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Classificazione
Gli 8 tipi di società previsti dall'ordinamento possono essere raggruppati in diversi modi. 1. La prima distinzione avviene per le società cooperative e le mutue assicuratrici che sono considerate società mutualistiche rispetto alle società lucrative. 2. Nell'ambito delle società lucrative si fanno distinzioni in base all'attività della società, infatti la società semplice può essere utilizzata solo per attività non commerciale, le altre società sia per attività commerciale che non commerciale ma sono soggette ad iscrizione al registro delle imprese con effetti di pubblicità legale e quindi sono classificabili come società commerciali. 3. Altra distinzione si ha se la società ha o meno personalità giuridica (come le società di capitali e cooperative, senza sono le società di persone): - Nelle società di capitali è prevista edinderogabileun’organizzazione di tipo corporativo (assemblea, organo digestione e controllo) dove ognuno ha specifiche funzioni; esiste il principio maggioritario per cui l’assemblea delibera le modifiche all’atto costitutivo secondo maggioranza in base alle partecipazioni al capitale sociale, e non per teste; il singolo socio non ha poteriamministrativi o di controllo ma ha solo diritto al voto per la designazione degli organi in base al capitale sottoscritto.
La partecipazione sociale nelle società di capitali è facilmente trasferibile- Nelle società di persone non è prevista una struttura corporativa; si riconosce ad ogni socio a responsabilità illimitata il potere di amministrare a prescindere dal capitale sottoscritto; e si richiede il consenso unanime per le modifiche dell’atto costitutivo.
La partecipazione sociale è trasferibile solo con il consenso degli altri soci.
Ultima distinzione si basa sul regime di
responsabilità per le obbligazioni sociali; infatti ci sono società (in nome collettivo o semplice) dove a rispondere delle obbligazioni sociali sono sia il patrimonio della società sia i soci; altre (accomandita semplice e per azioni) dove esistono sia soci a responsabilità illimitata che limitata (accomandatari e accomandanti); e società dove a rispondere è solo il patrimonio sociale (per azioni, srl, cooperative). Personalità giuridica ed Autonomia Patrimoniale permettono di creare una distinzione fra i patrimoni dei soci e della società, e permettere ai creditori sociali di aggredire il patrimonio sociale e non anche quello dei singoli soci. Nelle società di capitali è riconosciuta la personalità giuridica e quindi anche l'autonomia patrimoniale, i beni conferiti dai soci diventano di proprietà della società e quindi aggredibili solo dai creditori sociali. Nelle società di persone nonÈ riconosciuta la personalità giuridica ma è comunque una tutela prevista. Infatti i creditori personali non possono aggredire il patrimonio sociale ma in alcuni casi previsti solo la quota del debitore/socio. Inoltre i creditori della società possono aggredire il patrimonio dei soci responsabili illimitatamente solo nel caso in cui il patrimonio sociale non basti. La responsabilità dei soci in questo caso è responsabilità sussidiaria (beneficio di escussione) funge in un certo senso da garanzia. Pur non avendo personalità giuridica, le società di persone possono comunque diventare titolari di diritti e obblighi per mezzo dei soci (quasi come una comproprietà speciale fra i soci). Imprenditore è quindi la società e non i soci. La società semplice e la società in nome collettivo sono cd. Regimi Residuali, ossia una società con oggetto non commerciale è una società semplice.
ed una società con oggetto commerciale è una società in nome collettivo, nel silenzio delle parti e quindi se le parti non hanno scelto un tipo di società diversa. Le parti possono anche modificare leggermente l'assetto organizzativo di un tipo di società con delle clausole atipiche compatibili con la disciplina del tipo di società scelto ma non possono creare una società di un tipo completamente nuovo (società atipiche).CAP. 11 - LA SOCIETÀ SEMPLICE ED IN NOME COLLETTIVO
Per quanto riguarda la società semplice il contratto di società "non è soggetto a forme speciali se non quelle richieste dalla natura dei beni conferiti". È prevista inoltre l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese con effetti di pubblicità legale (non più solo pubblicità notizia). Il contratto può essere concluso anche verbalmente o con comportamenti.
concludenti ed eventuali lacune lasciate dalle parti sono colmate con norme suppletive
Per la società in nome collettivo l'iscrizione è solo condizione di regolarità e non condizione di esistenza, e questo comporta che i rapporti tra la società e i terzi potranno essere sottoposti a determinate norme della società semplice; da qui parte la distinzione fra società in nome collettivo regolare o irregolare.
È irregolare la società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese, perché le parti non hanno redatto l'atto costitutivo (società di fatto) o perché non l'hanno registrato. Essa è disciplinata da una regolamentazione specifica per la società in nome collettivo irregolare.
Se iscritta nel registro è una società in nome collettivo regolare e l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata e deve contenere:
- le generalità
dei soci che possono essere anche società di capitali;
la ragione sociale ossia dal "nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale" pino&lino srl;
i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
la sede;
l'oggetto sociale;
i conferimenti ed il valore ed essi attribuito con il metodo di valutazione;
le prestazioni dei soci d'opera;
i criteri di ripartizione degli utili e le quote dei soci;
la durata della società.
Non tutte le indicazioni sono essenziali, infatti i numeri 3 e 8 se mancano sono integrati da norme suppletive. La libertà di forma incontra un limite quando sono richieste forme speciali dipendenti dalla natura dei beni (es. conferimento di un immobile richiede la forma scritta pena nullità del conferimento e non del contratto di società; di conseguenza nulla la partecipazione del socio e se era un socio la cui partecipazione
responsabilità verso terzi. Tuttavia, se un socio occulto si fa conoscere pubblicamente come tale, diventa responsabile anche verso terzi. La società di fatto non ha personalità giuridica e quindi non può agire come soggetto autonomo. I soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Inoltre, la società di fatto non può emettere fatture o contratti validi. È importante sottolineare che la società di fatto può essere trasformata in una società regolare, con atto scritto e registrazione presso il registro delle imprese. In questo caso, i soci diventano responsabili solo fino all'importo del capitale sociale. In conclusione, la società di fatto è una forma di collaborazione tra persone che svolgono un'attività economica insieme, senza la necessità di un atto scritto. Tuttavia, è importante considerare i rischi e le limitazioni di questa forma di società, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità illimitata dei soci.liquidazione giudiziale.
Società Occulta: è società occulta la società costituita con l’espressa volontà dei soci di non rivelarne l’esistenza all’esterno. Può essere sia una società di fatto, senza atto scritto, o ci può essere un atto tenuto segreto dai soci. L’attività di impresa è svolta per conto della società ma senza spenderne il nome. Di conseguenza la società esiste nei rapporti interni fra i soci ma non viene esteriorizzata, e nei confronti dei terzi risulta un’impresa individuale o relativa a pochi soci che operano spendendo il loro nome.
L’obiettivo è quello di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al solo imprenditore apparente e di esonerare la società e gli altri soci.
La giurisprudenza però dice che nonostante la mancata esteriorizzazione i terzi possono sempre invocare la responsabilità della società occulta.
edegli altri soci quando l’esistenza della stessa viene successivamentescoperta.
Necessario e sufficiente è infatti che i terzi provino a posterioril’esistenza del contratto di società segreto e che gli atti del soggettoagente in proprio nome siano riferibili alla società occulta nonesteriorizzata. Quindi una volta acquisita la prova dell’esistenza,l’apertura della procedura concorsuale nei confronti dell’imprenditoreindividuale viene estesa anche alla società ed agli altri soci.
Ed a ribadire questo è anche l’art.256 del CCI che enuncia che dopol’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditoreindividuale o di una società risulti che l’imprenditore o la società sianosoci illimitatamente responsabili di un’altra società si applica laliquidazione anche a quest’ultima ed ai suoi soci. Quindi la legge tratta inmodo uguale sia il socio occulto di una
sostenere le spese relative all'attività. Inoltre, nel caso di società di fatto palese, i soci sono responsabili solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, mentre nel caso di società occulta, la responsabilità dei soci è limitata al capitale investito. Per quanto riguarda la liquidazione della società, nel caso di società di fatto palese, essa può essere imputata alla società stessa, mentre nel caso di società occulta, la liquidazione non può essere imputata alla società in quanto si tiene conto solo del criterio formale (utilizzo del nome) e non del criterio sostanziale della titolarità dell'interesse. Tuttavia, nel caso di società occulta, può essere applicata la disciplina del mandato senza rappresentanza, permettendo all'imprenditore palese di agire nei confronti della società occulta e dei soci per ottenere i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per sostenere le spese relative. In conclusione, una società di fatto palese è una società che opera in modo visibile e riconoscibile, mentre una società occulta è una società che opera in modo nascosto e non riconoscibile. Le conseguenze legali e la responsabilità dei soci sono diverse nei due casi, ma entrambe le forme di società possono essere soggette alla disciplina del mandato senza rappresentanza.