fonda sui principi di sussidiarieta', di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e opera

per assicurare il pieno rispetto dei diritti e il sostegno alla libera assunzione di responsabilita' delle persone, delle

famiglie e delle formazioni sociali.

Legge FVG 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di

cittadinanza sociale.»

3. La Regione e gli enti locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti

da limitazioni personali e sociali, da situazioni di non autosufficienza e da difficolta' economiche, realizzano il

sistema integrato con il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000.

4. Le politiche regionali del sistema integrato, gli interventi in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione,

formazione, di servizi per la prima infanzia e di edilizia residenziale sono realizzati mediante misure attuative

coordinate.

Legge FVG 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di

cittadinanza sociale.» 5. Ai fini della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato, in

attuazione del principio di sussidiarieta', la Regione, gli enti locali e le loro rappresentanze, previste all'articolo 3

della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi

programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di

programmazione, nonche' altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), riconoscono e valorizzano il

ruolo dei soggetti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.

Legge FVG 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di

cittadinanza sociale.» 1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarieta' e al fine di

valorizzare le risorse e le specificita' delle comunita' locali regionali, riconoscono il ruolo sociale dei soggetti del

terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro e promuovono azioni per il loro sviluppo, qualificazione e

sostegno. 2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore: • a) gli enti e le istituzioni

appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro; • b) le cooperative sociali e loro organismi

rappresentativi; • c) le organizzazioni di volontariato; • d) le associazioni di promozione sociale; • e) le fondazioni.

Legge FVG 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di

cittadinanza sociale.» 6. La Regione riconosce, promuove e sostiene: a) l'autonomia e la vita indipendente delle

persone, con particolare riferimento al sostegno della domiciliarita'; b) il valore e il ruolo delle famiglie, quali ambiti

di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della

condivisione delle responsabilita' tra donne e uomini; c) le iniziative di reciprocita' e di auto-aiuto delle persone e

delle famiglie che svolgono compiti di cura; d) la centralita' delle comunita' locali per promuovere il miglioramento

della qualita' della vita e delle relazioni tra le persone; e) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni

di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti; f) la facolta' da parte della persona e

delle famiglie di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, secondo modalita' appropriate

rispetto ai bisogni e in coerenza con il progetto individuale.

Legge FVG 9 novembre 2012, n. 23 Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e

norme sull’associazionismo. Art. 3 valore del volontariato • 1. La Regione, in attuazione del principio di

sussidiarietà di cui all’articolo 118, quarto comma della Costituzione, nell’ambito delle finalità e dei principi di cui

alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge – quadro sul volontariato), e degli strumenti di programmazione regionale

e locale, disciplina e promuove le attività delle organizzazioni di volontariato salvaguardandone l’autonomia e il

pluralismo. • 2. Le organizzazioni di volontariato svolgono attività rivolte alla cura di interessi collettivi degni di

tutela da parte della comunità. • 3. Il volontariato è condivisione di valori legati alla comunità, alla famiglia, alla

centralità della persona e alla responsabilità individuale ed è componente essenziale per promuovere un nuovo

modello di sviluppo e coesione sociale.

Legge FVG 9 novembre 2012, n. 23 Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e

norme sull’associazionismo. Art. 14 convenzioni • 1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere

forme di amministrazion

Dettagli
A.A. 2018-2019
17 pagine
SSD Scienze mediche MED/25 Psichiatria

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonora.oriato.96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Salute Mentale di Comunità e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Furlan Morena.