Sistema della restaurazione
Per sistema della restaurazione si intende convenzionalmente l'assetto territoriale e politico instaurato nel 1814-1815 dai maggiori Stati (le "grandi potenze", come proprio in quest’epoca si comincia a chiamarle) vincitori della Francia napoleonica.
Gli atti internazionali che stanno alla base di questo sistema sono fondamentalmente:
- L’Atto Finale del congresso di Vienna;
- La Santa Alleanza, iniziativa dello Zar Alessandro I;
- La Seconda Pace di Parigi con la Francia dopo che la prima, con il ritorno temporaneo di Napoleone nei Cento giorni, dovette essere “corretta” perché troppo mite;
- La Quadruplice Alleanza fra le quattro potenze vincitrici di Napoleone, dovuta soprattutto al ministro degli esteri inglese Castlereagh.
Atto finale del congresso di Vienna – 9 giugno 1815
Articolo I il Ducato di Varsavia è stato annesso all’Impero russo. Sua Maestà prenderà, insieme ai suoi altri titoli, quello di Zar, Re di Polonia. I polacchi, sudditi rispettivi della Russia, dell’Austria e della Prussia, otterranno una rappresentanza e alcune istituzioni nazionali, regolate a seconda delle modalità previste da ciascun governo.
Articolo 53 La Prussia, l’Austria, la Danimarca per il ducato di Holstein e i Paesi Bassi per il Granducato di Lussemburgo, andranno a formare una confederazione perpetua, che si chiamerà “Confederazione Germanica”.
Articolo 54 lo scopo di questa confederazione è il mantenimento della sicurezza interna/esterna della Germania e l’indipendenza e inviolabilità degli stati confederati.
Articolo 55 I membri della confederazione, in quanto tali, hanno eguali diritti, si impegnano tutti alla stessa maniera a conservare l’atto che costituisce la loro unione.
Articolo 56 Gli affari della Confederazione saranno affidati ad un’Assemblea Federale nella quale tutti i membri voteranno attraverso i loro plenipotenziari (investiti dallo stato di pieni poteri per trattare e concludere un accordo o una trattativa).
Articolo 61 L’Assemblea avrà sede a Francoforte sul Meno. La sua apertura è fissata per il primo Settembre 1815.
Articolo 63 Gli stati della confederazione si impegnano a difendere non solo l’intera Germania, ma ogni singolo stato confederato, in caso di aggressione esterna. Non potranno esserci negoziati individuali o un armistizio autonomo. Gli Stati confederati non potranno muoversi guerra reciprocamente. Le loro controversie non saranno quindi risolte con l’uso delle armi, ma sottomesse all’Assemblea. Essa tenterà, tramite una commissione, la via della mediazione. Se questa non riuscisse, divenendo necessaria la via giudiziaria, vi si perverrà tramite giudizio extragiudiziale (accordo ottenuto amichevolmente tra le parti, fuori dal giudizio).
Articolo 86 Gli Stati che hanno composto la precedente repubblica di Genova, sono annessi in perpetuo agli Stati si Sua Maestà re di Sardegna, per essere, come questi, posseduti da essa in piena sovranità, proprietà ed ereditarietà di maschio in maschio.
Tre costituzioni – 1812-1815
Costituzione spagnola – 1812
Fu prodotta e approvata dalle Cortes “in assenza e cattività (il re era prigioniero politico di Napoleone) del re” Ferdinando VII di Borbone. La Nazione è la riunione di tutti gli spagnoli, in entrambi gli emisferi (art.1). Essa è libera e indipendente e non può essere patrimonio di alcuna persona o famiglia. La sovranità appartiene alla nazione, quindi solo ad essa spetta darsi le leggi fondamentali. La religione è quella cattolica, tutelata tramite apposite leggi. Il governo è una monarchia ereditaria moderata. La potestà legislativa spetta al re e alle Cortes. La potestà legislativa e esecutiva spetta al re. Limiti all’autorità del re: non può sciogliere, sospendere, turbare il lavoro delle Cortes. Non può uscire dal regno senza il consenso delle Cortes; non può alienare a nessuno le sue prerogative o la sua autorità reale; non può dar sussidi ad alcuna potenza senza il consenso delle Cortes; non può imporre contributi/tasse senza il consenso delle Cortes; non può sposarsi senza consenso delle Cortes; deve prestare giuramento dinanzi le Cortes.
Costituzione del regno di Francia – 1814
La Costituzione francese del 1814/1815 era una costituzione ottriata (dal francese octroyée: concessa dal sovrano) da Luigi XVIII, fratello del decapitato Luigi XVI, appena restaurato sul trono di Francia. Redatta nel 1814 ed entrata in vigore nel 1815.
Diritto pubblico dei francesi
Artt. 1-12 I Francesi sono tutti uguali davanti alla legge. Contribuiscono indistintamente e in proporzione ai loro beni ai carichi dello stato. Essi sono tutti ammissibili agli impieghi civili e militari. Hanno la garanzia della loro libertà individuale, non potendo essere messi sotto accusa o sotto arresto se non in conformità alla legge. La proprietà privata è garantita: lo Stato può esigere una proprietà privata per sé solo dopo indennizzo. C’è libertà di culto, ma la religione di stato è cattolica, e solo i ministri cristiani ricevono lo stipendio. C’è libertà d’opinione e stampa, ma in conformità a leggi per limitarne l’abuso. La coscrizione è abolita. Il modo di reclutamento dell’esercito di mare e di terra è stabilito da un’apposita legge. La ricerca di opinioni precedenti la restaurazione è vietata.
Forme del governo del re
Artt. 13-22 La figura del re è inviolabile e sacra. I suoi ministri sono responsabili. Il potere esecutivo appartiene solo al re. Il re è il capo supremo dello stato, il comandante delle forze armate. A lui competono le dichiarazioni di guerra e la stipulazione di atti internazionali. Egli provvede anche alla nomina di tutti gli impieghi dell’amministrazione pubblica e fa regolamenti e leggi per l’esecuzione delle leggi e per la sicurezza dello stato. Il potere legislativo spetta al Re, alla camera dei Pari (Senato) e alla camera dei Deputati. La proposta di leggi spetta unicamente al re.
Della camera dei Pari
Artt. 24-34 I membri della camera dei Pari sono nominati dal re in numero discrezionale. Tutte le deliberazioni della camera dei pari sono segrete. Essa giudica i reati di alto tradimento e attentati alla sicurezza dello Stato.
Della camera dei Deputati
Artt. 35-52 I membri della camera dei Deputati sono eletti per cinque anni (con rinnovamento ogni anno di 1/5). Per essere eletti bisognerà avere raggiunto i quaranta anni di età e pagare un contributo di almeno mille franchi. Per eleggere i deputati bisognerà aver compiuto il trentesimo anno di età, e versare un contributo di almeno trecento franchi. Le sedute della camera sono pubbliche, ma basterà la richiesta di cinque membri perché si formi un comitato segreto. Per le imposte ci sarà l’obbligo di approvazione delle due camere e di sanzione del re. Quest’ultimo può sciogliere, convocare o prorogare le sedute.
Dei ministri
Artt. 54-56 I ministri possono essere membri delle due camere. Hanno accesso all’una o all’altra camera e devono essere ascoltati quando lo domandano. La camera dei Deputati ha il diritto di accusare i ministri, ma solo la Camera dei Pari ha il diritto di giudicarli.
Dell’ordine giudiziario
Artt. 57-67 “La giustizia emana dal re”, che nomina e istituisce i giudici, inamovibili. Nessuno potrà essere distolto dai suoi “giudici naturali” Non potranno essere create commissioni e tribunali straordinari. Il re ha diritto di grazia e di commutazione delle pene.
Diritti particolari garantiti dallo stato
Artt. 69-74 I militari in età di servizio, gli ufficiali e i soldati a riposo, le vedove, gli ufficiali e i soldati pensionati, conserveranno i loro gradi, onori e pensioni. La nobiltà antica riprende i suoi titoli. La nuova conserva i propri.
Costituzione polacca – 1815
Titolo I – Relazioni politiche del regno
Artt. 1-3 Il Regno di Polonia è riunito all’impero di Russia; la Corona segue le regole di successione dinastica del trono imperiale di Russia.
Titolo II – Guarentigie generali
Art. 11 La Religione di Stato è quella cattolica romana. E’ comunque garantita la libertà di culto e uguale tutela, nonché uguaglianza nel godimento di diritti civili e politici, per altri culti.
Artt. 12-30 Sono tutelate la libertà di stampa, l’uguaglianza di tutti i cittadini e la tutela della proprietà privata.
Art. 31 La nazione polacca avrà in perpetuo una rappresentanza nazionale: essa consisterà nella Dieta, composta dal re e dalle due camere (senato + deputati dei comuni).
Titolo III – Del governo
Il Re è sacro e inviolabile. Egli è titolare del potere di governo (esecutivo) e di nomina/revoca delle autorità esecutive e amministrative. Egli è inoltre capo delle forze armate, compete in via esclusiva a dichiarare guerra, per gli atti internazionali e dispone dei beni statali secondo il bilancio da lui formato e approvato.
Titolo IV – Della rappresentanza nazionale
La Rappresentanza nazionale sarà composta come stabilito ex art. 31. Il potere legislativo risiede nella persona del re e nelle due camere della dieta. La Dieta verrà convocata regolarmente per trenta giorni ogni due anni, salvo convocazioni straordinarie a discrezione del re. Essa delibera su tasse e imposte in seguito alle comunicazioni del sovrano. Essa delibera anche su tutti i progetti delle leggi civili, penali e amministrative che le sono indirizzate per ordine del re.
La Santa Alleanza – 1815
Siglata tra le Loro Maestà l’imperatore d’Austria, il Re di Prussia, e l’imperatore di tutte le Russie.
Art. 1 I tre monarchi (Austria, Prussia e Russia) testeranno “uniti con legami di fratellanza” e si presteranno assistenza, aiuto, e soccorso.
Art. 2 Il solo principio in vigore sia tra detti governi che tra i loro sudditi, sarà quello di rendersi reciprocamente servizio, di considerarsi tutti come membri di una medesima nazione cristiana.
Art. 3 Altre potenze che vorranno legarsi tramite lo stesso legame saranno accolte.
La seconda pace di Parigi – 20 novembre 1815
Art. 1 I Confini francesi saranno quelli del 1790.
Art. 4 l’Indennità di guerra che la Francia corrisponderà alle potenze alleate è fissata in 700 milioni di Franchi.
Art. 5 Per la sicurezza degli Stati vicini, saranno prese misure di sicurezza e garanzia temporanee, per cui è stato giudicato indispensabile far occupare per un certo periodo di tempo da truppe alleate alcune posizioni militari lungo i confini della Francia. Il numero di tali truppe non oltrepasserà i centocinquantunmila uomini. Il comandante in capo di questo esercito sarà nominato dalle potenze alleate. La durata massima di questa occupazione militare è fissata a cinque anni. Essa può avere termine prima che saranno passati tre anni se i sovrani alleati, dopo avere con Sua Maestà il Re di Francia, esaminato la situazione e gli interessi reciproci e i progressi che il ristabilimento dell’ordine e della tranquillità avranno compiuto in Francia, si accorderanno nel riconoscere che i motivi che li hanno indotti a prendere questa misura hanno cessato di esistere.
Art. 11 Vengono confermati il Trattato di Pace di Parigi del 1814 e l’Atto Finale del congresso di Vienna del 9 Giugno 1815, e mantenuti per tutte quelle disposizioni che non sono state mantenute dal presente trattato.
La Quadruplice Alleanza – 20 novembre 1815
Russia, Austria, Prussia e Gran Bretagna si impegnano a far rispettare clausole e impegni della Seconda Pace di Parigi, inoltre:
Art. 3 In caso di necessità (attacco subito o guerra con la Francia) si impegnano a mettere a disposizione ciascuna un contingente di sessantamila uomini, o la parte di esso che si vorrà mettere in campo secondo le esigenze.
Art. 6 Le quattro potenze convengono di rinnovare riunioni consacrate ai grandi interessi comuni ed all’esame delle misure che saranno giudicate più salutari per la tranquillità dei popoli e per il mantenimento della pace in Europa.
La politica di intervento
Protocollo preliminare della conferenza di Troppau – 1820
In seguito ai moti del ‘20, la Russia, l’Austria e la Prussia, si riunirono nella conferenza di Troppau per il mantenimento della pace e per il rispetto dei trattati: i plenipotenziari di tali Paesi hanno sottoscritto i seguenti punti:
- Gli Stati dell’alleanza che avranno subito un’alterazione del loro regime interno, con una rivolta le cui conseguenze minacciano altri stati, cessano di far parte dell’alleanza e ne saranno esclusi finché la situazione “non presenti garanzie d’ordine legittimo e stabilità”.
- Rifiuto del riconoscimento di mutamenti operati allo Stato per “vie illegali”.
- Qualora mutamenti illegittimi minacciassero altri Stati, per la loro prossimità, le potenze alleate impiegheranno in primis pratiche amichevoli, poi anche coercitive, “per ricondurli in seno all’alleanza”.
Congresso di Verona – 1822
I movimenti rivoluzionari in Spagna, preoccuparono le potenze alleate. La Francia, sentendosi minacciata in misura maggiore per la sua vicinanza geografica, prese provvedimenti militari al confine con la Spagna, ribadendo il proprio legame e sostegno al trono di Spagna (costretto con la forza a riapprovare la Costituzione Spagnola del 1812), come indicato da un “Dispaccio del Primo Ministro francese al Ministro di Francia a Madrid”. Tale dispaccio fu preceduto da una “circolare dei ministri degli esteri della Santa Alleanza alle loro Missioni presso le Corti d’Europa”, in cui si esprimeva preoccupazione non solo per la questione greca (scintilla d’insurrezione nell’Impero Ottomano), ma anche e soprattutto per la situazione in Spagna.
L’Inghilterra: non intervento e riconoscimento
Lo State Paper di Castlereagh – 1820
Il Ministro degli esteri inglese esprime la sua convinzione che un intervento in Spagna esuli dai compiti e dalle obbligazioni assunti (e ispiratori) della Quadruplice Alleanza. Questa era per il Ministro Inglese, specificamente rivolta contro il tentativo rivoluzionario-egemonico della Francia napoleonica. Il principio in base al quale uno Stato interferisce tramite l’uso della forza negli affari interni di un altro stato, al fine di imporre l’obbedienza nei confronti dell’autorità regnante, è da sempre una questione della massima delicatezza morale e politica, e non è questa la sede appropriata per una disamina in proposito. Non si può imporre tale compito come un obbligo, soprattutto per un’Inghilterra “culla” di istituzioni democratiche e rappresentative.
Il non intervento nelle Americhe
Memorandum sul colloquio tra il ministro degli esteri britannico Canning e l’ambasciatore francese a Londra Polignac (9-12 ottobre 1823) Canning (neo ministro degli esteri inglese dopo Castlereagh), scrisse all’ambasciatore francese per enunciare la posizione inglese rispetto al conflitto tra Spagna e le sue colonie nell’America Latina. Egli espresse la convinzione che qualsiasi tentativo di porre le colonie sotto l’antico dominio spagnolo sarebbe stato vano. Egli affermò anche che in caso di negoziazione “su base praticabile”, la Spagna sarebbe stata incoraggiata dalla Gran Bretagna ma, in caso sfortunato di scontro, l’Inghilterra sarebbe rimasta neutrale. Ma, la convinzione che l’antico sistema non potesse essere ripristinato, portava la gran Bretagna a non potersi obbligare a rifiutare o posticipare il riconoscimento di tali colonie. Egli riconosceva in ogni caso che ogni tipo di riconoscimento dovesse arrivare prima dalla Spagna, ma che non potesse essere atteso all’infinito. Ogni interferenza da parte di altre potenze avrebbe inoltre portato la gran Bretagna a riconoscere immediatamente le Colonie.
Il riconoscimento nelle Americhe
Dispaccio di George Canning (25 marzo 1825) Canning spiegò che continuare a ritenere la Spagna responsabile di atti sui quali non esercitava più controllo sarebbe stato sbagliato. Quindi, per poter applicare per tali eventi un principio base del diritto internazionale, quale quello della “responsabilità della comunità politica per atti compiuti da suoi cittadini o sudditi”, alla Gran Bretagna non restava che riconoscere l’esistenza delle colonie spagnole come comunità politiche autonome, tenute a rispettare i diritti/doveri di ogni comunità politica sul piano interno/internazionale.
L’indipendenza della Grecia
Proclama d’Indipendenza (Epidauro, 15 gennaio 1822) La Nazione greca, dopo aver respinto l’Impero Ottomano solo col valore dei suoi figli, dichiara di aver condotto una Guerra Nazionale e Sacra contro la “Potenza Spogliatrice” Ottomana, che ha privato i greci dei propri “diritti di proprietà, di onore e di vita”. I Greci vogliono e reclamano di “essere riammessi nella società europea”, dove li chiamano i costumi e la posizione, nonché di riunirsi alla famiglia cristiana, e di riprendere, fra le nazioni “il posto rapito ingiustamente”.
Riconoscimento Internazionale del regno di Grecia (Londra, 3 febbraio 1830)
Art. 1 La Grecia è uno Stato Indipendente, che in quanto tale godrà di tutti i diritti politici, amministrativi.
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