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CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA.
1) Possiamo citare in anzitutto la
Il 25 marzo 1957, i trattati di Roma istitutivi della Comunità economica europea (CEE) e la Comunità
europea dell’energia atomica (EURATOM), crearono un nuovo organo giurisdizionale, la Corte di
giustizia delle Comunità europee (CGCE), comune alle tre Comunità (CECA, CEE, EURATOM).
In seguito al Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º dicembre 2009 la corte ha cambiato il nome
in Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).
Corte di giustizia dell’Unione dell’UE
La europea interpreta il diritto per garantire che
sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e dirime le controversie giuridiche tra
nazionali e istituzioni dell’UE.
governi
Può essere adita, in talune circostanze, anche da singoli cittadini, imprese o organizzazioni allo
scopo di intraprendere un’azione contro un'istituzione dell’UE
legale qualora ritengano che abbia in
qualche modo violato i loro diritti. DELL’UNIONE
2) Ad essa si è aggiunto il TRIBUNALE EUROPEA, istituito con decisione
del Consiglio n. 88/591 per alleggerire il lavoro della Corte.
3) Da ultimo, con il Trattato di Nizza nel 2001, è stata prevista la possibilità di istituire Tribunali
di ricorsi in materie specifiche. L’istituzione
specializzati competenti a conoscere su alcune categorie
e la composizione di questi tribunali spettano al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri
dell’Unione, su proposta della Corte o della Commissione. Nel 2004 il Consiglio ha istituito il
TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA che è competente a pronunciarsi in merito alle
controversie tra l’Unione e l’EURATOM ed i loro agenti.
Tutti questi organi giurisdizionali dell’Unione Europea si presentano come organi di individui,
e la loro composizione è diversa. dell’Unione Europea
In particolare, la Corte di giustizia si compone di 27 giudici e di 8
avvocati generali che sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per 6 anni
dell’Unione
rinnovabili. Il Tribunale europea ha analoga composizione, anche se il ruolo
dell’avvocato generale può essere previsto dallo statuto. Ridotta è, infine, la composizione del
Tribunale della funzione pubblica, che si compone di solo 7 giudici.
Il rapporto tra competenze della Corte di giustizia e quelle del Tribunale è analogo al
rapporto sussistente negli ordinamenti interni tra giudici di legittimità e giudice di merito, anche se
alcune materie rientrano solo nella competenza della Corte di giustizia (come la funzione
pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario primario e di validità degli organi vincolanti
delle istituzioni, organi ed organismi dell’Unione).
funzioni giurisdizionali dei giudici dell’Unione
Le sono tassative e sono enunciate sul Trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea. Si tratta: dei ricorsi per infrazione (ossia di ricorsi contro
uno Stato membro per violazione degli obblighi su di lui gravanti in virtù dei trattati); dei ricorsi di
dei ricorsi aventi ad oggetto l’illegittimità degli atti legislativi delle istituzioni
annullamento (ossia
dell’unione); parte di un’istituzione
dei ricorsi in carenza (ossia di ricorsi di illegittima omissione da
dell’Unione;) e dei ricorsi per risarcimento (che sollevano ipotesi di responsabilità extracontrattuale
delle istituzioni).
La caratteristica principale della competenza della Corte è che esse possono essere attivate da
persone fisiche o giuridiche, permettendo dunque un controllo diffuso.
Va inoltre evidenziato il ruolo della Commissione europea alla quale spetta di attivare la
procedura di infrazione nel caso di inadempimento del diritto da parte di uno Stato, agendo
così quale organo autonomo ed indipendente dagli Stati, a garanzia del diritto dell’Unione.
Infine, va ricordata la centralità che ha assunto, nella competenza non contenziosa, la Corte di
giustizia, che viene adita direttamente dai giudice nazionali tramite rinvio pregiudiziale. Questo
garantendo l’uniforme
procedimento mette in contatto i giudici degli Stati membri con il giudice UE,
dell’unione.
applicazione ed interpretazione del diritto
10. Moltiplicazione e settorializzazione di tribunali e corti internazionali
Nonostante gli Stati abbiano da sempre preferito i mezzi diplomatici di risoluzione delle
controversie, negli ultimi anni si è assistito ad una proliferazione dei tribunali e corti internazionali.
Questi si presentano molto eterogenei tra loro, quanto alle loro competenze, al diritto applicabile ed
alla giurisdizione esercitabile.
Questi organi sono sempre organi arbitrali, anche se permanenti, trovando la loro base giuridica
e la loro disciplina in un trattato internazionale multilaterale e dunque nell’incontro di volontà degli
Stati. Perciò essi possono essere attivati solo con il consenso delle parti in controversia.
In taluni ipotesi, tuttavia, la previsione del ricorso unilaterale al Giudice internazionale accentua
l’assimilazione ai giudici naturali. Tra questi tribunali spicca il Tribunale internazionale del mare
seguito dell’entrata in vigore nella
avente la sua sede ad Amburgo, la cui istituzione risale al 1996 a
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto internazionale del mare nel 1982.
Il tribunale è composto da 21 membri indipendenti, eletti tra coloro che godono della più alta
reputazione di imparzialità e che possiedono notoria competenza nel campo del diritto del mare.
È articolato in camere (tra cui particolare rilievo assume la camera per la soluzione delle
controversie relative ai fondali marini profondi), ed è dotato di una competenza obbligatoria per
quanto riguarda il pronto rilascio delle navi fermate e dei loro equipaggi.
Il ricorso al tribunale aperto gli Stati parte, alle organizzazioni internazionali e alle persone fisiche o
giuridiche.
Vanno poi menzionati i Tribunali amministrativi delle organizzazioni internazionali,
competenti a dirimere le controversie tra queste organizzazioni ed i loro funzionari ed agenti.
Tribunale amministrativo dell’organizzazione internazionale del lavoro,
Si tratta del del
Tribunale amministrativo della Banca mondiale e del Tribunale amministrativo del fondo
monetario internazionale. l’Assemblea
Quanto alle Nazioni Unite, generale ha previsto due organi giudicanti: il Tribunale
per le controversie (UNDT) e del Tribunale di appello (UNAT). Il primo, decide ricorsi dei
funzionari ed agenti delle Nazioni Unite contro le decisioni del segretario generale che li riguardano.
Le decisioni sono obbligatorie per tutti gli organi delle Nazioni Unite e possono essere impugnate in
innanzi al Tribunale di appello.
Un ruolo di spicco ricoprono anche quelle Corti internazionali la cui giurisdizione attiene alla
dei diritti umani. L’esempio più
protezione significativo è quello della Corte europea dei diritti
nell’ambito della quale gli Stati membri del Consiglio d’Europa possono essere convenuti
umani,
non solo da altri Stati, ma anche da individui, per le violazioni di diritti umani.
A questa Corte si ispirano la Corte interamericana dei diritti umani, istituita dalla
Convenzione americana sui diritti dell’uomo del 1969 e la Corte africana per i diritti umani,
istituita da un protocollo alla Carta africana sui diritti umani del 1998.
L’intero sistema appena riscritto presenta luci ed ombre.
- Da un lato, infatti, la presenza di organi giurisdizionali o para-giurisdizionali di portata
settoriale sembra garantire un migliore approfondimento ed una maggiore specializzazione
nell’affrontare le diverse controversie. La possibilità di scelta tra numerosi strumenti, la
composizione, la competenza e il funzionamento diversi, sembra favorire il ricorso a mezzi
giurisdizionali di soluzione delle controversie al posto di quelli diplomatici.
Dall’altro,
- però, è impossibile non notare come la moltiplicazione dei tribunali e delle corti
internazionali può aumentare il rischio di una frammentazione del diritto internazionale. Questo
rischio di potrebbe essere ridotto solo grazie ad un atteggiamento di dialogo e di apertura di diversi
organi giurisdizionali o quasi giurisdizionali, che non devono essere intesi come facenti parte di
sistemi chiusi e differenti, ma rami uguali di uno stesso ordinamento giuridico.
Capitolo 11
Uso e divieto della forza armata nel mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale e umana
La liceità dell’uso della forza armata nel diritto internazionale classico
1. alcun limite all’uso della forza. Infatti,
Fino al 1919 il diritto internazionale non poneva il ricorso
alla guerra ed alle misure coercitive diverse dalla guerra era considerato una manifestazione naturale
della sovranità statale, uno strumento ordinario per la soluzione delle controversie.
di un’autorità superiore deputata ad accettare eventuali violazioni del diritto e a
Inoltre, l’assenza
dirimere le controversie, spiega il motivo degli Stati di ricorrere alla forza armata, considerata quale
unico parametro in base al quale valutare nuovi fatti sul piano giuridico.
sistema dell’autotutela,
Tra il 600 e gli inizi del 900, infatti, vigeva il per cui ogni Stato stabiliva
unilateralmente se un altro Stato avesse violato i suoi diritti e come reagire alla pretesa violazione. In
internazionali rimanevano un fatto privato tra lo Stato autore dell’illecito e lo
tale contesto, gli illeciti
Stato leso. Pertanto, almeno fino alla prima guerra mondiale, la C.I. classica non elaborò regole
finalizzate a bandire la guerra nei rapporti tra gli Stati, limitandosi a disciplinare le modalità di
esecuzione ed il comportamento dei belligeranti una volta che la violenza avesse avuto inizio.
Agli inizi del 900 cominciò ad emergere il problema della liceità del ricorso alla forza armata.
de L’Aja del 1907 sulla limitazione dell’uso della forza
Significativa al riguardo è la Convenzione
che pone l’obbligo di
per il recupero dei debiti contrattuali non ricorrere alla forza armata a carico
dello Stato creditore là dove lo Stato debitore accetti mezzi pacifici di soluzione della controversia.
Il Patto istitutivo della Società delle Nazioni del 1919, stipulato al termine della prima guerra
il primo tentativo di limitare il ricorso all’uso della forza nelle relazioni
mondiale, costituisce
internazionali. Mediante questo Patto, che non poneva un obbligo assoluto di rinuncia alla guerra, i
membri della Società delle Nazioni avevano l’obbligo di sottoporre ogni controversia tale da
condurre ad una rottura ad una procedura di arbitrato o di regolamento giudiziale, ovvero
all’esame del Consiglio dell