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ROGATORIE INTERNAZIONALI

Strumento molto importante a livello di cooperazione giudiziaria in ambito

internazionale. Ha come oggetto principale l’acquisizione di prove in paesi diversi

rispetto a quello in cui si stanno svolgendo le indagini e il processo. Si parla di

rogatoria quando è necessario assumere una prova in un paese estero diverso.

Questo strumento ha come caratteristica un’assistenza data tra paesi che

cooperano a livello internazionale. Ha per oggetto non solo prove precostituite

come documenti, ma anche prove costituende come l’audizione di testimonianze,

periti e consulenti tecnici. Stato rogante lo stato che chiede la collaborazione del

paese straniero e stato rogato lo stato in cui la prova deve essere acquisita. Anche

in questa materia ci sono diverso fonti, l’assistenza giudiziaria internazionale è

disciplinata da diverse fonti: principi generali dell’ordinamento internazionale,

convenzioni nell’ambito della grande Europa (convenzione europea di assistenza

giudiziaria in materia penale), codice di procedura articolo 723 a 729 che operano

in via sussidiaria e residuale.

Principi generali fissati nel Libro XI

Locus regit actum gli atti richiesti dall’autorità straniere si eseguono secondo la

normativa interna dello stato assistente

Questo principio però pone dei problemi, in primo luogo quello dell’utilizzabilità

degli atti nello stato richiedente. Problema di non poter usare le prove assunte

secondo le regole di un altro paese laddove siano diverse dalle nostre. Allora si

tende a chiedere quelle che sono le modalità per costituire e acquisire la prova

così che poi possa essere utilizzabile.

Doppia incriminazione il fatto per cui la prova è richiesta e per cui si sta

 procedendo dovrebbe essere previsto come reato in entrambi i paesi.

Non discriminazione la richiesta di collaborazione e assistenza non può essere

 accettata quando si ritiene che ci sia una violazione delle regole che vietano

le discriminazioni, si prevede però la possibilità che il soggetto dia il consenso

Generale divieto di violare i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico

 dello stato italiano

Divieto di svolgere attività probatoria quando questa possa compromettere

 la stabilità dello stato.

Oggetto della rogatoria

Sono considerati atti rogabili sia i mezzi di ricerca della prova ma i mezzi di prova, il

nostro codice poi prevede che questo strumento possa essere usato per le

comunicazioni e le notificazioni, si discute sulle cosiddette prove innominate

(articolo 189 c.p.p.) prove cioè atipiche che sono ammesse dove rispettano

determinate condizioni, se possano o meno essere oggetto di rogatoria.

Nell’ambito della disciplina sulle rogatoria c’è anche una disciplina di altri strumenti

come le indagini sotto copertura, le informazioni spontanee, le consegne

controllate. Con il trattato di Prum che è stato ratificato con L.85/2009 è ammesso

l’accesso a banche dati comuni per cercare sempre di attuare la cooperazione.

Rogatoria attiva: lo stato domanda assistenza giudiziaria.

Rogatoria passiva: allo stato è domandata assistenza giudiziaria.

Le rogatorie permettono la circolazione delle prove in ambito internazionale.

Il processo si svolge in un paese A ma è utile acquisire una prova che si trova in un

paese B, non è possibile per l’autorità inquirente e giudiziaria andare direttamente

in territorio straniero ad acquisire la prova. Caso Regeni: la PG o il PM italiano non

possono andare in Egitto ad acquisire i tabulati telefonici, ma deve chiedere

all’Egitto attraverso una rogatoria di trasmettere il documento. L’altro paese deve

essere disposto a collaborare, si tratta di un’assistenza giudiziaria e dunque non

sempre è dovuta.

ROGATORIA PASSIVA

Fase politica

Paese estero che chiede all’Italia di acquisire una determinata prova e poi

trasferirla. La richiesta è trasmessa al ministro della giustizia che può operare una

valutazione discrezionale e politica sulla rogatoria inviata dal paese estero e in

particolare il nostro codice prevede che il ministro non dà corso alla richiesta

quando:

Gli atti compromettono la sovranità la sicurezza o altri interessi essenziali dello

 stato (= principio di tutela dello stato italiano e della sua sovranità, valutazione

attribuita esclusivamente al ministro)

Gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai

 principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello stato.

L’esecuzione viola il principio di non discriminazione.

 Il ministro potrà poi rigettare la richiesta di rogatoria quando la richiesta ha ad

 oggetto la citazione di un testimone, un perito, un imputato se lo stato

richiedente non dà garanzie in ordine all’immunità della persona citata cioè

se la persona che dovrà andare nello stato straniero per essere sentita nel

procedimento non potrà essere trattenuta o indagata in un altro

procedimento poiché si usa in modo improprio uno strumento, pertanto

quando si ritiene che la rogatoria sia strumentale e sia in realtà un’estradizione

negherà la rogatoria.

È invece facoltà del ministro negare la rogatoria quando lo stato richiedente non

dia garanzie di reciprocità.

Fase giurisdizionale

Alle valutazioni del ministro che può fin da subito rigettare la richiesta causando

l’arresto del procedimento, se invece non ricorre nessuno di quei casi si passa alla

fase giurisdizionale di cui è competente la corte di Appello. È una fase sempre

necessarie per valutare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per darne seguito.

Questa fase è sempre necessarie ed è competente la corte di appello nel cui

distretto deve essere acquisita la prova. Nel caso in cui gli atti devono essere

compiuti in più distretti di corte di appello, allora sarà la cassazione in camera di

consiglio che deciderà quale è la corte di appello competente tenendo in

considerazione la natura degli atti, la quantità e l’importanza degli stessi. Sarà

necessario informare il procuratore nazionale anti mafia e anti terrorismo laddove i

delitti per cui si procede siano quelli dell’articolo 51 comma 3 bis e 3 quater. Il

presidente della corte fissa un’udienza e lo comunica al procuratore generale a

pena di nullità. Il procedimento si svolge in camera di consiglio ex articolo 127 e la

Corte decide con ordinanza non impugnabile l’accoglimento o il rigetto della

rogatoria. Una rogatoria indeterminata non è possibile ma è necessario indicare gli

atti che si vuole che siano compiuti o le prove già costituite e acquisite nel paese,

la richiesta può anche indicare una serie di atti ma l’importanza è la precisione con

cui questi devono essere indicati.

La decisione è:

Negativa (=non accoglimento):

Se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari ai principi

 dell’ordinamento giuridico dello stato. Questo elemento è valutato due volte

prima dal ministro e poi dalla corte d’appello

Se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato dalla

 legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo

consenso alla rogatoria (principio della doppia incriminazione)

Se vi sono fondate ragioni per ritenere che il procedimento sarà

 discriminatorio

In due casi su tre si attribuisce rilevanza al consenso dell’imputato liberamente

espresso, in questo caso il consenso supera il problema della doppia incriminazione

e del processo non discriminatorio: la ratio sta nella volontà dell’imputato di

acquisire una prova favorevole e importante e perciò solleva la corte dalle

valutazioni sul rispetto di questi principi.

Qualora comunque non ricorra una di queste tre ipotesi, seguirà un exequatur e si

darà seguito alla rogatoria. In questo caso l’ordinanza è Favorevole

(=accoglimento): la corte di appello delega al compimento dell’atto un proprio

componente o il gip del luogo dove l’atto deve essere acquisito

L’esecuzione della rogatoria può incorrere in una sospensione se può pregiudicare

indagini o procedimenti che sono in corso.

Per quanto riguarda le modalità di acquisizione delle prove sono quelle dettate

dalla legge del luogo (locus regit actum), cioè si seguono le regole della lex fori.

Questo però può comportare dei problemi per l’utilizzabilità della prova perché

acquisita con forme non accettate e non ammesse nel nostro paese.

Procedura semplificata: quando la rogatoria viene usata per la citazione di

testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello stato o per notificare una citazione

a un imputato che risiede o dimora in Italia. In questi casi la richiesta è trasmessa

direttamente al procuratore della repubblica del luogo in cui si deve notificare

l’atto e non si svolge la fase giurisdizionale. Questa procedura semplificata si usa

anche quando la richiesta provenga da un’autorità amministrativa straniera.

Dalla normativa del libro XI non è previsto alcun intervento del difensore del

soggetto interessato e imputato. È coinvolto il ministro, il procuratore generale, la

corte di appello ma non c’è spazio del difensore nell’acquisizione della prova. Nella

procedura di valutazione della rogatoria passiva il diritto della difesa non trova

molte garanzie. Poi ci sarà il momento successivo di acquisizione della prova che

viene condotto secondo le modalità del luogo. Manca in definitiva un

contraddittorio quando si decide se accogliere o meno la rogatoria. 14 aprile 2016

19 aprile 2016

ROGATORIA ATTIVA

È l’Italia che richiede a un paese straniero l’acquisizione di una prova. La richiesta

in questo caso proviene dall’autorità giudiziaria italiana dunque dal giudice di

qualsiasi fase del procedimento o dal p.m. gli atti rogabili sono gli stessi pertanto sia

mezzi di prova che prove, e la rogatoria è usata anche per citazioni e notificazioni.

La richiesta deve essere inviata dall’autorità giudiziaria al ministro della giustizia e ha

il dovere di inoltrare la rogatoria all’autorità straniera. Il ministro entro trenta giorni

dalla ricezione della rogatoria può disporre con decreto che non si dia corso nel

caso in cui ritiene che possa essere compromessa la sicurezza o gli interessi essenziali

dello stato. È una valutazione politica attribuita al ministro. Se questa ipotesi non

sussiste, per vie diplomatiche farà pervenire la rogatoria alle autorità del paes

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.monti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bontempelli Manfredi.