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Legittimo e il giudice amministrativo (Quarta Sezione del Consiglio di Stato presieduta da Silvio
Spaventa) e tutto ciò che ne consegue per la tutela. Però per il risarcimento era ancora necessario
intentare una causa civile perché il giudice amministrativo non poteva risarcire il danno. Alcuni
importanti provvedimenti hanno fatto sì che questo impedimento sia stato cancellato, la L. 205/2000,
la Sentenza 204/2001(giustezza del passaggio di competenze al giudice amministrativo) e la
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 500/1999 (che stabilisce la risarcibilità
dell'interesse legittimo da parte del giudice ordinario). Articoli 4 e 5 stabiliscono cosa non può fare il
giudice ordinario: non può disapplicare, modificare o annullare l'atto amministrativo, può
semplicemente dichiararne la nullità. Nell'articolo 4 è anche presente: i tribunali si limiteranno a
conoscere dagli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.
Ø Disapplicazione dell'atto amministrativo e la sospensione degli effetti dell'atto amministrativo →
Sono due cose che sortiscono più o meno gli stessi effetti, ma che vengono compiute da due giudici
diversi. Infatti la disapplicazione degli effetti dell'atto amministrativo è compiuta dal giudice
ordinario, mentre la sospensione degli effetti avviene tramite ordinanza del giudice amministrativo.
Le due condizioni perché si verifichi quest'ultimo caso sono: il danno grave ed irreparabile, che
deriverebbe dall'esecuzione dell'atto amministrativo, e il fumo del buon diritto, è la possibilità in
astratto che il ricorso sia accolto (perché se non c'è nessuna possibilità che il ricorso venga vinto la
sospensione non viene effettuata). La sospensiva dura finché non arriva la sentenza. Un bravo
processualista, quando vede che la situazione è in bilico, rimanda sempre tutto alle calende greche,
perché in quell'arco di tempo fai esattamente come ti pare.
Ø Quali organi giurisdizionali possono annullare gli atti dell'amministrazione? Gli atti
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dell'amministrazione possono essere annullati solamente dal giudice amministrativo.
Ø Perché sono importanti le ordinanze? Sono importanti perché il giudice amministrativo, tramite
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ordinanza, può sospendere l'efficacia del provvedimento amministrativo. Ovvero la sospensiva (che
avviene solo nel momento in cui ci sia un danno grave ed irreparabile, periculum in mora, e il fumo
del buon diritto, fumus boni iuris, ovvero la quasi certezza in astratto di vittoria nel ricorso
amministrativo).
Ø Data di inizio dell'attività della Corte Costituzionale 1947, a seguito della stesura della
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Costituzione da parte dei padri costituenti.
Capitolo 12
Ø Anomalia contenuta nell'articolo 114 Non è la Repubblica il contenitore, ma lo Stato. Questo
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“errore” voleva porre sullo stesso piano Stato ed Enti Locali, cosa impossibile visto che è lo Stato
stesso a delegare ad alcuni organi alcune delle sue stesse funzioni per agevolare il procedimento
burocratico e garantire meglio l'interesse pubblico e dei cittadini.
Ø Quanti tipi di legislazione regionale esistono? Esistono tre tipi di legislazione: quella primaria
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esclusiva, in cui la regione può gestire direttamente la propria competenza senza che lo Stato possa
intervenire, quella ripartita o concorrente per cui sono in concorrenza con lo Stato, infine quella
integrativa attuativa.
Ø Funzione amministrativa degli enti locali Si tratta di una funzione esercitata quasi interamente dai
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comuni, che, secondo il principio di sussidiarietà sono più vicini al cittadino, dovrebbero garantire
meglio i diritti del cittadino di fronte alla pubblica amministrazione.
Ø Autonomia finanziaria degli enti locali Gli enti locali possono esigere dai cittadini tributi propri,
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oppure invogliare questi ultimi ad investire in buoni, tuttavia non sicuri come quelli ordinari del
tesoro. Esiste anche un fondo di perequazione istituito nel regime di federalismo fiscale cooperativo,
a tutela delle regioni che non riescono a raggiungere il pareggio di bilancio. Ora come ora solo una
manciata di regioni riescono a raggiungere il pareggio di bilancio. Uno dei mantra della Lega era il
federalismo fiscale competitivo, stesso che vige in Svizzera, ma per attuarlo è necessario che il paese
sia esageratamente ricco (in Svizzera ogni cantone riesce a vivere tranquillamente dei propri proventi
e non esiste nessun fondo perequativo). La Lega Nord vorrebbe la cancellazione del fondo
perequativo e poter disporre del proprio avanzo regionale; vorrebbe anche annettersi alla Svizzera
con il nome di Padania, però fortunatamente certe scemenze fanno solo ridere gli svizzeri.
Ø Controllo sugli atti legislativi regionali Se prima della riforma del Titolo V esisteva una forma di
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controllo a monte dell'attività legislativa regionale, con la riforma l'ufficio atto ad espletare questa
funzione è stato completamente spogliato del suo valore. È rimasto solamente l'ufficio con il
funzionario dentro che prende lo stipendio per non fare assolutamente nulla. Ora il controllo lo si fa
solamente a posteriori, ovvero dopo la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ø Funzione del Presidente del Consiglio Regionale Ormai ha una funzione meramente
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rappresentativa, il suo unico ruolo è quello di stilare l'ordine del giorno e nessun potere di
promulgazione.
Ø Per referendum Per indire un referendum sono necessarie 500.000 firme di cittadini oppure un
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dato numero (5) di consigli regionali favorevoli.
Costituzione
Ø I rapporti tra Stato e Chiesa I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono regolati dai
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Patti Lateranensi, che prendono il nome dal palazzo di San Giovanni in Laterano in cui vennero
firmati, stipulati nel 1929 da Benito Mussolini e il segretario della Santa Sede Pietro Gasbarri. Essi
sono costituiti da un Trattato, che ha riconosciuto la sovranità interna della Santa Sede sulla Città del
Vaticano e quella internazionale, da una Convenzione Finanziaria, che ha regolato le pendenze
finanziarie successive alla presa di Roma con lo Stato italiano (insomma l'avevo dovuti risarcì sti
maledetti purciari) e da un Concordato, che ha regolato i rapporti con lo Stato e la Chiesa.
Ø Limiti all'esercizio della libertà di riunione Di fondo non vi è alcun limite alla libertà di riunirsi,
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l'unica condizione è che la riunione avvenga in maniera pacifica e senza armi.
Ø Limiti nell'esercizio della libertà di associazione Il limite è contenuto nel Codice Penale e
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consiste nel divieto di istituire società segrete, in particolare società politica a scopo militare, in
teoria Milita 88 dovrebbe essere bandita.
Ø Limiti per lo sviluppo della ricerca Lo sviluppo della ricerca sostanzialmente non ha limiti, gli
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unici che teoricamente ha riguardano la morale: ovvero l'eccessivo zelo nel ricercare nuovi modi per
uccidere persone. Va da se che il nucleare dovrebbe in un certo senso essere limitato. Tuttavia per
quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo, questo articolo non impone nessun limite, dunque la legge
contraria alla fecondazione eterologa non è assolutamente costituzionale, ma visto che abbiamo il
Vaticano in casa, si fa quello che vuole lui, anche se potrebbe salvare milioni di vite. Ma dopotutto,
per accedere al paradiso bisogna soffrire, quindi forza, mutiliamo tutti quanti e lasciamoli a morire di
infezioni.
Ø Limiti della stampa La stampa è l'organo libero per eccellenza, l'unica limitazione risiede nella
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verifica delle fonti da cui si ricavano le notizie, altrimenti si potrebbe ricorrere alla stampa per
screditare avversari politici in tempo di elezioni (i riferimenti sono voluti) tramite la macchina del
fango.
Ø I limiti costituzionali all'esercizio della libertà Le uniche limitazioni alla libertà sono contenute
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nell'articolo 13, III comma, in cui con una riserva assoluta di legge definisce le eccezioni
all'inviolabilità delle libertà. Una di queste eccezioni è regolata dalle norme antiterrorismo o dalle
norme tributarie, che permettono la perquisizione da parte della forza pubblica.
Ø Limiti della libertà di domicilio Nel momento in cui devono avvenire dei controlli di tipo
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tributario-fiscale e se si sospetta attività terroristica.
Ø Distinzione tra luogo pubblico, luogo aperto al pubblico e luogo privato -> Il luogo pubblico è uno
luogo fisico, o virtuale, caratterizzato da un uso sociale collettivo ove chiunque ha il diritto di
circolare o dialogare. È lo spazio della comunità o della collettività che in quanto tale si distingue
dallo spazio privato riservato alla vita personale, intima, familiare. Non prevede alcuna limitazione
di accesso. I luoghi aperti al pubblico sono luoghi di proprietà privata, ai quali è consentito l’accesso
secondo le condizioni fissate dal legittimo proprietario o gestore (ad esempio: bar, cinema,
discoteche, musei e altro). I luoghi privati invece sono quei luoghi il cui accesso è esclusivo per certe
persone, ad esempio la propria casa, nella quale si accede solo se si è il proprietario o su invito di
esso.
Ø È possibile pubblicare liberamente materiale su internet? -> Assolutamente sì, a patto che ci si
prenda le responsabilità delle proprie azioni e non si contravvenga alla legge.
Ø Libertà di iniziativa economica -> È la libertà di produrre, scambiare e consumare ogni prodotto o
servizio richiesto, senza l’uso della forza e della coercizione, e senza l’intervento dello Stato. La
libertà economica è la base necessaria per un sistema liberale, e vede nelle sue fondamenta i diritti
fondamentali come quelli alla proprietà privata e alla iniziativa privata. Il Trattato di Maastricht
afferma che l’economia europea deve essere un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
La libertà di iniziativa economica è garantita dagli articoli 41 e 42 della Costituzione purché non
superi i limiti della sicurezza, della libertà e dignità umana e si svolga in aderenza alla funzione
sociale.
Ø Funzione sociale della libertà di iniziativa economica -> La storia economica dimostra che
l’iniziativa economica si sviluppa dove c’è libertà, perché ha bisogno di essere assolutamente libera
per perseguire il legittimo obiettivo di guadagno e per fare ci&ogr