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Appunti di diritto processuale civile: rito ordinario di primo grado e appello Pag. 1
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L'APPELLO

L'appello va proposto entro 30 g decorrenti dal giorno in cui la sentenza è

stata notificata ai sensi dell'art. 285. L'appello è soggetto anche ad un

ulteriore termine di decadenza che scade ineluttabilmente 6 mesi dopo la

pubblicazione della sentenza.

Competente per il giudizio d'appello è il giudice immediatamente superiore a

quello che ha pronunciato la sentenza impugnata.

L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art.

163. Deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a

pena di inammissibilità: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si

intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione

del fatto compiuta dal giudice di primo grado; b) l'indicazione delle

circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini

della decisione impugnata.

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e se proposte

devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Tuttavia, possono

domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza

impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche

d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere

prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto

proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non

imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i

procedimenti davanti al tribunale. Il che significa che l'appellante deve

costituirsi entro 10 g dalla notifica dell'atto introduttivo e l'appellato almeno

20 g dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.

Il cancelliere dovrà provvedere su istanza della parte che si costituisce per

prima all'iscrizione della causa a ruolo e alla formazione del fascicolo d'ufficio,

chiedendo altresì al cancelliere del giudice a quo che gli trasmetta il fascicolo

del relativo procedimento.

Lo svolgimento del processo di appello è, di regola, molto più semplice

rispetto a quello di prima istanza, non foss'altro perché accade assai di rado

che vengano ammesse o disposte d'ufficio nuove prove e debba pertanto

avere luogo una fase istruttoria. Dunque, solitamente l'attività del giudice si

riduce alla trattazione, che può spesso esaurirsi in un'unica udienza, seguita

dalla precisazione delle conclusioni e dallo scambio delle difese scritte

conclusive. Nella prima udienza il giudice deve anzitutto verificare la regolare

costituzione del giudizio e delle stesse parti e pronunciare ,con ordinanza,

qualora ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti occorrenti per porre

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mariagrazia.dispirito di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Fabiani Ernesto.