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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, E ALTRI RIMEDI
La risoluzione del contratto
Risoluzione significa scioglimento: il contratto si scioglie. Si scioglie generalmente
per qualche difetto di funzionamento che sopravviene dopo la conclusione del
contratto.
C’è una differenza tra impugnazione e risoluzione:
- la impugnazione, reagiscono a difetti originari del contratto, che viziano il
contratto fin dall’inizio, rendono difettoso il contratto come atto.
- la risoluzione, riguarda atti che nascono senza vizi. Essa reagisce a difetti
sopravvenuti, che toccano non il contratto come atto, ma il contratto come
rapporto contrattuale generato dall’atto.
Le cause generali di risoluzione sono tre:
1. inadempimento, il difetto che disturba il buon funzionamento del rapporto è un
contraente che non riceve la prestazione attesa, per causa imputabile all’altro
contraente;
2. l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, il difetto di un contraente non
riceve la prestazione attesa per causa non imputabile all’altro;
3. l’eccessiva onerosità sopravvenuta, il difetto consiste nel sopravvenuto
squilibrio di valore fra le prestazioni, che rende il contratto estremamente
svantaggioso per uno dei contraenti.
Attuazione e inattuazione del contratto: caparra confirmatoria ed eccezioni
sospensive
Uno strumento per rafforzare l’attuazione del contratto è la caparra confirmatoria, è
una somma di denaro che una parte dà all’altra alla conclusione del contratto. Essa
funziona come incentivo dell’adempimento, perché penalizza l’inadempimento: se
chi ha dato la caparra risulta inadempiente, egli rischia di perderla, dato che l’altra
parte può recedere dal contratto trattenendo la caparra.
Chi subisce la minaccia è immediatamente protetto con rimedi che gli permettono di
sospendere a sua volta l’attuazione del contratto. Queste si chiamano eccezioni
sospensive, e le principali sono due
A) Eccezione di inadempimento, se una parte è inadempiente, l’altra parte può
rifiutare di eseguire la prestazione propria. L’inadempimento di una parte
giustifica l’inadempimento dell’altra. La sua funzione è stimolare le parti ad
adempiere, perché in caso contrario rischiano di non ottenere la prestazione
attesa.
B) Mutamento delle condizioni patrimoniali, di un contraente tale da mettere in
pericolo l’esecuzione della sua prestazione, l’altro può sospendere la sua
prestazione, salvo che gli venga data idonea garanzia.
Il contratto può contenere una clausola limitativa della proponibilità di eccezioni, con
cui stabilisce da una parte che non può invocare, come eccezioni, fatti che pure
giustificherebbero il suo rifiuto di adempiere: deve comunque pagare. Clausola solve
et rèpete cioè prima paga e poi chiedi la restituzione.
Domanda di adempimento e risoluzione per inadempimento
La parte di un contratto a prestazione corrispettive può scegliere due strade
contrapposte per reagire all’inadempimento di controparte:
o la parte conserva la speranza e l’interesse di ottenere, anche tardivamente, la
prestazione attesa, allora propone una: domanda di adempimento.
Oppure non ha più tale speranza o interesse: esempio, si è convinto che la
controparte non eseguirà mai la prestazione in modo soddisfacente. In questo
caso il suo obbiettivo è distruggere il contratto: non deve più la sua
prestazione, e se l’ha già eseguita può ottenere la restituzione. Egli propone a
questo punto una domanda di risoluzione del contratto. Chiesta la domanda di
risoluzione , da un lato: - la vittima dell’inadempimento non può cambiare idea
e chiedere l’adempimento; - all’inadempiente non è più consentito un
adempimento tardivo.
Chiedendo la risoluzione, sia l’adempimento, la parte adempiente può chiedere in
più il risarcimento dei danni.
La risoluzione giudiziale
la risoluzione per inadempimento è una risoluzione giudiziale, cioè pronunciata dal
giudice con la sua sentenza, in base alla domanda dell’interessato e dopo aver
accertato che vi sono tutti i presupposti. Fino a quando la sentenza non viene emanata
e non produce i suoi effetti, il contratto non è risolto.
Per concedere la risoluzione, il giudice deve verificare due presupposti:
1. esistenza di inadempimento,
2. un certo livello di gravità dell’inadempimento: il contratto si risolve solo se
l’inadempimento ha importanza, riguardo all’interesse della parte che lo
subisce.
La risoluzione di diritto
La regola per cui la risoluzione di diritto è determinata dalla sentenza del giudice
conosce tre eccezioni, in cui la risoluzione non è giudiziale, ma è una risoluzione di
diritto, il contratto quindi si risolve senza un provvedimento del giudice. I casi di
risoluzione sono tre:
clausola risolutiva espressa, prevede che il contratto si risolverà, se una
determinata obbligazione nascente da questo non verrà regolarmente
adempiuta (Art.1456 c.1). Se si verifica un tale inadempimento, il contratto va
in contro a risoluzione. Però è necessario che la clausola individui con
precisioni le obbligazioni, in cui l’inadempimento determinerà risoluzione: non
è ammissibile che la clausola si riferisca a obbligazioni in modo generico. Il
contratto si risolve solo quando la vittima si avvale della clausola risolutiva.
(Art.1456 c.2)
termine essenziale, termine di esecuzione della prestazione, scaduto il quale la
prestazione non ha più utilità per la parte che doveva riceverla. Scaduto il
termine essenziale senza che la prestazione sia stata eseguita, si crea il
presupposto per la risoluzione automatica.
Diffida ad adempiere, usata per risolvere il contratto senza bisogno
dell’intervento giudiziale, se il termine lasciato scadere dall’inadempiente non
è essenziale. La vittima di inadempimento formula intimazione scritta
all’inadempiente di adempiere esattamente entro 15 giorni, accompagnata dalla
dichiarazione che decorso inutilmente questo termine, il contratto sarà risolto.
La parte che si avvale del diritto di risoluzione ha il vantaggio di distruggere un
contratto che non le interessa più. Ma incorre anche verso un rischio: che se si
constata che non esistono i presupposti di risoluzione di diritto, il contratto non si è
risolto, e se la parte in questione non esegue più la prestazione, pensando che fosse
risolto, incorre in responsabilità per inadempimento.
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta
La sopravvenuta impossibilità della prestazione, non imputabile al debitore, estingue
l’obbligazione. Se l’obbligazione estinta nasce da un contratto a prestazione
corrispettive, è ovvio che la controprestazione si estingue anch’essa, quindi il
prestatore è liberato. Ciò significa che il rapporto contrattuale si scioglie. In questo
caso la risoluzione opera di diritto: il giudice potrà poi accertarla ex post, con una
sentenza dichiarativa.
La risoluzione di diritto per impossibilità sopravvenuta incontra dei limiti:
- il contratto non si risolve, se l’impossibilità si verifica durante la mora del
creditore: pur non ricevendo la prestazione, rimane obbligato a eseguire la
controprestazione
- nel caso di contratti con effetti reali avente per oggetto una cosa determinata,
se la cosa va distrutta per casa non imputabile all’alienante, non può più
consegnarla all’acquirente, ed il contratto non si risolve: l’acquirente rimane
obbligato ad eseguire la sua prestazione
- stessa cosa riguardo le quantità di cose generiche: il contratto non si risolve, se
le cose vanno distrutte dopo l’individuazione. Non risolve il contratto con
effetto traslativo differito a un termine successivo.
Nel caso di impossibilità parziale della prestazione, occorre distinguere: a) se
l’avente diritto non ha un apprezzabile interesse a ricevere una prestazione ridotta,
può recedere il contratto, che si scioglie; b)se accetta la prestazione ridotta, ha diritto
a una riduzione della controprestazione da lui dovuta.
Nel caso di impossibilità temporanea l’obbligo vive o muore in base alla regola
dell’articolo 1256c.2 “Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa
perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento”.
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
Il rimedio per la risoluzione per eccessiva onerosità opera solo per i contratti di
durata. Si applica quando nel corso dell’esecuzione del contratto (dopo la
conclusione ma prima della sua completa attuazione), si verificano fatti che alterano
notevolmente, a svantaggio di un parte, l’originario equilibrio economico del
contratto, la così detta sopravvenienza. Le sopravvenienze devono essere: