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“RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO” – Decreto Legislativo 6 del 17/01/2003
I provvedimenti di tale decreto hanno riguardato sostanzialmente le società di capitali.
Essi hanno duplice obiettivo:
- armonizzazione dei modelli societari nell’Unione Europea;
- semplificazione della normativa del settore.
Novità per le S.r.l.
Per quanto riguarda le S.r.l. le principali novità sono due:
- Inserimento nelle attività della “Prestazione d’opera dei soci”
(componente influente di bilancio, prima ignorata ed elemento determinante del risultato
economico);
- Inserimento nelle passività dei “Debiti verso soci”
(debiti di finanziamento contratti con i quotisti, una sorta di capitale di rischio aggiuntivo).
Novità per le S.p.a.
Per le S.p.a. i filoni di intervento si riconducono a quattro gruppi:
1) Costituzione delle S.p.a.;
2) Diversificazione delle fonti di finanziamento;
3) Revisione integrale del controllo di gestione;
4) Ampliamento della casistica che consente il recesso del socio.
1) Costituzione delle S.p.a.
Per irrobustire ulteriormente il patrimonio delle società:
- Il limite minimo di capitale sociale è portato da € 100.000 a € 120.000;
- I versamenti obbligatori all’atto costitutivo vengono portati dal 30% al 25% del capitale
sociale;
- Si assiste a una semplificazione della procedura costitutiva volta ad incentivarne la
creazione.
2) Diversificazione delle fonti di finanziamento
I “Patrimoni destinati a uno specifico affare” sono parti del patrimonio di una società destinate
al compimento di operazioni per realizzare un determinato affare.
Esse sono separate dal patrimonio destinato ad altre attività sia sotto il profilo giuridico che
economico.
Si costituisce un Patrimonio destinato se ricorrono condizioni di economicità e convenienza
economica.
a) Patrimonio destinato in senso stretto:
- Rappresentazione contabile con unica voce oppure distinguendo ciascuna voce in sottoconti;
- Conferimento in denaro, natura e/o prestazione d’opera;
- Limite massimo del 10% del capitale della società;
- Deve essere sempre specificato nell’atto costitutivo.
- E’ possibile utilizzare strumenti finanziari.
b) Finanziamento destinati:
- Non viene determinato formalmente con sottoconti o poste di bilancio;
- I proventi ottenuti sono destinati a rimborsare il finanziamento stesso (autofinanziamento);
- Non esistono limiti quantitativi;