2 visioni del diritto: Scialoja e Betti
Scialoja: visione liberale conservatore
Alla fine del 1800, Scialoja rappresenta una visione liberale conservatrice del diritto. La sua biografia evidenzia un'influenza universitaria e politica che esalta il diritto romano e la libertà dei singoli individui. Egli sostiene il ripristino del primato della scienza del diritto romano per legittimare il presente, applicando i principi derivanti da esso in una prospettiva di continuità.
Lo ius romano, in particolare il Corpus Iuris, è visto come:
- Parte del diritto privato ancora applicabile all'ordinamento odierno
- Altra parte "morta" ma definita come universale, cioè separata dal diritto transitorio che sopravvive nonostante i mutamenti storici e influenza il diritto moderno civile
Non si prevede un'applicazione rigida del diritto romano, ma un adattamento da scienza per ispirare i giuristi. Scialoja mantiene fede alla tradizione fondata sul diritto romano, particolarmente nella disciplina della proprietà e del contratto, come strumento per affermare e tutelare la libertà individuale, soprattutto nella sfera economica.
I negozi giuridici esprimono la volontà dei singoli nel rapporto con altri, producendo effetti giuridici. Il concetto di sistema è un modello basato su individui e relazioni fra loro, da cui nascono categorie e regole che creano diritto positivo.
Autonomia e libertà individuale
Nell'800, dopo la Rivoluzione Francese, si afferma il riconoscimento dell'autonomia e libertà individuale dei singoli, divenendo principio fondamentale della modernità. Autorità e norme fissano i confini per garantire equilibrio fra sfere di libertà. Secondo Savigny, la regola organizza le libertà e il potere dei singoli, permettendo la convivenza fra individui.
Concezione legalistica del diritto
La concezione del diritto è detta legalistica, ove le norme sono schemi-modelli sovrastorici riferiti a tempi e vicende diverse, adattati alle situazioni sociali contingenti e fattispecie concrete. L'interpretazione deve avvenire entro il sistema e la dimensione storica, garantendo equilibrio storico-sociale e innovazioni.
Savigny afferma che il sistema ingloba tempi diversi, poiché passato e presente sono inscindibili e legati da continuità, ma riadattati in modo coerente (unità storico-sistematica).
Atti emulativi
Gli atti emulativi sono atti di esercizio di un diritto soggettivo che recano danno ad altri. Possono essere qualificati come illeciti? Secondo quali criteri? L'ordinamento vigente, cioè il codice '85, non riconosce tali atti. L'interpretazione ex art. 3 avviene secondo principi generali. La dottrina sostiene il divieto, ricollegandolo al diritto romano e all'equità.
Antitesi di Scialoja (1878)
Fonti romane e tradizioni
Una serie di esempi previsti dal diritto medievale, ma basati su criteri morali, cioè disvalore non giuridico. Nell'800 prevale la logica mercantile e il concetto di utilità, non riconoscendo atti emulativi. Il diritto romano non riconosce tali atti che riducono il potere del dominus.
Nel caso limite, quando l'esercizio di un diritto soggettivo è legato a utilità, ma l'esercizio non produce utile ed arreca un danno ad altri, si potrà richiedere risarcimento con azione giudiziaria. L'illiceità non deriva da animus-nocendi, ma si legittima in relazione a utilità individuale. Ad esempio, i limiti della proprietà nel regime delle acque (non pubblica ma privata).
Il diritto di proprietà non è assoluto ed esclusivo poiché i proprietari hanno diritto di trarne utilità, ma il dovere corrispondente di non sprecare risorse con particolari peculiarità. Un atto di esercizio di un diritto che non si giustifica in tale concetto può essere qualificato illegittimo se causa danno ad altri.
Basata su equità
Non è riconosciuto tale concetto nel codice civile e l'interpretazione del giudice (discrezionale e personale) non può limitare un diritto soggettivo se non ha fondamento nel diritto o non è consolidata nella tradizione. L'equità è una forza che modifica la legge secondo la fattispecie concreta e può essere utilizzata nei giudizi solo quando diviene diritto positivo, cioè legge.
La positivizzazione, cioè creazione di diritto positivo vigente nell'ordinamento, sorge dal volere del popolo, in particolare consenso e consuetudine che esprimono la coscienza popolare attraverso manifestazioni di volontà. Secondo Savigny, la coscienza del popolo genera norme.
L'interpretazione ex Scialoja non può essere inventata dal giudice, ma deve essere applicativa di principi storico-sistematici ricavati da scienza (cioè tradizione) o di norme (codice o interpretazione ex art. 3). L'equità non è ricompresa nella sfera del diritto.
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