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Rito del lavoro

I principi a base del rito del lavoro

L'ordinamento italiano offre al lavoratore una tutela giurisdizionale differenziata (NB: non è un procedimento speciale ma un rito differenziato che però il legislatore applica anche in ipotesi in cui la questione non riguarda la materia del lavoro), che gli permette di risolvere le controversie di lavoro in più modi e cioè attraverso la conciliazione, l'arbitrato e la tutela giurisdizionale che prevede per la materia del lavoro, un processo caratterizzato da immediatezza, concentrazione ed oralità, denominato processo del lavoro.

La disciplina del nuovo processo del lavoro è stata introdotta con la Legge 533/1973, la quale ha “novellato” l'originario titolo IV del Libro Secondo del C.P.C., riducendolo i capi da quattro a due, di cui uno dedicato alle “controversie individuali di lavoro” e l'altro dedicato alle “controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie”. In particolare, questa legge veniva a concludere un'evoluzione che aveva avuto come tappa fondamentale l'approvazione della Legge 300/1970, contenente lo Statuto dei lavoratori: questi ultimi in tal modo, non solo avevano un proprio Statuto, ma potevano anche avvalersi di un rito differenziato.

Il processo del lavoro differisce profondamente dagli altri procedimenti ed è ispirato alla tutela della parte più debole, cioè il prestatore di lavoro: infatti, come afferma Proto Pisani si ritiene che il processo del lavoro è previsto per realizzare il programma di cui all'art. 3 Cost., cioè per supplire la differenza giudiziaria che sussiste a sfavore del lavoratore (visione pubblicistica del processo). Il processo del lavoro, come afferma Chiovenda, vanta inoltre, un procedimento orale (cioè svolto davanti al giudice), breve e concentrato (oltre che gratuito): queste finalità sono perseguite dalla legge che pretende di chiudere il processo in una sola udienza; che enfatizza il divieto delle udienze di mero rinvio; che impone al giudice di leggere immediatamente il dispositivo in udienza.

Ambito di applicazione del rito del lavoro

Le controversie affidate alla competenza del giudice del lavoro sono elencate negli artt. 409 cpc., (quelle individuali di lavoro) e 442 cpc (quelle in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria).

  • L'art. 409 C.P.C. sancisce che “Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
    • Rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa (=rapporti di impiego);
    • Rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie (= rapporti di natura associativa);
    • Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato (= rapporti di parasubordinazione);
    • Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
    • Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice (cioè i rapporti di pubblico impiego).

NB: Con riferimento agli ultimi rapporti, è necessario precisare che nella sua formulazione originaria, la disposizione aveva scarse possibilità di applicazione, perché in materia di pubblico impiego vi era la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il sistema è stato però, radicalmente mutato in seguito al D. Lgs. 80/1998, che ha provveduto alla distribuzione delle competenza fra giudice ordinario e giudice amministrativo, in materia di controversie di lavoro dei pubblici dipendenti. Tale riforma, che si muove nella direzione della progressiva equiparazione tra impiego pubblico e privato, prevede infatti, la devoluzione del contenzioso del pubblico impiego al giudice ordinario e la devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa solo di alcune controversie riguardanti le categorie non privatizzate quali: magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e forze di polizia dello Stato, personale della carriera diplomatica e dipendenti universitari.

Il legislatore ha infine, avvertito il rischio che un accumulo di domande giudiziali avrebbe potuto paralizzare l'attività dei giudici del lavoro e ha operato in due direzioni: da un lato, ha disposto che le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998 continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sottoponendo in ogni caso, a decadenza le controversie non proposte entro il 15 dicembre 2000; dall'altro lato ha introdotto un tentativo obbligatorio di conciliazione e ha agevolato il ricorso all'arbitrato, qualificato come irrituale.

  • L’art 442 C.P.C. estende l’applicazione di questo rito a tutte le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria. In particolare, tali controversie sono di tre tipi:
    • Derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e gli assegni familiari;
    • Derivanti dall’applicazione delle norme che riguardano ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatoria;
    • Derivanti dall’inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza previsti da contratti e accordi collettivi.

NB: Resta tuttavia, ferma la competenza del Giudice di Pace (con conseguente instaurazione del rito ordinario) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali, e la competenza della Corte dei Conti in materia pensionistica e di responsabilità contabile e per le controversie riguardanti le pensioni di guerra.

In sede previdenziale, il giudice del lavoro è quindi, essenzialmente competente in ordine a tre rapporti:

  • I - Quello contributivo vero e proprio, che riguarda gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale quanto al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili, per il caso di omissioni e di irregolarità nel pagamento stesso;
  • II - Quello fra datore e prestatore di lavoro relativo alla posizione assicurativa e al risarcimento del danno nel caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro (che è tenuto al pagamento anche della quota a carico del lavoratore);
  • III - Quello tra l’ente ed il prestatore di lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del diritto previdenziale e l’erogazione delle prestazioni.

Competenza

L'art. 413 C.P.C. sotto la rubrica “giudice competente”, detta le regole della competenza per materia e le regole della competenza per territorio da applicarsi per le controversie in tema di lavoro ex art. 409 C.P.C.

Per quanto concerne la competenza per materia, è necessario in primo luogo, precisare che a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, disposta dal D. Lgs. 51/1998, le controversie di lavoro sono in primo grado, di competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro e in secondo grado, di competenza della Corte d'Appello. In particolare, la nuova organizzazione prevede la suddivisione del Tribunale in una sede principale e in due sezioni distaccate; le controversie di lavoro e di previdenza sono però, trattate elusivamente nella sede principale, salva la possibilità di deroga di cui all'art. 5 bis D. L. 145/1999, secondo il quale con decreto del Ministro della giustizia può disporsi che nelle sezioni distaccate di Tribunale aventi sedi in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenziali.

Per quanto riguarda la competenza per territorio, la norma prevede invece, quattro fori, di cui tre speciali ma alternativi, ed un quarto con competenza residuale al quale si ricorre quando non sia possibile servirsi dei tre alternativi: l'attore è cioè libero di scegliere tra i vari fori alternativi speciali, ma gli incombe l'onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale. In particolare, i tre fori alternativi sono:

  • (I) Quello del luogo in cui si è concluso il contratto di lavoro;
  • (II) Quello del luogo in cui si trova l'azienda (che corrisponde con quello in cui si accentrano i poteri di direzione e di amministrazione dell'azienda);
  • (III) Quello del luogo in cui si trova una dipendenza dell'azienda alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
  • Il quarto foro è infine, quello generale delle persone fisiche di cui all'art. 18.

NB: Nel secondo e nel terzo caso inoltre, la competenza permane anche dopo il trasferimento dell'azienda o la sua cessione, purché la domanda sia proposta entro sei mesi da tali eventi.

Deroghe alla competenza per territorio

  • Per le controversie che hanno ad oggetto rapporti parasubordinati (quelli indicati dall’art. 409 numero 3), l’art 413, comma 4, sancisce che ad essere competente è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del lavoratore = si tratta di una norma di maggior favore per i lavoratori subordinati;
  • Per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione competente è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto (ex art. 413, comma 5).

La competenza in materia di lavoro è inderogabile: sancisce infatti, l'ultimo comma dell'art. 413 C.P.C. che “Sono nulle le clausole derogatorie della competenza per territorio”. Si tratta, però, di una inderogabilità “sui generis”, poiché non è accompagnata (come di logica dovrebbe essere) dalla sua rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio: ai sensi dell'art. 428 C.P.C. infatti, “L’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’art. 416 ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’art. 420 (cioè l’udienza di discussione)”: ciò significa quindi, che l’incompetenza potrebbe non essere rilevata e che dunque “ex post” si potrebbe avere il radicamento della competenza presso un giudice che inizialmente non l’aveva.

Precisa poi, la norma al secondo comma, che “Quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al Tribunale in funzione del giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale”.

Dal combinato disposto dell’art. 428, secondo comma, cpc e 427 cpc si ricava poi, che la risoluzione delle questioni di incompetenza viene resa attraverso ordinanza: sancisce infatti l’art. 427 cpc che: “Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie; altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente”.

NB: Ciò si ritrova nel rito del lavoro il modello che solo a seguito delle 60/09 è stato adottato nel processo ordinario: qualora il giudice decide soltanto sulla questione di competenza, deve pronunciarsi con ordinanza, impugnabile con regolamento di competenza; viceversa qualora il giudice decide sull’intera causa, oltre che sulla competenza, deve pronunciarsi con sentenza, non impugnabile con regolamento di competenza.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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