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RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La risoluzione (art. 1453 ss. C.c.) riconduce alla nozione di inefficacia in senso stretto. Si delinea il

concetto che nella disciplina della risoluzione, il giudizio di riprovazione da parte dell’ordinamento

si basa su fatti sopravvenuti rispetto alla conclusione del contratto. In via generale, la risoluzione

rimedia ad una situazione di iniquità comportata da fatti verificatisi dopo la conclusione del

contratto. Chiesto l’adempimento si può chiedere la risoluzione, mentre non è ammesso il contrario

poiché con la domanda di risoluzione la parte mostra di non avere più interesse all’adempimento.

La risoluzione per inadempimento si ha quando una delle due parti del contratto è inadempiente.

Si distingue tra:

• Risoluzione giudiziale: innanzitutto vi è la conclusione di un contratto a prestazioni

corrispettive, alla scadenza una delle parti non esegue la prestazione o lo spostamento

patrimoniale dovuto. L’inadempimento deve essere grave o manca un adempimento tardivo

anteriore alla domanda giudiziale. Il contraente che subisce l’inadempimento della

controparte, dopo aver eventualmente sospeso il proprio adempimento, può scegliere se

preferisce ottenere che l’altro contraente adempia, oppure se preferisce liberarsi dagli

effetti del contratto (scelta tra esecuzione specifica e risoluzione del contratto). Se vuole

raggiungere il primo risultato, può insistere affinchè l’altro contraente adempia, fino ad

ottenere che il giudice pronunci una sentenza con la quale lo condanna ad adempiere

esattamente e a risarcire i danni derivanti dal ritardo. Se vuole raggiungere il secondo

risultato, deve scegliere se chiedere o meno l’intervento del giudice. Se sceglie l’intervento

del giudice può ottenere la pronuncia di una sentenza con la quale il contratto viene risolto

per inadempimento, e il contraente inadempiente è condannato anche a risarcire gli

eventuali ulteriori danni. Presentata la domanda di risoluzione, l’inadempiente non può più

bloccarla con un’esecuzione tardiva della sua prestazione, potendo l’altro contraente

rifiutarla purchè non preferisca accettare l’adempimento tardivo e rinunziare alla

risoluzione. Che chieda l’adempimento o la risoluzione, il contraente non inadempiente può

comunque chiedere il risarcimento del danno. Nella risoluzione giudiziale, la sentenza ha

natura costitutiva;

• Risoluzione di diritto: la sentenza ha natura deliberativa. Opera senza la necessità di una

sentenza in alcune fattispecie specificatamente disciplinate:

1. Diffida ad adempiere: consiste nell’intimidazione per iscritto alla controparte di

adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni,indicando che decorso

inutilmente tale termine il contratto s’intenderà senz’altro risolto. In questo modo, il

contraente inadempiente ha ancora la possibilità di rimediare e di adempiere, seppur

tardivamente. Se alla scadenza del nuovo termine manca l’adempimento, il contratto si

risolve di diritto, cioè automaticamente senza intervento del giudice;

2. Clausola risolutiva espressa: le parti dichiarano nel contratto la volontà di attribuire ad

una di esse il potere di risolvere unilateralmente il contratto in caso di inadempimento

dell’altra parte. Le parti devono indicare specificamente le obbligazioni e le modalità di

adempimento, poiché una clausola risolutiva generica non è valida. La risoluzione

opera solo dopo che la parte interessata dichiara di volersi avvalere della clausola

risolutiva;

3. Termine essenziale: il contratto si risolve di diritto qualora sia fissato per la prestazione

di una delle parti un termine essenziale nell’interesse dell’altra, sicchè un adempimento

tardivo sarebbe privo di utilità. Un termine è essenziale, dunque, se la prestazione non

ha più utilità per il creditore dopo la scadenza (es: sarto che deve consegnare l’abito da

sposa per il giorno del matrimonio). Il contratto, tuttavia, non si risolve se il contraente

interessato avverte l’altro, entro 3 giorni, di aver comunque interesse a ricevere la

prestazione, anche se in ritardo.

Con la risoluzione il contratto viene sciolto, ovvero diventa inefficace: ciò significa che le parti non

sono più tenute ad eseguirlo. Se una parte ha ricevuto una prestazione in esecuzione del contratto

è tenuta a restituirla alla controparte. La risoluzione per inadempimento ha effetto retroattivo tra le

parti, cioè dal punto di vista operativo comporta essenzialmente il diritto alla restituzione non solo

delle prestazioni ma anche dei frutti e degli interessi. Se si tratta di un contratto a prestazioni

continuative o periodicamente ripetute, l’obbligo di restituire non si estende alle prestazioni

effettuate nel periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione. La risoluzione non è

opponibile ai terzi, cioè non pregiudica i diritti che i terzi hanno acquistato. Nei contratti con

prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti, oltre alla possibilità di tenere un comportamento

positivo, può assumere un atteggiamento passivo, rifiutandosi di adempiere la prestazione se

l’altro non adempie. Si rilevano due nozioni:

• Eccezione d’inadempimento: riguarda l’ipotesi in cui una parte non sia disposta ad

adempiere e l’altra, pur essendo disposta ad adempiere, non abbia ancora adempiuto. In

questo caso, è riconosciuto il potere di rifiutare la prestazione, costringendo l’altra parte a

non adempiere. Il rifiuto di adempiere è illegittimo se è contrario alla buona fede;

• Potere di sospendere l’esecuzione: opera quando le condizioni patrimoniali di un

contraente sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della

controprestazione. Questo potere è escluso se la parte le cui condizioni patrimoniali si sono

deteriorate offre una cauzione, cioè costituisce un’adeguata garanzia per l’adempimento

futuro;

• Esclusione convenzionale (clausola solve et repete): il potere di rifiutare la prestazione può

essere escluso d’accordo tra le parti (prima paghi e poi chiedi la restituzione). Approvando

tale clausola il soggetto passivo rinunzia al diritto di opporre eccezioni al fine di evitare o

ritardare la prestazione da lui dovuta, salva la facoltà di proporle solo dopo aver eseguito la

propria prestazione e di ripetere eventualmente quanto risultasse non dovuto.

RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 ss. C.c.) attiene ad una disciplina di

inefficacia in senso stretto, diretta a rimediare ad una iniqua ripartizione del rischio da impossibilità

sopravvenuta. In caso di impossibilità di una prestazione si estingue l’obbligazione, e invocando la

categoria della risoluzione si determina anche un regime di inefficacia di tutto il contratto. Dal

punto di vista operativo, in un contratto a prestazioni corrispettive la prestazione divenuta

impossibile è legata da un vincolo di corrispettività con altre prestazioni che, invece, restano

possibili: il contraente, la cui prestazione è ancora possibile, non è più obbligato a effettuarla a

favore dell’altro contraente, il quale è a sua volta liberato dall’obbligo di effettuare la propria a

causa dell’impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile. Caratteri dell’impossibilità sono:

• Impossibilità non imputabile, assoluta e definitiva: essa non dipende dalla volontà del

soggetto passivo. Il soggetto passivo non è in grado di adempiere e chiunque non è in

grado di eseguire la prestazione, l’intera prestazione non può essere eseguita e non è

ammesso che la prestazione possa essere eseguita in un secondo momento. Se sono

presenti queste caratteristiche si estingue l’obbligazione e il soggetto passivo è liberato,

così come è liberato il soggetto attivo visto che il contratto si risolve;

• Impossibilità parziale: se la prestazione diventa soltanto parzialmente impossibile e il

debitore si libera eseguendo la prestazione per la parte ancora possibile, è prevista non

una risoluzione automatica (potendo il contratto svolgere ancora una sua funzione) ma

l’attribuzione all’altra parte di un diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione

dovuta, con la possibilità di recedere dal contratto qualora non abbia un interesse

apprezzabile all’adempimento parziale;

• Impossibilità temporanea: attiene al concetto che alla scadenza non è possibile la

prestazione, però è sensato ritenere che in futuro potrà essere eseguita. Estinguendo

l’obbligazione colpita da impossibilità si ha la risoluzione del contratto.

Una considerazione particolare è riservata ai contratti con effetto traslativo, cioè diretti al

trasferimento della proprietà o alla costituzione di un diritto reale. L’ordinamento prende in

considerazione tre ipotesi:

• Se l’impossibilità avviene subito dopo la conclusione, ma prima della consegna, è esclusa

la risoluzione (es: Tizio ha venduto a Caio una casa, ma prima di consegnarla questa si

incendia);

• Se l’impossibilità avviene subito dopo la conclusione, ma prima della scadenza di un

termine, è esclusa la risoluzione (la cosa perisce tra la conclusione del contratto e il giorno

previsto per la consegna);

• Se l’impossibilità avviene subito dopo la conclusione, ma prima dell’avveramento della

condizione, opera la risoluzione (durante il periodo di pendenza si verifica il perimento della

cosa, imputabile all’alienante, debitore dell’obbligo di consegnarla e custodirla).

Dunque, è sul proprietario che grava il danno per la distruzione di una cosa non imputabile a

persona alcuna, ma dipendente da un caso fortuito.

RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’

Se lo squilibrio tra il valore delle prestazioni sopraggiunge dopo la stipulazione del contratto, ma

prima della sua esecuzione, in seguito al verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, la parte

che deve effettuare la prestazione eccessivamente onerosa rispetto all’altra può ottenere la

risoluzione del contratto. Essa non avviene mai automaticamente, ma deve essere decisa dal

giudice mediante una sentenza. Può essere evitata dalla controparte offrendo di modificare

equamente le condizioni del contratto (sanatoria). Questa risoluzione opera in presenza di alcune

fattispecie:

• Conclusione di un contratto corrispettivo;

• Contratto di durata/a prestazioni periodiche, continuate o differite;

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pandilah di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Maisto Filippo.