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L'APPELLO
L'appello va proposto entro 30 g decorrenti dal giorno in cui la sentenza è
stata notificata ai sensi dell'art. 285. L'appello è soggetto anche ad un
ulteriore termine di decadenza che scade ineluttabilmente 6 mesi dopo la
pubblicazione della sentenza.
Competente per il giudizio d'appello è il giudice immediatamente superiore a
quello che ha pronunciato la sentenza impugnata.
L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art.
163. Deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a
pena di inammissibilità: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si
intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado; b) l'indicazione delle
circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini
della decisione impugnata.
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e se proposte
devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Tuttavia, possono
domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza
impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche
d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere
prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto
proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non
imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i
procedimenti davanti al tribunale. Il che significa che l'appellante deve
costituirsi entro 10 g dalla notifica dell'atto introduttivo e l'appellato almeno
20 g dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Il cancelliere dovrà provvedere su istanza della parte che si costituisce per
prima all'iscrizione della causa a ruolo e alla formazione del fascicolo d'ufficio,
chiedendo altresì al cancelliere del giudice a quo che gli trasmetta il fascicolo
del relativo procedimento.
Lo svolgimento del processo di appello è, di regola, molto più semplice
rispetto a quello di prima istanza, non foss'altro perché accade assai di rado
che vengano ammesse o disposte d'ufficio nuove prove e debba pertanto
avere luogo una fase istruttoria. Dunque, solitamente l'attività del giudice si
riduce alla trattazione, che può spesso esaurirsi in un'unica udienza, seguita
dalla precisazione delle conclusioni e dallo scambio delle difese scritte
conclusive. Nella prima udienza il giudice deve anzitutto verificare la regolare
costituzione del giudizio e delle stesse parti e pronunciare ,con ordinanza,
qualora ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti occorrenti per porre