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GALTELLI 2007 SULLA SPECIFICITA’ DEI MOTIVI DI APPELLO
Occorre precisare che secondo l’orientamento delle SSUU, NON COSTITUISCE causa di inammissibilità dell’appello
la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado, né la manifesta infondatezza della doglianza.
COMUNQUE, È NECESSARIO SPECIFICARE CHE IL LEGISLATORE DELEGANTE NON HA ACCOLTO LE
PROPOSTE ABBOZZATE DALLA COMMISSIONE LATTANZI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE
DELL’APPELLO DA MEZZO DI IMPUGNAZIONE A CRITICA LIBERA A MEZZO DI IMPUGNAZIONE A
CRITICA VINCOLATA, COME IL RICORSO PER CASSAZIONE.
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello.
Art. 603 comma 3 bis, riformato dalla l 134/2021; il legislatore prevede che nel caso di appello di una sentenza di
proscioglimento per motivi relativi alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
è limitata solo ai casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di PRIMO GRADO.
La giurisprudenza di legittimità ha recepito l’insegnamento della Corte Edu, espresso nella sentenza resa dalla Corte EDU
e resa nella sentenza DAN CONTRO MOLDAVIA DEL 2011, pervenendo al principio secondo la quale per riformare
in peius una sentenza assolutoria il giudice dell’appello è obbligato (art 6 CEDU) alla rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale quando intende operare un diverso apprezzamento di una prova orale.
Impostazione questa consolidata in un fondamentale arresto delle Sezioni Unite della cassazione, nel quale si stabilisce
che è affetta da vizio di motivazione ex art 601 comma 1 lett per mancato rispetto del canone del giudizio dell’AL DI
LA’ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO di cui all’art 533 comma 1 stesso codice, la sentenza di appello emanata su
impugnazione del PM che affermi la responsabilità dell’imputato in riforma della sentenza assolutoria, operando una
diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma
dell’art 603 comma 3 c.p.p.
La riforma Orlando poi recepisce tale principio, prevedendo nel comma 3 bis dell’art 603 c.p.p. che nel caso di appello
del pm contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice
dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Secondo le chiare indicazioni contenute nella sent. 27620/2016 la prova dichiarativa da rinnovare è soltanto quella
decisiva, cioè determinante ai fini della riforma della decisione appellata in punto di responsabilità penale.
Dopo tale codificazione, la giurisprudenza ha dato vita ad un ampio e acceso dibattito su queste tematiche, in particolare
sull’estensione della disposizione di cui all’art 603 comma 3 bis. In una prima pronuncia, le SSUU hanno chiarito che le
dichiarazioni rese del PERITO o dal CONSULENTE TECNICO di parte costituiscono prove dichiarative da rinnovare
nel giudizio di appello ai fini del ribaltamento della decisione impugnata, e invece non è necessaria la LETTURA delle
dichiarazioni rese da questi due.
In un successivo arresto, hanno poi affermato che l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello vale
anche nel caso di riforma ai soli fini civili della sentenza assolutoria di primo grado, sempre sulla base di un diverso
apprezzamento della prova dichiarativa ritenuta decisiva.
E LA RIFORMA DEL 2022 aggiunge un altro tassello alla disciplina in esame, facendo chiarezza sul nodo ermeneutico
relativo all’operatività dell’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale previsto all’art 603 comma 3 bis, nel
caso in cui la diversa valutazione riguardi una prova dichiarativa ritenuta DECISIVA acquisita in INCIDENTE
PROBATORIO.
Con il d.lgs 150/2022 viene riscritto il comma 3 bis prevedendo che in caso di appello del PM contro una sentenza di
proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in
udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio
abbreviato a norma degli art 438 e 441.
Dunque, la prova assunta in incidente probatorio NON deve essere rinnovata in appello qualora non sia stata rinnovata in
primo luogo davanti al giudice di primo grado, confutando un indirizzo affermatosi in alcune pronunce di legittimità
secondo cui la prova dichiarativa acquisita in incidente probatorio deve essere comunque rinnovata.
La soluzione risulta condivisibile laddove la rinnovazione in appello della prova orale è giustificata dalla necessità di dare
possibilità al giudice d’appello di RIVALUTARE la correttezza della delibazione delle testimonianze ascoltando dal
vivo i soggetti le cui dichiarazioni sarebbero state mal interpretate.
E tale situazione non si verifica né nel caso in cui non sia stata richiesta o non fosse possibile l’audizione del dichiarante
già escusso in incidente probatorio (combinato disposto artt 190 c.p.p. e 511 c.p.p.) oppure quando ci si trova in una delle
ipotesi di cui all’art 190 bis c.p.p. ( reati di cui all’art 51 comma 3 bis o ipotesi del comma 1 bis dell’art 190 bis ) DOVE
la lettura dei verbali dichiarativi raccolti in INCIDENTE PROBATORIO è possibile senza nuova citazione della fonte e
prescindendo dall’accordo tra le parti, oppure quando l’esame richiesto riguarda persona offesa in situazioni di particolare
vulnerabilità. PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA E RIFORMA CARTABIA.
Approfondimento:
Principi in materia di prove, libro III c.p.p; principio di immediatezza: questo è attuato quando vi è un rapporto privo di
intermediazioni tra l’assunzione della prova e la decisione.
Da un lato si vuole che il giudice prenda direttamente contatto con le fonti di prova, dall’altro si tende ad assicurare
che vi sia identità fisica tra il giudice che assiste all’assunzione della prova e colui che prende la decisione di
condanna o assoluzione (525 c.p.p.)
Per permettere una valutazione di prima mano sulla credibilità del testimone delle sue dichiarazioni. (dato psicologico)
Per quanto attiene al principio di immediatezza, le modifiche introdotte dalla riforma concernono per la prima volta non
il quomodo ma l’an della rinnovazione istruttoria a seguito del mutamento del giudice nel corso del dibattimento e
dall’altro l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione ad
opera del pubblico ministero.
Grande incidenza dei criteri utilizzati nell’introduzione delle modifiche, hanno il merito di raccontare lo stato attuale del
principio di immediatezza nel processo penale italiano, andando ad inserirsi nei solchi tracciati da alcune delle più
importanti pronunce degli ultimi anni sia della Consulta che della Corte di legittimità (sent 132 del 2019 Corte
costituzionale, seguita da Bajrami).
Le due regole attengono a gradi processuali diversi ed hanno genesi differente, ma costituiscono applicazione del principio
di immediatezza.
- la tradizionale necessità di rinnovazione dell’istruttoria in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento di
primo grado, ricavata dal disposto dell’art. 525 c.p.p. attua in concreto il principio de quo, nel suo derivato canone di
immutabilità del giudice (soluzione accettata pacificamente sia in dottrina che giurisprudenza, sin dalla vigenza del
codice abrogato, tanto da ritenersi addirittura quasi scontata).
immediatezza – immutabilità del giudice.
- la rinnovazione del dibattimento in caso di appello ad opera del PM nei confronti di una sentenza di assoluzione
emessa in primo grado, avente ad oggetto la valutazione della prova dichiarativa decisiva di cui all’art 603 c.p.p.
comma 3 bis del codice di rito, è invece regola di matrice giurisprudenziale ed è volta alla valorizzazione dello stesso
principio dinanzi al giudice di seconde cure. Garanzia per l’imputato di un equo accertamento rispettoso del principio di
immediatezza.
PUNTO DI PARTICOLARE INTERESSE: MUTAMENTO DEL GIUDICE E DOCUMENTAZIONE DELLE PROVE
DICHIARATIVE.
Articolo 495 c.p.p.: viene inserito il comma 4 ter, e questa interpolazione mira, in antitesi alla proposta del disegno di
legge BONAFEDE a porre un punto di svolta nella vicenda relativa al principio di immediatezza.
L’interpretazione dell’articolo 525 comma 2 c.p.p. è fondamentale nel rilevare il punctum dolens in materia: lo scontro
tra l’approccio antiformalistico e la struttura tradizionale del codice di procedura penale.
In effetti (dottrina) osserva come l’impianto dei codici, che sono in realtà ormai solo parte delle fonti giuridiche, si pone
l’obiettivo di regolare secondo un solo disegno coerente tutto l’ordinamento giuridico, e così si realizza una collisione
tra l’APPROCCIO FORMALE che informa la cultura giuridica moderna e la nozione PRAGMATICA di pregiudizio
effettivo. che invece caratterizza i sistemi common law.
La disposizioni di cui al citato comma evidenzia un caso raro di NULLITA’ SPECIALE A REGIME DI RILEVABILITA’
ASSOLUTO: dall’assolutezza dell’affermazione ivi contenuta, era derivato un primo rigido orientamento interpretativo,
relativo alla NECESSARIA IDENTITA’ tra giudici che hanno partecipato all’ammissione delle prove e quelli che
deliberano la sentenza, dal quale deriva la necessità di rinnovare tutto l’iter dibattimentale in caso di MUTAMENTO
DEL GIUDICE O DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO A PENA DI NULLITA’ DELLA SENTENZA.
Ebbene nella prassi questa ipotesi è tutt’altro che rara; si verifica infatti ogniqualvolta muti un membro del collegio, o
quando ci sia un trasferimento, quiescenza, o casi che incidono sulla capacità del giudice. E inoltre, la possibilità di poter
contare sui giudici supplenti non pare realistica vista la carenza grave di organico presso le sedi giudiziarie (BEH GRAZIE
SE MAGARI LA SMETTESSERO DI TAGLIARE GAMBE AI CONCORSI FORSE ANDREBBE TUTTO MEGLIO
NO?!)
Dunque, la regressione dell’iter e rinnovazione sono necessarie salvo che le parti non accordino alla mera lettura dei
verbali di tutti gli atti istruttori. E ne consegue un livello di frustrazione delle parti del processo, rispetto all’obiettivo qui
abbastanza evidente di garantire immediatezza e oralità nell’assunzione delle prove.
RICHIAMANDO LA 132/2019 CORTE COST, frequente è d’altra parte l’eventualità che la nuova escussione si risolva
nella mera conferma delle dichiarazioni già rese dal testimone, sottolineando come in effetti questo abbia di fatto ricordi
meno vividi, e così evidenzia come effettivamente il giudice non possa trarre da q