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Risoluzione per inadempimento

La risoluzione (art. 1453 ss. C.c.) riconduce alla nozione di inefficacia in senso stretto. Si delinea il concetto che nella disciplina della risoluzione, il giudizio di riprovazione da parte dell'ordinamento si basa su fatti sopravvenuti rispetto alla conclusione del contratto. In via generale, la risoluzione rimedia a una situazione di iniquità comportata da fatti verificatisi dopo la conclusione del contratto. Chiesto l'adempimento si può chiedere la risoluzione, mentre non è ammesso il contrario poiché con la domanda di risoluzione la parte mostra di non avere più interesse all'adempimento. La risoluzione per inadempimento si ha quando una delle due parti del contratto è inadempiente.

Tipologie di risoluzione

  • Risoluzione giudiziale: Innanzitutto vi è la conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive, alla scadenza una delle parti non esegue la prestazione o lo spostamento patrimoniale dovuto. L'inadempimento deve essere grave o manca un adempimento tardivo anteriore alla domanda giudiziale. Il contraente che subisce l'inadempimento della controparte, dopo aver eventualmente sospeso il proprio adempimento, può scegliere se preferisce ottenere che l'altro contraente adempia, oppure se preferisce liberarsi dagli effetti del contratto (scelta tra esecuzione specifica e risoluzione del contratto).
    • Se vuole raggiungere il primo risultato, può insistere affinché l'altro contraente adempia, fino a ottenere che il giudice pronunci una sentenza con la quale lo condanna ad adempiere esattamente e a risarcire i danni derivanti dal ritardo.
    • Se vuole raggiungere il secondo risultato, deve scegliere se chiedere o meno l'intervento del giudice. Se sceglie l'intervento del giudice, può ottenere la pronuncia di una sentenza con la quale il contratto viene risolto per inadempimento, e il contraente inadempiente è condannato anche a risarcire gli eventuali ulteriori danni.

    Presentata la domanda di risoluzione, l'inadempiente non può più bloccarla con un'esecuzione tardiva della sua prestazione, potendo l'altro contraente rifiutarla purché non preferisca accettare l'adempimento tardivo e rinunziare alla risoluzione. Che chieda l'adempimento o la risoluzione, il contraente non inadempiente può comunque chiedere il risarcimento del danno. Nella risoluzione giudiziale, la sentenza ha natura costitutiva.

  • Risoluzione di diritto: La sentenza ha natura deliberativa. Opera senza la necessità di una sentenza in alcune fattispecie specificatamente disciplinate:
    • Diffida ad adempiere: Consiste nell'intimidazione per iscritto alla controparte di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, indicando che decorso inutilmente tale termine il contratto s'intenderà senz'altro risolto. In questo modo, il contraente inadempiente... (testo interrotto).
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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