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COMMISURAZIONE IN SENSO LATO:
2. al giudice però è richiesta anche un'attività diversa,
un'attività di commisurazione in senso lato che è legata all'applicazione delle circostanze.
fl ff fi fi ff ff ff fi ffi fi fi
Qualora il giudice dovesse ritenere che nel caso di specie ricorrano una o più circostanze
attenuanti, dovrà (secondo le regole che vedremo tra poco), applicare le aggravanti o le
diminuzioni di pena previste per le circostanze che ricorrono nel caso di specie
grandissimo problema è quello del rapporto fra vincoli della legge e discrezionalità del
Un
giudice principio di legalità
perchè uno dei principi fondamentali della nostro diritto penale è il e
l’irrogazione della pena potrebbe dipendere dalla sensibilità del singolo giudice, dal suo intuito e
dalle sua opinioni personali ecc.. con problemi gravissimi non solo dal punto di vista del principio
di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma anche dal punto di vista delle scelte sul
trattamento sanzionatorio, che devono essere assunte esclusivamente da parte del Parlamento
(poichè è l’unico organo rappresentativo dell’intera popolazione investito di una legittimazione
democratica).
Una legittimazione democratica di questo tipo manca in capo al singolo giudice perché il giudice
non è un soggetto eletto, ma è un soggetto che vince un concorso pubblico, ed è questa la
Eppure
ragione per la quale la sua discrezionalità dovrebbe essere contenuta e il più possibile.
grandissima discrezionalità
nel campo delle circostanze vi è una che permette di ride nire in
maniera quasi totale la singola pena da irrogare.
declinazione del principio di legalità principio di precisione/ principio di
Una è il
tassatività in forza del quale non solo le fattispecie incriminatrici, ma in generale, tutti quegli
elementi che incidono sulla pena devono essere determinati preventivamente in maniera
chiara e non eccessivamente elastica da parte le legislatore.
Questo principio subisce una deroga molto forme in relazione alle circostanze inde nite,
ossia quelle circostanze individuate dal legislatore utilizzando formule vaghe ed elastiche
che in de nitiva si risolvono in una vera e propria cambiale in bianco alla discrezionalità del
singolo giudice classico.
Es. i motivi abbietti e futili: perchè per un giudice un motivo può essere obbietto e
per n altro giudice no, per un giudice un motivo può essere futile e per un altro no;
Si tratta infatti di un elemento che rimanda a valutazioni extra giuridiche ed extra
normative che sono diverse da persona a persona. principio di precisione—>
Questo problema pone evidentemente dei problemi rispetto al ma
circostanze attenuanti generiche che
problemi ancora più seri li pongono le c’è (circostanze
dicono al giudice di poter diminuire la pena apprezzando qualsiasi elemento).
Non esiste un’ipotesi speculare alle circostanze attenuanti generiche cioè una norma che dia al
giudice la possibilità di aggravare la pena, perchè se esistesse sarebbe chiaramente dichiarata
incostituzionale per contrasto col principio di determinatezza e precisione di tassatività
- Perchè si accetta un maggior grado di precisione, di determinatezza, rispetto alle circostanze
attenuanti e non lo si fa rispetto alle circostanze aggravanti? Il limite è il principio del favor rei,
ricavabile dall’art 13 Cost sulla libertà la personale in quanto il diritto penale limita molto la libertà
personale
Tipologie di circostanze:
- Circostanze comuni: si applicano in generale a tutti i reati previsti dall’ordinamento
- Circostanze speciali: sono previste solo per speci che fattispecie di reato ( es. per omicidio la
predeterminazione)
- Ad e cacia comune: determinano un aumento o una diminuzione della pena no a un terzo di
quello previsto dalla pena base.
- Ad e cacia speciale: determinano un aumento o diminuzione della pena superiore a un terzo di
quello previsto dalla pena base. Ovviamente queste pongono più problemi rispetto al principio
di legalità perché riconoscono al giudice una possibilità di stravolgere in maniera signi cativa la
pena indicata dal legislatore. Le circostanze ad e cacia reale si distinguono ulteriormente in:
- CIRCOSTANZE AD EFFICACIA SPECIALE IN SENSO STRETTO: permettono di
aumentare o diminuire la pena oltre ad un terzo
- CIRCOSTANZE AUTONOME: permettono di stabilire una pena di perché diversa da
quella base, ad esempio una pena pecuniaria potrebbe diventare reclusiva
- CIRCOSTANZE INDIPENDENTI: permettono al giudice di individuare una cornice di pena
diversa da quella originariamente prevista dal legislatore, come se si trattasse di una
diversa fattispecie di reato
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ffi fi ffi fi fi fi fi fi
- Circostanze de nite: completamente descritte dal legislatore
- Circostanze inde nite: rimesse alla discrezionalità del giudice
- Circostanze intrinseche: attengono alla condotta dell’autore o comunque ad altri elementi del
fatto tipico
- Circostanze estrinseche: riguardano elementi esterni ed ulteriori, non la condotta, non la
personalità del soggetto
- Circostanze libere: sottostanno al bilanciamento delle tra le varie circostanze, cioè si prestano
ad essere considerate all'interno di una valutazione comparativa fra attenuanti e aggravanti di
questo tipo e sono il 99,99% periodico delle circostanze previste nel nostro ordinamento.
- Circostanze blindate o privilegiate: quelle circostanze che per espressa previsione legislativa
non possono essere ritenute soccombenti rispetto ad altre circostanze. Tendenzialmente le
circostanze privilegiate sono circostanze aggravanti, cioè sono circostanze aggravanti che per
scelta del legislatore, sono sottratte ad un giudizio di sub valenza di recessività rispetto a
circostanze attenuanti segno diverso, (es. recidiva reiterata=soggetto già recidivo che
commetta un terzo delitto non colposo).
- Circostanze oggettive: circostanze che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il
tempo, le modalità dell’azione, la gravità del danno del pericolo, e sono circostanze che in un
eventuale concorso di persone si comunicheranno anche a tutti gli altri concorrenti, anche se
non li attingono direttamente.
- Circostanze soggettive: sono quelle che riguardano l'intensità del dolo, il grado della colpa, le
condizioni o qualità personali del colpevole o i rapporti fra il colpevole l'o eso che invece si
riferiranno solo la persona direttamente interessata e non si comunicheranno i concorrenti.
Questa distinzione non hanno nessun altro rilievo, se non quello di determinare quali
circostanze si estenderanno ai concorrenti e quali no in un'ipotesi di concorso di persone.
distinzione tra circostanze ed elementi costitutivi problema:
Per quanto attiene la sorge un
quando il legislatore non de nisce la singola fattispecie, come si fa a capire se quella fattispecie è
un reato autonomo o è una circostanza aggravante o attenuante?
Es. l'omicidio del consenziente: nel nostro ordinamento esiste un norma che punisce meno
severamente, rispetto all'omicidio doloso, l'omicidio di un soggetto che abbia prestato il
proprio consenso per alla sua uccisione. Quindi se io chiedo a X di uccidermi e X lo fa, X
risponderà di omicidio del consenziente con una pena gran lunga inferiore rispetto a quella
prevista per l'omicidio doloso.
Il problema è quindi, l'omicidio del consenziente è una fattispecie autonoma di reato o è una
circostanza attenuante? e quali sono i criteri per distinguere le fattispecie autonome di reato
e le circostanze attenuanti? 2 ragioni:
La distinzione ha un fortissimo rilievo pratico per
1. Perché se quali chiamo quegli elementi lì come circostanze, allora saranno soggette al
giudizio di bilanciamento. Ad esempio se nel caso dell'omicidio del consenziente riteniamo
circostanza attenuante,
che questa norma prevede una vorrà dire che potrà essere ritenuta
soccombente rispetto ad eventuali circostanze aggravanti con la conseguenza che non sarà
applicata la diminuzione di pena prevista dal legislatore. Se invece la riteniamo una
fattispecie autonoma di reato, non ci sarà il giudizio di bilanciamento, e la pena che si
applicherà sarà quella prevista. Le cose cambiano di molto perché l’omicidio del consenziente
potrebbe portare o alla pena prevista per l'omicidio doloso (se lo consideriamo una
circostanza attenuante, e se lo riteniamo soccombente rispetto ad un'aggravante ricorrente
nel caso di specie) o ad una pena di molto attenuata che è quella appunto prevista per la
singola fattispecie.
2. Per i criteri di imputazione delle circostanze: perché anche qui vedremo che anche per i reati
dolosi, le circostanze, per essere al soggetto anche quelle aggravanti, è su ciente che
fossero conoscibili da parte dello stesso soggetto. Quindi se noi quali chiamo una certa
fattispecie come circostanza attenuante in un reato doloso, possiamo escludere quella
imputazione a titolo di dolo ed eventualmente imputarla anche solo a titolo di colpa.
Es. sempre nel caso dell'omicidio del consenziente: se noi ritenessimo che il consenso
da me prestato all'azione realizzata da X sia una circostanza attenuante e non di per sé
un elemento costitutivo del reato ne deriverebbe che se X non è a conoscenza del
consenso da me prestato e ciò nonostante la pone in essere, potrà comunque rispondere
fi fi
fi fi fi ff ffi
gli omicidio del consenziente, purché quella mia intenzione fosse da lui conoscibile e
quindi rimproverabile a titolo di colpa.
Quindi quali sono gli elementi per distinguere fra reato autonomo e circostanza? Non
esistono risposte certe, né la giurisprudenza, né la dottrina sono riuscite a individuare dei criteri.
Si distingue però fra:
• CRITERI SOSTANZIALI: sono criteri sostanzialmente irrilevanti e sono due, ma sono criteri che
non si rivelano in realtà funzionali a distinguere fra le due diverse situazioni:
IL CRITERIO DELLA SPECIALITÀ:
3. secondo questo criterio una determinata norma è una
circostanza attenuante se è speciale rispetto al reato generale al quale si riferisce. Ad
esempio nel caso dell'omicidio del consenziente, quest'ultimo sarebbe speciale rispetto
all'omicidio doloso perché c'è un elemento specializzante che è il consenso che io presto,
quindi, visto che c'è un elemento in più rispetto a quello previsto dal reato base (consenso
Non funziona
da me prestato) allora quella è una circostanza attenuante. questa
distinzione perché in