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CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA.

1) Possiamo citare in anzitutto la

Il 25 marzo 1957, i trattati di Roma istitutivi della Comunità economica europea (CEE) e la Comunità

europea dell’energia atomica (EURATOM), crearono un nuovo organo giurisdizionale, la Corte di

giustizia delle Comunità europee (CGCE), comune alle tre Comunità (CECA, CEE, EURATOM).

In seguito al Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º dicembre 2009 la corte ha cambiato il nome

in Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).

Corte di giustizia dell’Unione dell’UE

La europea interpreta il diritto per garantire che

sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e dirime le controversie giuridiche tra

nazionali e istituzioni dell’UE.

governi

Può essere adita, in talune circostanze, anche da singoli cittadini, imprese o organizzazioni allo

scopo di intraprendere un’azione contro un'istituzione dell’UE

legale qualora ritengano che abbia in

qualche modo violato i loro diritti. DELL’UNIONE

2) Ad essa si è aggiunto il TRIBUNALE EUROPEA, istituito con decisione

del Consiglio n. 88/591 per alleggerire il lavoro della Corte.

3) Da ultimo, con il Trattato di Nizza nel 2001, è stata prevista la possibilità di istituire Tribunali

di ricorsi in materie specifiche. L’istituzione

specializzati competenti a conoscere su alcune categorie

e la composizione di questi tribunali spettano al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri

dell’Unione, su proposta della Corte o della Commissione. Nel 2004 il Consiglio ha istituito il

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA che è competente a pronunciarsi in merito alle

controversie tra l’Unione e l’EURATOM ed i loro agenti.

Tutti questi organi giurisdizionali dell’Unione Europea si presentano come organi di individui,

e la loro composizione è diversa. dell’Unione Europea

In particolare, la Corte di giustizia si compone di 27 giudici e di 8

avvocati generali che sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per 6 anni

dell’Unione

rinnovabili. Il Tribunale europea ha analoga composizione, anche se il ruolo

dell’avvocato generale può essere previsto dallo statuto. Ridotta è, infine, la composizione del

Tribunale della funzione pubblica, che si compone di solo 7 giudici.

Il rapporto tra competenze della Corte di giustizia e quelle del Tribunale è analogo al

rapporto sussistente negli ordinamenti interni tra giudici di legittimità e giudice di merito, anche se

alcune materie rientrano solo nella competenza della Corte di giustizia (come la funzione

pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario primario e di validità degli organi vincolanti

delle istituzioni, organi ed organismi dell’Unione).

funzioni giurisdizionali dei giudici dell’Unione

Le sono tassative e sono enunciate sul Trattato

sul funzionamento dell’Unione Europea. Si tratta: dei ricorsi per infrazione (ossia di ricorsi contro

uno Stato membro per violazione degli obblighi su di lui gravanti in virtù dei trattati); dei ricorsi di

dei ricorsi aventi ad oggetto l’illegittimità degli atti legislativi delle istituzioni

annullamento (ossia

dell’unione); parte di un’istituzione

dei ricorsi in carenza (ossia di ricorsi di illegittima omissione da

dell’Unione;) e dei ricorsi per risarcimento (che sollevano ipotesi di responsabilità extracontrattuale

delle istituzioni).

La caratteristica principale della competenza della Corte è che esse possono essere attivate da

persone fisiche o giuridiche, permettendo dunque un controllo diffuso.

Va inoltre evidenziato il ruolo della Commissione europea alla quale spetta di attivare la

procedura di infrazione nel caso di inadempimento del diritto da parte di uno Stato, agendo

così quale organo autonomo ed indipendente dagli Stati, a garanzia del diritto dell’Unione.

Infine, va ricordata la centralità che ha assunto, nella competenza non contenziosa, la Corte di

giustizia, che viene adita direttamente dai giudice nazionali tramite rinvio pregiudiziale. Questo

garantendo l’uniforme

procedimento mette in contatto i giudici degli Stati membri con il giudice UE,

dell’unione.

applicazione ed interpretazione del diritto

10. Moltiplicazione e settorializzazione di tribunali e corti internazionali

Nonostante gli Stati abbiano da sempre preferito i mezzi diplomatici di risoluzione delle

controversie, negli ultimi anni si è assistito ad una proliferazione dei tribunali e corti internazionali.

Questi si presentano molto eterogenei tra loro, quanto alle loro competenze, al diritto applicabile ed

alla giurisdizione esercitabile.

Questi organi sono sempre organi arbitrali, anche se permanenti, trovando la loro base giuridica

e la loro disciplina in un trattato internazionale multilaterale e dunque nell’incontro di volontà degli

Stati. Perciò essi possono essere attivati solo con il consenso delle parti in controversia.

In taluni ipotesi, tuttavia, la previsione del ricorso unilaterale al Giudice internazionale accentua

l’assimilazione ai giudici naturali. Tra questi tribunali spicca il Tribunale internazionale del mare

seguito dell’entrata in vigore nella

avente la sua sede ad Amburgo, la cui istituzione risale al 1996 a

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto internazionale del mare nel 1982.

Il tribunale è composto da 21 membri indipendenti, eletti tra coloro che godono della più alta

reputazione di imparzialità e che possiedono notoria competenza nel campo del diritto del mare.

È articolato in camere (tra cui particolare rilievo assume la camera per la soluzione delle

controversie relative ai fondali marini profondi), ed è dotato di una competenza obbligatoria per

quanto riguarda il pronto rilascio delle navi fermate e dei loro equipaggi.

Il ricorso al tribunale aperto gli Stati parte, alle organizzazioni internazionali e alle persone fisiche o

giuridiche.

Vanno poi menzionati i Tribunali amministrativi delle organizzazioni internazionali,

competenti a dirimere le controversie tra queste organizzazioni ed i loro funzionari ed agenti.

Tribunale amministrativo dell’organizzazione internazionale del lavoro,

Si tratta del del

Tribunale amministrativo della Banca mondiale e del Tribunale amministrativo del fondo

monetario internazionale. l’Assemblea

Quanto alle Nazioni Unite, generale ha previsto due organi giudicanti: il Tribunale

per le controversie (UNDT) e del Tribunale di appello (UNAT). Il primo, decide ricorsi dei

funzionari ed agenti delle Nazioni Unite contro le decisioni del segretario generale che li riguardano.

Le decisioni sono obbligatorie per tutti gli organi delle Nazioni Unite e possono essere impugnate in

innanzi al Tribunale di appello.

Un ruolo di spicco ricoprono anche quelle Corti internazionali la cui giurisdizione attiene alla

dei diritti umani. L’esempio più

protezione significativo è quello della Corte europea dei diritti

nell’ambito della quale gli Stati membri del Consiglio d’Europa possono essere convenuti

umani,

non solo da altri Stati, ma anche da individui, per le violazioni di diritti umani.

A questa Corte si ispirano la Corte interamericana dei diritti umani, istituita dalla

Convenzione americana sui diritti dell’uomo del 1969 e la Corte africana per i diritti umani,

istituita da un protocollo alla Carta africana sui diritti umani del 1998.

L’intero sistema appena riscritto presenta luci ed ombre.

- Da un lato, infatti, la presenza di organi giurisdizionali o para-giurisdizionali di portata

settoriale sembra garantire un migliore approfondimento ed una maggiore specializzazione

nell’affrontare le diverse controversie. La possibilità di scelta tra numerosi strumenti, la

composizione, la competenza e il funzionamento diversi, sembra favorire il ricorso a mezzi

giurisdizionali di soluzione delle controversie al posto di quelli diplomatici.

Dall’altro,

- però, è impossibile non notare come la moltiplicazione dei tribunali e delle corti

internazionali può aumentare il rischio di una frammentazione del diritto internazionale. Questo

rischio di potrebbe essere ridotto solo grazie ad un atteggiamento di dialogo e di apertura di diversi

organi giurisdizionali o quasi giurisdizionali, che non devono essere intesi come facenti parte di

sistemi chiusi e differenti, ma rami uguali di uno stesso ordinamento giuridico.

Capitolo 11

Uso e divieto della forza armata nel mantenimento della pace e

della sicurezza internazionale e umana

La liceità dell’uso della forza armata nel diritto internazionale classico

1. alcun limite all’uso della forza. Infatti,

Fino al 1919 il diritto internazionale non poneva il ricorso

alla guerra ed alle misure coercitive diverse dalla guerra era considerato una manifestazione naturale

della sovranità statale, uno strumento ordinario per la soluzione delle controversie.

di un’autorità superiore deputata ad accettare eventuali violazioni del diritto e a

Inoltre, l’assenza

dirimere le controversie, spiega il motivo degli Stati di ricorrere alla forza armata, considerata quale

unico parametro in base al quale valutare nuovi fatti sul piano giuridico.

sistema dell’autotutela,

Tra il 600 e gli inizi del 900, infatti, vigeva il per cui ogni Stato stabiliva

unilateralmente se un altro Stato avesse violato i suoi diritti e come reagire alla pretesa violazione. In

internazionali rimanevano un fatto privato tra lo Stato autore dell’illecito e lo

tale contesto, gli illeciti

Stato leso. Pertanto, almeno fino alla prima guerra mondiale, la C.I. classica non elaborò regole

finalizzate a bandire la guerra nei rapporti tra gli Stati, limitandosi a disciplinare le modalità di

esecuzione ed il comportamento dei belligeranti una volta che la violenza avesse avuto inizio.

Agli inizi del 900 cominciò ad emergere il problema della liceità del ricorso alla forza armata.

de L’Aja del 1907 sulla limitazione dell’uso della forza

Significativa al riguardo è la Convenzione

che pone l’obbligo di

per il recupero dei debiti contrattuali non ricorrere alla forza armata a carico

dello Stato creditore là dove lo Stato debitore accetti mezzi pacifici di soluzione della controversia.

Il Patto istitutivo della Società delle Nazioni del 1919, stipulato al termine della prima guerra

il primo tentativo di limitare il ricorso all’uso della forza nelle relazioni

mondiale, costituisce

internazionali. Mediante questo Patto, che non poneva un obbligo assoluto di rinuncia alla guerra, i

membri della Società delle Nazioni avevano l’obbligo di sottoporre ogni controversia tale da

condurre ad una rottura ad una procedura di arbitrato o di regolamento giudiziale, ovvero

all’esame del Consiglio dell

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
121 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ANELEM di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Vassalli Talitha.