Risoluzione del contratto e altri rimedi
La risoluzione del contratto
Risoluzione significa scioglimento: il contratto si scioglie. Si scioglie generalmente per qualche difetto di funzionamento che sopravviene dopo la conclusione del contratto.
C'è una differenza tra impugnazione e risoluzione:
- L'impugnazione reagisce a difetti originari del contratto, che viziano il contratto fin dall'inizio, rendendo difettoso il contratto come atto.
- La risoluzione riguarda atti che nascono senza vizi. Essa reagisce a difetti sopravvenuti, che toccano non il contratto come atto, ma il contratto come rapporto contrattuale generato dall'atto.
Le cause generali di risoluzione sono tre:
- Inadempimento: il difetto che disturba il buon funzionamento del rapporto è un contraente che non riceve la prestazione attesa, per causa imputabile all'altro contraente;
- Impossibilità sopravvenuta della prestazione: il difetto di un contraente non riceve la prestazione attesa per causa non imputabile all'altro;
- Eccessiva onerosità sopravvenuta: il difetto consiste nel sopravvenuto squilibrio di valore fra le prestazioni, che rende il contratto estremamente svantaggioso per uno dei contraenti.
Attuazione e inattuazione del contratto: caparra confirmatoria ed eccezioni sospensive
Uno strumento per rafforzare l'attuazione del contratto è la caparra confirmatoria, una somma di denaro che una parte dà all'altra alla conclusione del contratto. Essa funziona come incentivo dell'adempimento, perché penalizza l'inadempimento: se chi ha dato la caparra risulta inadempiente, egli rischia di perderla, dato che l'altra parte può recedere dal contratto trattenendo la caparra.
Chi subisce la minaccia è immediatamente protetto con rimedi che gli permettono di sospendere a sua volta l'attuazione del contratto. Queste si chiamano eccezioni sospensive, e le principali sono due:
- Eccezione di inadempimento: se una parte è inadempiente, l'altra parte può rifiutare di eseguire la prestazione propria. L'inadempimento di una parte giustifica l'inadempimento dell'altra. La sua funzione è stimolare le parti ad adempiere, perché in caso contrario rischiano di non ottenere la prestazione attesa.
- Mutamento delle condizioni patrimoniali di un contraente tale da mettere in pericolo l'esecuzione della sua prestazione, l'altro può sospendere la sua prestazione, salvo che gli venga data idonea garanzia.
Il contratto può contenere una clausola limitativa della proponibilità di eccezioni, con cui stabilisce che una parte non può invocare, come eccezioni, fatti che pure giustificherebbero il suo rifiuto di adempiere: deve comunque pagare. Clausola solve et repete cioè prima paga e poi chiedi la restituzione.
Domanda di adempimento e risoluzione per inadempimento
La parte di un contratto a prestazione corrispettive può scegliere due strade contrapposte per reagire all'inadempimento di controparte:
- O la parte conserva la speranza e l'interesse di ottenere, anche tardivamente, la prestazione attesa, allora propone una: domanda di adempimento.
- Oppure non ha più tale speranza o interesse: ad esempio, se è convinto che la controparte non eseguirà mai la prestazione in modo soddisfacente. In questo caso il suo obiettivo è distruggere il contratto: non deve più la sua prestazione, e se l'ha già eseguita può ottenere la restituzione. Egli propone a questo punto una domanda di risoluzione.
-
Risoluzione del contratto
-
Diritto civile - risoluzione del contratto
-
Tutele contrattuali: rescissione, risoluzione, nullità e annullabilità
-
Diritto privato - l'azione di risoluzione per inadempimento