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TERZI GIURIDICAMENTE INTERESSATI: I TERZI TITOLARI DI DIRITTI DIPENDENTI
Il nodo probabilmente più intricato della teoria dei limiti soggettivi è quello giudicato: qui si tratta di verificare se in un secondo processo il giudicato possa estendersi nei confronti di soggetti titolari di diritti e rapporti dipendenti da quello già accertato. La disciplina applicabile è diversa a seconda del momento in cui il terzo ha acquistato il diritto: dopo la proposizione della domanda giudiziale relativa al diritto pregiudiziale, oppure anteriormente alla litispendenza riguardo al diritto pregiudiziale.
Iniziando dal primo ambito, secondo la giurisprudenza e la dottrina assolutamente maggioritaria in base all'art 2909 cc il terzo che ha acquistato il diritto dipendente posteriormente al giudicato è ad esso vincolato (in qualità di avente causa). Per un verso infatti è giusto che il terzo acquisti il diritto così.
come risultato dall'accertamento compiuto; per altro verso le garanzie di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché il diritto di azione e di difesa del dante causa e della controparte, risulterebbero compromessi se si consentisse al terzo acquirente, che è rimasto estraneo al giudizio e che nemmeno poteva parteciparvi, di disconoscere il contenuto della sentenza. Se invece l'acquisto del terzo avviene durante il processo, trova applicazione l'art. 111 cpc. In forza di questa disposizione il processo prosegue fra le parti originarie, ed il successore nel diritto controverso è vincolato agli effetti della pronuncia di merito emessa nei confronti del proprio dante causa e della controparte: ciò anche nel caso in cui egli sia rimasto estraneo al giudizio (è possibile infatti che venga chiamato o che, salvo le norme sull'acquisto in buona fede e sulla trascrizione delle domande, si intervenga spontaneamente), intende qui.della litispendenza, non viene pregiudicato dalla successiva trascrizione dell'atto costitutivo del diritto del terzo. In questi casi, il terzo acquirente non subisce conseguenze negative nel caso in cui il dante causa perda la causa. La compressione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio a danno del terzo è evidente. Infatti, anche se il terzo ha la possibilità di intervenire o essere chiamato nel processo e di esercitare i mezzi di impugnazione propri delle parti, la pronuncia del giudice è efficace nei suoi confronti anche se non ha potuto partecipare al processo. Tuttavia, questa compressione delle garanzie del terzo è necessaria per assicurare tutela alla controparte del cedente, che non può e non deve vedere la propria vittoria vanificata dalla cessione. L'esistenza e il contenuto del diritto dei terzi titolari di diritti dipendenti acquisiti prima della litispendenza non vengono pregiudicati dalla successiva trascrizione dell'atto costitutivo del diritto del terzo.del processo, è condizionato dall'esistenza e dal contenuto di un rapporto pregiudiziale oggetto di accertamento: nel secondo processo, il terzo è vincolato al giudicato formato sul rapporto condizionante, all'esito di un giudizio cui il terzo non ha partecipato e in cui non è stato posto in condizione di partecipare? Nella dottrina italiana si rinvengono, sostanzialmente, quattro differenti impostazioni: a) secondo una tesi prevalente sino agli anni '70 del secolo scorso, il giudicato opera non solo fra le parti originarie ma anche nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento che siano titolari di diritti e rapporti giuridici per la cui esistenza e contenuto sia rilevante la precedente decisione: di conseguenza, al ricorrere di un nesso di pregiudizialità-dipendenza, l'efficacia del giudicato sul rapporto condizionante si estende sempre nel processo relativo al rapporto dipendente, e gli unici rimedi previsti dalla legge aTutela del terzo: sono l'intervento adesivo dipendente (in via preventiva) o l'opposizione di terzo revocatoria (in via successiva);
Un altro orientamento distingue l'autorità di cosa giudicata della sentenza dai suoi effetti, e ritiene che la decisione spieghi efficacia nei riguardi di terzi titolari di rapporti dipendenti, i quali possono sottrarvisi dimostrando nel secondo giudizio che la sentenza invocata nei loro confronti è ingiusta, cioè che esistevano ragioni sufficienti per un diverso accertamento del rapporto pregiudiziale;
Per la tesi più restrittiva i principi costituzionali del diritto di difesa e del contraddittorio si oppongono ad una generalizzata efficacia della sentenza avente ad oggetto il diritto pregiudiziale nei riguardi dei terzi titolari di diritti dipendenti, anche se non è escluso che per alcune ipotesi di interesse pubblico essi siano vincolati agli effetti del giudicato inter alios;
d) infine secondo un ulteriore teoria, i principi costituzionali più volte richiamati impediscono che il terzo titolare di un diritto dipendente sia vincolato al giudicato altrui relativo al rapporto pregiudiziale, anche se talvolta la conformazione che in alcuni casi assume il nesso di pregiudizialità-dipendenza impone la propagazione degli effetti al terzo: ciò avviene quando il nesso di pregiudizialità-dipendenza non abbia carattere istantaneo bensì permanente, poiché in tali casi il terzo subisce gli effetti della sentenza inter alios così come è esposto agli atti dispositivi compiuti dalle parti del rapporto pregiudiziale. L'interprete è chiamato dunque a compiere una scelta fra valori contrastanti: da un lato il coordinamento fra rapporti sostanziali, la certezza e la stabilità della circolazione dei diritti, l'economia processuale; dall'altro la tutela del diritto di azione e di difesa dei terzi ed ilRispetto del principio del contraddittorio. Le origini storiche della teoria dell'efficacia riflessa, è oggi probabilmente, pur comprendendo opportuno (se non doveroso) distaccarsi da essa: questa conclusione può trovare deroga in espresse (ad es. l'art. 1595 cc prevede che la statuizione resa tra norme di diritto positivo locatore e conduttore è efficace anche nei confronti del subconduttore), che tutelano interessi di rango equivalente o di carattere generale o pubblico, fermo restando che anche in questi casi da individuarsi con assoluta attenzione e con estremo rigore è necessario assicurare ai terzi azioni e difese adeguate, sia per evitare o porre rimedio a condotte fraudolente a loro danno, sia per consentirgli di dimostrare l'ingiustizia della sentenza nel giudizio ai terzi degli effetti di un giudicato altrui in cui essa venga invocata. Quanto detto vale per l'estensione di contenuto sfavorevole per i loro diritti ed interessi: niente
vieta invece che il terzo possa avvantaggiarsi dell'accertamento reso inter alios quando esso sia a lui favorevole. Tale principio dunque vale non solo se viene in rilievo un rapporto plurisoggettivo, ma anche se vengono in rilievo rapporti connessi per pregiudizialità-dipendenza (efficacia del giudicato secondum eventum litis). Il soggetto a cui nel secondo giudizio è opposta (dal terzo) la sentenza anteriore, non può lamentare la lesione del suo diritto di difesa, in quanto la prima pronuncia è stata emessa all'esito di un giudizio del quale egli è stato legittimo contraddittore. Verifichiamo adesso se e in quale misura tali principi trovino conferma nella prassi applicativa. In realtà la giurisprudenza non fornisce risposte univoche: analizzando i precedenti giurisprudenziali infatti troviamo a) pronunce secondo cui l'attore del giudizio relativo al diritto dipendente, può opporre al convenuto il giudicato.(di contenuto a se favorevole) relativo al rapporto pregiudiziale, emesso all'esito del processo fra convenuto ed un altro soggetto in cui l'attore del secondo giudizio era rimasto estraneo (x es nel 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che l'INPS, in quanto titolare di diritti dipendenti da quelli accertati da una precedente sentenza emessa tra datore di lavoro e lavoratori, può avvalersi di quest'ultima pronuncia nei confronti del datore di lavoro);
b) pronunce secondo cui, nel giudizio relativo al rapporto dipendente, il giudicato avente ad oggetto il rapporto pregiudiziale NON è vincolante nei confronti del soggetto rimasto estraneo al primo giudizio (x es nel 2007 la cassazione ha affermato che la sentenza che dichiara la proprietà comune di due persone su un fabbricato non è vincolante per il terzo che, in data anteriore all'instaurazione del primo processo, aveva acquisito da uno dei suddetti soggetti un appartamento situato nel
predetto fabbricato sulla base del presupposto che questi ne fosse il proprietario esclusivo);
c) pronunce secondo cui, nel giudizio relativo al rapporto dipendente, il giudicato avente ad oggetto il rapporto pregiudiziale è vincolante nei confronti del soggetto rimasto estraneo al primo giudizio (x es nel 2012 la cassazione ha affermato che la sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti del responsabile di un sinistro stradale esplica efficacia riflessa nei confronti dell'assicuratore che non è stato parte nel primo giudizio).
Da questa disamina si può concludere che le regole applicate dalla giurisprudenza, seppur con alcuni sbandamenti e talune contraddizioni, convergono nelle loro linee di fondo con i principi illustrati in precedenza. In particolare si riconosce che il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra rapporti di regola non implica efficacia riflessa del giudicato nei confronti del terzo: i valori fondamentali del processo postulano,
come condizione necessaria per la soggezione del terzo all'efficacia vincolante del giudicato, che egli sia posto in grado di partecipare al giudizio. Non confligge con tali principi, ma anzi è con essi coerente, la possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza al terzo di avvalersi dell'accertamento reso nei confronti del suo contraddittore, quando esso sia per lui favorevole: anche nell'ambito dei rapporti connessi per pregiudizialità-dipendenza è ammessa dunque una portata differenziata del giudicato secondo l'eventum litis. Appare quindi lecito attendersi che la giurisprudenza saprà ricondurre a sistema anche quei precedenti che, in contraddizione con queste regole, affermano che il terzo titolare del diritto dipendente sia vincolato anche dalla sentenza inter alios a lui sfavorevole. I limiti soggettivi di efficacia della sentenza nei giudizi collettivi L'ultimo tema da esaminare in relazione ai limiti soggettivi del giudicato,riguarda l'efficacia soggettiva della sentenza emessa all'esito di giudizi collettivi. Per la tutela di interessi di carattere sovraindividuale, il nostro ordinamento attribuisce la legittimazione a far valere l'efficacia soggettiva della sentenza emessa all'esito di giudizi collettivi.