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PUNIBILITÀ

La punibilità è la nozione e il fondamento dell'applicazione della pena. Non sempre la commissione di un fatto antigiuridico e colpevole giustifica la pena. In molti casi si dovrà accertare se, secondo il legislatore, è opportuno applicare la pena e le ulteriori sanzioni penali previste dalla legge per quel fatto. L'opportunità è l'ultimo elemento nella struttura del reato e risiede nella decisione di sottoporre a pena l'autore del fatto antigiuridico e colpevole.

Con la formula punibilità si designano le eventuali condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpevole, che fondano o escludono la punizione. Le ragioni che possono rendere inopportuna la punizione sono le più disparate: ragioni politico-criminali in senso stretto (es. desistenza volontaria art 56 co3 c.p.); ragioni politiche di clemenza (es. amnistia).

art 151 c.p.);- ragioni di politica internazionale (per non turbare i rapporti tra Stati);dell’unità- ragioni di salvaguardia della famiglia (nei delitti contro il patrimonio commessi ai dannidi alcuni familiari art 649 c.p.);

2 Condizioni obiettive di punibilitàsull’opportunità nell’individuazioneLe scelte del legislatore di punire un fatto antigiuridico e colpevole possono esprimersidi: a) condizioni che fondano la punibilità;b) condizioni (o cause) che escludono la punibilità.Fondano la punibilità quelle che il legislatore designa come condizioni obiettive di punibilità (art 44 c.p.), che la recente‘condizioni punibilità’:dottrina chiama estrinseche di si tratta di quegli accadimenti, menzionati in una norma incriminatrice,l’offesache non contribuiscono in alcun modo a descrivere al bene giuridico tutelato dalla norma, ma esprimono soloall’inflizionevalutazioni di opportunità in

Nel nostro ordinamento, il numero delle condizioni obiettive di punibilità è molto limitato: 'essere colto'. Un esempio è offerto dalla sorpresa in flagranza, che la legge esprime con in una serie di reati come il possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio (260 co1 n.2-3 c.p.), il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli dell'azzardo (707 c.p.), la partecipazione a giuochi (720 c.p.) l'offesa dall'imprenditore.

Altro esempio si trae dai reati di bancarotta prefallimentare: la norma reprime realizzata disponendo dei propri beni in modo da intaccare la garanzia patrimoniale sulla quale i creditori hanno diritto di contare l'individuazione (bancarotta patrimoniale) o violando gli obblighi della documentazione contabile necessaria ai creditori per dell'attivo dei beni suscettibili di realizzo e per le ricostruzione (bancarotta documentale) tali offese alle ragioni creditorie sono però punibili.

solo se e quando interviene, come condizione obiettiva di punibilità, la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore. Permano opinioni contrastanti sulla dichiarazione di fallimento, tra chi ritiene sia un elemento costitutivo del fatto di bancarotta e chi la configura come una condizione obiettiva di punibilità. Un ingiustificato ampliamento delle condizioni obiettive di punibilità è operato da una parte di dottrina che ha coniato il termine "condizioni punibilità" per alludere ad eventi che rendono attuale il bene giuridico o ne rappresentano una progressione (es. il pericolo per la pubblica incolumità menzionato in molte norme incriminatrici): questa formula in realtà maschera autentici elementi costitutivi del fatto. Le condizioni obiettive di punibilità sono del tutto svincolate dal dolo e dalla colpa: operano anche se non siaèl’accadimento l’agente rappresentato né ha voluto che integra la condizione, e anche se non se lo poteva rappresentare né lo l’art poteva evitare impiegando la dovuta diligenza. A conferma di ciò 44 c.p., che non solo nella rubrica qualifica come ‘obiettive’ ‘quando, le condizioni di punibilità, ma espressamente dispone che per la punibilità del reato, la legge richiede l’evento, verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se da cui dipende il verificarsi della condizione, voluto’: l’evento non è da lui ed è pacifico (Corte costituzionale, 1988) che in questione non deve neppure essere dovuto a colpa. l’imprenditore, es. per i reati di bancarotta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento rileva anche se compiendo gli atti di illegittima disposizione di beni o violando gli obblighi di documentazione contabile, non solo non aveva pensato, manondell'impresa avrebbe neppure potuto prevedere ragionevolmente che si sarebbe verificato il dissesto (es. per una crisi economica improvvisa, per l'inadempimento di un importante debitore ecc.).

Cause di esclusione della punibilità

Tra le cause di esclusione della punibilità (o cause di non punibilità) distinguiamo:

a) Cause personali di esclusione della punibilità

1) Cause (personali) concomitanti di esclusione della punibilità: situazioni presenti al momento della commissione del fatto antigiuridico e colpevole che ineriscono alla posizione personale dell'agente o ai suoi rapporti con la vittima.

2) Cause (personali) sopravvenute di esclusione della punibilità: comportamenti susseguenti alla commissione del fatto antigiuridico e colpevole.

b) Cause oggettive di esclusione della punibilità

Situazioni che ineriscono all'entità dell'offesa.

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punibilità sono: - L'incapacità di intendere e di volere: quando una persona non è in grado di comprendere la natura e la gravità del suo comportamento o di controllarlo a causa di una malattia mentale o di un disturbo psichico. - L'errore di fatto inevitabile: quando una persona commette un reato a causa di un errore di fatto che non poteva evitare, ad esempio perché era stata ingannata o perché si trovava in una situazione di pericolo. - La legittima difesa: quando una persona commette un reato per difendere sé stessa o altri da un pericolo immediato e grave. - Lo stato di necessità: quando una persona commette un reato per evitare un danno più grave o per soddisfare un bisogno essenziale, ad esempio rubando cibo per sfamarsi. - La costrizione fisica irresistibile: quando una persona commette un reato perché è costretta da una forza esterna che non può resistere, ad esempio sotto minaccia di morte. - L'obbedienza a un ordine superiore: quando una persona commette un reato perché ha ricevuto un ordine da un'autorità superiore e non poteva disobbedire senza subire gravi conseguenze. Queste cause di esclusione della punibilità sono personali perché riguardano specificamente l'agente colpevole e non si applicano a tutti i casi.

Le cause di non punibilità sono fornite:

  1. dall'art. 649 c.p., che dichiara non punibile chi ha commesso un delitto contro il patrimonio (non connotato da violenza alla persona) in danno di un familiare (coniuge non legalmente separato, ascendente o discendente, affine in linea retta, adottante o adottato, fratello o sorella conviventi con l'autore in un'unione di fatto o, dalla riforma del 2017, parte di civile tra persone dello stesso sesso);
  2. dalle immunità di diritto internazionale (3 c.p.), che riguardano il Sommo Pontefice, i capi di Stato, di Governo e i ministri degli Stati esteri, gli agenti diplomatici accreditati presso il nostro Stato, i membri del Parlamento europeo, i giudici della Corte internazionale di Giustizia ecc.

Come le condizioni obiettive di punibilità, le cause concomitanti di non punibilità sono del tutto svincolate dal dolo e dalla colpa: operano a favore se obiettivamente esistenti, rendendo non punibile il soggetto.

fatto antigiuridico el'agentecolpevole da lui realizzato; se oggettivamente non esistono, a nulla vale che abbia per errore supposto che fosserol'artpresenti nel caso concreto: 59 co4 c.p., nonostante il suo tenore letterale, si applica infatti alle cause digiustificazione e alle scusanti, mentre non si applica alle cause concomitanti di esclusione della punibilità, in quanto'rovesciate', nell'artqueste sono condizioni di punibilità che sottostanno alla regola di imputazione oggettiva stabilita 44c.p.es. se Tizio si appropria di una cosa mobile che già si trovi in suo possesso non sarà punibile per appropriazioneindebita, anche se ignorava che la cosa era di proprietà del fratello convivente; risponderà di appropriazione indebita seriteneva per errore che la cosa fosse di proprietà del fratello, mentre apparteneva ad un soggetto estraneo al nucleofamiliare.2. Cause sopravvenute di esclusione della

Punibilità. Si inquadrano tra le cause (personali) sopravvenute di non punibilità una serie di disposizioni che premiano con l'impunità chi, avendo commesso un fatto antigiuridico e colpevole, realizzi successivamente una condotta tale o da impedire che la situazione di pericolo già creata si traduca nella lesione del bene giuridico o da reintegrare ex post il bene offeso. L'impunità, in base a questa logica, a volte si premiano tali condotte con altre volte con una mera attenuazione di pena.

Esempi: l'inapplicabilità - desistenza volontaria (56 co3 c.p.), che comporta della pena prevista per il delitto l'esecuzione tentato nei confronti di chi lo abbia già commesso, avendo iniziato con atti idonei dell'azione tipica, ma volontariamente desista dal portarla a compimento: la ratio alla base di questa scelta legislativa risiede di incentivare l'abbandono del progetto criminoso.

offrendo‘ponte d’oro’un al delinquente che torna sui suoi passi;- in materia di criminalità organizzata con finalità di eversione politica o di terrorismo, (artt. 308 co1un’associazionee 309 co1 c.p.) è prevista la non punibilità del membro di finalizzata a commettereun delitto contro la personalità dello Stato o del partecipe di una banda armata i quali determininodell’associazionelo scioglimento o della banda armata;l’amministrazione- riguardo alcuni delitti contro della giustizia, si inquadra tra le cause sopravvenutedi non punibilità la ritrattazione nei delitti di false informazioni al p.m., false dichiarazioni aldifensore, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione e favoreggiamento personale (376l’offesa all’amministrazionec.p.): già colpevolmente arrecata della giustizia viene neutralizzata expost da una tempestiva rivelazione del vero, che consente al giudice di decidere Formattazione del testo

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Publisher
A.A. 2021-2022
245 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rachelecosta_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Rampioni Roberto.