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INTERPELLO ORDINARIO SUL CONSOLIDATO NAZIONALE
Disciplinato dall’articolo 124 del Tuir consente, nel caso di fusione della società o ente controllante
con società o enti non appartenenti al consolidato, di richiedere la continuazione del consolidato
mediante l’esercizio dell’interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000.
INTERPELLO SUL CONSOLIDATO MONDIALE
- Disciplinato dall’articolo 132 del Tuir, consente alle società residenti nel territorio dello Stato che
detengono il controllo di società non residenti di interpellare l’Agenzia delle Entrate ai sensi
dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 al fine di verificare la sussistenza del valido esercizio
dell’opzione.
- L’opzione consente di imputare al soggetto controllante, indipendentemente dalla distribuzione, i
redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti per la quota parte corrispondente alla
quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle società controllate
residenti, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.
Tale opzione è esercitabile dal soggetto controllante per un periodo non inferiore ai cinque anni.
2)INTERPELLO SULLE SOCIETA’ ESTERE CONTROLLATE : Controlled foreign
companies (Cfc) artt. 167 e 168 TUIR: consente al soggetto residente di dimostrare
preventivamente la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle
imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera in paesi a fiscalità privilegiata
Modalità di presentazione: consegna a mano o spedizione in plico mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, all'A.d.E.- Direzione centrale normativa tramite invio alla competente
Direzione regionale.
L’interpello sulle “C F C” consente ai soggetti residenti in Italia che detengono partecipazioni di
controllo o di collegamento in imprese estere residenti in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di chiedere la disapplicazione delle disposizioni contenute negli articoli
167 e 168 del Tuir. Il quadro normativo, piuttosto complesso, è completato da diversi d.m.
di attuazione.
DR.
Ai sensi dell’art. 167 del TUIR, al soggetto residente in Italia che detiene il controllo di un’impresa,
società o ente residente in un paese a regime fiscale privilegiato sono imputati i redditi conseguiti
dal soggetto estero controllato in proporzione alla partecipazione detenuta, a prescindere
dall’effettiva distribuzione degli utili.
L’art. 167, comma 5, del Tuir precisa che le disposizioni del comma 1 non si applicano se il
controllante residente dimostra alternativamente che:
• la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale,
come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede
• dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi
da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168 bis Tuir.
Si ottiene la pronuncia di disapplicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 167,
qualora dimostrino alternativamente
a) che la cfc svolga, in via principale, nello stato o territorio nel quale ha sede, una effettiva attività
industriale o commerciale
b) che dalle partecipazioni possedute non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori
in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati
INTERPELLO ANTIELUSIVO
3)
L'istanza è finalizzata ad ottenere un parer e sul carattere potenzialmente elusivo di alcune
operazioni o sulla corretta classificazione di alcune spese.
Riguarda casi e situazioni in cui trovano applicazione
-le disposizioni antielusive contenute negli articoli 37, comma 3 (fattispecie riguardanti
l'interposizione fittizia di persona) e 37-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, atti, fatti e negozi, anche
collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi e divieti
dell'ordinamento tributario al fine di conseguire riduzioni d'imposta o rimborsi altrimenti indebiti
-la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di
propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 108 comma 2
del Tuir.
L'istanza deve contenere l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione
interpretativa prospettata dal contribuente. Trascorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, il
contribuente a cui non è stata fornita risposta può diffidare l'Agenzia; decorsi ulteriori 60 giorni
dalla presentazione della diffida, si forma il silenzio assenso in relazione alla soluzione
prospettata dal contribuente.
Modalità di presentazione: L'istanza di interpello antielusivo va presentata, esclusivamente
mediante plico raccomandato A/R, all'A.d.E. - Direzione centrale normativa tramite la Direzione
regionale competente in base al domicilio fiscale del richiedente. La Direzione regionale, entro 15
giorni dalla ricezione, compie l'istruttoria e trasmette l'istanza con il proprio parere alla Direzione
centrale. Quest'ultima comunica la propria determinazione al contribuente sempre mediante plico
postale raccomandato con avviso di ricevimento.
4) INTERPELLO DISAPPLICATIVO
L'istanza è presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio,
trova applicazione in riferimento alla fattispecie prospettata, limitando deduzioni, detrazioni, crediti
d'imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che nella situazione concreta non possono
realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare (art. 37-bis, comma 8, del D.p.r.
600/1973). L'istanza va presentata preventivamente, ossia prima della dichiarazione dei redditi che
accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell'interpello. L'interpello è presentato al Direttore
regionale per il tramite della Direzione provinciale competente in relazione al domicilio fiscale
dell'istante, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
La Direzione provinciale trasmette al Direttore regionale l'istanza con il proprio parere entro 30
giorni dalla sua ricezione. Nel caso in cui l'istanza risulti carente degli elementi necessari, l'Agenzia
può richiedere ulteriore documentazione ai fini istruttori. Questa richiesta sospende il termine per
l'emanazione del provvedimento del Direttore regionale.
Le determinazioni del Direttore regionale sono comunicate al contribuente, entro 90 giorni dalla
ricezione dell'istanza da parte della Direzione provinciale, tramite plico raccomandato con avviso di
ricevimento. Nella circolare 32/E del 2010, l’Agenzia ha qualificato tale tipologia di interpello
come obbligatorio. L’obbligatorietà dell’istanza non muta il carattere non vincolante della risposta
in quanto atto avente natura di parere, né preclude all’istante la possibilità di dimostrare anche
successivamente la sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione
L’istanza di disapplicazione deve contenere a pena di inammissibilità:
• i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante
• l’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale effettuare le comunicazioni
• la sottoscrizione del contribuente e del suo legale rappresentante
Il provvedimento di rigetto dell’interpello disapplicativo non è un atto impugnabile in quanto lo
stesso non rientra tra quelli elencati nell’art. 19 d.Lgs n. 546/92.
Se il contribuente intende contestare l’esito di tale interpello potrà impugnare l’eventuale successivo
atto di accertamento emesso a seguito del parere di rigetto.
DR.
NOVITÀ - RIFORMA DELL’INTERPELLO
Il Decreto legislativo sulla revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in
attuazione della legge di delega fiscale n. 23/2014, modifica l’art. 11 dello Statuto del contribuente
innovando le disposizioni in tema di interpello.
Criteri direttivi dell’azione del governo:
- garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale
- assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri
- procedere all’eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano
benefici ma solo aggravi per i contribuenti e per l’Amministrazione
DR.
In via di principio, vengono eliminati gli interpelli obbligatori, con il passaggio da un sistema
incentrato sulla necessità di una compiuta verifica amministrativa “ex ante” a uno basato sulla
responsabilizzazione del contribuente, ossia basato sulla possibilità di verificare in autonomia la
sussistenza delle condizioni previste dalle legge per l’accesso a specifici regimi fiscali, o
disapplicare l’ordinario regime fiscale antielusivo.
NOVITÀ – RIFORMA DELL’INTERPELLO
DAL 1 GENNAIO 2016
Interpello ordinario, art. 11 legge 212/2000 per chiedere all’Ufficio un chiarimento in ordine
all’applicazione di una determinata normativa o per ottenere un parere in merito all’inquadramento
di specifiche fattispecie. corrisponde, nella sostanza a quello previsto dall’art. 11 dello Statuto del
contribuente, nella versione previgente a quella introdotta con il Decreto in esame.
Interpello probatorio, art. 11 legge 212/2000 per chiedere l’accesso a determinati regimi
fiscali (comma 1, lett. b). è finalizzato a fornire la dimostrazione di condizioni esimenti ovvero
all’ottenimento di un parere favorevole (in talune ipotesi anche agevolativo) per l’accesso ad
un regime derogatorio rispetto a quello legale, normalmente applicabile, come ad esempio, le
istanze concernenti la normativa in tema di CFC (art. 167 del tuir), o le istanze presentate da società
non operative.
DR.
Interpello antiabuso, art. 11 legge 212/2000 relativamente a fattispecie potenzialmente
integranti ipotesi di “abuso del diritto” (comma 1, lett. c). Si collega alla nuova disciplina sull’abuso
del diritto, introdotta dal d.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, mediante inserimento dell’art. 10-bis
nell’ambito della legge n. 212/2000, lo Statuto del contribuente. Il comma 5 del nuovo art. 10-bis
dispone che il contribuente può proporre “interpello secondo la procedura e con gli effetti
dell’articolo11 della presente legge per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che
siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto”.
DR.
Interpello disapplicativo, art. 11 legge 212/2000 per chiedere la disapplicazione di limiti a
deduzioni e crediti (co