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Art 2909 cc: Cosa giudicata

Autorità di cosa giudicata e tutela dichiarativa

L'art 2909 cc afferma che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa. L'art 324 cpc invece afferma che si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso in cassazione, né a revocazione ordinaria (motivi numero 4 e 5 dell'art 395 cpc).

Mentre l'art 2909 cc prevede la cosa giudicata sostanziale, l'art 324 cpc disciplina la cosa giudicata formale: mentre la prima riguarda l'autorità di norma per il caso concreto che la sentenza passata in giudicato formale acquista per il futuro, di conseguenza nessun giudice può accogliere domande dirette in qualsiasi modo a togliere o diminuire un bene della vita conseguito in virtù di un precedente atto giudiziario riferito alla stessa persona; la seconda invece riguarda il semplice divenire definitivo ed irretrattabile della sentenza.

Giudicato formale e sostanziale sono entrambi necessari per imporre la certezza delle relazioni giuridiche, e il giudicato formale infatti è presupposto per l'operatività del giudicato sostanziale. Va fatta anche una precisazione, perché abbiamo detto che il giudicato formale sancisce la raggiunta stabilità della sentenza, che si realizza quando essa non è più impugnabile con i mezzi ordinari, con conseguente sanatoria di tutti i vizi esclusi quelli che ne determinano l'inesistenza e quelli che giustificano la proposizione dei rimedi straordinari.

In realtà però oggi la stabilità della sentenza può essere superata anche sulla base di altri presupposti: vengono in evidenza da un lato la rimessione in termini, che può operare anche rispetto al termine per impugnare, e dall'altro il fatto che la sentenza sia in contrasto col diritto europeo e sia viziata dal fatto che il giudice di ultima istanza abbia omesso di dare corso alla rimessione pregiudiziale.

Sentenze idonee al giudicato

Le uniche sentenze idonee a passare in giudicato in senso sostanziale sono le sentenze definitive e parzialmente definitive di merito, in quanto per loro natura mirano a proteggere i risultati del processo al di fuori del processo stesso. Le sentenze parziali di merito e quelle parziali o definitive di rito invece (su questioni di procedura) sono idonee solo ad un giudicato formale, in quanto risolvono questioni preliminari di merito (sono quelle che se accolte rendono superfluo il giudizio sul merito) o pregiudiziali (di rito o di merito) che si esauriscono all'interno del processo stesso.

Più in particolare, mentre il giudicato formale può riguardare qualsiasi tipo di sentenza e giurisdizione, il giudicato sostanziale, risolvendosi nell'incontestabilità dell'accertamento del diritto sostanziale fatto valere, da un lato può riguardare esclusivamente provvedimenti di merito aventi ad oggetto la dichiarazione d'esistenza o inesistenza di una situazione sostanziale, mentre dall'altro è saldamente ancorato alla tutela dichiarativa e ne rappresenta l'anello di chiusura.

La tutela dichiarativa può avere funzione di mero accertamento, di condanna, costitutiva: si contrappone alla tutela esecutiva e cautelare. Solo se un provvedimento è riconducibile alla tutela contenziosa dichiarativa, il cui scopo è risolvere una lite e dunque contenga un accertamento e una disciplina di situazioni soggettive sostanziali, si può affermare che si è in presenza di un accertamento destinato a divenire norma nel caso concreto.

Tutela dichiarativa e altre forme giurisdizionali

Non sempre infatti la giurisdizione dichiarativa è necessaria, perché oltre ai rimedi cautelari vi sono altri tre fenomeni che meritano di essere segnalati:

  • I provvedimenti autonomi di condanna con funzione esecutiva, che hanno lo scopo di fornire al creditore un titolo esecutivo giudiziale in modo celere.
  • I provvedimenti interinali anticipatori della decisione finale di merito.
  • I provvedimenti resi all'interno di una più complessa procedura (esecutiva o fallimentare) aventi effetti circoscritti a tale procedura senza incidere in modo irreversibile sulla situazione soggettiva sostanziale, che hanno entrambi lo scopo di risolvere la controversia al momento e per il momento.

Queste altre forme di giurisdizione possono produrre plurimi e differenti effetti, i quali però non debbono essere confusi con quelli del giudicato sostanziale. In realtà non sussiste una vera e propria tutela costituzionale del giudicato, tale per cui debba essere assicurata in ogni caso l'incontestabilità e dell'accertamento contenuto nel provvedimento del giudice: tuttavia non soltanto la corte costituzionale ma anche la corte di giustizia europea hanno riconosciuto l'importanza che riveste il principio dell'intangibilità del giudicato, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia.

Effetti del giudicato sostanziale

Il giudicato ha un valore così elevato che deve escludersi anche che il giudice nazionale debba ritornare su una decisione in conflitto col diritto europeo munita di autorità di giudicato al fine di renderla conforme al diritto europeo e all'interpretazione di esso offerta dalla corte successivamente alla decisione definitiva dell'organo interno.

Ad ogni modo, tendenzialmente la tutela dichiarativa avviene mediante processi (ordinari o speciali) a cognizione piena ed esauriente, ma a volte il legislatore, con lo scopo di rendere più veloce il processo in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata, ricorre anche ad altri e differenti modelli.

Innanzitutto vengono in rilievo i provvedimenti sommari contro i quali è ammessa una possibile ed eventuale reazione a cognizione piena su impulso della parte soccombente: si pensi al decreto ingiuntivo non opposto, o all'ordinanza di convalida di sfratto. Tali provvedimenti, pur essendo sommari, una volta divenuti definitivi per mancata proposizione del mezzo di controllo a cognizione piena acquistano autorità di cosa giudicata.

A proposito del decreto ingiuntivo va sottolineata una particolarità: la corte di cassazione infatti ritiene che il decreto divenuto inoppugnabile faccia stato non soltanto circa l'esistenza e la misura del diritto azionato, ma anche sull'esistenza e la validità del rapporto su cui esso si fonda.

Occorre poi considerare i provvedimenti aventi (nella maggior parte dei casi) forma diversa dalla sentenza che sono resi in esito a procedimenti (pur di tipo dichiarativo) sommari-semplificati oppure sommari-camerali: si tratta di processi speciali che sono alternativi a quello ordinario e non sono mai in grado di convertirsi e sfociare in quest'ultimo.

Tali procedimenti sono caratterizzati da una struttura semplificata, in quanto da libertà di forme e dall'attribuzione al giudice di poter scandire i tempi e determinare le modalità di svolgimento della trattazione e dell'istruzione: i provvedimenti che ne escono sono pur sempre autonomi (non in funzione di altri provvedimenti), sono decisori (esprimono una tutela dichiarativa dei diritti soggettivi) e sono definitivi (non ulteriormente impugnabili e modificabili una volta che siano esauriti gli speciali mezzi di controllo previsti dalla legge ed il ricorso in cassazione).

Di frequente poi il legislatore prevede la decisione in camera di consiglio: si pensi ai procedimenti per la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione, o al procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità e di adozione, idonei (nonostante le critiche della dottrina) al giudicato sostanziale secondo la quasi unanime giurisprudenza e non pochi studiosi.

Giudicato sostanziale e preclusione del dedotto e del deducibile

Abbiamo detto che le uniche sentenze idonee al giudicato sostanziale sono quelle di merito. Quelle parziali di merito e quelle di rito invece hanno effetti soltanto all'interno del giudizio in cui esse sono state rese: si parla in questo caso di giudicato interno.

Tuttavia anche quando la legge attribuisce alle sentenze di questo tipo efficacia extraprocessuale, non si tratta di giudicato sostanziale: è necessario non confondere fenomeni del tutto diversi.

In particolare hanno efficacia extraprocessuale:

  • Le sentenze parziali di merito emesse prima dell'estinzione del processo (art 310.2 cpc);
  • Le sentenze emesse dalla corte di cassazione che regolano la competenza e la giurisdizione;
  • I provvedimenti con i quali, nei rapporti fra giudice dello stato ed arbitro, è declinata la competenza.

La cosa giudicata sostanziale invece è un effetto giuridico che riguarda l'accertamento, e consiste nell'indiscutibilità della decisione che assume il ruolo di norma immutabile del caso deciso: ciò vale per ogni tipo di azione, quindi non solo per quelle di mero accertamento ma anche per quelle di condanna e quelle costitutive, che contengono anch'esse un accertamento destinato a divenire autorità di cosa giudicata.

Assai importante poi è ricordare che il giudicato sostanziale ha contemporaneamente efficacia negativa ed efficacia positiva: da un lato impedisce una nuova pronuncia di merito sul diritto soggettivo che è già stato deciso (effetto negativo (ne bis in idem)), mentre dall'altro impone, in processi concernenti diritti dipendenti, di attenersi alla decisione del primo giudice (effetto positivo).

Il tema degli effetti del giudicato sarebbe incompleto se non si desse conto del fenomeno forse più significativo: la preclusione del dedotto e del deducibile. In base a tale principio, tutte le questioni che sono state fatte valere e quelle che si potevano fare valere riguardo al diritto sostanziale oggetto del primo giudizio, non possono essere proposte in un secondo processo ove ciò possa rimettere in discussione quanto è stato deciso riguardo alla situazione soggettiva del primo processo.

La preclusione colpisce TUTTE LE QUESTIONI di rito e di merito, di fatto e di diritto, fatte valere oppure no e a prescindere dal rispetto del principio del contraddittorio e dall'effettiva conoscenza dell'elemento rilevante: si parla di deducibilità in senso oggettivo. La parte minoritaria della dottrina ritiene tuttavia che solo i fatti conosciuti o conoscibili venuti ad esistenza prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni non possano essere fatti valere in un secondo processo, mentre i fatti incolpevolmente non conosciuti possono essere successivamente allegati: si parla qui di deducibilità in senso soggettivo.

L'efficacia preclusiva è il mezzo del giudicato sostanziale, nel senso che è lo strumento che il diritto usa per garantire al vincitore il godimento del risultato del processo. Essa non è un vincolo che colpisce direttamente la questione impedendone in ogni caso il riesame, ma è un impedimento indiretto che opera solo quando necessario per garantire al vincitore il godimento del risultato conseguito con la precedente pronuncia: quindi, le questioni che sono già state risolte dal primo giudice possono essere proposte in un nuovo processo tutte le volte che ciò non metta a rischio l'integrità della situazione fra le parti, così come fissata dalla precedente sentenza.

Oggetto del giudicato

Oggetto del giudicato è il diritto soggettivo fatto valere con la domanda: non è ammesso il frazionamento dei crediti sostanziali, che è quella per la quale l'attore ha richiesto tutela. Il processo verte su una situazione sostanziale, che l'accertamento giudiziale concerne tale situazione (oltre a quelle eventualmente dedotte in corso di causa).

In realtà vi sono anche casi in cui la giurisdizione contenziosa dichiarativa ha ad oggetto una situazione di natura processuale (per esempio il giudizio di opposizione agli atti esecutivi), oppure una mera questione giuridica (per esempio class action) o ancora un semplice fatto (per esempio querela di falso). Tuttavia tali ipotesi costituiscono un'eccezione e sono da ritenere circoscritte ai soli casi tipici e tassativi stabiliti dalla legge.

Il diritto soggettivo è dedotto in giudizio in via meramente ipotetica: per la sua individuazione quindi, per la validità della domanda, non rileva la figura giuridica cui esso è ricondotto. È il giudice invece che ha il compito di qualificare giuridicamente la pretesa: ma attenzione, non si tratta di una mera pretesa astratta considerata nel suo solo contenuto, ma di una concreta situazione soggettiva, identificata sulla base delle norme sostanziali che il giudice ha ritenuto di applicare (per esempio non il diritto a ricevere una somma di denaro, ma quello di riceverla quale corrispettivo della vendita).

Deve essere anche escluso che la domanda giudiziale sia oggettivamente contraddistinta sulla base del fatto costitutivo posto a suo fondamento, con la conseguenza che si hanno tante domande giudiziali quanti sono i fatti costitutivi concorrenti, e con l'ulteriore corollario che il giudicato non è di ostacolo a successive azioni riguardanti il medesimo diritto ma basate su titoli giuridici diversi.

Decisive sono due obiezioni:

  • Prima di tutto in tal caso oggetto del processo diverrebbe non il diritto soggettivo, bensì la questione se il fatto costitutivo giustifichi o no la concessione della tutela richiesta: MA il processo è strumentale al diritto sostanziale (principio di strumentalità) e quindi la domanda giudiziale non può e non deve scomporre le situazioni giuridiche in entità autonome.
  • La moltiplicazione dei giudizi rispetto ad un'unica situazione giuridica è contraria ai principi della parità delle armi, dell'economia processuale, della ragionevole durata, esponendo il convenuto a ripetute aggressioni da parte dell'attore rispetto al medesimo bene della vita, all'esigenza di evitare pronunce confliggenti, e al principio del giudice naturale e precostituito, in quanto le varie cause possono rientrare nella competenza di un giudice inferiore rispetto a quello che sarebbe competente per l'intera controversia.

Per analoghi motivi è da contrastare la possibilità di frazionare in giudizio un diritto di credito unitario: il diritto di credito (compreso quello al risarcimento del danno) è unico, e non si hanno tanti diritti quanti sono gli elementi o le voci che concorrono a comporlo.

Tuttavia la dottrina è ancora oggi divisa sul fatto se il principio dispositivo autorizzi oppure no l'attore a richiedere una parte soltanto del credito, con possibilità di agire in un secondo momento per la parte restante. Più compatta sembra la posizione della giurisprudenza, che valorizzando l'istituto dell'abuso del processo sostiene l'inammissibilità di domande parziali relative a crediti unitari. In realtà non è necessario ricorrere a tale categoria di creazione giurisprudenziale per negare la possibilità di frazionare il credito, ma basterebbe fare ricorso alle obiezioni già avanzate sopra.

Ne può essere richiamato il principio dispositivo per giustificare l'ammissibilità di domande frazionate: è vero che il legislatore concede al privato la più ampia facoltà di disposizione dei suoi diritti, anche nel momento della loro tutela giurisdizionale, ma non accorda allo stesso la facoltà di circoscrivere a proprio piacimento l'oggetto del giudizio.

Autorità di giudicato su situazioni pregiudiziali e incompatibili

L'autorità di giudicato non si estende all'accertamento delle situazioni sostanziali pregiudiziali ed incompatibili. Il giudicato non si forma sui motivi della decisione, ossia sulle questioni di fatto e di diritto risolte dal giudice per statuire sulla domanda. La pronuncia relativa a queste questioni opera solo all'interno del processo rendendo il punto non più discutibile (giudicato interno), oppure al di fuori di esso (nel senso che la questione non può essere sollevata in successivi giudizi) solo quando ciò possa attentare all'integrità della situazione giuridica delle parti fissata dal giudice rispetto al bene della vita controverso.

Se ciò non è controverso, da sempre invece si discute sulla disciplina delle questioni pregiudiziali: può accadere infatti che un diritto soggettivo assuma valore, oltre che di per sé, anche come fatto costitutivo o impeditivo o modificativo o estintivo di un'altra situazione soggettiva sostanziale. In questi casi si è in presenza di una connessione per pregiudizialità-dipendenza o per incompatibilità, le quali possono essere riunite nella categoria della pregiudizialità tecnica. Il problema delle questioni pregiudiziali è disciplinato dall'art 34 cpc, il quale afferma:

  • La decisione delle questioni pregiudiziali avviene in via incidentale e non è assistita dall'autorità di cosa giudicata. Ne discende che in un successivo processo avente ad oggetto la questione già precedentemente risolta in via incidentale, oppure avente ad oggetto un'altra questione rispetto alla quale quella già decisa si pone ancora in un rapporto di pregiudizialità o incompatibilità, il giudice non sarà vincolato dalla soluzione che è stata data di tale questione, e potrà risolverla in modo diverso.
  • La cognizione incidentale non ha luogo e la pronuncia relativa al diritto pregiudiziale o incompatibile avviene con efficacia di cosa giudicata SOLTANTO SE ciò sia imposto dalla legge oppure se sia proposta, da una delle parti, domanda di accertamento incidentale. In questi casi si inserisce nel processo originario una nuova causa, riguardo alla quale il giudice deve valutare la sussistenza della propria competenza e del rito applicabile: allo scopo di favorire il simultaneus processus la legge prevede modifiche alle ordinarie regole sulla competenza e sul rito.

Vanno fatte due precisazioni. Innanzitutto l'art 34 cpc si occupa solo della pregiudizialità tecnica.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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