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Processo ordinario di cognizione

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. L'atto di citazione deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 163 e deve essere sottoscritto ai sensi dell'art. 125. L'atto di citazione deve essere consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.

Entro 10 giorni dalla notificazione della citazione, ovvero entro 5 giorni nel caso di abbreviazione di termini, l'attore deve costituirsi depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo. Il convenuto deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza, ovvero almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione di termini, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota di iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale e contemporaneamente forma il fascicolo d'ufficio. Dopo aver formato tale fascicolo, il cancelliere deve presentarlo senza indugio al presidente del tribunale affinché designi il giudice istruttore.

Nel giorno fissato nell'atto di citazione, il giudice dà inizio alla trattazione. Dopo le verifiche preliminari concernenti la regolare instaurazione del processo e del contraddittorio, nonché dopo l'eventuale esperimento dell'interrogatorio libero e del tentativo (infruttuoso) di conciliazione previsti dall'art. 185, l'art. 183 prevede una serie di possibili attività delle parti, talora sollecitabili dallo stesso giudice, dirette a pervenire ad una compiuta definizione dell'oggetto del giudizio e dei fatti sui quali, se del caso, dovranno poi assumersi prove.

La trattazione della causa è per principio orale, ancorché debba redigersene un processo verbale. Tuttavia, il co 6 dell'art. 183 prevede che le parti, anziché provvedere direttamente in udienza alle attività di precisazione e modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già formulate e alle attività di integrazione delle iniziali richieste istruttorie, possono farlo successivamente, per iscritto, chiedendo al giudice l'assegnazione di un triplo termine perentorio.

Dopo la trattazione sarebbe esclusa qualunque nuova allegazione di nuovi fatti principali che implichino la proposizione di domande o di eccezioni (in senso stretto) nuove, oppure la modifica di quelle compiutamente e validamente già proposte.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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