Le fonti del diritto
Le fonti del diritto sono delle norme, regole vincolanti nell'ordinamento giuridico che negli stati di civil Law sono definite dal legislatore (mentre nel Common Law le norme sono il risultato di una stratificazione di usi e consuetudini e sono emanate dai giudici). Nella nostra costituzione ci sono più fonti del diritto che si sovrappongono, quindi il giudice e l'interprete devono scegliere la legge più adatta.
Contrasti tra le fonti
Le fonti del diritto possono indicare i contrasti tra:
- Leggi statali e regionali
- Tra leggi statali e un decreto legge statale
- Tra un decreto legge e un decreto legislativo
- Tra la legge e regolamento comunitario
- Tra la legge italiana e convenzioni internazionali
- Tra la legge e la costituzione
Per tale motivo si ha bisogno di criteri per la risoluzione dei conflitti tra le fonti, quindi per la risoluzione delle antinomie.
Caratteristiche delle fonti del diritto
- Esteriorità: a differenza della norma morale che è lasciata all'individuo, promana da soggetti esterni.
- Generali ed astratte: la fonte del diritto dovrebbe disciplinare un numero indeterminato di casi e non devono avere un contenuto specifico (per esempio le leggi provvedimento).
- Coercibilità e sanzione: norme devono essere rispettate ma anche interpretate in quanto, applicandosi a tanti casi, a volte non sono chiare; il lavoro di interpretazione è realizzato dal giudice o dal legislatore, che chiarisce cosa voleva dire (interpretazione autentica).
Nel codice civile sono presenti le preleggi che risalgono al periodo pre-repubblicano del 1942: esse non vedono la costituzione come fonte del diritto ma l'articolo uno afferma che le fonti sono le leggi, i regolamenti, e gli usi. L'articolo 12 afferma infatti che le leggi devono avere un'interpretazione letterale (secondo l'intenzione del legislatore) e una interpretazione analogica (ovvero quando c'è un dubbio si guardano i principi generali dell'ordinamento). Inoltre, l'articolo 14 afferma che non è permessa l'interpretazione per le leggi penali.
Diverse fonti
- Fonti di cognizione: servono al popolo per conoscere le leggi; infatti, sono le fonti nelle quali vengono pubblicate le leggi (es: gazzetta come pubblicazione ufficiale o banche dati, cioè siti come pubblicazione privata).
- Fonti di produzione: fonti che effettivamente producono il diritto, ovvero le norme giuridiche: Leggi, Decreti e Regolamenti del Governo. Esse si dividono in:
- Fonti atto: che trovano un riconoscimento nell'atto giuridico.
- Fonti fatto: che sono vincolate dall'ordinamento giuridico e possono essere o il prodotto della consuetudine (comportamenti ripetuti che a volte integrano la costituzione), oppure norme prodotte da ordinamenti esterni, ovvero le norme comunitarie (ad es: la norma sulla privacy o la norma sul diritto internazionale privato che regola i matrimoni fra due non concittadini).
Criteri di risoluzione delle antinomie
Criterio cronologico: Regola la successione delle fonti nel tempo, ovvero deve essere applicata la fonte più recente (fenomeno dell’abrogazione). È quindi un principio logico in quanto è utilizzabile solo tra fonti dello stesso rango, ovvero dello stesso grado e dello stesso livello: ad esempio, decreto legge e legge sono entrambi fonte primaria mentre non sono dello stesso rango la legge e la costituzione.
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