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Referendum Abrogativo (art. 75)
Fra le fonti del diritto aventi efficacia pari a quella della legge va ricompreso anche il
referendum abrogativo. Questo referendum è disciplinato dall'art 75 della
costituzione è indetto per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o
di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano 500.000 elettori o 5 consigli
regionali. Il referendum non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio di
amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Al
referendum hanno diritto di partecipare gli elettori della camera dei deputati la
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi. Sull'ammissibilità del referendum abrogativo è chiamata a giudicare la
corte costituzionale, il referendum non è ammissibile per l’abrogazione di leggi
costituzionali. Sembra che, data la brevità (60 giorni) e la perentorietà del termine
per conversione in legge, riesca estremamente difficile svolgere un referendum
abrogativo di un decreto-legge. La corte ritiene inoltre inammissibile tale richiesta
quando i quesiti sono privi di chiarezza ,non sono razionalmente unitari o mancanti
di omogeneità o coerenza ed univocità o di una evidente finalità intrinseca ovvero
ancora di dubbio significato. Va tuttavia rilevato che in una democrazia
maggioritaria il referendum può assumere il valore di contropotere rispetto al
potere della maggioranza parlamentare.
Statuti Regionali
L'ordinamento italiano prevede due tipi di regioni:a statuto ordinario ed a statuto
speciale, a seconda del diverso grado di autonomia ad esse attribuito. La creazione
di due tipi di autonomia regionale di giustifica ove si pensi che i fattori che stanno
alla base della autonomia assumevano in alcune regioni italiane, a causa delle loro
peculiarità di carattere geografico, politico, ed etnico, maggior rilievo che in altre,
per cui si ritiene di dover attribuire a queste regioni, forme e condizioni particolari di
autonomia. Le regioni di diritto comune trovano la loro disciplina uniforme nel titolo
V della Costituzione mentre l'ordinamento delle 5 regioni alle quali sono state
concesse forme e condizioni particolari di autonomia è contenuto in statuti speciali
adottati con legge costituzionale. Questi statuti possono apportare deroghe alle
norme del Titolo V della Costituzione; le norme della Costituzione sono applicabili
anche alle regioni a statuto speciale.
Il procedimento di formazione degli statuti delle regioni di diritto comune, l’art. 123
cost., stabilisce che lo statuto venga approvato e modificato dal Consiglio Regionale
con la legge adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 30 giorni
dalla sua pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora
entro 3 mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della
Regione o 1/5 dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
Lo statuto delle regioni di diritto comune determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.
Gli statuti delle regioni di autonomia differenziata sono invece adottati, art.116 della
Cost., con leggi costituzionali. In particolare gli statuti della Sardegna, Trentino-Alto
Adige e della Valle d’Aosta sono stati adottati con leggi costituzionali votate dalla
stessa Assemblea costituente nel gennaio del 1948, lo statuto della Sicilia è stato
convertito nella legge costituzionale il 26 febbraio 1948 sempre dall’assemblea
costituente. Con la legge costituzionale del 31 gennaio 1963 è stato adottato dal
Parlamento lo statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia.
Le regioni Sicilia, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia i progetti di modifica dello
statuto di iniziativa governativa o parlamentare devono essere comunicati al
Governo del Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro 2 mesi.
Per il Trentino-Alto Adige il parere deve essere preso anche dai Consiglio provinciali.
Secondo l’art 116 Cost. è possibile attribuire alle regioni ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, concernenti le materie indicate nella Costituzione.
Decreti-legge
Il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge; ma deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere
che sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni.
Il potere del Governo di adottare decreti-legge assume un carattere di eccezionalità.
Il presupposto essenziale perché il Governo possa adottare un decreto-legge è la
sussistenza di un caso straordinario di necessità e di urgenza. Il Governo può
sostituirsi alle Camere ed approvare un atto avente la stessa efficacia della legge
soltanto quando la straordinarietà del cado e la necessità e l’urgenza di provvedere
impediscono alle Camere di intervenire tempestivamente.
Limitazioni all’adozione dei decreti-legge: i decreti devono indicare, nel preambolo,
le circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l’adozione.
Inoltre il Governo non può mediante decreto-legge: 1) conferire deleghe legislative;
2) provvedere alle materie indicate nell’art 72 comma IV; 3) rinnovare le disposizioni
di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una
delle due Camere; 3) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti; 4) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
Costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
La Corte Costituzionale ha posto fine a tali abusi, dichiarando illegittima la
reiterazione che dimostrerebbe l’assenza del requisito della straordinarietà e
dell’urgenza.
Il Governo adotta i decreti-legge sotto la sua responsabilità; il che significa che esso
dovrebbe rispondere innanzi alle Camere, nell’ambito del rapporto fiduciario, tutte
le volte in cui le stesse, negando la conversione, giudichino che abbia usato del suo
potere senza che ricorressero i presupposti o superando i limiti sopra indicati.
I decreti-legge hanno un’efficacia limitata a 60 giorni dalla loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi il giorno stesso della loro emanazione
devono essere presentati alle Camere per la conversione in legge.
Le Camere entro 60 giorni potranno:
a) Non prendere in esame il disegno di legge di conversione, ovvero prenderlo in
esame, ma non esaurire il procedimento di formazione della legge;
b) O prenderlo in esame e non approvarlo;
c) Prenderlo in esame e approvarlo convertendo il in legge ordinaria il decreto-
legge.
Il decreto non convertito in legge perde efficacia sin dall’inizio ed è da considerare
come mai esistito quale fonte a livello legislativo.
I decreti-legge perdono efficacia fin dall’inizio in caso di mancata conversione resta
del tutto disapplicata nel caso in cui il decreto abbia prodotto effetti irreversibili, per
cui il provvedimento perde il carattere della provvisorietà.