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DOMANDE TERZO NUCLEO

L'autonomia statutaria delle Regioni: quali i procedimenti per l'approvazione degli statuti speciali e degli statuti ordinari oggi; perché gli statuti ordinari sono fonti autonome e gli statuti speciali fonti di una maggiore autonomia; quali i contenuti degli statuti (forma di governo e disciplina dell'esercizio delle funzioni); quali vincoli pone la Costituzione alla forma di governo delle regioni (organi, loro funzioni, rapporti tra Consiglio e Presidente/Giunta).

La legge costituzionale n. 1 del 1999 ha profondamente modificato il procedimento di approvazione degli statuti ordinari; "Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi". Inoltre, "il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.

funzionamento della Regione, nonché i diritti e i doveri dei cittadini. Inoltre, lo statuto può disciplinare la forma di governo della Regione, l'organizzazione degli organi di governo e di controllo, nonché le competenze legislative e amministrative della Regione. Per quanto riguarda l'approvazione dello statuto, esso deve essere adottato con legge regionale, approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio regionale. Successivamente, lo statuto deve essere promulgato dal Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla sua approvazione. È importante sottolineare che lo statuto può essere modificato solo con legge regionale, approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio regionale. Inoltre, le modifiche allo statuto devono essere sottoposte a referendum popolare se richiesto da almeno un decimo degli elettori della Regione o da un quinto dei componenti del Consiglio regionale. Infine, è previsto che lo statuto possa essere abrogato solo con legge regionale, approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio regionale, e successivamente sottoposta a referendum popolare se richiesto da almeno un decimo degli elettori della Regione o da un quinto dei componenti del Consiglio regionale.funzionamento e regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum, inoltre, stabilisce la forma di governo della Regione, cioè quei rapporti tra gli organi di vertice della Regione, che, invece, risultavano in gran parte già definiti dalle disposizioni costituzionali, prima della riforma. Tutto ciò vale anche per le Regioni a statuto speciale. Nonostante ciò, le Regioni determinano la propria forma di governo, pur nel rispetto di alcuni limiti fondamentali stabiliti dalla Costituzione, la quale determina gli organi regionali e le loro principali funzioni; demanda alla legge statale di definire i principi fondamentali del sistema elettorale; impone l'obbligo del rapporto fiduciario tra il Consiglio e il Presidente, la Giunta regionale. 2. La ripartizione della potestà legislativa tra lo stato e le regioni: perché sono equiparate leggi statali e regionali e quale criterio ne consente la distinzione; qual è la caratteristica.regionale devono rispettare la Costituzione e gli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli accordi internazionali.  Il secondo comma stabilisce che la potestà legislativa statale ha carattere generale e si estende a tutte le materie non riservate alla competenza esclusiva delle regioni. Questo significa che lo Stato ha il potere di legiferare su tutte le materie che non sono espressamente riservate alle regioni.  Il terzo comma individua le materie di competenza esclusiva delle regioni. Queste sono le materie su cui solo le regioni possono legiferare, senza l'intervento dello Stato. Ad esempio, la sanità, l'istruzione, l'urbanistica sono materie di competenza esclusiva delle regioni.  Il quarto comma introduce la competenza legislativa regionale di tipo concorrente. Questa competenza permette alle regioni di legiferare su determinate materie anche se lo Stato ha già legiferato su di esse. Tuttavia, la legge regionale non può contrastare con la legge statale e deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale stessa.  Il quinto comma prevede la possibilità per le regioni di acquisire l'autonomia differenziata. Questo significa che una regione può ottenere maggiori poteri legislativi e amministrativi rispetto alle altre regioni, in determinate materie. Per ottenere l'autonomia differenziata, la regione deve seguire un procedimento previsto dalla legge e ottenere l'approvazione dello Stato.  Infine, il sesto comma stabilisce che il potere esecutivo del Governo può essere esercitato sulle regioni in determinati casi, ad esempio per garantire l'unità giuridica e l'uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale.

regionali sono equiparate, differenziandosi soltanto per il diverso ambito di competenza.

Il resto dell'articolo definisce la ripartizione:

  • Potestà esclusiva dello Stato = politica estera, difesa e Forze armate, moneta, ordinamento civile, penale e processuale.
  • Potestà legislativa regionale concorrente = riservata esclusivamente alla legislazione statale la determinazione dei principi fondamentali delle materie su cui poi le Regioni andranno ad intervenire. Deve essere esercitata nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.
  • Potestà legislativa residuale delle Regioni = spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, ad esempio, assistenza sociale e turismo.

Il fatto che nelle materie identificate nel comma 4, alla legislazione statale non sia riservata la determinazione dei principi fondamentali, non comporta che nelle stesse materie

delle Regioni ha comportato una ridefinizione dei confini tra le competenze dello Stato e quelle regionali. La Corte costituzionale ha stabilito che la potestà legislativa spetta allo Stato quando si tratta di materie di interesse nazionale o che richiedono una disciplina uniforme su tutto il territorio. Al contrario, le Regioni possono esercitare la potestà legislativa in materia di loro competenza esclusiva o concorrente con lo Stato. Questa nuova ripartizione delle competenze ha generato un aumento dei contenziosi davanti alla Corte costituzionale, che deve stabilire se una determinata legge rientra nella competenza dello Stato o delle Regioni. La Corte valuta se la legge in questione riguarda materie di interesse nazionale o se può essere disciplinata in modo differenziato dalle diverse Regioni. In conclusione, la riforma della ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni ha comportato una maggiore complessità nella definizione delle competenze e un aumento dei contenziosi. La Corte costituzionale svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'equilibrio tra le diverse istanze e nel tutelare il principio di sussidiarietà.

è avvenuta ad opera della sentenza della Corte cost. n. 303 del 2003; quest’ultima ha introdotto un limite, quello della “chiamata in sussidiarietà”, con la quale le funzioni amministrative, generalmente attribuite agli enti autonomia, possono essere allocate ad un livello di governo per assicurarne l’esercizio unitario; tutte le volte in cui l’esercizio della competenza amministrativa spetta allo Stato anche la potestà legislativa di quella determinata materia.

Nel caso di mancato rispetto di norma e trattati internazionali o della normativa comunitaria o di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, e a seguito della messa in mora dell’organo inadempiente il Governo può esercitare il suo potere sostitutivo, che può avere ad oggetto anche l’esercizio dell’attività normativa e non solo amministrativa, con la conseguenza che il potere sostitutivo vale anche in riferimento

All'omissione o al cattivo esercizio da parte degli organi regionali della potestà legislativa attribuita alle Regioni.

3. Autonomia finanziaria delle Regioni (e degli enti locali): cosa significa autonomia di entrata e di spesa; quali sono i tributi propri e in cosa consiste la partecipazione al gettito di tributi erariali; a favore di quali regioni opera il fondo perequativo e con quali vincoli; quali altri interventi possono essere disposti dallo Stato in favore di regioni o enti territoriali e con quali vincoli; cosa implica l'abbandono della spesa storica (o costo storico) e l'approdo al costo standard delle funzioni attribuite ai vari Enti territoriali.

Fino agli anni '90 la finanza delle Regioni e degli enti locali è sempre stata prevalentemente derivata, imperniata, cioè, sui trasferimenti statali. È soltanto con delle leggi del 1999 e del 2000 che la materia del finanziamento delle funzioni regionali ha ricevuto una riforma organica.

La riforma dell'art. 119 Cost., avvenuta mediante la legge costituzionale n.3 del 2001:

  • Stabilisce l'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali;
  • Prevede il diritto di tali enti di stabilire e applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • L'autonomia finanziaria di entrata e di spesa implica anche un'autonomia impositiva da parte degli enti diversi dallo Stato, che si esplica innanzitutto nel definire o nel concorrere a definire la disciplina delle imposte. Occorre che le imposte siano disciplinate dei loro elementi essenziali dalla legge statale o regionale e, solo nel quadro di tale disciplina essenziale, per gli elementi di dettaglio, dai regolamenti locali [riserva relativa di legge].

La maggiore autonomia finanziaria è stata raggiunta mediante le seguenti misure:

  • IRAP;
  • Addizionali IRPEF;
  • Compartecipazione al gettito dell'IVA.
L’istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante e in modo che le entrate proprie e quelle derivanti dal fondo consentano di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;
  1. La destinazione di risorse aggiuntive e l’effettuazione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di questi enti, vincolati alla promozione dello sviluppo economico, alla coesione e solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali;
  2. L’attribuzione agli enti di un patrimonio proprio e il divieto di ricorrere all’indebitamento per la copertura di spese diverse dagli investimenti e l’esclusione della garanzia dello Stato sui prestiti contratti da Regioni ed enti locali.
DOMANDE QUARTO NUCLEO TEMATICO
  1. Il referendum abrogativo quale istituto di democrazia diretta. Le tipologie di referendum (costituzionale, consultivo, abrogativo). Oggetto del referendum abrogativo.

Il referendum abrogativo è l'abrogazione, totale o parziale, di leggi e atti aventi forza di legge. Si attua attraverso un'iniziativa popolare che segue un determinato procedimento. Viene poi effettuato un giudizio di ammissibilità, che riguarda le materie in cui il referendum abrogativo non è ammesso e altri casi di inammissibilità. Per la validità e l'efficacia del referendum è necessario raggiungere un quorum. Infine, vengono stabiliti gli effetti del referendum abrogativo.

Il referendum può essere di tipo costituzionale, richiesto da 500.000 elettori, da un quinto dei membri di una delle Camere o da cinque Consigli regionali. Ha lo scopo di verificare se il corpo elettorale è favorevole o contrario a una legge costituzionale o di revisione costituzionale votata in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma non qualificata, dei membri delle Camere.

Esiste anche il referendum consultivo, che ha lo scopo di esprimere il parere della popolazione interessata su determinate questioni, senza avere un effetto diretto. Ad esempio, può riguardare la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove leggi.

nuove Regioni, le aggregazioni di Province e Comuni a Regioni diversa da quelle di appartenenza, nonché l'istituzione di nuovi Comuni.

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A.A. 2020-2021
17 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiaghiggi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Sabbioni Paolo.