RITO DEL LAVORO
I principi a base del rito del lavoro
L’ordinamento italiano offre al lavoratore una tutela giurisdizionale differenziata (NB: non è un
procedimento speciale ma un rito differenziato che però il legislatore applica anche in ipotesi in cui
la questione non riguarda la materia del lavoro), che gli permette di risolvere le controversie di
lavoro in più modi e cioè attraverso la conciliazione, l’arbitrato e la tutela giurisdizionale che
prevede per la materia del lavoro, un processo caratterizzato da immediatezza, concentrazione ed
oralità, denominato processo del lavoro.
La disciplina del nuovo processo del lavoro è stata introdotta con la Legge 533/1973, la quale ha
“novellato” l’originario titolo IV del Libro Secondo del C.P.C., riducendolo i capi da quattro a due,
di cui uno dedicato alle “controversie individuali di lavoro” e l’altro dedicato alle “controversie in
materia di previdenza e di assistenza obbligatorie”. In particolare, questa legge veniva a concludere
un’evoluzione che aveva avuto come tappa fondamentale l’approvazione della Legge 300/1970,
contenente lo Statuto dei lavoratori: questi ultimi in tal modo, non solo avevano un proprio Statuto,
ma potevano anche avvalersi di un rito differenziato.
Il processo del lavoro differisce profondamente dagli altri procedimenti ed è ispirato alla tutela della
parte più debole, cioè il prestatore di lavoro: infatti, come afferma Proto Pisani si ritiene che il
processo del lavoro è previsto per realizzare il programma di cui all’art. 3 Cost., cioè per supplire la
differenza giudiziaria che sussiste a sfavore del lavoratore (visione pubblicistica del processo). Il
processo del lavoro, come afferma Chiovenda vanta inoltre, un procedimento orale (cioè svolto
davanti al giudice), breve e concentrato (oltre che gratuito): queste finalità sono perseguite dalla
legge che pretende di chiudere il processo in una sola udienza; che enfatizza il divieto delle udienze
di mero rinvio; che impone al giudice di leggere immediatamente il dispositivo in udienza.
Ambito di applicazione del rito del lavoro:
Le controversie affidate alla competenza del giudice del lavoro sono elencate negli artt. 409 cpc.,
(quelle individuali di lavoro) e 442 cpc (quelle in materia di previdenza e di assistenza
obbligatoria).
- l’art. 409 C.P.C. sancisce che “Si osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa (=
rapporti di impiego);
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a
coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle
sezioni specializzate agrarie (= rapporti di natura associativa);
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale
anche se non a carattere subordinato (= rapporti di parasubordinazione);
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o
prevalentemente attività economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico,
sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice (cioè i rapporti di pubblico
impiego/NB: con riferimento a questi ultimi, è necessario precisare che nella sua formulazione
originaria, la disposizione aveva scarse possibilità di applicazione, perché in materia di
pubblico impiego vi era la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: il sistema è stato
però, radicalmente mutato in seguito al D. Lgs. 80/1998, che ha provveduto alla distribuzione
delle competenza fra giudice ordinario e giudice amministrativo, in materia di controversie di
lavoro dei pubblici dipendenti. Tale riforma, che si muove nella direzione della progressiva
equiparazione tra impiego pubblico e privato, prevede infatti, la devoluzione del contenzioso
del pubblico impiego al giudice ordinario e la devoluzione alla giurisdizione esclusiva
amministrativa solo di alcune controversie riguardanti le categorie non privatizzate quali :
magistrati; avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e forze di polizia dello Stato;
personale della carriera diplomatica e dipendenti universitari. Il legislatore ha infine, avvertito
il rischio che un accumulo di domande giudiziali avrebbe potuto paralizzare l’attività dei
giudici del lavoro e ha operato in due direzioni: da un lato, ha disposto che le questioni attinenti
al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998 continuano ad essere
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sottoponendo in ogni caso, a
decadenza le controversie non proposte entro il 15 dicembre 2000; dall’altro lato ha introdotto
un tentativo obbligatorio di conciliazione e ha agevolato il ricorso all’arbitrato, qualificato
come irrituale.).
- L’ art 442 C.P.C. estende l’ applicazione di questo rito a tutte le controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatoria. In particolare, tali controversie sono di tre tipi :
1) derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul
lavoro, le malattie professionali e gli assegni familiari;
2)derivanti dall’applicazione delle norme che riguardano ogni altra forma di previdenza e di
assistenza obbligatoria;
3)derivanti dall’inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza previsti da contratti e
accordi collettivi.
NB: resta tuttavia, ferma la competenza del Giudice di Pace (con conseguente instaurazione del
rito ordinario) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di
prestazioni previdenziali e assistenziali, e la competenza della Corte dei Conti in materia
pensionistica e di responsabilità contabile e per le controversie riguardanti le pensioni di guerra.
In sede previdenziale, il giudice del lavoro è quindi, essenzialmente competente in ordine a
tre rapporti: I- quello contributivo vero e proprio, che riguarda gli obblighi del datore di lavoro
nei confronti dell’ente previdenziale quanto al pagamento dei contribuiti e delle sanzioni civili,
per il caso di omissioni e di irregolarità nel pagamento stesso; II-quello fra datore e prestatore
di lavoro relativo alla posizione assicurativa e al risarcimento del danno nel caso di omissione
contributiva da parte del datore di lavoro (che è tenuto al pagamento anche della quota a carico
del lavoratore); III-quello tra l’ente ed il prestatore di lavoro avente ad oggetto il
riconoscimento del diritto previdenziale e l’erogazione delle prestazioni.
Competenza:
L’art. 413 C.P.C. sotto la rubrica “giudice competente”, detta le regole della competenza per
materia e le regole della competenza per territorio da applicarsi per le controversie in tema di lavoro
ex art. 409 C.P.C.
Per quanto concerne la competenza per materia, è necessario in primo luogo, precisare che a seguito
della soppressione dell’ufficio del pretore, disposta dal D. Lgs. 51/1998, le controversie di lavoro
sono in primo grado, di competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro e in secondo
grado, di competenza della Corte d’Appello. In particolare, la nuova organizzazione prevede la
suddivisione del Tribunale in una sede principale e in due sezioni distaccate; le controversie di
lavoro e di previdenza sono però, trattate elusivamente nella sede principale, salva la possibilità di
deroga di cui all’art. 5 bis D. L. 145/1999, secondo il quale con decreto del Ministro della giustizia
può disporsi che nelle sezioni distaccate di Tribunale aventi sedi in isole, eccettuate la Sicilia e la
Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenziali.
Per quanto riguarda la competenza per territorio, la norma prevede invece, quattro fori, di cui tre
speciali ma alternativi, ed un quarto con competenza residuale al quale si ricorre quando non sia
possibile servirsi dei tre alternativi: l’attore è cioè, libero di scegliere tra i vari fori alternativi
speciali, ma gli incombe l’onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto
della fattispecie legale. In particolare, i tre fori alternativi sono (I)quello del luogo in cui si è
concluso il contratto di lavoro; (II) quello del luogo in cui si trova l’azienda (che corrisponde con
quello in cui si accentrano i poteri di direzione e di amministrazione dell’azienda) e (III)quello del
luogo in cui si trova una dipendenza dell’azienda alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale
egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; il quarto foro è infine, quello generale
delle persone fisiche di cui all’art. 18. (NB:Nel secondo e nel terzo caso inoltre, la competenza
permane anche dopo il trasferimento dell’azienda o la sua cessione, purché la domanda sia proposta
entro sei mesi da tali eventi).
Esistono deroghe a questa competenza per territorio:
1) per le controversie che hanno ad oggetto rapporti parasubordinati (quelli indicati dall’ art. 409
numero 3), l’ art 413 , comma 4, sancisce che ad essere competente è il giudice nella cui
circoscrizione si trova il domicilio del lavoratore = si tratta di una norma di maggior favore per i
lavoratori subordinati;
2) per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione
compente è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era
addetto al momento della cessazione del rapporti (ex art. 413, comma 5).
La competenza in materia di lavoro è inderogabile: sancisce infatti, l’ultimo comma dell’art. 413
C.P.C. che “Sono nulle le clausole derogatorie della competenza per territorio”. Si tratta, però, di
una inderogabilità “sui generis”, poiché non è accompagnata (come di logica dovrebbe essere) dalla
sua rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio: ai sensi dell’art. 428 C.P.C. infatti,
“L’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’art.
416 ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’art. 420 (cioè l’udienza di
discussione)”: ciò significa quindi, che l’incompetenza potrebbe non essere rilevata e che dunque
“ex post” si potrebbe avere il radicamento della competenza presso un giudice che inizialmente non
l’aveva.
Precisa poi, la norma al secondo comma, che “Quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata
ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al Tribunale in funzione del giudice del
lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito
speciale”.
Dal combinato disposto dell’art. 428, secondo comma, cpc e 427 cpc si ricava poi, che la
risoluzione delle questioni di incompetenza viene resa attraverso ordinanza: sancisce infatti l’art.
427 cpc che :“Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente
capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella
sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie; altrimenti la
rimette con ordinanza al giudice competente” (NB: ciò si ritrova nel rito del lavoro il modello che
solo a seguito delle 60/09 è stato adottato nel processo ordinario: qualora il giudice decide soltanto
sulla questione di competenza, deve pronunciarsi con ordinanza, impugnabile con regolamento di
competenza; viceversa qualora il giudice decide sull’intera causa, oltre che sulla competenza, deve
pronunciarsi con sentenza, non impugnabile con regolamento di competenza)
Modificazione del rito del processo:
Gli artt. 426 e 427 C.P.C. disciplinano invece, l’ipotesi in cui il processo si sta trattando con un
rito diverso da quello con cui dovrebbe esse
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