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Interpello

Finalità comune a tutte le istanze di interpello è quella di far conoscere il parere dell’Agenzia delle Entrate in ordine ad una norma tributaria riferibile ad una fattispecie concreta e personale del contribuente. L’interpello produce determinati effetti giuridici e la risposta vincola l’Amministrazione, limitatamente al singolo caso prospettato ed esclusivamente nei riguardi del contribuente istante. Il parere, e non provvedimento, rappresenta un atto di indirizzo, indicativo dell’orientamento assunto dall’Amministrazione, sulla base della documentazione fornita e/o richiesta, fermo restando il carattere non vincolante della risposta in alcun modo lesivo della posizione del contribuente.

Contenuto dell'istanza di interpello

L'istanza d'interpello deve contenere:

  • L'indicazione della specifica tipologia di interpello
  • I dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale, recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli di comunicazione rapida)
  • La descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso)
  • La soluzione interpretativa proposta dal contribuente
  • La procura conferita nel caso in cui l'interpello sia attivato dal procuratore generale o speciale

Come disposto dal CAD (codice amministrazione digitale d.lgs. n. 82/2005), la trasmissione a mezzo PEC è equiparata alla raccomandata A/R.

Tipologie di interpello ante riforma

Abbiamo gli uffici di consulenza per regione che ricevono gli interpelli. La direzione centrale normativa organizza e controlla gli interpelli. Ogni regione può confrontarsi con le altre regioni. Nell’ambito di tali categorie, gli interpelli si distinguono a loro volta tra:

  • Facoltativi (è stato eliminato)
  • Obbligatori

Questi ultimi sono finalizzati all’ottenimento di un parere favorevole all’accesso ad un regime derogatorio rispetto a quello legale, normalmente applicabile, come ad esempio, nel caso della disapplicazione di norme antielusive.

Interpello ordinario

È un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate, prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta da applicare a casi concreti e personali. L’istituto è finalizzato a realizzare in modo effettivo il principio di collaborazione tra fisco e contribuente sancito dall’art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

“Caso concreto e personale” ➔ il caso non deve essere generale, deve essere specificato l'argomento. Il termine “personale” fa riferimento al soggetto che fa l’interpello. Può essere presentato anche da procuratore.

Modalità di presentazione dell'istanza

Consegna a mano o spedizione in plico mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'A.d.E. - Direzione regionale competente per territorio. È stata introdotta la PEC per gli interpelli che va a sostituire il plico, necessita della firma digitale per la sottoscrizione.

La risposta non vincola il contribuente (quindi l’interpello non è impugnabile), il quale resta libero di non uniformarsi all’interpretazione dell’Amministrazione, ferma restando ovviamente la potestà dell’Agenzia di esercitare l’azione di controllo ed accertamento.

Inammissibilità dell'istanza

In mancanza dei requisiti necessari all'ammissibilità dell'istanza, l'Agenzia non può formulare il proprio parere. Sono considerate inammissibili le istanze:

  • Prive dei dati identificativi del richiedente e del suo legale rappresentante nonché prive della sottoscrizione
  • Presentate da soggetti, diversi dall’istante, privi di procura ex art. 63 d.p.r. 600/73
  • Presentate dai consulenti su questioni prospettate in maniera generale e astratta
  • Non sufficientemente circostanziate nella definizione del caso concreto
  • Prive della preventività
  • Che riguardano casi già sottoposti ad accertamento o controllo o per i quali sono state presentate istanze di rimborso o istanze di annullamento in autotutela
  • Di interpello ordinario presentate in mancanza di condizioni obiettive di incertezza o quando l'Amministrazione ha già fornito chiarimenti
  • Che costituiscono mere riproposizioni di precedenti istanze

Mancata sottoscrizione

L'istanza si considera validamente presentata nel momento in cui il contribuente, entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio, la regolarizza sottoscrivendola. La competente Direzione può chiedere al contribuente di integrare la documentazione esibita ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che "inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello”. La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente via PEC, entro 120 giorni dalla corretta presentazione e sottoscrizione dell'istanza.

Presentazione interpello ordinario

Il contribuente persona fisica o giuridica direttamente interessato alla soluzione del questione; i coobbligati al pagamento dei tributi; i sostituti di imposta, limitatamente a questioni attinenti all’applicazione delle ritenute.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marymoonstar di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Uricchio Antonio.
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