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SOLIDARIETA’ FRA COLLEGHI PSICOLOGI

Articolo 33:

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della

colleganza.

Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura

del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il

rispetto delle norme deontologiche.

(Il presente articolo, ribadisce che l’azione professionale del singolo, anche quando ispirata da esigenze di

competizione di mercato, non deve pregiudicare i vincoli solidaristici che debbono invece trovare conferma nella

comune collaborazione. L’art 33 comporta il dovere etico di sostegno solidale tra colleghi, deve esistere tra i

colleghi psicologi la consapevolezza di un bene, di un valore sovrastante quello di ciascuno preso singolarmente: è

il bene della professione, intesa come qualcosa che è “al servizio delle persone”, e non uno strumento per

l’affermazione narcisistica ed egocentrica del singolo psicologo.)

Articolo 34:

Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi

delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione

per scopi di benessere umano e sociale.

(Il presente articolo condanna un certo tipo di “egoismo” intellettuale, che rischia di produrre, fra l’altro,

l’avvento di teorie stravaganti e prive di qualsiasi fondamento scientifico, che proprio perché tali sono sottratte al

vaglio della comunità scientifica.)

Articolo 35: FONTE DEI CONTRIBUTI

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui

contributi.

( questa norma richiama il principio etico del rispetto e della valorizzazione del lavoro dei colleghi, è un preciso

richiamo agli psicologi ricercatori ad essere espliciti e precisi nel trascrivere i riferimenti al lavoro di altri autori,

quando non si tratti di ricerche di teorie originali dello stesso ricercatore. In ambito psicologico, diversamente da

quanto avviene in medicina e in altre discipline “supportate” da dati oggettivi nella misurazione e nella verifica

sperimentale, è più alto il rischio di cedere alla vaghezza o alla imprecisione.

Articolo 36: ASTENERSI DAL CRITICARE I COLLEGHI

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla

loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del

loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi

siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che

possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne

.

tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente

(il presente articolo contiene due precetti, entrambi concernenti i rapporti di colleganza:

Il primo si fonda sull’obbligo, solidaristico, di rispettare la personalità del collega, evitando di esprimete

- nei suoi confronti opinioni comunque lesive del suo decoro e della sua reputazione professionale. La colpa

deontologica è considerata più grave se i giudizi negativi di cui sopra sono finalizzati a sottrarre al collega

cui sono diretti la sua clientela.

Il secondo precetto contenuto nell’articolo costituisce come obbligo deontologico il dare tempestivamente

- al Consiglio dell’Ordine competente dei casi di cui si venga a conoscenza, e che riguardino

comunicazione

situazioni di condotta professionale scorretta che rechi pregiudizio all’utente, o che comunque leda il

decoro della professione. Non si tratta di delazione, né di diffamazione ma solo rispetto per il cliente, che in

posizione asimmetrica e sfavorevole nella relazione con lo psicologo, può non trovare il coraggio di

denunciare all’ordine situazioni per lui lesive.

Articolo 37

Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie

competenze.

Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre

specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro

professionista.

(Tale norma attiene alla responsabilità di accettare impegni professionali solo entro tali limiti, assumendo il

compito difficilissimo di farsi giudice di se stesso, della propria eventuale inadeguatezza rispetto ad un compito e

della necessità di proporre l’intervento di un collega o di un altro professionista. Lo scopo della norma è da un lato

quello di tutelare l’utenza rispetto al rischio di non ricevere prestazioni professionali adeguate ai propri bisogni ed

alle proprie necessità; dall’altro lato quello di tutelare l’immagine della professione rispetto al rischio di scadere,

pubblica considerazione, in relazione all’offerta di prestazioni professionali inadeguate. Scopo della norma è

nella

anche, infine, quello di tutelare i professionisti in relazione all’indebita sottrazione di lavoro da parte di concorrenti

sleali in aree di loro specifica competenza.)

Articolo 38

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la

professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del

decoro e della dignità professionale.

(Viene ribadito l’obbligo deontologico di osservare nella propria condotta i principi del decoro e della dignità

professionale. Lo psicologo nell’esercizio della professione non deve avere contegno sconveniente e che crei

scandalo, dando così un immagine negativa della professione. Le partecipazioni ad eventi pubblici quali tavole

rotonde, congressi, eventi televisivi e radiofonici devono essere impostate ad un comportamento dignitoso e

scientifico. Il sostenere pubblicamente posizioni contrarie all’autonomia e all’indipendenza della professione, o che

contrastino i principi generali del codice deontologico è grave mancanza sanzionabile.)

Capo IV Rapporti con la società

Articolo 39

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza.

Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e

consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce

quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni

e scelte.

Articolo 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non

assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni

caso, la pubblicità e l’informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di

scientifica e di tutela dell’immagine della professione.

decoro professionale, di serietà

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume

pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta

pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché

il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui

rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro

professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La

mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Capo V Norme di attuazione

Articolo 41

È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l'”Osservatorio permanente sul

Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di

Codice

raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni

proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine,

altro materiale utile a formulare eventuali

anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste

dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 42

Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati

del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

«Decreto Lorenzin»

Il disegno di legge Lorenzin è stato approvato dal Senato il 22 dicembre 2017 e ha introdotto le seguenti

innovazioni:

 adeguamento alla normativa europea della disciplina che regola la sperimentazione clinica

’introduzione l’osteopata

 di nuove professioni sanitarie, come e il chiropratico;

dell’ordinamento

 riforma professionale sanitario, attraverso una specificazione di compiti, funzioni e

posizioni in capo agli Ordini e alle Federazioni. Particolare attenzione viene dedicata alle prassi di

costituzione degli organi che compongono gli stessi;

 Si inaspriscono le pene per coloro i quali esercitano abusivamente la professione sanitaria e si introduce

nel codice penale una circostanza aggravante per reati commessi nei confronti di persone ricoverate.

 All'articolo 7 (punto 4) sancisce il riconoscimento completo per la categoria dello psicologo della sua

l’utilizzo

appartenenza al mondo sanitario. Infatti, fino a tale ddl allo psicologo era attribuito soltanto di

tecniche e metodiche sanitarie: il suo interlocutore era rappresentato dalla Giustizia. Adesso, invece, la

“sanitaria”.

categoria tutta viene investita del titolo di

Cosa cambia per lo Psicologo e la Psicologia?

 Passare sotto la vigilanza del Ministero della Salute vuol dire partecipare a pieno titolo ai tavoli di

dell’offerta

impostazione e di gestione sanitaria nel nostro paese. Se prima lo psicologo era una figura

consultiva, adesso la sua voce ha un valore preciso nelle vicende politiche ed amministrative in materia;

“sanitarizzazione” l’ingresso

 La della professione porta con sé definitivo nella medesima piattaforma

lavorativa, con la possibilità che aumenti la richiesta e la presenza di psicologi nel settore della sanità;

L’ingresso

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Publisher
A.A. 2019-2020
19 pagine
1 download
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/01 Psicologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vane84sr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Esame di stato per psicologo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Filippello Pina.