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ROGATORIE INTERNAZIONALI
Strumento molto importante a livello di cooperazione giudiziaria in ambito
internazionale. Ha come oggetto principale l’acquisizione di prove in paesi diversi
rispetto a quello in cui si stanno svolgendo le indagini e il processo. Si parla di
rogatoria quando è necessario assumere una prova in un paese estero diverso.
Questo strumento ha come caratteristica un’assistenza data tra paesi che
cooperano a livello internazionale. Ha per oggetto non solo prove precostituite
come documenti, ma anche prove costituende come l’audizione di testimonianze,
periti e consulenti tecnici. Stato rogante lo stato che chiede la collaborazione del
paese straniero e stato rogato lo stato in cui la prova deve essere acquisita. Anche
in questa materia ci sono diverso fonti, l’assistenza giudiziaria internazionale è
disciplinata da diverse fonti: principi generali dell’ordinamento internazionale,
convenzioni nell’ambito della grande Europa (convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale), codice di procedura articolo 723 a 729 che operano
in via sussidiaria e residuale.
Principi generali fissati nel Libro XI
Locus regit actum gli atti richiesti dall’autorità straniere si eseguono secondo la
normativa interna dello stato assistente
Questo principio però pone dei problemi, in primo luogo quello dell’utilizzabilità
degli atti nello stato richiedente. Problema di non poter usare le prove assunte
secondo le regole di un altro paese laddove siano diverse dalle nostre. Allora si
tende a chiedere quelle che sono le modalità per costituire e acquisire la prova
così che poi possa essere utilizzabile.
Doppia incriminazione il fatto per cui la prova è richiesta e per cui si sta
procedendo dovrebbe essere previsto come reato in entrambi i paesi.
Non discriminazione la richiesta di collaborazione e assistenza non può essere
accettata quando si ritiene che ci sia una violazione delle regole che vietano
le discriminazioni, si prevede però la possibilità che il soggetto dia il consenso
Generale divieto di violare i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico
dello stato italiano
Divieto di svolgere attività probatoria quando questa possa compromettere
la stabilità dello stato.
Oggetto della rogatoria
Sono considerati atti rogabili sia i mezzi di ricerca della prova ma i mezzi di prova, il
nostro codice poi prevede che questo strumento possa essere usato per le
comunicazioni e le notificazioni, si discute sulle cosiddette prove innominate
(articolo 189 c.p.p.) prove cioè atipiche che sono ammesse dove rispettano
determinate condizioni, se possano o meno essere oggetto di rogatoria.
Nell’ambito della disciplina sulle rogatoria c’è anche una disciplina di altri strumenti
come le indagini sotto copertura, le informazioni spontanee, le consegne
controllate. Con il trattato di Prum che è stato ratificato con L.85/2009 è ammesso
l’accesso a banche dati comuni per cercare sempre di attuare la cooperazione.
Rogatoria attiva: lo stato domanda assistenza giudiziaria.
Rogatoria passiva: allo stato è domandata assistenza giudiziaria.
Le rogatorie permettono la circolazione delle prove in ambito internazionale.
Il processo si svolge in un paese A ma è utile acquisire una prova che si trova in un
paese B, non è possibile per l’autorità inquirente e giudiziaria andare direttamente
in territorio straniero ad acquisire la prova. Caso Regeni: la PG o il PM italiano non
possono andare in Egitto ad acquisire i tabulati telefonici, ma deve chiedere
all’Egitto attraverso una rogatoria di trasmettere il documento. L’altro paese deve
essere disposto a collaborare, si tratta di un’assistenza giudiziaria e dunque non
sempre è dovuta.
ROGATORIA PASSIVA
Fase politica
Paese estero che chiede all’Italia di acquisire una determinata prova e poi
trasferirla. La richiesta è trasmessa al ministro della giustizia che può operare una
valutazione discrezionale e politica sulla rogatoria inviata dal paese estero e in
particolare il nostro codice prevede che il ministro non dà corso alla richiesta
quando:
Gli atti compromettono la sovranità la sicurezza o altri interessi essenziali dello
stato (= principio di tutela dello stato italiano e della sua sovranità, valutazione
attribuita esclusivamente al ministro)
Gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello stato.
L’esecuzione viola il principio di non discriminazione.
Il ministro potrà poi rigettare la richiesta di rogatoria quando la richiesta ha ad
oggetto la citazione di un testimone, un perito, un imputato se lo stato
richiedente non dà garanzie in ordine all’immunità della persona citata cioè
se la persona che dovrà andare nello stato straniero per essere sentita nel
procedimento non potrà essere trattenuta o indagata in un altro
procedimento poiché si usa in modo improprio uno strumento, pertanto
quando si ritiene che la rogatoria sia strumentale e sia in realtà un’estradizione
negherà la rogatoria.
È invece facoltà del ministro negare la rogatoria quando lo stato richiedente non
dia garanzie di reciprocità.
Fase giurisdizionale
Alle valutazioni del ministro che può fin da subito rigettare la richiesta causando
l’arresto del procedimento, se invece non ricorre nessuno di quei casi si passa alla
fase giurisdizionale di cui è competente la corte di Appello. È una fase sempre
necessarie per valutare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per darne seguito.
Questa fase è sempre necessarie ed è competente la corte di appello nel cui
distretto deve essere acquisita la prova. Nel caso in cui gli atti devono essere
compiuti in più distretti di corte di appello, allora sarà la cassazione in camera di
consiglio che deciderà quale è la corte di appello competente tenendo in
considerazione la natura degli atti, la quantità e l’importanza degli stessi. Sarà
necessario informare il procuratore nazionale anti mafia e anti terrorismo laddove i
delitti per cui si procede siano quelli dell’articolo 51 comma 3 bis e 3 quater. Il
presidente della corte fissa un’udienza e lo comunica al procuratore generale a
pena di nullità. Il procedimento si svolge in camera di consiglio ex articolo 127 e la
Corte decide con ordinanza non impugnabile l’accoglimento o il rigetto della
rogatoria. Una rogatoria indeterminata non è possibile ma è necessario indicare gli
atti che si vuole che siano compiuti o le prove già costituite e acquisite nel paese,
la richiesta può anche indicare una serie di atti ma l’importanza è la precisione con
cui questi devono essere indicati.
La decisione è:
Negativa (=non accoglimento):
Se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari ai principi
dell’ordinamento giuridico dello stato. Questo elemento è valutato due volte
prima dal ministro e poi dalla corte d’appello
Se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato dalla
legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo
consenso alla rogatoria (principio della doppia incriminazione)
Se vi sono fondate ragioni per ritenere che il procedimento sarà
discriminatorio
In due casi su tre si attribuisce rilevanza al consenso dell’imputato liberamente
espresso, in questo caso il consenso supera il problema della doppia incriminazione
e del processo non discriminatorio: la ratio sta nella volontà dell’imputato di
acquisire una prova favorevole e importante e perciò solleva la corte dalle
valutazioni sul rispetto di questi principi.
Qualora comunque non ricorra una di queste tre ipotesi, seguirà un exequatur e si
darà seguito alla rogatoria. In questo caso l’ordinanza è Favorevole
(=accoglimento): la corte di appello delega al compimento dell’atto un proprio
componente o il gip del luogo dove l’atto deve essere acquisito
L’esecuzione della rogatoria può incorrere in una sospensione se può pregiudicare
indagini o procedimenti che sono in corso.
Per quanto riguarda le modalità di acquisizione delle prove sono quelle dettate
dalla legge del luogo (locus regit actum), cioè si seguono le regole della lex fori.
Questo però può comportare dei problemi per l’utilizzabilità della prova perché
acquisita con forme non accettate e non ammesse nel nostro paese.
Procedura semplificata: quando la rogatoria viene usata per la citazione di
testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello stato o per notificare una citazione
a un imputato che risiede o dimora in Italia. In questi casi la richiesta è trasmessa
direttamente al procuratore della repubblica del luogo in cui si deve notificare
l’atto e non si svolge la fase giurisdizionale. Questa procedura semplificata si usa
anche quando la richiesta provenga da un’autorità amministrativa straniera.
Dalla normativa del libro XI non è previsto alcun intervento del difensore del
soggetto interessato e imputato. È coinvolto il ministro, il procuratore generale, la
corte di appello ma non c’è spazio del difensore nell’acquisizione della prova. Nella
procedura di valutazione della rogatoria passiva il diritto della difesa non trova
molte garanzie. Poi ci sarà il momento successivo di acquisizione della prova che
viene condotto secondo le modalità del luogo. Manca in definitiva un
contraddittorio quando si decide se accogliere o meno la rogatoria. 14 aprile 2016
19 aprile 2016
ROGATORIA ATTIVA
È l’Italia che richiede a un paese straniero l’acquisizione di una prova. La richiesta
in questo caso proviene dall’autorità giudiziaria italiana dunque dal giudice di
qualsiasi fase del procedimento o dal p.m. gli atti rogabili sono gli stessi pertanto sia
mezzi di prova che prove, e la rogatoria è usata anche per citazioni e notificazioni.
La richiesta deve essere inviata dall’autorità giudiziaria al ministro della giustizia e ha
il dovere di inoltrare la rogatoria all’autorità straniera. Il ministro entro trenta giorni
dalla ricezione della rogatoria può disporre con decreto che non si dia corso nel
caso in cui ritiene che possa essere compromessa la sicurezza o gli interessi essenziali
dello stato. È una valutazione politica attribuita al ministro. Se questa ipotesi non
sussiste, per vie diplomatiche farà pervenire la rogatoria alle autorità del paes