CAP I:
LEGITTIMAZIONE E COMPITI DEL DIRITTO PENALE
Teoria della pena e tipo di Stato
1. la storia della pena è una
Un grande storico del diritto afferma: “
continua abolizione ” = affermazione vera in una prospettiva di
lungo periodo: nel Settecento, infatti, dominavano pene efferate,
come la pena di morte, pene corporali (taglio del naso, della lingua),
infamanti (gogna, berlina), la confisca totale dei beni ecc; nei due
secoli successivi, poi, il sistema delle sanzioni penali ha
progressivamente attenuato la sua durezza e la pena detentiva ha via
via tolto spazio alle disumane pene del passato.
La domanda che bisogna porsi è: “cosa legittima il ricorso dello
Stato all’arma della pena?”, quindi che cosa legittima uno Stato a
privare un soggetto della propria libertà personale?
La riposta a questa domanda viene offerta dalle TEORIE DELLA
PENA, che possono ricondursi a 3 filoni principali:
1. Teoria retributiva pena viene inflitta dallo Stato per
→la
compensare (“retribuire”) il male che un uomo ha inflitto ad un altro
uomo o alla società (trova la sua forma più primitiva nella legge del
“occhio per occhio, dente per dente”)
Taglione
Si tratta di una pena assoluta, nel senso che è volta a punire
solo perché è giusto farlo e non per raggiungere una
qualche finalità (è disinteressata, cioè., agli effetti della pena)
“anche se una società civile, con tutti i suoi
Kant afferma, infatti,
membri, decidesse di sciogliersi, bisognerebbe prima giustiziare
l’ultimo assassino che si trova in carcere, perché ciascuno soffra
ciò che meritano i suoi comportamenti”
Entrambe le teorie preventive, invece, sono relative, nel senso
che assegnano uno scopo alle pena:
2. Teoria della prevenzione generale (generalpreventiva) →viene
usata come mezzo per orientare le scelte di comportamento della
generalità dei suoi destinatari: il contenuto afflittivo della pena fa leva
sugli effetti intimidatori volti a neutralizzare le spinte a delinquere
dei consociali e la loro adesione ai valori espressi dalla legge penale
3. Teoria della prevenzione speciale o individuale
(specialpreventiva) la pena viene utilizzata affinché l’autore di un
→
danno non commetta altri reati; questo può avvenire in 3 forme:
Risocializzazione: aiuto al condannato a reinserirsi nella società nel
rispetto della legge
Intimidazione: se non è possibile la risocializzazione
Neutralizzazione: se non sono possibili le prime due forme: lo scopo,
qui, è renderlo inoffensivo o comunque rendergli più difficile la
commissione di nuovi reati
Va detto che non c’è una teoria della pena che sia superiore alle altre
e che la legittimazione della pena varia a seconda del tipo di
Stato in cui si pone il problema:
- In uno Stato teocratico: ogni comportamento immorale/peccaminoso
potrà essere represso come reato e la pena si potrà legittimare sulla
falsariga della giustizia divina
- In uno Stato totalitario: qui si esige dal cittadino una incondizionata
fedeltà alla legge, per cui si considera reato ogni forma di ribellione
alla stessa legge
Per risolvere il problema della legittimazione della pena nel nostro
ordinamento, bisogna anzitutto muovere dai lineamenti dello Stato
descritti dalla Costituzione italiana e procedere ad un esame separato
dell’uso della pena da parte dei singoli poteri dello Stato:
- Potere legislativo = seleziona i comportamenti penalmente rilevanti,
dettando comandi e divieti e minacciando le pene ai trasgressori
- Potere giudiziario = accerta la violazione delle norme legislative ed
determina la pena in base al caso concreto
- Potere esecutivo = cura l’esecuzione della pena decisa dal giudice
Struttura del reato e tipo di Stato
2. Il reato è un’entità giuridica storicamente condizionata ed anche
la sua struttura dipende dal tipo di Stato
La svolta epocale del diritto penale è rappresentata dal passaggio
dall’equazione reato = peccato = FATTO DANNOSO PER
→reato
LA SOCIETÀ: il reato, cioè, non viene punito più in quanto
contrastante con la legge divina, ma in quanto mette in pericolo peni
individuali e collettivi.
Questo passaggio avvenne per opera dei giusnaturalisti che
consideravano lo Stato secolarizzato come “guardiano della pace
esteriore” = le azioni esterne socialmente dannose sono il prius di
ogni legittima coercizione penale.
Ma la definitiva separazione tra reato e peccato ed il primato
dell’oggettivo sul soggettivo, avvenne per opera
La vera misura dei diritti è
dell’Illuminismo→ Cesare Beccaria “
il danno alla nazione; errarono coloro che credettero che la vera
misura dei delitti fosse l’intenzione di chi li commette”.
La secolarizzazione del diritto penale, però, si inserisce in un più
ampio movimento volto alla laicizzazione dello Stato ed in Italia,
questo modello di stato laico e liberare, portatore di valori come la
tolleranza civile, libertà religiosa è inviolabilità della coscienza, si
afferma stabilmente nell’800 e trova compiuta teorizzazione nell’opera
“Programma del corso di diritto penale”
di Francesco Carrara (1859)
“Il diritto di proibire certe azioni e dichiararle
in cui egli afferma
delitto, si attribuisce all’autorità sociale come mezzo di mera difesa
dell’ordine esterno: non per il fine del perfezionamento interno; (…) i
pensieri, i vizi, i peccati, quando non turbano l’ordine esterno, non
possono dichiararsi delitti civili”
Tra le fine dell’800 e l’inizio del ‘900, si afferma un nuovo filone
dottrinale, quello della SCUOLA POSITIVA secondo il quale il
fenomeno criminale avrebbe le proprie radici nell’uomo delinquente:
la lotta alla criminalità si dovrebbe fare non tanto contro il reato,
quanto contro il reo!
Si afferma, quindi, l’idea che la pena debba essere utilizzata
per proteggere la società da persone pericolose e che la
sua duratadebba essere “assolutamente o
relativamente indeterminata, e cioè venir meno solo col cessare
della pericolosità” cioè, in primo piano, il diritto penale dovrebbe
→
mettere i tipi di persone pericolose (delinquenti occasionali,
abitudinari ecc) e non il catalogo dei reati; “Ogni uomo
Così il codice penale potrebbe ridursi ad 1 solo articolo:
socialmente pericoloso va reso innocuo nell’interesse della collettività ”
Questa concezione ha degli evidenti risolviti illiberali: si affidano
al giudice poteri incontrollabili, consentendogli di applicare misure
restrittive della libertà personale sulla base di dati incerti e
manipolabili, come la pericolosità di una persona ed inoltre così
autorizza a protrarre “ad libitum” (“a piacere”) la privazione della
libertà!!
Questo filone dottrinale, viene contestato anche da autori che
muovono da premesse criminologiche comuni all’indirizzo della Scuola
Positiva italiana, come il penalista Franz von Liszt che va a
rienunciare alcuni principi cardine del diritto penale di matrice
illuminista.
“io resto fedele per principio alla tradizione dell’epoca
Egli dice:
dell’illuminismo (…).
Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege: queste due
proposizioni vanno a tutelare il cittadino contro il Leviatano.
Il codice penale è la Magna Charta del reo: è l’assicurazione scritta
che verrà punito solo in presenza di presupposti fissati dalla legge e
nei limiti stabiliti dalla legge:
Nullum crimen sine lege = non chi è socialmente pericoloso, bensì solo
- chi ha commesso azioni socialmente pericolose e ben determinate
verrà punito
Nulla poena sine lege = chi per questo motivo soggiace al potere
- punitivo dello Stato non è però messo al bando, nè rimane privo di
diritti e di tutele; bensì anche il male che lo può colpire è fissato dalla
legge una volta per tutte
La legittimazione del ricordo alla pena da parte del legislatore
3. Bisogna chiedersi: in vista di quali finalità il legislatore italiano può
minacciare il ricorso alla pena a chi commette un reato?
In uno Stato come quello delineato dalla nostra Costituzione (laico,
secolarizzato ecc) la pena non può essere utilizzata per realizzare
fini trascendenti o etici, cioè non può essere usata come strumento
di retribuzione (ovvero per affermare un’idea di superiore giustizia
punendo un male arrecato con un altro male).
Il ricorso alla pena da parte del legislatore italiano si legittima in
chiave di prevenzione generale che, però incontra un limite di
prevenzione speciale, in particolare di rieducazione, che la
all’articolo 27 comma 3
Costituzione assegna la pena si
→
dovranno evitare pene che comportano la segregazione a vita del
condannato o che siano tanto severe da non poter essere sentite
come giuste dal loro destinatario, precludendo la disponibilità dello
stesso ad accettare una qualsiasi forma di aiuto in vista del suo
reinserimento nella società.
La stessa Corte costituzionale in una sentenza del 2011, ha
⇨ affermato che: “il privilegio di obiettivi di prevenzione generale di
difesa sociale non può spingersi fino al punto di autorizzare il
pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla
costituzione”.
I criteri guida per selezionare i fatti penalmente rilevanti sono:
Non vi può essere reato senza offesa
A) PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ→
ad un bene giuridico , cioè ad una situazione di fatto o giuridica,
carica di valore, modificabile e quindi offendibile per effetto di un
comportamento dell’uomo .
Va detto che il catalogo dei beni varia al variare degli assetti
❖ sociali: ai tradizionali beni individuali (vita, integrità fisica) e collettivi
( fede pubblica imparzialità e correttezza della pubblica
amministrazione), si affiancano oggi nuovi beni emersi per effetto dei
mutamenti innescati dalle innovazioni tecnologiche e dallo sviluppo
economico (ambiente, sicurezza del lavoro, corretto funzionamento
dei mercati finanziari)
La Corte Costituzionale (seguita dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite) ha attribuito al principio offensività rango costituzionale
come vincolo, oltre che per il giudice, anche per il legislatore:
dice:“Il principio in parola opera su due piani distinti:
- Da un lato come precetto rivolto al legislatore, il quale è tenuto a
limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione
astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti
meritevoli di protezione (offensività “in astratto”).
- Dall’altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice
comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola
fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che
ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine
lesiva (offensività “in concreto”)”
B) PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA→ il legislatore non può ricorrere
all’arma della pena per ogni offesa ad un bene giuridico, ma soltanto
in relazione ad offese recate colpevolmente, cioè ad offese che
siano personalmente rimproverabili al loro autore. articolo
Anche questo principio è dotato di rango costituzionale:
27 comma 1 ed è, evidentemente, strettamente correlato con la
funzione della pena:
- A quella generalpreventiva: se lo scopo è quello di orientare le scelte di
comportamento dei consociati, tale effetto è raggiungibile solo se il
fatto vietato è stato frutto della libera scelta dell’agente (o se era,
almeno, da lui evitabile utilizzando l’ordinaria diligenza), cioè non
avrebbe senso infliggere una pena per un comportamento che è fuori
dalla sua sfera di controllo
- A quella specialpreventiva: non avrebbe senso “rieducare” chi non ha
colpa
C) PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ→ i vantaggi che la società può
trarre da una comminatoria di pena, devono essere messi a confronto
con i costi immanenti alla previsione di quella pena: costi sociali e
individuali, in termini di sacrificio per i beni della libertà personale, del
patrimonio, dell’onore ecc.
La Corte Costituzionale ha affermato che: “ Bisogna negare
⇨ legittimità alle incriminazioni che, anche se è presumibilmente idonee
a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la
pena, danni, ai diritti fondamentali ed alla società,
sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti da quest’ultima
con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni”
a. È necessario che quel fatto so collochi al di sopra di una soglia di
gravità = solo offese sufficientemente gravi arrecate ad un bene
giuridico sufficientemente importante “meritano” il ricorso alla pena
(infatti si parla anche di “principio di meritevolezza della pena”)
Ovviamente non tutte le offese si equivalgono, nel senso che l’offesa
❖ può assumere la forma del danno o quella del pericolo che possono
essere, a loro volta, più o meno gravi;
E nemmeno tutti i beni giuridici si equivalgono: incolumità
pubblica, l’assetto costituita umana, per esempio, “valgono di
più” di un patrimonio individuale.
b. Il legislatore deve astenersi dal sottoporre a pena una serie di fatti per
i quali la pena non è in grado di produrre alcun effetto general-
preventivo, o addirittura produce l’effetto opposto di incentivazione
alla commissione del reato
Cosa accaduta con l’aborto: nei paesi in cui l’interruzione volontaria
❖ della gravidanza era penalizzata, gli aborti erano comunque
frequentissimi e per di più venivano praticati nella clandestinità, con
altissimi rischi per la salute e per la stessa vita della donna
c. La pena deve essere proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva
del reato, perché solo a questa condizione sarà in grado di produrre
l’effetto rieducativo
D) PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ postula che la pena debba essere
→
utilizzata come ultima ratio, cioè quando nessun altro strumento sia
in grado di assicurare al bene giuridico una tutela altrettanto efficace
nei confronti di una determinata forma di aggressione (la pena, quindi,
oltre che “meritata”, deve essere anche “necessaria”)
Sia il principio di proporzione, sia quello di sussidiarietà, sono
ancorati alla costituzione:
- Il primo è immanente ai principi costituzionali di uguaglianza e
dell’articolo 3
ragionevolezza e della rieducazione del
dell’articolo 27 comma 3
condannato ; nell’articolo 13
- L’altro, invece, è ricollegabile al principio enunciato
comma 1 , ove si riconosce il carattere inviolabile alla libertà
personale (va tenuto presente che le sanzioni penali oggi contemplate
nel nostro ordinamento, incidono tutte in qualche modo sulla libertà
personale: ciò vale anche per le pene pecuniarie, perché in caso di
insolvibilità del debitore, queste possono tradursi in pene limitative
della libertà personale (o addirittura in pene detentive)
La legittimazione dell’inflizione della pena da parte del
4. giudice
Una volta accertato il modello legale del reato in questione ed
accertato che il fatto concreto integra quel modello astratto,
il giudice emette la condanna ed infligge la pena, scegliendola
all’interno dei tipi di pena e i limiti minimi e massimi previsti dal
legislatore. “le pene devono tendere alla
La Costituzione, affermando che
rieducazione del condannato” articolo 27 comma 3
( ), impone al
giudice di orientare le sue scelte in funzione di tale finalità: se ci sono
più tipi di pena idonei a punire quel tipo di reato, il giudice dovrà
scegliere la più idonea a prevenire il rischio che egli delinqua
nuovamente;
Sulla stessa logica il giudice dovrà fare l’ulteriore scelta del
“quantum” di pena entro i limiti minimi e massimi fissati dalla norma
incriminatrice.
Una pena orientata alla rieducazione, per esplicare i suoi effetti (e
quindi per evitare che il destinatario la avverta come
un’incomprensibile vessazione) deve rispettare il limite invalicabile
della colpevolezza per il singolo fatto (cioè deve essere scelta dal
giudice al di sotto del “tetto” segnato dalla misura della colpevolezza)
L’inflizione della pena da parte del giudice trova un altro fondamento
giustificativo nell’esigenza di prevenzione generale dei reati:
facendo conseguire alla previsione legale della pena la sua
applicazione concreta, si va a confermare la minaccia contenuta nella
norma incriminatrice, dimostrando ai potenziali trasgressori della
norma che non la potranno violare impunemente.
La prevenzione generale, però, non può svolgere nessun ruolo nella
commisurazione della pena, nel senso che il giudice non può
quantificare la pena allo scopo di statuire un esempio nei confronti dei
terzi, nel tentativo di distoglierli dal commettere in futuro reati di quel
tipo.
Questo perché si finirebbe per contrastare 2 principi
costituzionali: art.27
1. Principio di personalità della responsabilità penale (
co.1 ) perché una parte della pena applica dal singolo si fonderebbe
→
non su ciò che lui ha fatto, ma su ciò che potranno fare in futuro altre
persone art.3 co.1
2.
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