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Società semplice (SS) e società in nome collettivo (SNC)

La società semplice (SS) è un tipo di società che può esercitare solo attività non commerciale. Nella pratica essa non ha avuto una significativa diffusione. Già la legge ne circoscrive l'utilizzabilità al settore delle attività non commerciali e ciò comporta che essa può essere legittimamente impiegata solo per le imprese agricole. Inoltre, anche nel campo dell'attività agricola le parti raramente adottano la società semplice e preferiscono dar vita a società di capitali o a società cooperative.

La società in nome collettivo (SNC) è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l'esercizio di attività commerciale, sia per l'esercizio di attività non commerciale. Essa è soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale. Nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario.

La società in accomandita semplice (SAS) si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: a) i soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali; b) i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita.

Società di persone

SS + SNC + SAS = Società di persone

Costituzione della società

Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Non sono dettate disposizioni per quanto concerne il contenuto dell'atto costitutivo (della SS). Tuttavia, anche per le SS è oggi prevista l'iscrizione nel registro delle imprese (il d.lgs. del 2001 ha attribuito efficacia di pubblicità legale all'iscrizione delle SS, esercenti attività agricola). Il contratto può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti (società di fatto). L'eventuale silenzio delle parti è colmato dal legislatore con norme suppletive.

Per la SNC sono dettate regole di forma e di contenuto per l'atto costitutivo; sono però prescritte solo ai fini dell'iscrizione della società nel registro delle imprese; iscrizione che è condizione di regolarità della società, ma non è elevata a condizione di esistenza della stessa. Infatti, l'omessa registrazione comporta che i rapporti fra società e terzi sono regolati sotto alcuni aspetti dalla disciplina della SS.

Distinzione fra SNC regolare e irregolare

  • Regolare: la SNC iscritta nel registro delle imprese (essa è disciplinata dalle norme della SNC);
  • Irregolare: la SNC non iscritta nel registro delle imprese, perché le parti non hanno provveduto a redigere l'atto costitutivo (società di fatto) o perché, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione dello stesso (società irregolare in senso proprio). In entrambi i casi la disciplina applicabile è quella della collettiva irregolare.

L'atto costitutivo

Solo ai fini della registrazione e della regolarità della società, l'atto costitutivo della SNC deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

  • Generalità dei soci
  • La ragione sociale
  • I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società
  • La sede della società e eventuali sedi secondarie
  • L'oggetto sociale
  • I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione
  • Prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera
  • I criteri di ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite
  • La durata della società

Forma dei conferimenti

La libertà di forma per la costituzione delle società di persone incontra un limite quando forme speciali sono richieste dalla natura dei beni conferiti (es. forma scritta a pena di nullità per il conferimento in proprietà di beni immobili). La forma scritta è richiesta solo per la validità del conferimento immobiliare. In mancanza, sarà nulla solo la partecipazione del socio conferente e nullità della società potrà aversi solo se la partecipazione dello stesso è essenziale.

Società di fatto, società occulta, società apparente

Per la costituzione di una società di persone non è necessario l'atto scritto. Il contratto di società si può perfezionare anche per fatti concludenti e si parla di società di fatto. La società di fatto è regolata dalle norme della SS se l'attività esercitata non è commerciale; è regolata dalle norme della SNC irregolare se l'attività è commerciale, con la conseguenza che tutti i soci risponderanno personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali. Una società di fatto che esercita attività commerciale è esposta al fallimento al pari di ogni imprenditore commerciale. Ed il fallimento della società determina automaticamente il fallimento di tutti i soci: dei soci noti alla dichiarazione di fallimento, ma anche dei soci occulti; dei soci cioè la cui esistenza sia successivamente scoperta.

L'esteriorizzazione della qualità di socio non è necessaria. L'aver tenuto celata ai terzi la propria partecipazione ad una società di fatto non esonera da responsabilità per le obbligazioni sociali ed al fallimento.

Dalla società con soci occulti va tenuto distinto il fenomeno della società occulta. È società occulta la società costituita con l'espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l'esistenza all'esterno. La società occulta può essere una società di fatto, ma può risultare anche da un atto scritto tenuto segreto dai soci; ciò che la caratterizza è il fatto che l'attività d'impresa deve essere svolta ed è svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome. La società esiste nei rapporti interni fra soci, ma non viene esteriorizzata. Nei rapporti esterni l'impresa si presenta come impresa individuale di uno dei soci o anche di un terzo, che operano spendendo il proprio nome.

Lo scopo che le parti si propongono di realizzare col patto di non esteriorizzazione della società è quello di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio del solo gestore; di evitare cioè che la società e gli altri soci rispondano delle obbligazioni di impresa e siano esposti al fallimento. Obbiettivi di per sé leciti, e che possono essere conseguiti con gli strumenti apprestati dall'ordinamento. Tramite la società occulta i soci mirano a conseguire i loro benefici segretamente e pertanto al di fuori di ogni regola e controllo. La mancata esteriorizzazione della società non impedisce ai terzi di invocarne la responsabilità anche della società occulta e degli altri soci, ove l'esistenza della stessa venga successivamente scoperta. Necessario e sufficiente a tal fine è che i terzi provino a posteriori l'esistenza del contratto di società e che gli atti posti in essere dal soggetto agente in proprio nome siano comunque riferibili a tale società, sia pure non esteriorizzata. Quindi, dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale, il fallimento viene esteso alla società e agli altri soci occulti, una volta acquisita la prova che esiste una società fra il fallito e gli altri soggetti interessati alla sua attività d'impresa.

La nuova disciplina fallimentare

La nuova disciplina fallimentare dispone che, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, si applica agli altri soci illimitatamente responsabili la regola del fallimento del socio occulto. Socio occulto di società palese e società occulta danno origine a situazioni diverse:

  • Nel caso di socio occulto di società palese l'attività d'impresa è svolta in nome della società e ad essa è certamente imputabile in tutti i suoi effetti. La partecipazione alla società è titolo sufficiente a fondare la responsabilità ed il fallimento sia dei soci palesi sia di quelli occulti;
  • Nel caso di società occulta invece l'attività d'impresa non è svolta in nome della società; chi opera nei confronti dei terzi agisce in nome proprio; agisce cioè come mandatario senza rappresentata della società occulta. A lui e non alla società sono formalmente imputabili gli atti di impresa e i relativi effetti. Il fallimento della società occulta è norma eccezionale dunque.

Capita spesso che il giudice si convinca che dietro un imprenditore individuale ci sia società. Il giudice si rende conto però che gli indici probatori sono fragili e non convincenti. Allora il giudice rinuncia ad estendere il fallimento alla società? Non sempre! Se è proprio convinto, il tribunale fallimentare si limita a prevenire possibili obiezioni sulla prova dell'esistenza della società invocando il principio dell'apparenza. Nasce la figura della società apparente. Una società, ancorché non esistente nei rapporti tra i presunti soci, deve considerarsi esistente all'esterno quando due o più persone operino in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione che essi agiscono come soci e quindi da determinare in essi l'incolpevole affidamento circa l'esistenza effettiva della società. La società apparente è assoggettata a fallimento come una società di fatto realmente esistente.

Se per tutelare i creditori di impresa si fanno fallire le società che esistono nei rapporti interni ma non esistono di fronte ai terzi (società occulta), perché mai i giudici non dovrebbero far fallire le società che esistono di fronte ai terzi ma non esistono nei rapporti interni (società apparente)?

La società occulta fallisce proprio perché viene scoperta la reale esistenza di una società. Nel caso della società apparente il giudice muove dal presupposto che non esiste alcuna società (la situazione sostanziale è diversa).

I conferimenti

Con la costituzione della società il socio assume l'obbligo di effettuare i conferimenti determinati nel contratto sociale. La determinazione del conferimento dovuto da ciascun socio non è condizione essenziale per la valida costituzione delle società di persone. All'eventuale silenzio in merito dell'atto costitutivo supplisce la legge stabilendo che se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali fra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nelle società di persone può essere conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica e utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Quindi qualsiasi prestazione di dare, fare e di non fare.

Il codice detta una disciplina specifica per alcuni tipi di conferimenti diversi dal danaro: conferimenti di beni in natura, conferimento di crediti e conferimento d'opera.

Conferimento di beni in proprietà

È disposto che la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il socio è tenuto alla garanzia per evizione e per i vizi. Sul socio grava inoltre il rischio del perimento per caso fortuito della cosa conferita fino a quando la proprietà non sia passata alla società. Il che si verifica con la stipulazione del contratto di società se si tratta di cosa determinata; se si tratta di cose individuate solo nel genere, il trasferimento della proprietà avverrà solo in seguito alla loro specificazione.

Conferimento di beni in godimento

Il rischio resta a carico del socio che le ha conferite. Questi potrà essere escluso dalla società qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori. Il rischio del caso fortuito incombe dunque sul conferente. Il bene conferito in godimento resta di proprietà del socio; la società ne può godere, ma non ne può disporre. Il socio ha dunque diritto alla restituzione del bene al termine della società nello stato in cui si trova.

Conferimento di crediti

Il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell'insolvenza del debitore ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento. Se non versa tale valore può essere escluso dalla società.

Il socio d'opera

Nelle società di persone il conferimento può essere costituito anche dall'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) a favore della società. È questo il cosiddetto socio d'opera, che non va confuso col socio il quale ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con la società. Il socio d'opera non è un lavoratore subordinato e non ha diritto al trattamento salariale dei lavoratori subordinati. Il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società. Il socio d'opera corre il rischio di lavorare invano, come il socio che ha apportato capitale rischia di non ricevere alcun corrispettivo per l'uso sociale del proprio denaro. Sul socio d'opera grava il rischio dell'impossibilità di svolgimento della prestazione, anche per causa a lui non imputabile. Gli altri soci possono escluderlo per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita.

Patrimonio sociale e capitale sociale

I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale (attivo patrimoniale iniziale) della società. Questa diventa proprietaria dei beni conferiti a tal titolo dai soci. I soci non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale (conferimenti iniziali e beni successivamente acquistati dalla società) per fini estranei a quello della società. La violazione del divieto espone al risarcimento danni e all'esclusione dalla società (il divieto però è derogabile col consenso di tutti gli altri soci).

Una disciplina del capitale sociale è del tutto assente nella SS. Non è neppure richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti (il che si spiega probabilmente con il fatto che la SS non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione annuale del bilancio). Una disciplina del capitale sociale è invece dettata per la SNC. È prescritto che l'atto costitutivo indichi non solo i conferimenti dei soci, ma anche il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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