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la prima si verifica quando le direttive contengono in prescrizioni incondizionate, sono puntualmente determinate in tutti gli elementi, ma non sono state recepite nei termini stabiliti. Si ha cosi la diretta applicabilità anche all'ordinamento interno (direttive self-executing).

La seconda ipotesi si verifica quando le direttive recepite non hanno i caratteri sopramenzionati, in tale eventualità si ravvisa una responsabilità degli stati inadempienti nei confronti dei singoli che abbiano avuto danno alla mancata attuazione.

Si può verificare che in caso di conflitto tra una disposizione comunitaria direttamente applicabile e una norma interna con essa incompatibile, secondo la sentenza del 1975, la Corte Costituzionale affermava per la prima volta la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, in base alla considerazione che vi fosse un trasferimento di competenza a favore degli organi comunitari conforme all’art. 11 Cost.

Nell'1984 la Corte Costituzionale afferma la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, sostenendo essere sufficiente la disapplicazione della norma interna incompatibile da parte del giudice ordinario.

Di contro la Corte di Giustizia accoglie la concezione monista secondo la quale la norma comunitaria direttamente applicabile entra a far parte dell'ordinamento giuridico degli stati membri e lo integra prevalendo sulle norme interne in quanto ritenuto di rango superiore; di conseguenza non è possibile che l'ordinamento interno possa produrre norme incompatibili o confliggenti con quelle comunitarie.

L'art. 10 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme internazionali generalmente conosciute. Di contro, l'art. 11 prevede che l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Più appropriato è forse il riferimento all'art. 11 Cost. ritenendosi la corrispondenza tra il richiamato precetto costituzionale e le finalità ed i principi ispiratori delle CE. Tale prevalenza di ordinamento, allo stato potrebbe comunque trovare un limite nei principi fondamentali, come tali inderogabili, dalla Costituzione Italiana.

CAPO 3: RISERVA DI LEGGE

1. Ratio dell’art. 23 Cost.

L’art. 23 Cost. segna un'accentuazione del principio di legalità e della sua funzione garantistica rispetto al principio del consenso (all'autimposizione) espresso nell’art. 30 dello Statuto Albertino.

Di contro, il principio della legalità fissato all'art. 23 Cost. secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, contiene una funzione di garanzia e di tutela della libertà e proprietà dei cittadini e rappresenta altresì un limite alla produzione giuridica dell’attività statuale in campi essenziali come quello tributario.

2. Le prestazioni imposte

La sfera di applicazione (ambito oggettivo) della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. non si esaurisce nelle prestazioni tributarie (com'era previsto dallo Statuto Albertino), ma si estende a tutte le prestazioni imposte, ossia alle prestazioni coattive richieste, senza il consenso della volontà del privato. Tali prestazioni sono dovute alla base alla legge, cioè per determinazione autoritativa della legge.

La nozione di prestazioni imposte riguarda non solo i tributi (in senso stretto) ma anche tutte quelle prestazioni che, pur operando in assetto, prevedono il depauperamento del privato attraverso una disciplina non normativa bensì autoritativa.

la prima si verifica quando le direttive contengono in prescrizioni incondizionate, sono puntualmente determinate in tutti gli elementi, ma non sono state recepite nei termini stabiliti. Si ha così la diretta applicabilità anche all’ordinamento interno (direttive self-executing).La seconda ipotesi si verifica quando le direttive recepite non hanno i caratteri sopramenizonati, in tale eventualità si ravvisa una responsabilità degli stati inadempienti nei confronti dei singoli che abbiano avuto danno alla mancata attuazione.Si può verificare che in caso di conflitto tra una disposizione comunitaria direttamente applicabile e una norma interna con essa incompatibile, secondo la sentenza del 1975, la Corte Costituzionale affermava per la prima-volta la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, in base alla considerazione che vi fosse un trasferimento di competenza a favore degli organi comunitari conforme all’art. 11 Cost.Nell’1984 la Corte Costituzionale afferma la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, sostenendo essere sufficiente la disapplicazione della norma interna incompatibile da parte del giudice ordinario.Di contro la Corte di Giustizia accoglie la concezione monista secondo la quale la norma comunitaria direttamente applicabile entra a far parte dell’ordinamento giuridico degli stati membri e lo integra prevalendo sulle norme interne in quanto ritenuto di rango superiore; di conseguenza non è possibile che l’ordinamento interno possa produrre norme incompatibili o confliggenti con quelle comunitarie.L’art. 10 prevede che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme internazionali generalmente conosciute. Di contro, l’art. 11 prevede che l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Più appropriato è forse il riferimento all’art. 11 Cost. ritenendosi la corrispondenza tra il richiamato precetto costituzionale e le finalità ed i principi ispiratori delle CE. Tale prevalenza di ordinamento, allo stato potrebbe comunque trovare un limite nei principi fondamentali, come tali inderogabili, dalla Costituzione Italiana.

CAPO 3: RISERVA DI LEGGE

  1. Ratio dell’art. 23 Cost.

    L’art. 23 Cost. segna un’accentuazione del principio di legalità e della sua funzione garantistica rispetto al principio del consenso (all’autimposizione) espresso nell’art. 30 dello Statuto Albertino.Di contro, il principio della legalità fissato all’art. 23 Cost. secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, contiene una funzione di garanzia e di tutela della libertà e proprietà dei cittadini e rappresenta altresì un limite alla produzione giuridica dell’attività statuale in campi essenziali come quello tributario.

  2. Le prestazioni imposte

    La sfera di applicazione (ambito oggettivo) della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. non si esaurisce nelle prestazioni tributarie (com’era previsto dallo Statuto Albertino), ma si estende a tutte le prestazioni imposte, ossia alle prestazioni coattive richieste, senza il consenso della volontà del privato. Tali prestazioni sono dovute in base alla legge, cioè per determinazione autoritativa della legge.

    La nozione di prestazioni imposte riguarda non solo i tributi (in senso stretto) ma anche tutte quelle prestazioni che, pur operando in assetto, prevedono il depauperamento del privato attraverso una disciplina non normativa bensì autoritativa.

Requisito comune di tutte le prestazioni imposte è la coattività, ossia la previsione di una disciplina autoritativa delle prestazioni che determina la decurtazione patrimoniale del privato. C'è coattività quando la disciplina delle prestazioni è determinata dalla legge. Pertanto rientrano tra le prestazioni imposte di cui all'art. 23 Cost. oltre che le imposte, tasse, contributi e monopoli fiscali, le altre prestazioni che la Corte considera a carattere tributario come i canoni di abbonamento radiotelevisivo, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i sovracanoni da derivazioni idroelettriche.

L'art. 23 prevede sia le prestazioni patrimoniali, nelle quali rientrano quelle a carattere tributario, che quelle personali. Quest'ultime consistono in attività fisiche o intellettuali come il servizio militare, il gratuito patrocinio degli avvocati, le prestazioni dei periti dell'attività giudiziaria. Le prestazioni patrimoniali imposte, invece, si distinguono per la decurtazione o depauperamento del patrimonio del privato che coattivamente comportano (tributi in senso stretto).

Dottrina e corte costituzionale includono nella categoria in esame anche le sanzioni in quanto queste comportano un depauperamento coattivo del patrimonio del privato anche se presentano un'ulteriore garanzia, sancita dall'art. 25 Cost.

Rientrano altresì tra le prestazioni imposte il gioco del lotto, lo sconto obbligatorio sui medicinali, i canoni telefonici, il prestito forzoso e le consegne esemplari d'obbligo e le biblioteche. Non rientrano invece, l'espropriazione per pubblica utilità per mancanza del requisito del depauperamento del patrimonio per via dell'indennizzo pagato.

3. Atti normativi

Tra gli atti normativi che si considerano legge ai sensi dell'art. 23 Cost., è concordemente ricompresa la legge ordinaria ossia quella in senso formale. Si intende per legge altresì il decreto legge ed il decreto legislativo aventi valore ed efficacia di legge formale Il decreto legislativo (art. 76 Cost.) è l'atto normativo per eccellenza in materia tributaria atteso il forte tecnicismo della stessa. Il decreto legge (art. 77 Cost.) invece, previsto solo in casi di emergenza, è usato spesso per la sua tempestività nel procurare risorse finanziare. Esso deve essere convertito in legge entro 60 gg dalle Camere; in mancanza perde efficacia ex tunc. Il legislatore ha in linea di principio vietato l'utilizzo del decreto legge in materia tributaria per l'istituzione di nuovi tributi.

Si considerano leggi anche le leggi delle regioni di entrambi le forme statutarie e quelle delle province autonome (Trento e Bolzano). In ordine ai regolamenti della CEE vi potrebbero essere profili di conflittualità con l'art. 23 Cost. in quanto in esso non previsti. Ma a seguito della sentenza del 1984 si è affermato il principio della prevalenza del diritto comunitario su quello interno.

4. La riserva relativa di legge

La natura delle riserva di legge viene massimamente considerata a carattere relativo e, non assoluto, atteso anche il tenore letterale della formula in base alla legge volutamente diversa da quella legge inizialmente proposta dal legislatore costituente. Pertanto come la legge non può essere assolutamente indeterminata con semplice enunciazione del titolo di imposizione, così non deve disciplinare interamente un tributo, ma prevedere almeno gli elementi essenziali che ne delineino la disciplina generale rinviando per il restante ad atti normativi secondari ai fini di una compiuta integrazione. Il principio della legalità oltre che riguardare di regola la disciplina sostanziale del tributo espressa nei suoi elementi essenziali, può estendersi talvolta anche a taluni aspetti procedimentali come l'esercizio dei poteri ispettivi nella sfera di libertà personale e domiciliare del cittadino, l'accertamento induttivo.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Santamaria Baldassarre.
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