La nuova disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.
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(“ traffico di influenze illecite,corruzione per l’esercizio delle funzioni , riforma dell’art 317 cp, convenzione di
Merida sulla corruzione del 2003 e la convenzione permale sulla corruzione di Strasburgo”)
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Con la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in relazione al fatto che le nuove
caratteristiche essenziali di queste fattispecie di reato , fanno riferimento al coinvolgimento di
soggetti ulteriori, destinati a svolgere funzioni di intermediazione e di filtro.
in primis si è previsto l’introduzione della nuova figura di reato di traffico di influenze illecite, non
conosciuta in precedenza nella tradizione normativa italiana ma oggetto di precisi obblighi di
internazionale2.Con
incriminazione di matrice la legge 2012n190 si è introdotto la fattispecie di
traffico di influenze illecite reato comune che può essere commesso da chiunque esso si
concretizza nel mercimonio della pubblica funzione si concretizzi già attraverso un’attività di
intermediazione e di filtro, svolta da soggetti terzi che si interpongono tra il pubblico funzionario e
il privato in una fase prodromica al raggiungimento dell’accordo corruttivo, in piena conformità
alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e
dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa.
Quanto al contenuto del patto corruttivo, esso prevede che il pubblico agente corrotto si impegna
non già ad adottare un atto del proprio ufficio, quanto piuttosto a far valere il suo peso istituzionale
sul pubblico agente competente all’emanazione dell’atto desiderato a cui è interessato il
corruttore, esercitando un’attività di influenza, così come si è previsto che la prestazione resa dal
corrotto ad oggetto la generica funzione o qualità del pubblico agente, il quale si impegna ad
assicurare protezione al corruttore nei suoi futuri rapporti con l’amministrazione, così come la
mera articolazione triangolare della tangente - meri rapporti triangolari -. Si è inoltre in relazione
a quanto si è detto l’introduzione della corruzione per l’esercizio della funzione, nuova figura di
reato – prevista al riscritto art. 318 c.p. e di fatto già “anticipata” in via interpretativa dalla
giurisprudenza della Cassazione – che consente la reazione dell’ordinamento penale ogni volta che
si concretizzi il pericolo di asservimento della pubblica funzione ad interessi privati, senza legare la
punibilità alla precisa individuazione di una specifica condotta oggetto dell’illecito mercato,
consentendo la punizione di entrambe le parti del pactum sceleris, in ragione del semplice
mercimonio della pubblica funzione. passaggio ulteriore si è sancito con la nuova disciplina della
concussione , con cui si è sancito che ,secondo la legge n 190 del 2012, si è pervenuto alla
distinzione delle due figure di concussione , una giacente riferimento all’art 317cp in materia di
concussione per costrizione limitata ai soli casi del pubblico ufficiale in quanto secondo un
indirizzo molto perplesso e generico si è sancito l’incaricato di pubblico servizio non sia in grado
di esercitare sugli utenti quella coartazione della volontà necessaria ad integrare tale tipologia di
reato (aspetto che non è condiviso ne dalla stessa Corte di Cassazione ),e l’altra all’art 319 quater
cp nel caso di concussione per induzione indebita a dare o promettere altrui utilità, prevedendo
per ciascuna di esse un regime sanzionatorio differente. Si è sancito inoltre l’estensione degli
obblighi di informativa alla P.A. di appartenenza del decreto che dispone il giudizio per il pubblico
dipendente accusato del reato in questione; l’estensione allo stesso delle particolari ipotesi di
confisca ex art. 12 sexies della l. n. 356/1992, nonché l’inclusione dello stesso nell’elenco dei reati
presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, contemplata dal d. lgs. 231/2001. Tutto
ciò in relazione al fatto che la costrizione si connota per l’uso della forza o della minaccia
diversamente dalla induzione -così come si è andato incontro al recepimento della normativa
internazionale ai fini di assicurare di assicurare “un’equa graduazione delle risposte sanzionatorie
in relazione a situazioni oggettivamente diverse”. inoltre secondo una analisi curata si può
individuare come sussista un nesso di continuità se pur per vie trasversali tra le due diverse
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fattispecie in questione e la vecchia normativa unificata dell’art 317cp , questo indirizzo è
condiviso anche dalla dottrina. si può dire quindi che finalità della riforma in questione sia stata la
mera scissione della fattispecie previgente nelle due sotto fattispecie citate,art 317 e art 319 quater
cp elevando ciascuna di essa a fattispecie autonoma, salvo per ciò che concerne l’espunzione
dall’area applicativa della concussione per costrizione dei fatti commessi dagli incaricati di
pubblico servizio.
Si consideri inoltre che nel caso del induzione richiesta per la realizzazione del delitto previsto
dall’art. 319, comma 1, quater c.p. non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella del
previgente art. 317 c.p. e, pertanto, quanto all’induzione, vi è “continuità normativa” tra le due
disposizioni, essendo formulate in termini del tutto identici”.
Ruolo del privato rispetto alla nuova fattispecie art 319 quater cp.
Prima della legge n. 190/2012, la concussione, in entrambe le forme, era riferibile sia al pubblico