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LINEE GENERALI DELLA RIFORMA (COMMI 01-03 L.D.); DISCIPLINA TRANSITORIA (COMMA 36 L.D.

Il processo civile è stato soppiantato da un tessuto normativo diverso. È cambiata la modalità di come

il procedimento fluisce ma sono rimasti i medesimi i concetti con diverse sfumature. La riforma

Cartabia ci permette di vedere come i modelli processuali possono evolvere e cambiare, guardando la

nuova disciplina con modelli di procedimento diversi.

La legge di riforma nasce da uno dei diversi disegni di legge delega succeduti nelle aule parlamentari

per iniziativa del governo. Le diverse riforme non hanno trovato uno sbocco; l’ultima riforma organica

del processo civile è stata quella che si è tradotta nella novella del 1990 che ha avuto buon fine, con

significative modifiche del codice di procedura civile. Dal ’90 ad oggi, nelle varie legislature trascorse,

c’è sempre un disegno di legge per la riforma. La tecnica adottata è quella della doppietta, cioè la

legge delega del parlamento che detta i principi direttivi e poi successivi decreti delegati che ne danno

attuazione e operano in concreto le modificazioni. Per il codice di procedura civile, quindi, si è

tecnica della novellazione,

preferito fare degli interventi secondo la cioè non sostituire un nuovo

codice con il vecchio (come si è fatto con il codice di procedura penale forse per segnare un passaggio

netto ad un codice con una nuova filosofia) bensì la legge delega e un decreto delegato che

modificasse il codice in vigore ma mantenendo la struttura precedente.

La tecnica che per procedura civile è stata apprezzata è stata quella della novellazione dal ’90, tentata

attraverso vari disegni legge delega nel corso degli anni ’90 e 2000, e che infine è sbocciato nell’attuale

riforma con questa modalità: cioè quelle di una legge delega del parlamento che delega il governo ad

emanare un decreto legislativo che va ad incidere sul codice.

Iniziativa che ha dato vita alla riforma

L’iniziativa è stata del governo, che ha presentato un disegno di legge delega; il Parlamento avrebbe

potuto fare delle modificazioni rispetto alla proposta governativa ma sono state molto limitate. Il

governo aveva proposto un disegno di legge e addirittura dopo è stato lui stesso a presentare degli

emendamenti - cd maxi emendamento – e poi si è accontentato di ciò e addirittura posto la fiducia sul

voto da approvare.

Si tratta formalmente di una legge del parlamento per quel che concerne la legge delega, ma la

discussione parlamentare è stata in realtà limitata: c’è stata in commissione giustizia, il governo ha

ascoltato l’opinione degli studiosi di legge in commissione, ha recepito qualche indicazione che

proveniva dal parlamento modificando i propri emendamento, e alla fine il tutto è stato approvato con

il voto di fiducia (a pena di caduta governo); quindi l’apporto parlamentare è stato piuttosto limitato.

La redazione ultima delle modifiche al codice è stata demandata ad un atto con forza di legge ma

governativo: gli esperti del governo redigono il testo emanato. Non è necessario un voto parlamentare,

perché la legge delega attribuisce al governo il potere di legiferare autonomamente.

Nel caso che studiamo oggi, abbiamo avuto un ulteriore passaggio perché la legge delega prevedeva

che il decreto delegato, che in concreto è andato a modificare il testo del codice di procedura civile,

subisse il parere delle camere, i quali erano stati chiamati ad esprimere il proprio parere non

vincolante, per cui, una volta che il decreto legislativo delegato è stato scritto, lo schema di esso è

stato sottoposto all’esame delle camere, le quali hanno espresso e redatto i pareri.

Il consiglio dei ministri ha approvato, sulla base delle poche modifiche che sono state chieste dal

parlamento, il testo che è entrato in vigore.

Questo decreto legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nell’ottobre 2022. Adesso faremo

riferimento a vari decreti:

decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149,

- che è quello che ha portato alle modificazioni del

codice di diritto e alle leggi speciali che studieremo.

decreto 10 ottobre 2022,

- Un altro che reca norme sull’ufficio del processo, cioè un istituto di

tipo ordinamentale che interessa il settore civile e penale.

- Altri due decreti di pari data, ad oggetto materia penale.

legge delega legge 26 novembre 2021 n. 206

- Ci concentriamo su due testi normativi: sulla e la

→ che conteneva criteri e principi direttivi per la riforma del codice di diritto e leggi speciali in

materia processuale e indicazioni ordinamentale riguardanti anche l’ufficio del processo e il

tribunale dei minori.

Questa legge delega ha generato due decreti delegati: uno dedicato alla riforma del codice di

procedura civile e delle leggi speciali in materia processuale civile; un secondo decreto

delegato volto alle modifiche ordinamentali: l’abolizione del Tribunale di minori e l’istituzione

di quello per i minori, la famiglia e le persone.

- E poi a parte un altro decreto si è occupato dell’Ufficio per il processo.

La stessa legge delega prevede che nei successivi ulteriori 3 anni, il governo potrà emanare ulteriori

decreti di tipo integrativo senza che opporre il conferimento di una nuova delega legislativa.

Disegno di legge delega Bonafede

Questa è la storia generale della riforma, ma in realtà la storia è più appassionante. Restringiamo il

campo di osservazione proprio al periodo di tempo che ha interessato l’approvazione della legge

delega.

Questa Legge Delega nasce come Legge Delega di iniziativa da Bonafede (ministro che ha preceduto

la ministra Cartabia), il quale durante il governo Conte, presentò disegno di legge per la riforma del

processo civile. Subentrano altri governi, tipo il governo tecnico di Draghi, cui ministro di giustizia

Marta Cartabia.

Esigenza di riformare - PNRR

Nel frattempo, succedono molte cose sul piano internazionale, il covid, la crisi che smuove gli organi

dell’Unione Europea nel senso di sostenere l’economia degli stati membri a fronte della attuazione di

riforme del sistema, tra cui la richiesta pressante è che venga riformata la giustizia civile italiana, la

quale da prova di una intollerabile inefficienza che frena l’economia nazionale e tutta quella

dell’Unione. PNRR

Gli organi ci impongono di riformare la giustizia; il governo del tempo elabora il in cui si fa un

programma di tutto ciò che deve essere fatto, dedicando un capitolo del piano alla riforma della

giustizia civile.

Progetto della Commissione Luiso per la riforma del processo

Chiaramente c’è stato un dialogo tra chi ha redatto il PNRR e i componenti della commissione di

studio che si occupa della riforma del processo civile. Infatti, quasi contemporaneamente rispetto al

PNRR, viene istituita la commissione di studio per la riforma del processo, presieduta da Luiso. La

Commissione è composta da magistrati dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

commissione Luiso

La presenta la proposta di modifica del disegno di legge Bonafede per la riforma

del processo civile, che giaceva in parlamento. La commissione che viene istituita dalla Ministra

Cartabia per dare un nuovo impulso alla riforma del codice di procedura civile, propone la propria

proposta Luiso ha un doppio contenuto:

ricetta con una determinata modalità, cioè la

- Modifica la precedente proposta Bonafede

- Interviene su altri punti non contenuti nella proposta Bonafede, quindi amplia la proposta

Bonafede.

Su un punto determinante della riforma, i componenti della commissione Luiso sono in disaccordo:

- Una componente di questa commissione, formata da avvocati e professori: riteneva che il

qualche

processo ordinario di cognizione non andasse modificato ma non stravolto, solo

modifica di ordine tecnico.

- Un’altra componente, per lo più formata da magistrati: riteneva che anche il processo di

cognizione dovesse subire un cambiamento radicale, in particolare nella modalità tale per cui

prima udienza avendo già perfezionato l’oggetto del giudizio;

si dovesse divenire alla cioè

prima ancora di incontrarsi col giudice, l’oggetto del processo civile da sottoporre al giudice,

dovrebbe essere perfetto. →

Sono due concezioni incompatibili tra di loro una fatta propria dalle regole del vecchio

processo civile vede una formazione progressiva del thema decudendum e probandum,

passando attraverso una prima udienza davanti al giudice; per gli altri della commissione questa

era ritenuto un processo troppo lento, piuttosto sarebbe stato meglio arrivare alla prima udienza

avendo già perfettamente definito l’oggetto del processo, sia sotto il profilo formale che sotto il

profilo della richiesta delle prove, in modo tale che la prima udienza non fosse solo una udienza

interlocutoria ma un’udienza in cui il giudice poteva avere un quadro chiaro e definito delle

questioni e quindi procedere poi velocemente verso l’assunzione delle prove e assunzione della

causa.

In commissione non trovando un accordo, vengono presentate la proposta A e B. La commissione

propone al ministro l’articolato con le due opzioni il ministro sceglie la proposta B dei magistrati

piuttosto che quella dei professori, perché appartenente soluzione più spendibile di fronte alla

commissione EU.

Maxiemendamento

I lavori della commissione Luiso si traducono in un maxiemendamento rispetto al disegno legge delega

al disegno di legge

Bonafede: cioè, già il parere della commissione Luiso era articolato come “modiche

Bonafede”, viene presentato con due opzioni al ministro, il quale opera legittimamente perché è una

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aleyes di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Dalmotto Eugenio.