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NEGOZIO GIURIDICO (TESI SCIALOJA)
=Dichiarazioni di volontà diretta a scopo giuridico cioè creare, modificare o sciogliere rapporto di
diritto
Categoria nasce nel 700 per regolare sfere di libertà individ e esercizio dei diritti soggettivi
(no derivante da diritto romano poiché non formulata ma ricavata per astrazione)
4 elementi costitutivi:
- VOLONTà E DICHIARAZIONE
Esprimono individualità e volontà del soggetto all’interno di un RAPPORTO SOCIALE
(comunicazione con altri al fine di perseguire interessi personali)
Volontà= movimento muscolare poiché controparte viene a conoscenza tramite recezione
uditiva nel momento della dichiarazione e tale promessa fra parti viene garantita dalla legge
- NORME attraverso la SANZIONE hanno funzione di stabilizzare ed impongono effetti
giuridici collegati alla determinata fattispecie (si produrrebbero comunque ma senza
coercizione)
= Diritto diviene fatto poiché da efficacia giuridica ma alla base vi sono i rapporti sociali
quindi opera nella sua funzione di regolare le sfere di libertà individuali
Necessario che la CAUSA del negozio sia ritenuta meritevoli di tutela ossia parti
perseguono risultato protetto dal diritto che lo oggettivizza e rende obbligatorio.
2 CATEGORIE DI ATTI
- Dichiarazioni obbligatorie cioè atti ove la DICHIARAZIONE ha ruolo primario rispetto
l’intenzione
Necessario comunque conoscenza e significato percepito dalle parti (es. contratti,
promesse).
= Tutela AFFIDAMENTO fa sorgere obbligo di rispettare impegni assunti
- Atti con primato dell’INTENZIONE cioè volontà interna del soggetto
= in particolare testamento – Animus del soggetto altrimenti nullità
TESI SAVIGNY
Costituzione negozio giuridico attraverso 3 momenti:
- VOLONTà, fatto interno ed invisibile ad altri, espressa ad altri al fine di farsi riconoscere
attraverso una DICHIARAZIONE (mezzo espressivo dell’intento soggettivo)
- Necessario inoltre CONCORDANZA fra loro altrimenti il negozio NON produce effetti
giuridici
(in caso di errore essenziale, dolo o violenza si avranno anche rimedi per la parte
danneggiata)
- Ma ritiene efficace negozio gravato da ERRORE NON ESSENZIALE valido e produce
effetti
= tutela dell’affidamento per garantire stabilità a negozio.
PROGETTO DI CODICE UNITARIO DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI ITALIA E
FRANCIA 900
(iniziativa e sotto la guida di Scialoja)
- Dopo la I guerra mondiale introduzione di nuove leggi speciali e mutamenti sociali quindi
esigenza di un codice che si adattasse a nuova società
- 1923-1925 emanate LEGGI DI DELEGA del Governo per riforma del codice
Basato su :
- INDIVIDUALISMO GIURIDICO cioè principi dell’800 (modelli liberali – volontà )
- Base comune erano codici ’85 e 1805 (Francia) influenzati da tradizione di diritto romano
- No codice rivoluzionario dato che le norme sui contratti ed obbligazioni non sono suscettibili
di alterazione e qualificate come RAGIONE SCRITTA (continuità e coerenza principi
vigenti)
= Innovazioni non inserite (cd. Transitorie) – necessario si consolidino nella tradizione
Principali NOVITà nel cc:
- Fonti dell’obbligazione – abrogato QUASI CONTRATTO
= fatto volontario e lecito dal quale sorge obbligazione
Conseguenza INDIRETTA di un comportamento discende obbligazione quindi non vi è il
NESSO fra volontà individuale e contratto
Nozione di contratto – Effetti producono quando voluto da entrambe le parti – Primato
volontà
- Introdotto art 22 – VIZI DEL CONSENSO
Contratto quando sproporzionato tra obbligazioni = indice di non libertà contraente
= Giudice può ridurre entità degli obblighi o annullare – DISCREZIONALITà
- Art 74 – Risarcimento danno
Qualunque fatto colposo che causa danno ad altri – anche colui che ha cagionato danno
nell’esercizio del proprio diritto eccedendo i limiti di buona fede o scopo attribuzione del
diritto
= No formulaz abuso del diritto – ampia discrezionalità giudice
Entrambi gli art realizzano logica individualistica = PRINCIPIO DI COESTISTENZA ED
EQUILIBRIO FRA SFERE SOGGETTIVE E COMPORTAMENTO DEI SINGOLI ATTRAVERSO
FISSAZIONE DEI LIMITI A LIBERTà
Criticate per indeterminatezza (no garantiscono certezza diritto)
CRITICHE – GIOACCHINO SCADUTO
Basate su profili tecnici – Eccessiva discrezionalità interprete
- No parte generale (inquadramento sistematico concetti) – crea confusione
- Abolizione DEPOSITO IRREGOLARE – ha ad oggetto denaro o cose fungibili ed è
concesso l’uso ma con l’obbligo corrisposto di restituzione nella stessa natura e quantità
- Assimilazione PROMESSA DI MUTUO unilaterale
= entrambe le ipotesi assimilate a MUTUO (contratto a struttura variabile )
Istituti per esigenza pratica di velocizzare norme su rapporti economici e favorire gli scambi
ma scienza continua a distinguere le varie fattispecie
- Norma su compensi per miglioramenti fondo locato
Presupp : Conoscenza locatore – No opposizione = prevale la volontà delle parti
Mentre nella teoria di G.S (fascismo) compensi dati anche senza consenso – incoraggia
produttività
- Debitore inadempiente non può costringere a creditore ad accettare pagamento parziale o
dilazionato salva la FACOLTà del giudice (usata con moderazione) di concederlo tenendo
conto delle condizioni personali del debitore
= criticata poiché eccessivo potere discrezionale non garantisce certezza norme
EMILIO BETTI (900) – Visione ANTI-INDIVIDUALISTA E AUTORITARIA – periodo
Fascismo
Esaltazione ordine giuridico e primato dell’autorità statale
Criticò il Progetto di codice unitario poiché NON CONFORME alle trasformazioni della
nuova società
(in particolare contro matrice individualistica e forme liberali dell’800)
Contesto storico-culturale 900
- Nuovo regime orientato in senso autoritario con l’obiettivo di restaurare autorità assoluta
stato
- Risolvere conflitto fra classi sociali (borghesi vs lavoratori)
- Centralità della produttività nazionale – subordinazione interesse privato al sociale
= TESI ANTI INDIVIDUALISTICA – critica dogma della volontà
Considerato da Betti come grande esperimento per riorganizzazione società
CONTROLLO DELLO STATO SU VITA SOCIALE ED ECONOMIA
- Totalitarismo – assetto società senza margine di libertà (l.1925)
= eliminazione di una serie di libertà fra cui di associazione e politiche con introduzione di
un partito unico viene meno il pluralismo, tribunale speciale per difesa dello Stato, controllo
su attività
- Autoritarismo – meccanismi economici del diritto privato controllati da stato
=rapporti di lavoro regolati da sindacati assoggettati a rigido controllo autorità cd.
corporazioni e introduzione CARTA DEL LAVORO esprime fondamenti e principi del regime
e impone programma che orienta le leggi (rapporti politica-economia) – assicurata libertà
economica MA funzionale ad esigenze sociali con una serie di doveri imposti (Fine:
produttività nazionale)
Struttura del DIRITTO PRIVATO – Nuova visione basata su ordine corporativo
NEGOZIO GIURIDICO cd. ETERONOMO cioè riceve dall’esterno la norma della propria
azione
(insieme dei vincoli a carico dei soggetti costruiscono questo tipo di modello) –
= Schema usato per regolare rapporti intersoggettivi per il raggiungimento di scopi
perseguiti da individui per utilità – mezzo per INIZIATIVA PRIVATA con diverse forme.
- Diritto e norme intervengono per garantire certezza, l’efficacia e la produzione dello scopo
cd. normale – accettato da meccanismo economico e società
- Non è possibile tutelare tutti gli scopi quindi l’autorità fissa dei MODELLI attraverso una
valutazione preventiva di interessi ritenuti idonei e le parti devono conformarsi per essere
efficace
= CONCETTO DI CAUSA cioè scopo pratico perseguito da negozio giuridico è imposto
da stato attraverso una serie di atti cd TIPICI – requisito essenziale per ottenere efficacia
Volontà delle parti altrimenti NON ha effetto e quindi viene meno il dogma della libertà che
si riduce ad una scelta fra le varie cause prefissate dall’ordinamento
= autonomia non viene negata la LIMITATA da norme che impongono finalità
Articolo E.Betti su Popolo d’Italia 1930
Denuncia Progetto sotto il punto di vista politico – ideali liberali su cui era basato
- Istituti non adeguati a esigenze sociali ed economiche affermate con corporativismo
= Nuova idea di società 900 influenzata da regime fascista
- Inconciliabilità dei sistemi cultuali e politici dei 2 paesi quindi unificazione legislativa non
possibile
= Francia caratt da democrazia derivante da rivoluzione e struttura basata su
individualismo
(mentre in Italia si affermavano principi completamente diversi come collaborazione e
produttività)
- Squilibrio fra le parti in favore della Francia dato che codice era la copia di quello del 1805
= diritto dev’essere espressione del GENIO NAZIONALE e unità causava limitazione di
sovranità
Riposte vs Betti
- D’Amelio – progetto non prevede unificazione geografica ne politica e modelli utilizzati
derivano da tradizione comune del diritto romano che ha influenzato il diritto civile europeo
generando principi cd universali poiché possono applicarsi a tempi e contesti sociali diversi
- Scialoja – 3 argomentazioni
1. Codice non può recepire innovazioni cioè novità (introdotte in legislazione speciale) ma
necessaria sperimentazione e consolidati nella prassi
2. Ispirato a codice 1804 poiché basato su fonti giustinianee che fu fondamento del diritto
UE
3. Approvato da Mussolini e voluto da Governo
EVENTI
- Successivamente E. Betti continua ad inviare articoli ad anche lettera direttamente a
Mussolini per denuncia del Progetto ma le sue tesi, nonostante valide, non prevalgono
- Blocco del progetto nel 1932 e dopo un anno morte di Scialoja
- Solmi propone Progetto come base per “quarto libro” del cc (nuova veste)
Indirizzo abbandonato ( inadeguato) – completa riforma del codice
SAGGIO 1941 (3 temi che si riflettono nel codice – idee guida e finalità)
1. ANTI INDIVIDUALISMO
- Negozio deve attuare funzioni tipiche previste e tutelate da ordinamento e ciò condiziona la
regolamentazione dei rapporti fra privati infatti art 1322 prevede che le parti possono
scegliere contenuto del contratto ma nel rispetto dei limiti imposti da autorità
= CONCETTO DI CAUSA ossia duplice controllo del contratto – TIPICI
Leci