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SOLIDARIETA’ FRA COLLEGHI PSICOLOGI
Articolo 33:
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della
colleganza.
Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura
del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il
rispetto delle norme deontologiche.
(Il presente articolo, ribadisce che l’azione professionale del singolo, anche quando ispirata da esigenze di
competizione di mercato, non deve pregiudicare i vincoli solidaristici che debbono invece trovare conferma nella
comune collaborazione. L’art 33 comporta il dovere etico di sostegno solidale tra colleghi, deve esistere tra i
colleghi psicologi la consapevolezza di un bene, di un valore sovrastante quello di ciascuno preso singolarmente: è
il bene della professione, intesa come qualcosa che è “al servizio delle persone”, e non uno strumento per
l’affermazione narcisistica ed egocentrica del singolo psicologo.)
Articolo 34:
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi
delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione
per scopi di benessere umano e sociale.
(Il presente articolo condanna un certo tipo di “egoismo” intellettuale, che rischia di produrre, fra l’altro,
l’avvento di teorie stravaganti e prive di qualsiasi fondamento scientifico, che proprio perché tali sono sottratte al
vaglio della comunità scientifica.)
Articolo 35: FONTE DEI CONTRIBUTI
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui
contributi.
( questa norma richiama il principio etico del rispetto e della valorizzazione del lavoro dei colleghi, è un preciso
richiamo agli psicologi ricercatori ad essere espliciti e precisi nel trascrivere i riferimenti al lavoro di altri autori,
quando non si tratti di ricerche di teorie originali dello stesso ricercatore. In ambito psicologico, diversamente da
quanto avviene in medicina e in altre discipline “supportate” da dati oggettivi nella misurazione e nella verifica
sperimentale, è più alto il rischio di cedere alla vaghezza o alla imprecisione.
Articolo 36: ASTENERSI DAL CRITICARE I COLLEGHI
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla
loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del
loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi
siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che
possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne
.
tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente
(il presente articolo contiene due precetti, entrambi concernenti i rapporti di colleganza:
Il primo si fonda sull’obbligo, solidaristico, di rispettare la personalità del collega, evitando di esprimete
- nei suoi confronti opinioni comunque lesive del suo decoro e della sua reputazione professionale. La colpa
deontologica è considerata più grave se i giudizi negativi di cui sopra sono finalizzati a sottrarre al collega
cui sono diretti la sua clientela.
Il secondo precetto contenuto nell’articolo costituisce come obbligo deontologico il dare tempestivamente
- al Consiglio dell’Ordine competente dei casi di cui si venga a conoscenza, e che riguardino
comunicazione
situazioni di condotta professionale scorretta che rechi pregiudizio all’utente, o che comunque leda il
decoro della professione. Non si tratta di delazione, né di diffamazione ma solo rispetto per il cliente, che in
posizione asimmetrica e sfavorevole nella relazione con lo psicologo, può non trovare il coraggio di
denunciare all’ordine situazioni per lui lesive.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie
competenze.
Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre
specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro
professionista.
(Tale norma attiene alla responsabilità di accettare impegni professionali solo entro tali limiti, assumendo il
compito difficilissimo di farsi giudice di se stesso, della propria eventuale inadeguatezza rispetto ad un compito e
della necessità di proporre l’intervento di un collega o di un altro professionista. Lo scopo della norma è da un lato
quello di tutelare l’utenza rispetto al rischio di non ricevere prestazioni professionali adeguate ai propri bisogni ed
alle proprie necessità; dall’altro lato quello di tutelare l’immagine della professione rispetto al rischio di scadere,
pubblica considerazione, in relazione all’offerta di prestazioni professionali inadeguate. Scopo della norma è
nella
anche, infine, quello di tutelare i professionisti in relazione all’indebita sottrazione di lavoro da parte di concorrenti
sleali in aree di loro specifica competenza.)
Articolo 38
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la
professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del
decoro e della dignità professionale.
(Viene ribadito l’obbligo deontologico di osservare nella propria condotta i principi del decoro e della dignità
professionale. Lo psicologo nell’esercizio della professione non deve avere contegno sconveniente e che crei
scandalo, dando così un immagine negativa della professione. Le partecipazioni ad eventi pubblici quali tavole
rotonde, congressi, eventi televisivi e radiofonici devono essere impostate ad un comportamento dignitoso e
scientifico. Il sostenere pubblicamente posizioni contrarie all’autonomia e all’indipendenza della professione, o che
contrastino i principi generali del codice deontologico è grave mancanza sanzionabile.)
–
Capo IV Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza.
Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e
consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce
quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni
e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non
assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni
caso, la pubblicità e l’informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirate a criteri di
scientifica e di tutela dell’immagine della professione.
decoro professionale, di serietà
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume
pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta
pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché
il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui
rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro
professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La
mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
–
Capo V Norme di attuazione
Articolo 41
È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l'”Osservatorio permanente sul
Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di
Codice
raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni
proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine,
altro materiale utile a formulare eventuali
anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste
dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati
del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
«Decreto Lorenzin»
Il disegno di legge Lorenzin è stato approvato dal Senato il 22 dicembre 2017 e ha introdotto le seguenti
innovazioni:
adeguamento alla normativa europea della disciplina che regola la sperimentazione clinica
’introduzione l’osteopata
di nuove professioni sanitarie, come e il chiropratico;
dell’ordinamento
riforma professionale sanitario, attraverso una specificazione di compiti, funzioni e
posizioni in capo agli Ordini e alle Federazioni. Particolare attenzione viene dedicata alle prassi di
costituzione degli organi che compongono gli stessi;
Si inaspriscono le pene per coloro i quali esercitano abusivamente la professione sanitaria e si introduce
nel codice penale una circostanza aggravante per reati commessi nei confronti di persone ricoverate.
All'articolo 7 (punto 4) sancisce il riconoscimento completo per la categoria dello psicologo della sua
l’utilizzo
appartenenza al mondo sanitario. Infatti, fino a tale ddl allo psicologo era attribuito soltanto di
tecniche e metodiche sanitarie: il suo interlocutore era rappresentato dalla Giustizia. Adesso, invece, la
“sanitaria”.
categoria tutta viene investita del titolo di
Cosa cambia per lo Psicologo e la Psicologia?
Passare sotto la vigilanza del Ministero della Salute vuol dire partecipare a pieno titolo ai tavoli di
dell’offerta
impostazione e di gestione sanitaria nel nostro paese. Se prima lo psicologo era una figura
consultiva, adesso la sua voce ha un valore preciso nelle vicende politiche ed amministrative in materia;
“sanitarizzazione” l’ingresso
La della professione porta con sé definitivo nella medesima piattaforma
lavorativa, con la possibilità che aumenti la richiesta e la presenza di psicologi nel settore della sanità;
L’ingresso
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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