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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, E ALTRI RIMEDI

La risoluzione del contratto

Risoluzione significa scioglimento: il contratto si scioglie. Si scioglie generalmente

per qualche difetto di funzionamento che sopravviene dopo la conclusione del

contratto.

C’è una differenza tra impugnazione e risoluzione:

- la impugnazione, reagiscono a difetti originari del contratto, che viziano il

contratto fin dall’inizio, rendono difettoso il contratto come atto.

- la risoluzione, riguarda atti che nascono senza vizi. Essa reagisce a difetti

sopravvenuti, che toccano non il contratto come atto, ma il contratto come

rapporto contrattuale generato dall’atto.

Le cause generali di risoluzione sono tre:

1. inadempimento, il difetto che disturba il buon funzionamento del rapporto è un

contraente che non riceve la prestazione attesa, per causa imputabile all’altro

contraente;

2. l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, il difetto di un contraente non

riceve la prestazione attesa per causa non imputabile all’altro;

3. l’eccessiva onerosità sopravvenuta, il difetto consiste nel sopravvenuto

squilibrio di valore fra le prestazioni, che rende il contratto estremamente

svantaggioso per uno dei contraenti.

Attuazione e inattuazione del contratto: caparra confirmatoria ed eccezioni

sospensive

Uno strumento per rafforzare l’attuazione del contratto è la caparra confirmatoria, è

una somma di denaro che una parte dà all’altra alla conclusione del contratto. Essa

funziona come incentivo dell’adempimento, perché penalizza l’inadempimento: se

chi ha dato la caparra risulta inadempiente, egli rischia di perderla, dato che l’altra

parte può recedere dal contratto trattenendo la caparra.

Chi subisce la minaccia è immediatamente protetto con rimedi che gli permettono di

sospendere a sua volta l’attuazione del contratto. Queste si chiamano eccezioni

sospensive, e le principali sono due

A) Eccezione di inadempimento, se una parte è inadempiente, l’altra parte può

rifiutare di eseguire la prestazione propria. L’inadempimento di una parte

giustifica l’inadempimento dell’altra. La sua funzione è stimolare le parti ad

adempiere, perché in caso contrario rischiano di non ottenere la prestazione

attesa.

B) Mutamento delle condizioni patrimoniali, di un contraente tale da mettere in

pericolo l’esecuzione della sua prestazione, l’altro può sospendere la sua

prestazione, salvo che gli venga data idonea garanzia.

Il contratto può contenere una clausola limitativa della proponibilità di eccezioni, con

cui stabilisce da una parte che non può invocare, come eccezioni, fatti che pure

giustificherebbero il suo rifiuto di adempiere: deve comunque pagare. Clausola solve

et rèpete cioè prima paga e poi chiedi la restituzione.

Domanda di adempimento e risoluzione per inadempimento

La parte di un contratto a prestazione corrispettive può scegliere due strade

contrapposte per reagire all’inadempimento di controparte:

 o la parte conserva la speranza e l’interesse di ottenere, anche tardivamente, la

prestazione attesa, allora propone una: domanda di adempimento.

 Oppure non ha più tale speranza o interesse: esempio, si è convinto che la

controparte non eseguirà mai la prestazione in modo soddisfacente. In questo

caso il suo obbiettivo è distruggere il contratto: non deve più la sua

prestazione, e se l’ha già eseguita può ottenere la restituzione. Egli propone a

questo punto una domanda di risoluzione del contratto. Chiesta la domanda di

risoluzione , da un lato: - la vittima dell’inadempimento non può cambiare idea

e chiedere l’adempimento; - all’inadempiente non è più consentito un

adempimento tardivo.

Chiedendo la risoluzione, sia l’adempimento, la parte adempiente può chiedere in

più il risarcimento dei danni.

La risoluzione giudiziale

la risoluzione per inadempimento è una risoluzione giudiziale, cioè pronunciata dal

giudice con la sua sentenza, in base alla domanda dell’interessato e dopo aver

accertato che vi sono tutti i presupposti. Fino a quando la sentenza non viene emanata

e non produce i suoi effetti, il contratto non è risolto.

Per concedere la risoluzione, il giudice deve verificare due presupposti:

1. esistenza di inadempimento,

2. un certo livello di gravità dell’inadempimento: il contratto si risolve solo se

l’inadempimento ha importanza, riguardo all’interesse della parte che lo

subisce.

La risoluzione di diritto

La regola per cui la risoluzione di diritto è determinata dalla sentenza del giudice

conosce tre eccezioni, in cui la risoluzione non è giudiziale, ma è una risoluzione di

diritto, il contratto quindi si risolve senza un provvedimento del giudice. I casi di

risoluzione sono tre:

 clausola risolutiva espressa, prevede che il contratto si risolverà, se una

determinata obbligazione nascente da questo non verrà regolarmente

adempiuta (Art.1456 c.1). Se si verifica un tale inadempimento, il contratto va

in contro a risoluzione. Però è necessario che la clausola individui con

precisioni le obbligazioni, in cui l’inadempimento determinerà risoluzione: non

è ammissibile che la clausola si riferisca a obbligazioni in modo generico. Il

contratto si risolve solo quando la vittima si avvale della clausola risolutiva.

(Art.1456 c.2)

 termine essenziale, termine di esecuzione della prestazione, scaduto il quale la

prestazione non ha più utilità per la parte che doveva riceverla. Scaduto il

termine essenziale senza che la prestazione sia stata eseguita, si crea il

presupposto per la risoluzione automatica.

 Diffida ad adempiere, usata per risolvere il contratto senza bisogno

dell’intervento giudiziale, se il termine lasciato scadere dall’inadempiente non

è essenziale. La vittima di inadempimento formula intimazione scritta

all’inadempiente di adempiere esattamente entro 15 giorni, accompagnata dalla

dichiarazione che decorso inutilmente questo termine, il contratto sarà risolto.

La parte che si avvale del diritto di risoluzione ha il vantaggio di distruggere un

contratto che non le interessa più. Ma incorre anche verso un rischio: che se si

constata che non esistono i presupposti di risoluzione di diritto, il contratto non si è

risolto, e se la parte in questione non esegue più la prestazione, pensando che fosse

risolto, incorre in responsabilità per inadempimento.

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta

La sopravvenuta impossibilità della prestazione, non imputabile al debitore, estingue

l’obbligazione. Se l’obbligazione estinta nasce da un contratto a prestazione

corrispettive, è ovvio che la controprestazione si estingue anch’essa, quindi il

prestatore è liberato. Ciò significa che il rapporto contrattuale si scioglie. In questo

caso la risoluzione opera di diritto: il giudice potrà poi accertarla ex post, con una

sentenza dichiarativa.

La risoluzione di diritto per impossibilità sopravvenuta incontra dei limiti:

- il contratto non si risolve, se l’impossibilità si verifica durante la mora del

creditore: pur non ricevendo la prestazione, rimane obbligato a eseguire la

controprestazione

- nel caso di contratti con effetti reali avente per oggetto una cosa determinata,

se la cosa va distrutta per casa non imputabile all’alienante, non può più

consegnarla all’acquirente, ed il contratto non si risolve: l’acquirente rimane

obbligato ad eseguire la sua prestazione

- stessa cosa riguardo le quantità di cose generiche: il contratto non si risolve, se

le cose vanno distrutte dopo l’individuazione. Non risolve il contratto con

effetto traslativo differito a un termine successivo.

Nel caso di impossibilità parziale della prestazione, occorre distinguere: a) se

l’avente diritto non ha un apprezzabile interesse a ricevere una prestazione ridotta,

può recedere il contratto, che si scioglie; b)se accetta la prestazione ridotta, ha diritto

a una riduzione della controprestazione da lui dovuta.

Nel caso di impossibilità temporanea l’obbligo vive o muore in base alla regola

dell’articolo 1256c.2 “Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa

perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento”.

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

Il rimedio per la risoluzione per eccessiva onerosità opera solo per i contratti di

durata. Si applica quando nel corso dell’esecuzione del contratto (dopo la

conclusione ma prima della sua completa attuazione), si verificano fatti che alterano

notevolmente, a svantaggio di un parte, l’originario equilibrio economico del

contratto, la così detta sopravvenienza. Le sopravvenienze devono essere:

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara1207 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.