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LINEE GENERALI DELLA RIFORMA (COMMI 01-03 L.D.); DISCIPLINA TRANSITORIA (COMMA 36 L.D.
Il processo civile è stato soppiantato da un tessuto normativo diverso. È cambiata la modalità di come
il procedimento fluisce ma sono rimasti i medesimi i concetti con diverse sfumature. La riforma
Cartabia ci permette di vedere come i modelli processuali possono evolvere e cambiare, guardando la
nuova disciplina con modelli di procedimento diversi.
La legge di riforma nasce da uno dei diversi disegni di legge delega succeduti nelle aule parlamentari
per iniziativa del governo. Le diverse riforme non hanno trovato uno sbocco; l’ultima riforma organica
del processo civile è stata quella che si è tradotta nella novella del 1990 che ha avuto buon fine, con
significative modifiche del codice di procedura civile. Dal ’90 ad oggi, nelle varie legislature trascorse,
c’è sempre un disegno di legge per la riforma. La tecnica adottata è quella della doppietta, cioè la
legge delega del parlamento che detta i principi direttivi e poi successivi decreti delegati che ne danno
attuazione e operano in concreto le modificazioni. Per il codice di procedura civile, quindi, si è
tecnica della novellazione,
preferito fare degli interventi secondo la cioè non sostituire un nuovo
codice con il vecchio (come si è fatto con il codice di procedura penale forse per segnare un passaggio
netto ad un codice con una nuova filosofia) bensì la legge delega e un decreto delegato che
modificasse il codice in vigore ma mantenendo la struttura precedente.
La tecnica che per procedura civile è stata apprezzata è stata quella della novellazione dal ’90, tentata
attraverso vari disegni legge delega nel corso degli anni ’90 e 2000, e che infine è sbocciato nell’attuale
riforma con questa modalità: cioè quelle di una legge delega del parlamento che delega il governo ad
emanare un decreto legislativo che va ad incidere sul codice.
Iniziativa che ha dato vita alla riforma
L’iniziativa è stata del governo, che ha presentato un disegno di legge delega; il Parlamento avrebbe
potuto fare delle modificazioni rispetto alla proposta governativa ma sono state molto limitate. Il
governo aveva proposto un disegno di legge e addirittura dopo è stato lui stesso a presentare degli
emendamenti - cd maxi emendamento – e poi si è accontentato di ciò e addirittura posto la fiducia sul
voto da approvare.
Si tratta formalmente di una legge del parlamento per quel che concerne la legge delega, ma la
discussione parlamentare è stata in realtà limitata: c’è stata in commissione giustizia, il governo ha
ascoltato l’opinione degli studiosi di legge in commissione, ha recepito qualche indicazione che
proveniva dal parlamento modificando i propri emendamento, e alla fine il tutto è stato approvato con
il voto di fiducia (a pena di caduta governo); quindi l’apporto parlamentare è stato piuttosto limitato.
La redazione ultima delle modifiche al codice è stata demandata ad un atto con forza di legge ma
governativo: gli esperti del governo redigono il testo emanato. Non è necessario un voto parlamentare,
perché la legge delega attribuisce al governo il potere di legiferare autonomamente.
Nel caso che studiamo oggi, abbiamo avuto un ulteriore passaggio perché la legge delega prevedeva
che il decreto delegato, che in concreto è andato a modificare il testo del codice di procedura civile,
subisse il parere delle camere, i quali erano stati chiamati ad esprimere il proprio parere non
vincolante, per cui, una volta che il decreto legislativo delegato è stato scritto, lo schema di esso è
stato sottoposto all’esame delle camere, le quali hanno espresso e redatto i pareri.
Il consiglio dei ministri ha approvato, sulla base delle poche modifiche che sono state chieste dal
parlamento, il testo che è entrato in vigore.
Questo decreto legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nell’ottobre 2022. Adesso faremo
riferimento a vari decreti:
decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149,
- che è quello che ha portato alle modificazioni del
codice di diritto e alle leggi speciali che studieremo.
decreto 10 ottobre 2022,
- Un altro che reca norme sull’ufficio del processo, cioè un istituto di
tipo ordinamentale che interessa il settore civile e penale.
- Altri due decreti di pari data, ad oggetto materia penale.
legge delega legge 26 novembre 2021 n. 206
- Ci concentriamo su due testi normativi: sulla e la
→ che conteneva criteri e principi direttivi per la riforma del codice di diritto e leggi speciali in
materia processuale e indicazioni ordinamentale riguardanti anche l’ufficio del processo e il
tribunale dei minori.
Questa legge delega ha generato due decreti delegati: uno dedicato alla riforma del codice di
procedura civile e delle leggi speciali in materia processuale civile; un secondo decreto
delegato volto alle modifiche ordinamentali: l’abolizione del Tribunale di minori e l’istituzione
di quello per i minori, la famiglia e le persone.
- E poi a parte un altro decreto si è occupato dell’Ufficio per il processo.
La stessa legge delega prevede che nei successivi ulteriori 3 anni, il governo potrà emanare ulteriori
decreti di tipo integrativo senza che opporre il conferimento di una nuova delega legislativa.
Disegno di legge delega Bonafede
Questa è la storia generale della riforma, ma in realtà la storia è più appassionante. Restringiamo il
campo di osservazione proprio al periodo di tempo che ha interessato l’approvazione della legge
delega.
Questa Legge Delega nasce come Legge Delega di iniziativa da Bonafede (ministro che ha preceduto
la ministra Cartabia), il quale durante il governo Conte, presentò disegno di legge per la riforma del
processo civile. Subentrano altri governi, tipo il governo tecnico di Draghi, cui ministro di giustizia
Marta Cartabia.
Esigenza di riformare - PNRR
Nel frattempo, succedono molte cose sul piano internazionale, il covid, la crisi che smuove gli organi
dell’Unione Europea nel senso di sostenere l’economia degli stati membri a fronte della attuazione di
riforme del sistema, tra cui la richiesta pressante è che venga riformata la giustizia civile italiana, la
quale da prova di una intollerabile inefficienza che frena l’economia nazionale e tutta quella
dell’Unione. PNRR
Gli organi ci impongono di riformare la giustizia; il governo del tempo elabora il in cui si fa un
programma di tutto ciò che deve essere fatto, dedicando un capitolo del piano alla riforma della
giustizia civile.
Progetto della Commissione Luiso per la riforma del processo
Chiaramente c’è stato un dialogo tra chi ha redatto il PNRR e i componenti della commissione di
studio che si occupa della riforma del processo civile. Infatti, quasi contemporaneamente rispetto al
PNRR, viene istituita la commissione di studio per la riforma del processo, presieduta da Luiso. La
Commissione è composta da magistrati dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.
commissione Luiso
La presenta la proposta di modifica del disegno di legge Bonafede per la riforma
del processo civile, che giaceva in parlamento. La commissione che viene istituita dalla Ministra
Cartabia per dare un nuovo impulso alla riforma del codice di procedura civile, propone la propria
proposta Luiso ha un doppio contenuto:
ricetta con una determinata modalità, cioè la
- Modifica la precedente proposta Bonafede
- Interviene su altri punti non contenuti nella proposta Bonafede, quindi amplia la proposta
Bonafede.
Su un punto determinante della riforma, i componenti della commissione Luiso sono in disaccordo:
- Una componente di questa commissione, formata da avvocati e professori: riteneva che il
qualche
processo ordinario di cognizione non andasse modificato ma non stravolto, solo
modifica di ordine tecnico.
- Un’altra componente, per lo più formata da magistrati: riteneva che anche il processo di
cognizione dovesse subire un cambiamento radicale, in particolare nella modalità tale per cui
prima udienza avendo già perfezionato l’oggetto del giudizio;
si dovesse divenire alla cioè
prima ancora di incontrarsi col giudice, l’oggetto del processo civile da sottoporre al giudice,
dovrebbe essere perfetto. →
Sono due concezioni incompatibili tra di loro una fatta propria dalle regole del vecchio
processo civile vede una formazione progressiva del thema decudendum e probandum,
passando attraverso una prima udienza davanti al giudice; per gli altri della commissione questa
era ritenuto un processo troppo lento, piuttosto sarebbe stato meglio arrivare alla prima udienza
avendo già perfettamente definito l’oggetto del processo, sia sotto il profilo formale che sotto il
profilo della richiesta delle prove, in modo tale che la prima udienza non fosse solo una udienza
interlocutoria ma un’udienza in cui il giudice poteva avere un quadro chiaro e definito delle
questioni e quindi procedere poi velocemente verso l’assunzione delle prove e assunzione della
causa.
In commissione non trovando un accordo, vengono presentate la proposta A e B. La commissione
→
propone al ministro l’articolato con le due opzioni il ministro sceglie la proposta B dei magistrati
piuttosto che quella dei professori, perché appartenente soluzione più spendibile di fronte alla
commissione EU.
Maxiemendamento
I lavori della commissione Luiso si traducono in un maxiemendamento rispetto al disegno legge delega
al disegno di legge
Bonafede: cioè, già il parere della commissione Luiso era articolato come “modiche
Bonafede”, viene presentato con due opzioni al ministro, il quale opera legittimamente perché è una