Estratto del documento

RITO DEL LAVORO

I principi a base del rito del lavoro

L’ordinamento italiano offre al lavoratore una tutela giurisdizionale differenziata (NB: non è un

procedimento speciale ma un rito differenziato che però il legislatore applica anche in ipotesi in cui

la questione non riguarda la materia del lavoro), che gli permette di risolvere le controversie di

lavoro in più modi e cioè attraverso la conciliazione, l’arbitrato e la tutela giurisdizionale che

prevede per la materia del lavoro, un processo caratterizzato da immediatezza, concentrazione ed

oralità, denominato processo del lavoro.

La disciplina del nuovo processo del lavoro è stata introdotta con la Legge 533/1973, la quale ha

“novellato” l’originario titolo IV del Libro Secondo del C.P.C., riducendolo i capi da quattro a due,

di cui uno dedicato alle “controversie individuali di lavoro” e l’altro dedicato alle “controversie in

materia di previdenza e di assistenza obbligatorie”. In particolare, questa legge veniva a concludere

un’evoluzione che aveva avuto come tappa fondamentale l’approvazione della Legge 300/1970,

contenente lo Statuto dei lavoratori: questi ultimi in tal modo, non solo avevano un proprio Statuto,

ma potevano anche avvalersi di un rito differenziato.

Il processo del lavoro differisce profondamente dagli altri procedimenti ed è ispirato alla tutela della

parte più debole, cioè il prestatore di lavoro: infatti, come afferma Proto Pisani si ritiene che il

processo del lavoro è previsto per realizzare il programma di cui all’art. 3 Cost., cioè per supplire la

differenza giudiziaria che sussiste a sfavore del lavoratore (visione pubblicistica del processo). Il

processo del lavoro, come afferma Chiovenda vanta inoltre, un procedimento orale (cioè svolto

davanti al giudice), breve e concentrato (oltre che gratuito): queste finalità sono perseguite dalla

legge che pretende di chiudere il processo in una sola udienza; che enfatizza il divieto delle udienze

di mero rinvio; che impone al giudice di leggere immediatamente il dispositivo in udienza.

Ambito di applicazione del rito del lavoro:

Le controversie affidate alla competenza del giudice del lavoro sono elencate negli artt. 409 cpc.,

(quelle individuali di lavoro) e 442 cpc (quelle in materia di previdenza e di assistenza

obbligatoria).

- l’art. 409 C.P.C. sancisce che “Si osservano le disposizioni del presente capo nelle

controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa (=

rapporti di impiego);

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a

coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle

sezioni specializzate agrarie (= rapporti di natura associativa);

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si

concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale

anche se non a carattere subordinato (= rapporti di parasubordinazione);

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o

prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico,

sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice (cioè i rapporti di pubblico

impiego/NB: con riferimento a questi ultimi, è necessario precisare che nella sua formulazione

originaria, la disposizione aveva scarse possibilità di applicazione, perché in materia di

pubblico impiego vi era la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: il sistema è stato

però, radicalmente mutato in seguito al D. Lgs. 80/1998, che ha provveduto alla distribuzione

delle competenza fra giudice ordinario e giudice amministrativo, in materia di controversie di

lavoro dei pubblici dipendenti. Tale riforma, che si muove nella direzione della progressiva

equiparazione tra impiego pubblico e privato, prevede infatti, la devoluzione del contenzioso

del pubblico impiego al giudice ordinario e la devoluzione alla giurisdizione esclusiva

amministrativa solo di alcune controversie riguardanti le categorie non privatizzate quali :

magistrati; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e forze di polizia dello Stato;

personale della carriera diplomatica e dipendenti universitari. Il legislatore ha infine, avvertito

il rischio che un accumulo di domande giudiziali avrebbe potuto paralizzare l’attività dei

giudici del lavoro e ha operato in due direzioni: da un lato, ha disposto che le questioni attinenti

al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998 continuano ad essere

attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sottoponendo in ogni caso, a

decadenza le controversie non proposte entro il 15 dicembre 2000; dall’altro lato ha introdotto

un tentativo obbligatorio di conciliazione e ha agevolato il ricorso all’arbitrato, qualificato

come irrituale.).

- L’ art 442 C.P.C. estende l’ applicazione di questo rito a tutte le controversie in materia di

previdenza e di assistenza obbligatoria. In particolare, tali controversie sono di tre tipi :

1) derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul

lavoro, le malattie professionali e gli assegni familiari;

2)derivanti dall’applicazione delle norme che riguardano ogni altra forma di previdenza e di

assistenza obbligatoria;

3)derivanti dall’inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza previsti da contratti e

accordi collettivi.

NB: resta tuttavia, ferma la competenza del Giudice di Pace (con conseguente instaurazione del

rito ordinario) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di

prestazioni previdenziali e assistenziali, e la competenza della Corte dei Conti in materia

pensionistica e di responsabilità contabile e per le controversie riguardanti le pensioni di guerra.

In sede previdenziale, il giudice del lavoro è quindi, essenzialmente competente in ordine a

tre rapporti: I- quello contributivo vero e proprio, che riguarda gli obblighi del datore di lavoro

nei confronti dell’ente previdenziale quanto al pagamento dei contribuiti e delle sanzioni civili,

per il caso di omissioni e di irregolarità nel pagamento stesso; II-quello fra datore e prestatore

di lavoro relativo alla posizione assicurativa e al risarcimento del danno nel caso di omissione

contributiva da parte del datore di lavoro (che è tenuto al pagamento anche della quota a carico

del lavoratore); III-quello tra l’ente ed il prestatore di lavoro avente ad oggetto il

riconoscimento del diritto previdenziale e l’erogazione delle prestazioni.

Competenza:

L’art. 413 C.P.C. sotto la rubrica “giudice competente”, detta le regole della competenza per

materia e le regole della competenza per territorio da applicarsi per le controversie in tema di lavoro

ex art. 409 C.P.C.

Per quanto concerne la competenza per materia, è necessario in primo luogo, precisare che a seguito

della soppressione dell’ufficio del pretore, disposta dal D. Lgs. 51/1998, le controversie di lavoro

sono in primo grado, di competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro e in secondo

grado, di competenza della Corte d’Appello. In particolare, la nuova organizzazione prevede la

suddivisione del Tribunale in una sede principale e in due sezioni distaccate; le controversie di

lavoro e di previdenza sono però, trattate elusivamente nella sede principale, salva la possibilità di

deroga di cui all’art. 5 bis D. L. 145/1999, secondo il quale con decreto del Ministro della giustizia

può disporsi che nelle sezioni distaccate di Tribunale aventi sedi in isole, eccettuate la Sicilia e la

Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenziali.

Per quanto riguarda la competenza per territorio, la norma prevede invece, quattro fori, di cui tre

speciali ma alternativi, ed un quarto con competenza residuale al quale si ricorre quando non sia

possibile servirsi dei tre alternativi: l’attore è cioè, libero di scegliere tra i vari fori alternativi

speciali, ma gli incombe l’onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto

della fattispecie legale. In particolare, i tre fori alternativi sono (I)quello del luogo in cui si è

concluso il contratto di lavoro; (II) quello del luogo in cui si trova l’azienda (che corrisponde con

quello in cui si accentrano i poteri di direzione e di amministrazione dell’azienda) e (III)quello del

luogo in cui si trova una dipendenza dell’azienda alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale

egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; il quarto foro è infine, quello generale

delle persone fisiche di cui all’art. 18. (NB:Nel secondo e nel terzo caso inoltre, la competenza

permane anche dopo il trasferimento dell’azienda o la sua cessione, purché la domanda sia proposta

entro sei mesi da tali eventi).

Esistono deroghe a questa competenza per territorio:

1) per le controversie che hanno ad oggetto rapporti parasubordinati (quelli indicati dall’ art. 409

numero 3), l’ art 413 , comma 4, sancisce che ad essere competente è il giudice nella cui

circoscrizione si trova il domicilio del lavoratore = si tratta di una norma di maggior favore per i

lavoratori subordinati;

2) per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

compente è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era

addetto al momento della cessazione del rapporti (ex art. 413, comma 5).

La competenza in materia di lavoro è inderogabile: sancisce infatti, l’ultimo comma dell’art. 413

C.P.C. che “Sono nulle le clausole derogatorie della competenza per territorio”. Si tratta, però, di

una inderogabilità “sui generis”, poiché non è accompagnata (come di logica dovrebbe essere) dalla

sua rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio: ai sensi dell’art. 428 C.P.C. infatti,

“L’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’art.

416 ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’art. 420 (cioè l’udienza di

discussione)”: ciò significa quindi, che l’incompetenza potrebbe non essere rilevata e che dunque

“ex post” si potrebbe avere il radicamento della competenza presso un giudice che inizialmente non

l’aveva.

Precisa poi, la norma al secondo comma, che “Quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata

ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al Tribunale in funzione del giudice del

lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito

speciale”.

Dal combinato disposto dell’art. 428, secondo comma, cpc e 427 cpc si ricava poi, che la

risoluzione delle questioni di incompetenza viene resa attraverso ordinanza: sancisce infatti l’art.

427 cpc che :“Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente

capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella

sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie; altrimenti la

rimette con ordinanza al giudice competente” (NB: ciò si ritrova nel rito del lavoro il modello che

solo a seguito delle 60/09 è stato adottato nel processo ordinario: qualora il giudice decide soltanto

sulla questione di competenza, deve pronunciarsi con ordinanza, impugnabile con regolamento di

competenza; viceversa qualora il giudice decide sull’intera causa, oltre che sulla competenza, deve

pronunciarsi con sentenza, non impugnabile con regolamento di competenza)

Modificazione del rito del processo:

Gli artt. 426 e 427 C.P.C. disciplinano invece, l’ipotesi in cui il processo si sta trattando con un

rito diverso da quello con cui dovrebbe esse

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Rito del lavoro, Diritto processuale civile Pag. 1 Rito del lavoro, Diritto processuale civile Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Rito del lavoro, Diritto processuale civile Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Rito del lavoro, Diritto processuale civile Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giusyci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Auletta Ferruccio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community