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PENSIONI DI ANZIANITÀ - REQUISITI PREVIGENTI PER I LAVORATORI PRE-RIFORMA (Assunti prima del 1996)
LEGGE 153/1969: Delega previdenziale
Anzianità contributiva di 35 anni, qualunque sia l'età anagrafica
L. n. 243/2004: il c.d. soggetto "Scalone"
Anzianità contributiva di 35 anni, a qualunque età, in base all'anzianità contributiva
RIFORMA l. 335/1995: La riforma Maroni
La riforma Maroni aveva previsto:
- Anzianità contributiva di 35 anni dal 1° gennaio 2008, se il lavoratore aveva un'età anagrafica di 57 anni
- Posticipamento di 3 anni dell'età anagrafica per accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di anzianità contributiva
- L'età anagrafica doveva passare dai 57 ai 60 anni ("scalone" di 3 anni) dal 1° gennaio 2008
Legge n. 247/2007 di attuazione del 2004-2005
Quindi, la legge prevedeva l'aumento progressivo dell'anzianità contributiva:
- 38 anni nel 2004-2005
- 39 anni nel 2006-2007
- 40 anni nel 2008
Prescindere dall'età anagrafica tra i vari casi particolari: i lavori usuranti? La Legge N. 247/2007 quali sono i lavori di attuazione del usuranti? Il Protocollo Sul Welfare prevede un abbassamento fino a 3 anni del requisito di età ad attività specifiche (lavoro nelle miniere, nei tunnel, di asportazione dell'amianto, ecc.). Un decreto in corso di approvazione prevede una lista: - Vecchio elenco del 1999 riferito a lavori usuranti - Lavoro a catena con gesti ripetitivi - Lavoratori notturni (da 64 turni di notte all'anno)