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Rogatorie internazionali

Strumento molto importante a livello di cooperazione giudiziaria in ambito internazionale. Ha come oggetto principale l’acquisizione di prove in paesi diversi rispetto a quello in cui si stanno svolgendo le indagini e il processo. Si parla di rogatoria quando è necessario assumere una prova in un paese estero diverso.

Questo strumento ha come caratteristica un’assistenza data tra paesi che cooperano a livello internazionale. Ha per oggetto non solo prove precostituite come documenti, ma anche prove costituende come l’audizione di testimonianze, periti e consulenti tecnici. Stato rogante è lo stato che chiede la collaborazione del paese straniero e stato rogato è lo stato in cui la prova deve essere acquisita.

Fonti di assistenza giudiziaria internazionale

Anche in questa materia ci sono diverse fonti, l’assistenza giudiziaria internazionale è disciplinata da diverse fonti: principi generali dell’ordinamento internazionale, convenzioni nell’ambito della grande Europa (convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale), codice di procedura articolo 723 a 729 che operano in via sussidiaria e residuale.

Principi generali fissati nel Libro XI

Locus regit actum: gli atti richiesti dall’autorità straniera si eseguono secondo la normativa interna dello stato assistente. Questo principio però pone dei problemi, in primo luogo quello dell’utilizzabilità degli atti nello stato richiedente. Problema di non poter usare le prove assunte secondo le regole di un altro paese laddove siano diverse dalle nostre. Allora si tende a chiedere quelle che sono le modalità per costituire e acquisire la prova così che poi possa essere utilizzabile.

  • Doppia incriminazione: il fatto per cui la prova è richiesta e per cui si sta procedendo dovrebbe essere previsto come reato in entrambi i paesi.
  • Non discriminazione: la richiesta di collaborazione e assistenza non può essere accettata quando si ritiene che ci sia una violazione delle regole che vietano le discriminazioni, si prevede però la possibilità che il soggetto dia il consenso.
  • Generale divieto di violare i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello stato italiano.
  • Divieto di svolgere attività probatoria quando questa possa compromettere la stabilità dello stato.

Oggetto della rogatoria

Sono considerati atti rogabili sia i mezzi di ricerca della prova che i mezzi di prova. Il nostro codice prevede che questo strumento possa essere usato per le comunicazioni e le notificazioni. Si discute sulle cosiddette prove innominate (articolo 189 c.p.p.), prove cioè atipiche che sono ammesse dove rispettano determinate condizioni, se possano o meno essere oggetto di rogatoria.

Nell’ambito della disciplina sulle rogatorie c’è anche una disciplina di altri strumenti come le indagini sotto copertura, le informazioni spontanee, le consegne controllate. Con il trattato di Prum, ratificato con L.85/2009, è ammesso l’accesso a banche dati comuni per cercare sempre di attuare la cooperazione.

Tipologie di rogatoria

  • Rogatoria attiva: lo stato domanda assistenza giudiziaria.
  • Rogatoria passiva: allo stato è domandata assistenza giudiziaria.

Le rogatorie permettono la circolazione delle prove in ambito internazionale. Il processo si svolge in un paese A ma è utile acquisire una prova che si trova in un paese B. Non è possibile per l’autorità inquirente e giudiziaria andare direttamente in territorio straniero ad acquisire la prova. Caso Regeni: la PG o il PM italiano non possono andare in Egitto ad acquisire i tabulati telefonici, ma deve chiedere all’Egitto attraverso una rogatoria di trasmettere il documento. L’altro paese deve essere disposto a collaborare, si tratta di un’assistenza giudiziaria e dunque non sempre è dovuta.

Rogatoria passiva

Fase politica

Paese estero che chiede all’Italia di acquisire una determinata prova e poi trasferirla. La richiesta è trasmessa al ministro della giustizia che può operare una valutazione discrezionale e politica sulla rogatoria inviata dal paese estero e, in particolare, il nostro codice prevede che il ministro non dia corso alla richiesta quando:

  • Gli atti compromettono la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello stato (principio di tutela dello stato italiano e della sua sovranità, valutazione attribuita esclusivamente al ministro).
  • Gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello stato.
  • L’esecuzione viola il principio di non discriminazione.

Il ministro potrà poi rigettare la richiesta di rogatoria quando la richiesta ha ad oggetto la citazione di un testimone, un perito, un imputato se lo stato...

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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